Nel caso di specie un Tribunale, è pervenuto al convincimento che una
società (Nestlè) ed il suo legale rappresentante avevano compiuto tutto quanto
in loro potere per accertare la genuinità dell’olio acquistato dai fornitori e
aveva verificato la completezza ed adeguatezza delle procedure di controllo
eseguite sull’olio proveniente da tutti i fornitori (“ancor prima di scaricare
le botti, l’olio veniva sottoposto ad analisi chimico-fisiche relative al
profilo acidico per autorizzare lo scarico, successivamente veniva prelevato un
quantitativo di qualche litro più rappresentativo della fornitura, da cui
venivano prelevati tre campioni da mandare uno al laboratorio interno, uno al
fornitore ed il terzo archiviato per eventuali controlli di un laboratorio
terzo”).
La società, nei protocolli adottati per esaminare la genuinità
dell’olio ricevuto dai fornitori, aveva utilizzato parametri chimico-fisici “più
severi di quelli di legge” e ciò risulta confermata dagli esiti della c.t.u.,
che li ha complessivamente considerati “adeguati”, nei limiti dell’allora
conosciuto, alla valutazione del prodotto acquistato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per
legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente
–
contro
N.., in persona del legale rappresentante pro tempore, e S.G.,
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del
controricorso, dall’Avv. Sica Marco, elettivamente domiciliati nello studio
dell’Avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
– controricorrenti
–
e sul ricorso proposto da:
N.., in persona del legale rappresentante pro
tempore, e S.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del controricorso, dall’Avv. Marco Sica, elettivamente domiciliati nello studio
dell’Avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
– ricorrenti in via
incidentale condizionata –
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la
sentenza del Tribunale di Milano n. 12572 in data 4 novembre 2004.
Udita la
relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 marzo 2011 dal
Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito, per i controricorrenti e
ricorrenti incidentali, l’Avv. Emanuele Coglitore, per delega;
udito il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI
Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato.
Svolgimento del
processo
Con ricorso L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22,
depositato il 14 marzo 2001, la s.p.a. N. e S.G. proponevano opposizione avverso
l’ordinanza n. 45/2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Ispettorato centrale repressione frodi, con la quale era stato ad essi ingiunto,
in solido, il pagamento della somma di L. 182.777.325 a titolo di sanzione
amministrativa.
L’ingiunzione traeva origine da verifiche svolte dalla
Guardia di finanza di Bari, la quale, con verbale del 27 febbraio 1996, aveva
contestato ai ricorrenti l’indebita richiesta e percezione di aiuti comunitari,
in quanto nell’olio di oliva vergine lampante acquistato dalla R. erano presenti
quantitativi di olio di nocciola, per i quali non sussisteva titolo ad ottenere
tali aiuti. Da accertamenti compiuti, infatti, era emerso che la R. aveva
effettuato miscelamenti di olio di nocciola con quello di oliva, dichiarando
falsamente nei documenti fiscali essere olio comunitario.
I ricorrenti
contestavano l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ed il S. deduceva di
non essere l’autore dell’illecito in oggetto, essendo semplicemente
rappresentante pro tempore della N..
Assunte prove per testi ed esperita
c.t.u., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12572 del 4 novembre 2004, ha
accolto il ricorso, annullando l’ordinanza-ingiunzione e compensando tra le
parti le spese di lite, avendo ritenuto raggiunta la prova della buona fede L.
n. 689 del 1981, ex art. 3.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il
Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 dicembre 2005, sulla
base di un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo
a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque
motivi.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente,
il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro
la stessa sentenza.
2. – Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 e dei
principi generali in materia di illecito amministrativo, nonchè omessa, illogica
e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., nn. 3 e 5. Secondo il Ministero, non potrebbe considerarsi adeguato
un accorgimento organizzativo che ha fallito, perchè non è stato capace di
rilevare che l’olio era miscelato. Il Tribunale, da un lato, ha rilevato che
l’accertamento della violazione è fondato su elementi di fatto gravi, precisi e
concordanti (risultanti, oltre che dalle deposizioni testimoniali, dall’esame
delle fatture e delle bolle di accompagnamento); dall’altro, avrebbe
contraddittoriamente ritenuto che la mancata conoscenza della composizione
effettiva dell’olio di nocciola usato dalla R. per la miscelazione con l’olio di
oliva e l’adeguatezza dei protocolli adottati dalla N. per esaminare la
genuinità dell’olio lampante, sono sufficienti a fondare la buona fede, tenuto
conto anche della bassa percentuale dell’olio di nocciola miscelato con l’olio
vergine di olia lampante.
