Alla stregua della normativa di settore nazionale ed europea, si deve ritenere lecita la miscelazione di olio extravergine con olio vergine e la commercializzazione del prodotto riveniente come olio extravergine.
Il caso sottoposto al Tribunale di Perugia ha riguardato la commercializzazione di olio vergine di oliva spacciato per olio extravergine, destinato all’esportazione, con la conseguente falsità indotta della bolletta doganale sulla reale natura della merce. Pertanto, erano contestati il reato di frode in commercio e di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale che aveva redatto il documento fiscale.
L’accertamento era avvenuto da parte dell’Ufficio doganale di Perugia, che aveva eseguito un campionamento di routine. Le (sole) analisi organolettiche (il cosiddetto “panel test”) avevano portato al declassamento del prodotto da “extravergine” (come dichiarato) a “vergine”. L’analisi di revisione, eseguita dal laboratorio dell’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari con le medesime modalità, aveva confermato il declassamento. Analogo, infine, l’esito di una terza analisi condotta presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e per l’Analisi dell’Economia agraria (Crea). In seguito a tale conferma definitiva, era stata inviata la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo dell’oleificio, che ne aveva infine citato a giudizio il rappresentante legale. Il Tribunale ha assolto l’imputato, escludendo la materialità del reato e del dolo, attraverso un percorso argomentativo che si segnala anche per la dettagliata ricostruzione della normativa di settore nazionale ed europea.
Il punto di partenza è l’acquisto in Spagna di una grossa partita di olio extravergine, di cui peraltro in sede di autocontrollo da parte dell’oleificio acquirente un lotto era risultato composto da olio vergine. Era stata, perciò, effettuata una miscelazione (il cosiddetto “blending”) con olio extravergine nella misura del 90%, considerata più che prudenziale al fine di potere commercializzare come extravergine anche l’olio proveniente dal lotto non conforme.
La prima questione da dirimere era, dunque, per il Tribunale quella di stabilire se alla luce della normativa di riferimento la miscelazione fosse o meno da reputarsi consentita nel caso in oggetto. Semplificando molto rispetto all’articolata cronistoria normativa esposta in sentenza, si può dire che il richiamo fondamentale viene fatto dal giudice al regolamento (CE) 2568/91, in cui l’olio vergine e quello extravergine sono ricondotti ad un’unica categoria merceologica. Di qui, la liceità della miscelazione tra le due tipologie di prodotto, come sostenuto a suo tempo dalla Direzione generale Agricoltura della Commissione europea nella comunicazione del 20 giugno 2002 e da una nota del nostro Ministero dell’Agricoltura.
Il Tribunale non si nasconde l’esistenza di un orientamento interpretativo conducente all’illiceità di tale pratica sulla base del regolamento (CE) 29/2012, dell’articolo 4 della legge 9/2013 (in quanto essa falserebbe la qualità organolettica del prodotto, aldilà della mera composizione chimica) e dell’articolo 21, comma 1, del Codice del Consumo sul divieto di pratiche commerciali ingannevoli. Respinge, però, questa impostazione, ancorandosi al fatto che il regolamento (CE) 2568/91 non sarebbe stato inficiato dalle innovazioni successive là dove assegna alla medesima categoria tanto l’olio vergine che extravergine (questa conclusione è stata raggiunta dalla sentenza della Cassazione n. 50753 del 25 ottobre 2023).
Per la verità, il Tribunale ammette la conferenza dei richiami alla legge 9/2013 e al Codice del Consumo, ma sostiene che ciò potrebbe valere solo in contesti non penali, cioè civilistici ovvero di sanzionamento amministrativo, pur lamentando il vuoto di tutela penale che ne deriva. Questo passaggio non è, però, del tutto chiaro, in quanto lo stesso Tribunale in esordio di motivazione aveva, correttamente, affermato che l’applicazione della fattispecie di reato di frode in commercio deve passare dall’integrazione con la normativa extrapenale di settore (appunto per stabilire a quali condizioni un prodotto è o non è – normativamente – quello che dichiara di essere).
