REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) M.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del
14/03/2005 TRIBUNALE di SCIACCA;
visti gli atti, la sentenza ed il
ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.
SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr.
PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14/3/2005 il
Tribunale di Sciacca dichiarava M.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 283
del 1962, art. 5 per aver detenuto per la vendita, nel proprio esercizio
commerciale, sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive e,
precisamente, carne di pollo positiva alla “salmonellosi”.
Accertato in
(OMISSIS). Per l’effetto, il Tribunale condannava l’imputato, in concorso di
attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, con il beneficio
della sospensione condizionale.
Il Giudice di merito accertava in punto di
fatto: 1) che dall’esame batteriologico eseguito presso l’Istituto
Zooprofilattico di Palermo era emerso che il prodotto alimentare esaminato
risultava alterato, avendo sviluppato il batterio della salmonella; 2) che,
nella specie, il prodotto alimentare, prelevato dai verbalizzanti da un
quantitativo di carne fresca di pollo di circa dieci colli classe A, con bollino
della ditta fornitrice AIA, era stato ricevuto dall’imputato il giorno stesso
dell’accertamento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione
l’imputato, deducendo: 1) nullità delle analisi, non essendo emerso che al
ricorrente fosse stato dato preventivo avviso del luogo, giorno ed ora
dell’espletamento delle analisi. La violazione di tale adempimento rendeva
inutilizzabile il verbale di analisi; 2) inosservanza del disposto di cui alla
L. n. 283 del 1962, art. 19 posto che, trattandosi di prodotto confezionato
dalla ditta AIA e non essendo state accertate carenze igienico – sanitarie a
carico del ricorrente, nessuna censura poteva essergli mossa. Si chiedeva
l’annullamento della sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo
manifestamente infondate le censure che lo sorreggono.
In particolare,
destituito di qualsivoglia fondamento deve ritenersi il primo motivo di gravame,
risultando dagli atti, il cui esame è non solo possibile, ma doveroso in ragione
della natura processuale della censura sollevata, che le analisi furono
effettuate secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 123 del 1993, trattandosi di
prodotti alimentari deteriorabili. Essa impone al laboratorio, che abbia
accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d’ufficio
alla ripetizione dell’analisi limitatamente ai parametri non conformi,
preavvisando la persona interessata. Tanto risulta nella specie essere stato
effettuato, dal momento che il primo risultato sfavorevole per il ricorrente si
è avuto in data 28/3/2003 ed in pari data l’interessato è stato di ciò reso
edotto con telegramma, con il quale veniva informato che la ripetizione della
analisi sarebbe avvenuta il successivo 31/3/2003 (cfr. fol. 11).
Nessuno,
tuttavia, si presentava nel giorno indicato.
Ad ogni buon conto, va ribadito
in questa sede che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il mancato
rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata
all’analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili
costituisce nullità soggetta al c.d. regime intermedio previsto dall’art. 180
c.p.p., non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Pertanto, qualora -come nella specie – tale nullità non venga ritualmente
dedotta, risulta del tutto legittima l’acquisizione al fascicolo dibattimentale
del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va
considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova (cfr.
Cass. Sez. 3^, 28/6/2006 n. 37400, P.G. in proc. Bigi, rv. 235140).
Inammissibile deve ritenersi anche la seconda censura, avendo la gravata
sentenza dato atto che, nella specie, non si trattava di alimento in “confezione
originale”, in quanto la confezione da dieci colli fornita dalla ditta
produttrice non costituiva un involucro sigillato, destinato ad essere aperto
solo dal consumatore. Invero, in tema di disciplina degli alimenti, per
“confezione originale”, deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso,
destinato a garantire l’integrità originaria della sostanza alimentare da
qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di
essa. Quando i prodotti alimentari non sono confezionati in involucri sigillati,
che non ne consentono l’analisi senza il loro deterioramento o la loro
distruzione, il commerciante o detentore di essi a scopo di vendita o
somministrazione risponde a titolo di colpa della non corrispondenza del
prodotto alimentare alle norme di legge perchè, in tal caso, la merce è
controllabile anche attraverso appropriate analisi a campione (cfr. Cass. Sez.
3^, 21/6/1999 n. 8085, Nerbi).
