La disciplina della Regione Piemonte in materia di panificazione non determina l’invasione della competenza statale in materia di concorrenza.
Alcune associazioni di panificatori hanno impugnato davanti al Tar Piemonte il regolamento (decreto del Presidente della Giunta regionale del 1° dicembre 2017, n. 13/R), attuativo della legge regionale del Piemonte 14/2013, sostenendone l’illegittimità in quanto la Regione non avrebbe il potere di disciplinare l’attività di panificazione, nonché le modalità di vendita ed esposizione del pane, che dovrebbero, invece, ascriversi alla materia della concorrenza, di competenza statale.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso in parte infondato in parte inammissibile, inquadrando la decisione sotto la considerazione che la materia in questione attiene non solo alla concorrenza, ma altresì alla materia del commercio e dell’artigiano, che sono di competenza residuale regionale. Ciò che qui interessa non è, però, l’intera e complessa diatriba normativa, ma esclusivamente la parte della sentenza che riguarda l’obbligo di previo confezionamento del pane ottenuto da cottura di prodotti intermedi di panificazione e l’obbligo di utilizzo di scaffali separati per l’esposizione del medesimo.
Il Tribunale ha ripercorso il quadro normativo nazionale, ricordando che l’articolo 14 della legge 580/1967, ancora vigente, è stato modificato dall’articolo 44 della legge 146/1994, il quale ha stabilito che: «Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto», disciplina poi confermata dall’articolo 3 del decreto ministeriale 131/2018. Come si vede, le disposizioni regionali in oggetto sono coerenti con quelle statali.
Quanto fin qui esposto ci serve in realtà per porci un interrogativo: vi sono conseguenze sanzionatorie nel caso di inosservanza di tali prescrizioni (regionali e statali) in materia di commercializzazione di pane precotto e, in particolare, tale condotta ricade sotto qualche fattispecie penale?
La risposta deve essere positiva e la disposizione incriminatrice violata deve essere individuata nell’articolo 515 del codice penale. In casi del genere, il consumatore subisce, infatti, una frode commerciale. Ciò perché, in assenza di quegli accorgimenti imposti dalla legge per distinguere il pane fresco dalle altre tipologie di pane, l’acquirente è indotto a ritenere di comprare un prodotto diverso per modalità di preparazione – e quindi per qualità – da ciò che è realmente. Si noti, infatti, che la frode punibile non è solo quella in cui l’inganno si esprime attraverso esplicite informazioni mendaci, ma anche quella in cui esso è perpetrato omettendo informazioni essenziali ovvero, come in questo caso, inscenando una modalità di vendita consentita solo per il pane fresco.
Possiamo, infine, precisare che ove non fossero osservate le disposizioni sulla vendita del pane precotto, ma il commerciante avesse comunque cura, per esempio attraverso cartelli ben visibili o in altro modo, di far conoscere al consumatore cosa stia effettivamente acquistando, non sussisterebbe violazione penale, ma al massimo un illecito amministrativo.
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Pane ottenuto dal completamento della cottura di pane parzialmente cotto, obbligatorio confezionarlo ed “etichettarlo”
Tar Piemonte, Sezione II, sentenza n. 521 del 30 aprile 2019 (riferimenti normativi: legge regionale Piemonte 14/2013)
La disciplina della Regione Piemonte in materia di panificazione non determina l’invasione della competenza statale in materia di concorrenza.
Alcune associazioni di panificatori hanno impugnato davanti al Tar Piemonte il regolamento (decreto del Presidente della Giunta regionale del 1° dicembre 2017, n. 13/R), attuativo della legge regionale del Piemonte 14/2013, sostenendone l’illegittimità in quanto la Regione non avrebbe il potere di disciplinare l’attività di panificazione, nonché le modalità di vendita ed esposizione del pane, che dovrebbero, invece, ascriversi alla materia della concorrenza, di competenza statale.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso in parte infondato in parte inammissibile, inquadrando la decisione sotto la considerazione che la materia in questione attiene non solo alla concorrenza, ma altresì alla materia del commercio e dell’artigiano, che sono di competenza residuale regionale. Ciò che qui interessa non è, però, l’intera e complessa diatriba normativa, ma esclusivamente la parte della sentenza che riguarda l’obbligo di previo confezionamento del pane ottenuto da cottura di prodotti intermedi di panificazione e l’obbligo di utilizzo di scaffali separati per l’esposizione del medesimo.
Il Tribunale ha ripercorso il quadro normativo nazionale, ricordando che l’articolo 14 della legge 580/1967, ancora vigente, è stato modificato dall’articolo 44 della legge 146/1994, il quale ha stabilito che: «Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto», disciplina poi confermata dall’articolo 3 del decreto ministeriale 131/2018. Come si vede, le disposizioni regionali in oggetto sono coerenti con quelle statali.
Quanto fin qui esposto ci serve in realtà per porci un interrogativo: vi sono conseguenze sanzionatorie nel caso di inosservanza di tali prescrizioni (regionali e statali) in materia di commercializzazione di pane precotto e, in particolare, tale condotta ricade sotto qualche fattispecie penale?
La risposta deve essere positiva e la disposizione incriminatrice violata deve essere individuata nell’articolo 515 del codice penale. In casi del genere, il consumatore subisce, infatti, una frode commerciale. Ciò perché, in assenza di quegli accorgimenti imposti dalla legge per distinguere il pane fresco dalle altre tipologie di pane, l’acquirente è indotto a ritenere di comprare un prodotto diverso per modalità di preparazione – e quindi per qualità – da ciò che è realmente. Si noti, infatti, che la frode punibile non è solo quella in cui l’inganno si esprime attraverso esplicite informazioni mendaci, ma anche quella in cui esso è perpetrato omettendo informazioni essenziali ovvero, come in questo caso, inscenando una modalità di vendita consentita solo per il pane fresco.
Possiamo, infine, precisare che ove non fossero osservate le disposizioni sulla vendita del pane precotto, ma il commerciante avesse comunque cura, per esempio attraverso cartelli ben visibili o in altro modo, di far conoscere al consumatore cosa stia effettivamente acquistando, non sussisterebbe violazione penale, ma al massimo un illecito amministrativo.
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