Secondo il ricorrente, la bassa percentuale di olio
di nocciola non giustificherebbe la liceità del comportamento posto in essere,
potendo rilevare esclusivamente ai fini della determinazione in concreto della
sanzione.
3. – Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come
causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono
elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il
convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia
fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun
rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza
omissiva (Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 1996, n. 911; Cass., Sez. 2^, 11 giugno
2007, n. 13610;
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2009, n. 23019).
A questo
principio si è attenuto il Tribunale, il quale – valorizzando una serie di dati
convergenti emersi dall’istruttoria – è pervenuto al convincimento che la
società N. ed il suo legale rappresentante avevano compiuto tutto quanto in loro
potere per accertare la genuinità dell’olio acquistato.
In particolare, il
primo giudice ha messo in luce: (a) la completezza ed adeguatezza delle
procedure di controllo eseguite dalla N. – estranea alle operazioni di
miscelazione – sull’olio proveniente da tutti i fornitori (“ancor prima di
scaricare le botti, l’olio veniva sottoposto ad analisi chimico-fisiche relative
al profilo acidico per autorizzare lo scarico, successivamente veniva prelevato
un quantitativo di qualche litro più rappresentativo della fornitura, da cui
venivano prelevati tre campioni da mandare uno al laboratorio interno, uno al
fornitore ed il terzo archiviato per eventuali controlli di un laboratorio
terzo”);
(b) l’utilizzo da parte della N., nei protocolli adottati per
esaminare la genuinità dell’olio ricevuto dai fornitori, di parametri
chimico-fisici “più severi di quelli di legge” (l’affermazione in questo senso
dei testi – ha precisato il Tribunale – “risulta confermata dagli esiti della
c.t.u., che li ha complessivamente considerati ‘adeguati, nei limiti dell’allora
conosciuto, alla valutazione del prodotto acquistato”);
(c) la contestazione,
da parte della N., delle forniture che non rientravano nei parametri (le quali
“venivano respinte al fornitore”);
(d) il fatto che “il prezzo della Riolo
non è risultato inferiore a quello dei mercuriali dell’epoca (anzi, di poco
superiore), sicchè nessuna ragione economica militava per mandare in lavorazione
partite di composizione dubbia” ;
(e) la circostanza che la miscelazione de
qua non avrebbe potuto essere rilevata con il ricorso alla diligenza ed alla
perizia esigibili nel settore per l’accertamento delle caratteristiche dell’olio
acquistato, tanto più che – secondo le conclusioni del c.t.u. – “considerando un
olio di nocciola di valori medi, miscelato nella misura del 10%, i valori
riscontrati rientrano pur sempre in quelli limite di cui al reg. CEE
2568/91”.
Da tanto deriva che la conclusione alla quale è pervenuto il
Tribunale – ad avviso del quale “i protocolli adottati dalla N. per esaminare la
genuinità dell’olio lampante ricevuto dai fornitori”, la cui applicazione “non
ha rilevato la presenza di olio di nocciola”, “rappresentavano un adeguato
accorgimento organizzativo per evitare il compimento di illeciti quale quello
contestato” – riposa su una motivazione congrua ed adeguata, priva delle mende
logiche e giuridiche prospettate dal Ministero ricorrente.
E poichè la
valutazione della in ordine alla sussistenza della buona fede costituisce un
apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice del merito, non
sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di
motivazione, il motivo di ricorso finisce con il risolversi nella richiesta di
una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare un
apprezzamento di fatti e di risultanze probatorie che nella specie è sostenuto
da un apparato argomentativo esente da censure.
4. – Il rigetto del ricorso
principale rende assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
5. –
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e
dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il Ministero ricorrente
al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in
complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e
ad accessori di legge.
