Pezzo di metallo nel latte: e’ reato di pericolo

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Cassazione penale, sentenza n. 9792 del 6 marzo 2015 (riferimenti normativi: artt. 5 e 6, l. 283/1962)

La presenza di un corpo estraneo (una graffetta metallica) in una confezione di latte integra di per sé il reato di cui all’art. 5, lett. d), l. 283/1962 sotto il profilo dell’insudiciamento, senza necessità di ulteriori accertamenti.
La condotta di “frode tossica o comunque dannosa”, che impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 6, l. 283/1962), richiede, oltre alla potenziale dannosità per la salute, anche una volontà fraudolenta corrispondente al dolo.

L’amministratore delegato e direttore tecnico della Centrale del Latte di una città del Centro-Sud era stato condannato alla pena dell’ammenda di € 3.000, con il beneficio della sospensione condizionale, a seguito del ritrovamento di un punto metallico in una confezione di latte.
Il ricorso per Cassazione si è articolato innanzitutto sulla contestazione che il giudice di merito era pervenuto alla condanna senza compiere alcuno specifico accertamento sulla pericolosità del prodotto e neppure sul suo effettivo insudiciamento, alterazione o contaminazione. In secondo luogo, si è eccepita la fondatezza degli addebiti di omessa vigilanza in capo all’imputato, tanto più che il Piano di Autocontrollo – citato dal giudice di merito – era impostato per evitare contaminazioni di tipo microbiologico, non fisico. Infine, il ricorso lamentava, da una parte, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall’altra, la concessione della sospensione condizionale della pena nonostante il divieto di legge (l’interesse a questo motivo di ricorso sta nel non vedersi “bruciato” il beneficio per una sanzione minimale come quella irrogata nella specie).
Sul primo motivo di ricorso (mancata prova del fatto), la Cassazione ha ribadito la costante giurisprudenza sull’art. 5, interpretato come reato di pericolo, ragion per cui non deve essere dimostrata la dannosità del prodotto. Al contrario, la presenza stessa nel latte di un pezzetto di metallo, staccatosi dalla macchina confezionatrice, già ne compromette la purezza igienico-sanitaria e determina il perfezionamento del reato contestato.
Quanto al secondo profilo, si è osservato che il direttore di stabilimento ha specifici obblighi di controllo sul processo produttivo in modo che sia assicurata la conformità alimentare del prodotto finito. Tale vigilanza appariva essere stata negligente, tanto da rendere possibile il verificarsi dell’inconveniente riscontrato. Secondo la Corte tale conclusione prescinde dal contenuto del sistema HACCP in funzione, perché in capo all’imputato andava ravvisato – in ragione del suo ruolo e in assenza di (valida) delega a terzi – un obbligo di carattere generale.
Si noti che la Corte conferma la condanna dell’imputato come direttore di produzione e non come amministratore delegato, carica che pure egli ricopriva. Infatti, mentre l’amministratore può non avere dirette responsabilità sul ciclo produttivo se altro vi è preposto, il direttore di stabilimento è proprio colui che a quel compito è delegato. L’accidentalità dell’evento non poteva, poi, avere alcun valore liberatorio, poiché la colpa – si può aggiungere – consistette proprio nel non averlo previsto e/o prevenuto.
Anche il trattamento sanzionatorio merita un accenno. La Cassazione reputa corretto il diniego delle attenuanti generiche per via di un precedente penale specifico. Quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, l’art. 6 della l. 283/1962 la esclude ove il reato commesso sia configurabile come “frode tossica o comunque dannosa”. Si tratta di un divieto di carattere eccezionale nel panorama penalistico, che ha però superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 85/1997) a causa della primarietà degli interessi protetti. Si richiede che il fatto sia quantomeno potenzialmente produttivo di danno alla salute e che la condotta si presenti come fraudolenta, e dunque volontaria (oltre che insidiosa), ossia dolosa. Ma nella circostanza all’imputato era contestato solo un comportamento negligente, cioè colposo. Pertanto, il divieto del beneficio non operava. Semmai, si può rimarcare una apparente contraddizione nella differente valutazione che il giudice di merito ha fatto del precedente penale. Infatti, esso è stato considerato ostativo ad una attenuazione della pena, ma non alla sospensione condizionale. Evidentemente, non è stato considerato sufficientemente significativo da compromettere il giudizio prognostico – richiesto per la concessione del beneficio – che l’imputato si sarebbe astenuto per il futuro dal commettere ulteriori reati, probabilmente anche in ragione della sostanziale modestia del nuovo reato addebitatogli.

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