Origine e provenienza

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Cassazione penale, sentenza n. 3352 del 2 febbraio 2005 (riferimenti normativi: art. 517 c.p.; art. 4 L. 24.12.2003, n. 350)
Cass. 264 del 14.4.2005 (riferimenti normativi: art. 517, c.p.; art. 4, legge 350/2003)

Non sussiste il reato di messa in commercio di prodotti con marchi o
segni mendaci nel caso di prodotti recanti il marchio di una impresa con sede in
Italia, i quali siano stati in realtà fabbricati all’estero da un’impresa
controllata; e ciò perché la norma di cui all’art. 517 c.p. – nonostante
l’intervento operato con la legge n. 350/2003 – quando parla di “origine o
provenienza” del prodotto ha inteso riferirsi alla provenienza da un determinato
produttore, indipendemente dal luogo di fabbricazione.

Nell’interpretazione dell’art. 517 c.p. deve tenersi conto del fatto che
per i prodotti agricoli o alimentari (identificabili in relazione all’origine
geografica) la qualità dipende essenzialmente dall’ambiente naturale e umano in
cui sono coltivati, trasformati e prodotti, sicché per origine del prodotto deve
intendersi la sua origine geografica o territoriale.

Le due
sentenze affrontano una questione di importanza capitale nell’attuale fase
dell’economia di mercato globalizzata: quella della legittimità o meno della
commercializzazione di un prodotto con le sole indicazioni che riconducono alla
provenienza da produttore italiano, nonostante che il medesimo sia stato
materialmente fabbricato all’estero.
Il caso portato all’attenzione dei
giudici non riguardava prodotti alimentari (per la quale tipologia valgono
tendenzialmente regole più restrittive). Tuttavia le indicazioni fornite dalle
suddette decisioni possono rivestire una qualche utilità di ordine più generale
anche nel campo merceologico alimentare.
La norma di riferimento era
costituita dall’art. 517 c.p., a tenore della quale è vietato mettere in
commercio prodotti industriali con marchi o segni mendaci sulla loro origine,
provenienza o qualità. Va, altresì, aggiunto che la legge 24.12.2003, n. 350, ha
disposto l’applicabilità della suddetta norma penale nel caso di importazione a
fini di commercializzazione ovvero di commercializzazione di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza, con particolare riguardo
all’utilizzo indebito del marchio “made in Italy”.
La finalità della legge
n. 350 è quella di apprestare un rafforzamento della protezione dei prodotti di
origine nazionale. In proposito giova ricordare che, a tenore del regolamento
CEE/2913/92 del Consiglio del 12.10.1992, si definiscono come originarie di un
Paese le merci interamente prodotte in quel Paese (salvo che non sia
diversamente stabilito in casi specifici).
Sappiamo, invece, come sia
diffusa la prassi di demandare, per ragioni di economia sui costi, a unità
produttive dislocate all’estero una o più fasi della fabbricazione – ove non
l’intera produzione – della merce che verrà poi distribuita con il marchio del
produttore nazionale, senza ulteriori specificazioni in etichetta della reale
origine del prodotto.
Possono non esservi particolari dubbi di legittimità
di tale modo di procedere ove l’unità produttiva estera appartenga al produttore
nazionale. In tal caso l’unità estera funziona semplicemente come uno
stabilimento, che potrebbe essere indifferentemente stanziato in Italia o
all’estero, senza che ciò possa realmente investire le caratteristiche
essenziali del prodotto.
Diverso, e ben più frequente, è il caso in cui il
produttore nazionale commissiona a soggetti terzi extranazionali la
fabbricazione del proprio prodotto, che sarà commercializzato con il proprio
marchio nazionale. Del resto il problema non è sostanzialmente diverso se chi
riceve la commessa è una impresa nazionale.
Agli albori di questo fenomeno i
giuristi erano in prevalenza assai sfavorevoli a riconoscerne la legittimità in
assenza di idonee specificazioni sulla effettiva provenienza del prodotto. In
altre parole, salva la legittimità per il committente di contrassegnare la merce
con il proprio marchio, si pretendeva che risultasse anche l’indicazione di chi
aveva effettivamente fabbricato il prodotto.
Caso vuole che una delle
sentenze capofila che hanno affrontato la questione abbia riguardato dei
prodotti alimentari (Cass. 29.1.1979, Vitaloni).
Un produttore milanese, che
aveva messo in commercio dei panettoni con il proprio marchio nonostante fossero
stati prodotti nello stabilimento di un’altra ditta, fu condannato ai sensi
dell’art. 517 c.p.; ciò in quanto l’imprenditore aveva impiegato il proprio
marchio senza accompagnarlo con quelle specificazioni idonee ad evitare di
trarre in inganno i consumatori sulla provenienza della merce.
È, però,
proprio da questa decisione che partì una riconsiderazione sul piano generale
dell’intera problematica della sub-fornitura, enunciando il principio
“aperturista” secondo cui “non può negarsi che l’imprenditore, nel campo
dell’attività industriale, possa affidare a terzi subfornitori l’incarico di
produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative e ricette pattuite
con l’esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio
con i suoi segni distintivi e quindi porlo in commercio”. In un campo del tutto
diverso (quello automobilistico) questi concetti furono poi ripresi da una
sentenza del 1984 del Tribunale di Torino.