Home » Olio, genuinità e correttezza dei controlli sulle forniture
Olio, genuinità e correttezza dei controlli sulle forniture
Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 9061 del 20 aprile 2011
Nel caso di specie un Tribunale, è pervenuto al convincimento che una
società (Nestlè) ed il suo legale rappresentante avevano compiuto tutto quanto
in loro potere per accertare la genuinità dell’olio acquistato dai fornitori e
aveva verificato la completezza ed adeguatezza delle procedure di controllo
eseguite sull’olio proveniente da tutti i fornitori (“ancor prima di scaricare
le botti, l’olio veniva sottoposto ad analisi chimico-fisiche relative al
profilo acidico per autorizzare lo scarico, successivamente veniva prelevato un
quantitativo di qualche litro più rappresentativo della fornitura, da cui
venivano prelevati tre campioni da mandare uno al laboratorio interno, uno al
fornitore ed il terzo archiviato per eventuali controlli di un laboratorio
terzo”).
La società, nei protocolli adottati per esaminare la genuinità
dell’olio ricevuto dai fornitori, aveva utilizzato parametri chimico-fisici “più
severi di quelli di legge” e ciò risulta confermata dagli esiti della c.t.u.,
che li ha complessivamente considerati “adeguati”, nei limiti dell’allora
conosciuto, alla valutazione del prodotto acquistato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per
legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente
–
contro
N.., in persona del legale rappresentante pro tempore, e S.G.,
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del
controricorso, dall’Avv. Sica Marco, elettivamente domiciliati nello studio
dell’Avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
– controricorrenti
–
e sul ricorso proposto da:
N.., in persona del legale rappresentante pro
tempore, e S.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del controricorso, dall’Avv. Marco Sica, elettivamente domiciliati nello studio
dell’Avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
– ricorrenti in via
incidentale condizionata –
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la
sentenza del Tribunale di Milano n. 12572 in data 4 novembre 2004.
Udita la
relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 marzo 2011 dal
Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito, per i controricorrenti e
ricorrenti incidentali, l’Avv. Emanuele Coglitore, per delega;
udito il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI
Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato.
Svolgimento del
processo
Con ricorso L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22,
depositato il 14 marzo 2001, la s.p.a. N. e S.G. proponevano opposizione avverso
l’ordinanza n. 45/2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Ispettorato centrale repressione frodi, con la quale era stato ad essi ingiunto,
in solido, il pagamento della somma di L. 182.777.325 a titolo di sanzione
amministrativa.
L’ingiunzione traeva origine da verifiche svolte dalla
Guardia di finanza di Bari, la quale, con verbale del 27 febbraio 1996, aveva
contestato ai ricorrenti l’indebita richiesta e percezione di aiuti comunitari,
in quanto nell’olio di oliva vergine lampante acquistato dalla R. erano presenti
quantitativi di olio di nocciola, per i quali non sussisteva titolo ad ottenere
tali aiuti. Da accertamenti compiuti, infatti, era emerso che la R. aveva
effettuato miscelamenti di olio di nocciola con quello di oliva, dichiarando
falsamente nei documenti fiscali essere olio comunitario.
I ricorrenti
contestavano l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ed il S. deduceva di
non essere l’autore dell’illecito in oggetto, essendo semplicemente
rappresentante pro tempore della N..
Assunte prove per testi ed esperita
c.t.u., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12572 del 4 novembre 2004, ha
accolto il ricorso, annullando l’ordinanza-ingiunzione e compensando tra le
parti le spese di lite, avendo ritenuto raggiunta la prova della buona fede L.
n. 689 del 1981, ex art. 3.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il
Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 dicembre 2005, sulla
base di un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo
a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque
motivi.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente,
il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro
la stessa sentenza.
2. – Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 e dei
principi generali in materia di illecito amministrativo, nonchè omessa, illogica
e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., nn. 3 e 5. Secondo il Ministero, non potrebbe considerarsi adeguato
un accorgimento organizzativo che ha fallito, perchè non è stato capace di
rilevare che l’olio era miscelato. Il Tribunale, da un lato, ha rilevato che
l’accertamento della violazione è fondato su elementi di fatto gravi, precisi e
concordanti (risultanti, oltre che dalle deposizioni testimoniali, dall’esame
delle fatture e delle bolle di accompagnamento); dall’altro, avrebbe
contraddittoriamente ritenuto che la mancata conoscenza della composizione
effettiva dell’olio di nocciola usato dalla R. per la miscelazione con l’olio di
oliva e l’adeguatezza dei protocolli adottati dalla N. per esaminare la
genuinità dell’olio lampante, sono sufficienti a fondare la buona fede, tenuto
conto anche della bassa percentuale dell’olio di nocciola miscelato con l’olio
vergine di olia lampante.