Ne consegue, secondo il Tribunale, che “cade” la materialità stessa del reato e ciò in ragione di un ulteriore argomento, ossia che la mera valutazione soggettiva del panel test non è elemento dirimente di prova nel giudizio (come ha precisato la sentenza della Cassazione n. 17839/2023), tanto più che era stato accertato che l’olio miscelato era conforme all’extravergine dal punto di vista chimico.
In ogni caso, conclude il giudice, e qui non gli si può dare in nessun modo torto, difettava l’elemento doloso dei reati contestati, poiché l’imputato aveva fatto ragionevolmente affidamento sulla liceità della miscelazione, pratica largamente diffusa, che nella specie garantiva un valore di esteri etilici totali corrispondenti a quelli di un olio extravergine.
Un’ultima chiosa. Come si è visto, la notizia di reato è stata inviata alla Procura solo in esito alla triplice verifica amministrativa della (ritenuta) non conformità del prodotto. Ora, per quanto tale procedura possa essere in linea con la disciplina di settore, tuttavia non bisogna dimenticare che il Codice di Procedura penale impone l’informativa all’autorità giudiziaria “senza ritardo” (articolo 347 del Codice di Procedura penale) rispetto al momento in cui emergono indizi di reato, il che nella specie era avvenuto fin dall’esito della prima analisi. Tra l’altro, procedendo diversamente, si potrebbe arrivare ad una sorta di “archiviazione” interna amministrativa, effetto inammissibile. Infatti, se per qualsiasi motivo la revisione non avesse confermato la non conformità, c’è da aspettarsi che l’autorità di controllo che aveva eseguito l’originario accertamento non avrebbe neppure informato la Procura, sottraendole così, del tutto impropriamente, la possibilità stessa di effettuare ulteriori verifiche e di decidere – nella prospettabilità della commissione di un reato – se questo si fosse effettivamente consumato e se ve ne fosse un colpevole.
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Olio, miscelare quello extravergine con olio vergine e venderlo come Evo è lecito
Tribunale di Perugia, sentenza n. 2963 del 18 ottobre 2023 (riferimenti normativi: articoli 479 e 515 del Codice penale)
Alla stregua della normativa di settore nazionale ed europea, si deve ritenere lecita la miscelazione di olio extravergine con olio vergine e la commercializzazione del prodotto riveniente come olio extravergine.
Il caso sottoposto al Tribunale di Perugia ha riguardato la commercializzazione di olio vergine di oliva spacciato per olio extravergine, destinato all’esportazione, con la conseguente falsità indotta della bolletta doganale sulla reale natura della merce. Pertanto, erano contestati il reato di frode in commercio e di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale che aveva redatto il documento fiscale.
L’accertamento era avvenuto da parte dell’Ufficio doganale di Perugia, che aveva eseguito un campionamento di routine. Le (sole) analisi organolettiche (il cosiddetto “panel test”) avevano portato al declassamento del prodotto da “extravergine” (come dichiarato) a “vergine”. L’analisi di revisione, eseguita dal laboratorio dell’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari con le medesime modalità, aveva confermato il declassamento. Analogo, infine, l’esito di una terza analisi condotta presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e per l’Analisi dell’Economia agraria (Crea). In seguito a tale conferma definitiva, era stata inviata la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo dell’oleificio, che ne aveva infine citato a giudizio il rappresentante legale. Il Tribunale ha assolto l’imputato, escludendo la materialità del reato e del dolo, attraverso un percorso argomentativo che si segnala anche per la dettagliata ricostruzione della normativa di settore nazionale ed europea.
Il punto di partenza è l’acquisto in Spagna di una grossa partita di olio extravergine, di cui peraltro in sede di autocontrollo da parte dell’oleificio acquirente un lotto era risultato composto da olio vergine. Era stata, perciò, effettuata una miscelazione (il cosiddetto “blending”) con olio extravergine nella misura del 90%, considerata più che prudenziale al fine di potere commercializzare come extravergine anche l’olio proveniente dal lotto non conforme.