L’evoluzione è stata poi sempre
più orientata in questo senso, di pari passo con l’estensione del fenomeno
economico. Fino a che si è giunti alla consacrazione normativa della sua
legittimità con la legge 18.6.1998, n. 192.
In base al suo art. 1 “con il
contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di
una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime
forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti
o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati
nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un
bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Si
deve, infatti, riconoscere – come è generalmente ammesso e viene ribadito anche
dalla sentenza in commento – che gli elementi caratteristici citati dall’art.
517 c.p. della provenienza del prodotto (intesa come appartenenza a un certo
produttore) e della sua origine (intesa come afferente al luogo di produzione)
non godono di autonomia concettuale assoluta, ma si compendiano – come parti di
un tutto – nel più ampio concetto di “qualità” (pure indicato dall’articolo
menzionato). Con ciò si vuol dire che secondo la legge, nell’apprezzamento del
consumatore la provenienza e l’origine della merce non rilevano in sé e per sé,
ma piuttosto come fattori sintomatici della sua qualità. Ne consegue anche che
allorquando la qualità sia garantita indipendentemente da chi ha materialmente
fabbricato il prodotto o da dove questo è stato fabbricato, non vi è illecito
pur in assenza di specificazioni di etichettatura. Ma perché tanto risulti
legittimo occorre il rispetto di alcune condizioni (quelle che si possono trarre
dalla nuova legge sulla subfornitura).
È necessario che il committente
(colui che userà il proprio marchio) non si limiti a commissionare a terzi la
produzione, ma al contrario conservi un penetrante controllo qualitativo sul
bene, per esempio attraverso la fornitura della materia prima, la imposizione di
istruzioni produttive, l’eventuale invio di proprio personale in loco con
funzioni di sorveglianza del ciclo produttivo e di controllo di qualità. Qualora
queste condizioni siano rispettate il bene prodotto da terzi non sarà difforme
da quello che potrebbe essere fabbricato in stabilimenti di diversa ubicazione,
ma appartenenti tutti allo stesso produttore.
Nel caso, invece, di pura
committenza all’esterno in assenza di queste caratteristiche, chi commercializza
il prodotto potrà apporvi il proprio marchio (di commercio), purchè l’etichetta
contenga un’adeguata specificazione del reale produttore del bene, con diciture
del tipo “prodotto da…per…”. Questo era del resto l’orientamento già
espresso da una sentenza del 1994, relativa a un prodotto lattiero, che ravvisò
l’ingannevolezza della etichettatura (allora ai sensi dell’art. 13, L. 283/1962)
proprio per difetto di tale precisazione.
E siamo così tornati a parlare
espressamente di prodotti alimentari.
Anche per questi si può ammettere che
in linea di principio valga quanto detto finora; sempre, però, che ciò non venga
a contrastare con disposizioni più restrittive di settore.
Viene in mente in
proposito l’art. 1 bis della legge 204/2004 secondo cui, al fine di favorire
scelte d’acquisto consapevoli da parte dei consumatori, l’etichettatura dei
prodotti alimentari deve riportare obbligatoriamente, oltre a quanto già
disposto dall’art. 3 D.Lgs. 109/1992, l’indicazione del luogo di origine o
provenienza, da intendersi – per i prodotti non trasformati – come il Paese di
origine ed eventualmente la zona di produzione, e – per i prodotti trasformati –
la zona di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata
con prevalenza nella preparazione e nella produzione.
Entrambe le sentenze
in commento hanno giustamente richiamato i prodotti alimentari a denominazione
protetta come esempio di quei prodotti per i quali è essenziale la corretta e
completa indicazione della reale origine e provenienza.
Per il resto, la
sentenza n. 3352 ha concluso per la liceità della commercializzazione di
elettrodi provenienti dalla Romania e commercializzati in Italia con la sola
dicitura di provenienza dal committente nazionale, richiamando il nuovo
orientamento in materia di produzione per conto terzi.
Secondo la sentenza,
argomenti contrari a tale soluzione non sono deducibili neppure dalla l.
350/2003, che ha introdotto il marchio “made in Italy”. Intanto, dal momento
che, in assenza del regolamento applicativo, questo non è ancora operativo e, in
secondo luogo, dalla nuova legge si evincerebbe testualmente la possibilità che
un prodotto sia fabbricato all’estero e ciò nonostante sia qualificabile, a
determinate condizioni, come di origine italiana.
Sulla stessa linea anche
la sentenza 264 (che riguardava capi d’abbigliamento prodotti in Cina su
commessa italiana etichettati senza riferimento al luogo di fabbricazione).

Come si vede la materia in discussione tocca indirettamente anche il
delicato problema del bilanciamento, a livello di Unione europea, tra il primato
della libera circolazione delle merci e quella che potrebbe chiamarsi
“nazionalizzazione della qualità”, ossia l’enfatizzazione della qualità dei
prodotti, specie alimentari, come caratteristica della loro origine nazionale.
Problema arduo, ma che può trovare innanzi tutto nelle regole di corretta
etichettatura una soluzione soddisfacente e calibrata.

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