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186
della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere
che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità”, alla ridetta declaratoria di inammissibilità
segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura
di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12
luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007
Home » Packaging, quando la confezione è originale
Packaging, quando la confezione è originale
Cassazione penale, Sezione III del 28 settembre 2007 (udienza del 12 luglio 2007)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) M.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del
14/03/2005 TRIBUNALE di SCIACCA;
visti gli atti, la sentenza ed il
ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.
SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr.
PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14/3/2005 il
Tribunale di Sciacca dichiarava M.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 283
del 1962, art. 5 per aver detenuto per la vendita, nel proprio esercizio
commerciale, sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive e,
precisamente, carne di pollo positiva alla “salmonellosi”.
Accertato in
(OMISSIS). Per l’effetto, il Tribunale condannava l’imputato, in concorso di
attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, con il beneficio
della sospensione condizionale.
Il Giudice di merito accertava in punto di
fatto: 1) che dall’esame batteriologico eseguito presso l’Istituto
Zooprofilattico di Palermo era emerso che il prodotto alimentare esaminato
risultava alterato, avendo sviluppato il batterio della salmonella; 2) che,
nella specie, il prodotto alimentare, prelevato dai verbalizzanti da un
quantitativo di carne fresca di pollo di circa dieci colli classe A, con bollino
della ditta fornitrice AIA, era stato ricevuto dall’imputato il giorno stesso
dell’accertamento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione
l’imputato, deducendo: 1) nullità delle analisi, non essendo emerso che al
ricorrente fosse stato dato preventivo avviso del luogo, giorno ed ora
dell’espletamento delle analisi. La violazione di tale adempimento rendeva
inutilizzabile il verbale di analisi; 2) inosservanza del disposto di cui alla
L. n. 283 del 1962, art. 19 posto che, trattandosi di prodotto confezionato
dalla ditta AIA e non essendo state accertate carenze igienico – sanitarie a
carico del ricorrente, nessuna censura poteva essergli mossa. Si chiedeva
l’annullamento della sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo
manifestamente infondate le censure che lo sorreggono.
In particolare,
destituito di qualsivoglia fondamento deve ritenersi il primo motivo di gravame,
risultando dagli atti, il cui esame è non solo possibile, ma doveroso in ragione
della natura processuale della censura sollevata, che le analisi furono
effettuate secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 123 del 1993, trattandosi di
prodotti alimentari deteriorabili. Essa impone al laboratorio, che abbia
accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d’ufficio
alla ripetizione dell’analisi limitatamente ai parametri non conformi,
preavvisando la persona interessata. Tanto risulta nella specie essere stato
effettuato, dal momento che il primo risultato sfavorevole per il ricorrente si
è avuto in data 28/3/2003 ed in pari data l’interessato è stato di ciò reso
edotto con telegramma, con il quale veniva informato che la ripetizione della
analisi sarebbe avvenuta il successivo 31/3/2003 (cfr. fol. 11).
Nessuno,
tuttavia, si presentava nel giorno indicato.
Ad ogni buon conto, va ribadito
in questa sede che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il mancato
rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata
all’analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili
costituisce nullità soggetta al c.d. regime intermedio previsto dall’art. 180
c.p.p., non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Pertanto, qualora -come nella specie – tale nullità non venga ritualmente
dedotta, risulta del tutto legittima l’acquisizione al fascicolo dibattimentale
del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va
considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova (cfr.
Cass. Sez. 3^, 28/6/2006 n. 37400, P.G. in proc. Bigi, rv. 235140).
Inammissibile deve ritenersi anche la seconda censura, avendo la gravata
sentenza dato atto che, nella specie, non si trattava di alimento in “confezione
originale”, in quanto la confezione da dieci colli fornita dalla ditta
produttrice non costituiva un involucro sigillato, destinato ad essere aperto
solo dal consumatore. Invero, in tema di disciplina degli alimenti, per
“confezione originale”, deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso,
destinato a garantire l’integrità originaria della sostanza alimentare da
qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di
essa. Quando i prodotti alimentari non sono confezionati in involucri sigillati,
che non ne consentono l’analisi senza il loro deterioramento o la loro
distruzione, il commerciante o detentore di essi a scopo di vendita o
somministrazione risponde a titolo di colpa della non corrispondenza del
prodotto alimentare alle norme di legge perchè, in tal caso, la merce è
controllabile anche attraverso appropriate analisi a campione (cfr. Cass. Sez.
3^, 21/6/1999 n. 8085, Nerbi).
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186
della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere
che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità”, alla ridetta declaratoria di inammissibilità
segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura
di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12
luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007
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