Secondo il ricorrente, la bassa percentuale di olio
di nocciola non giustificherebbe la liceità del comportamento posto in essere,
potendo rilevare esclusivamente ai fini della determinazione in concreto della
sanzione.
3. – Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come
causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono
elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il
convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia
fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun
rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza
omissiva (Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 1996, n. 911; Cass., Sez. 2^, 11 giugno
2007, n. 13610;
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2009, n. 23019).
A questo
principio si è attenuto il Tribunale, il quale – valorizzando una serie di dati
convergenti emersi dall’istruttoria – è pervenuto al convincimento che la
società N. ed il suo legale rappresentante avevano compiuto tutto quanto in loro
potere per accertare la genuinità dell’olio acquistato.
In particolare, il
primo giudice ha messo in luce: (a) la completezza ed adeguatezza delle
procedure di controllo eseguite dalla N. – estranea alle operazioni di
miscelazione – sull’olio proveniente da tutti i fornitori (“ancor prima di
scaricare le botti, l’olio veniva sottoposto ad analisi chimico-fisiche relative
al profilo acidico per autorizzare lo scarico, successivamente veniva prelevato
un quantitativo di qualche litro più rappresentativo della fornitura, da cui
venivano prelevati tre campioni da mandare uno al laboratorio interno, uno al
fornitore ed il terzo archiviato per eventuali controlli di un laboratorio
terzo”);
(b) l’utilizzo da parte della N., nei protocolli adottati per
esaminare la genuinità dell’olio ricevuto dai fornitori, di parametri
chimico-fisici “più severi di quelli di legge” (l’affermazione in questo senso
dei testi – ha precisato il Tribunale – “risulta confermata dagli esiti della
c.t.u., che li ha complessivamente considerati ‘adeguati, nei limiti dell’allora
conosciuto, alla valutazione del prodotto acquistato”);
(c) la contestazione,
da parte della N., delle forniture che non rientravano nei parametri (le quali
“venivano respinte al fornitore”);
(d) il fatto che “il prezzo della Riolo
non è risultato inferiore a quello dei mercuriali dell’epoca (anzi, di poco
superiore), sicchè nessuna ragione economica militava per mandare in lavorazione
partite di composizione dubbia” ;
(e) la circostanza che la miscelazione de
qua non avrebbe potuto essere rilevata con il ricorso alla diligenza ed alla
perizia esigibili nel settore per l’accertamento delle caratteristiche dell’olio
acquistato, tanto più che – secondo le conclusioni del c.t.u. – “considerando un
olio di nocciola di valori medi, miscelato nella misura del 10%, i valori
riscontrati rientrano pur sempre in quelli limite di cui al reg. CEE
2568/91”.
Da tanto deriva che la conclusione alla quale è pervenuto il
Tribunale – ad avviso del quale “i protocolli adottati dalla N. per esaminare la
genuinità dell’olio lampante ricevuto dai fornitori”, la cui applicazione “non
ha rilevato la presenza di olio di nocciola”, “rappresentavano un adeguato
accorgimento organizzativo per evitare il compimento di illeciti quale quello
contestato” – riposa su una motivazione congrua ed adeguata, priva delle mende
logiche e giuridiche prospettate dal Ministero ricorrente.
E poichè la
valutazione della in ordine alla sussistenza della buona fede costituisce un
apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice del merito, non
sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di
motivazione, il motivo di ricorso finisce con il risolversi nella richiesta di
una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare un
apprezzamento di fatti e di risultanze probatorie che nella specie è sostenuto
da un apparato argomentativo esente da censure.
4. – Il rigetto del ricorso
principale rende assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
5. –
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e
dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il Ministero ricorrente
al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in
complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e
ad accessori di legge.
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