La prima questione da dirimere era, dunque, per il Tribunale quella di stabilire se alla luce della normativa di riferimento la miscelazione fosse o meno da reputarsi consentita nel caso in oggetto. Semplificando molto rispetto all’articolata cronistoria normativa esposta in sentenza, si può dire che il richiamo fondamentale viene fatto dal giudice al regolamento (CE) 2568/91, in cui l’olio vergine e quello extravergine sono ricondotti ad un’unica categoria merceologica. Di qui, la liceità della miscelazione tra le due tipologie di prodotto, come sostenuto a suo tempo dalla Direzione generale Agricoltura della Commissione europea nella comunicazione del 20 giugno 2002 e da una nota del nostro Ministero dell’Agricoltura.
Il Tribunale non si nasconde l’esistenza di un orientamento interpretativo conducente all’illiceità di tale pratica sulla base del regolamento (CE) 29/2012, dell’articolo 4 della legge 9/2013 (in quanto essa falserebbe la qualità organolettica del prodotto, aldilà della mera composizione chimica) e dell’articolo 21, comma 1, del Codice del Consumo sul divieto di pratiche commerciali ingannevoli. Respinge, però, questa impostazione, ancorandosi al fatto che il regolamento (CE) 2568/91 non sarebbe stato inficiato dalle innovazioni successive là dove assegna alla medesima categoria tanto l’olio vergine che extravergine (questa conclusione è stata raggiunta dalla sentenza della Cassazione n. 50753 del 25 ottobre 2023).
Per la verità, il Tribunale ammette la conferenza dei richiami alla legge 9/2013 e al Codice del Consumo, ma sostiene che ciò potrebbe valere solo in contesti non penali, cioè civilistici ovvero di sanzionamento amministrativo, pur lamentando il vuoto di tutela penale che ne deriva. Questo passaggio non è, però, del tutto chiaro, in quanto lo stesso Tribunale in esordio di motivazione aveva, correttamente, affermato che l’applicazione della fattispecie di reato di frode in commercio deve passare dall’integrazione con la normativa extrapenale di settore (appunto per stabilire a quali condizioni un prodotto è o non è – normativamente – quello che dichiara di essere).
Ne consegue, secondo il Tribunale, che “cade” la materialità stessa del reato e ciò in ragione di un ulteriore argomento, ossia che la mera valutazione soggettiva del panel test non è elemento dirimente di prova nel giudizio (come ha precisato la sentenza della Cassazione n. 17839/2023), tanto più che era stato accertato che l’olio miscelato era conforme all’extravergine dal punto di vista chimico.
In ogni caso, conclude il giudice, e qui non gli si può dare in nessun modo torto, difettava l’elemento doloso dei reati contestati, poiché l’imputato aveva fatto ragionevolmente affidamento sulla liceità della miscelazione, pratica largamente diffusa, che nella specie garantiva un valore di esteri etilici totali corrispondenti a quelli di un olio extravergine.
Un’ultima chiosa. Come si è visto, la notizia di reato è stata inviata alla Procura solo in esito alla triplice verifica amministrativa della (ritenuta) non conformità del prodotto. Ora, per quanto tale procedura possa essere in linea con la disciplina di settore, tuttavia non bisogna dimenticare che il Codice di Procedura penale impone l’informativa all’autorità giudiziaria “senza ritardo” (articolo 347 del Codice di Procedura penale) rispetto al momento in cui emergono indizi di reato, il che nella specie era avvenuto fin dall’esito della prima analisi. Tra l’altro, procedendo diversamente, si potrebbe arrivare ad una sorta di “archiviazione” interna amministrativa, effetto inammissibile. Infatti, se per qualsiasi motivo la revisione non avesse confermato la non conformità, c’è da aspettarsi che l’autorità di controllo che aveva eseguito l’originario accertamento non avrebbe neppure informato la Procura, sottraendole così, del tutto impropriamente, la possibilità stessa di effettuare ulteriori verifiche e di decidere – nella prospettabilità della commissione di un reato – se questo si fosse effettivamente consumato e se ve ne fosse un colpevole.
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