Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge283/1962 la commercializzazione di prodotti alimentari senza il rispetto delle regole igieniche di buona conservazione (nella specie di temperatura).
La decisione che segue costituisce l’ennesimo esempio di vendita di alimenti in cui è stata riconosciuta la violazione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 (e non quella dell’articolo 444 del codice penale).
L’imputato fu condannato per avere detenuto 10 chilogrammi di polipi congelati in cattivo stato di conservazione, perché venduti all’aperto, su un banco refrigerato, a temperatura ambiente. La Corte ha rigettato le censure difensive, che facevano leva su una (presunta) violazione del diritto dell’interessato a partecipare alle analisi di laboratorio, replicando che tale anomalia processuale non emergeva dagli atti, in quanto – semplicemente – le analisi non erano state svolte.
Ha poi precisato che correttamente il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza del reato, fondando la decisione sull’accertamento di polizia giudiziaria – senza la necessità probatoria di ricorrere ad apposite analisi – che aveva riscontrato le inidonee modalità di conservazione del pesce in fase di decongelamento, in quanto esposto per la vendita senza l’osservanza delle prescritte modalità igienico-sanitarie, cioè alla temperatura compresa tra -15 e -20 °C.
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Polipi congelati venduti all’aperto, su un banco refrigerato, a temperatura ambiente: è cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 43057 del 23 novembre 2021 (udienza del 22 ottobre 2021 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962)
Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge283/1962 la commercializzazione di prodotti alimentari senza il rispetto delle regole igieniche di buona conservazione (nella specie di temperatura).
La decisione che segue costituisce l’ennesimo esempio di vendita di alimenti in cui è stata riconosciuta la violazione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 (e non quella dell’articolo 444 del codice penale).
L’imputato fu condannato per avere detenuto 10 chilogrammi di polipi congelati in cattivo stato di conservazione, perché venduti all’aperto, su un banco refrigerato, a temperatura ambiente. La Corte ha rigettato le censure difensive, che facevano leva su una (presunta) violazione del diritto dell’interessato a partecipare alle analisi di laboratorio, replicando che tale anomalia processuale non emergeva dagli atti, in quanto – semplicemente – le analisi non erano state svolte.
Ha poi precisato che correttamente il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza del reato, fondando la decisione sull’accertamento di polizia giudiziaria – senza la necessità probatoria di ricorrere ad apposite analisi – che aveva riscontrato le inidonee modalità di conservazione del pesce in fase di decongelamento, in quanto esposto per la vendita senza l’osservanza delle prescritte modalità igienico-sanitarie, cioè alla temperatura compresa tra -15 e -20 °C.
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