È legittimo il sequestro di documentazione a carico di persona indagata di concorso nel reato di frode in commercio e contraffazione di indicazioni geografiche protette di prodotti agroalimentari come strumento di ricerca delle prove del reato.
La presente decisione della Cassazione è intervenuta nell’ambito di una complessa indagine nei confronti di 47 persone a vario titolo accusate di frode in commercio aggravata, contraffazione di indicazioni geografiche protette e, per alcuni soltanto, di associazione per delinquere in relazione alla commercializzazione di olio di origine greca spacciato per olio extravergine toscano Igp. Più precisamente, l’autorità giudiziaria di Grosseto aveva raccolto elementi a carico di una certa azienda olearia toscana, che figurava avere acquistato (fittiziamente) delle partite di olive e averle poi molite, in modo da potere qualificare l’olio derivatone come italiano e a indicazione geografica protetta, mentre in realtà essa aveva acquistato olio greco. Tale prodotto era stato poi distribuito tra vari rivenditori, tra cui il soggetto che si è rivolto alla Corte, impugnando il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva confermato il sequestro di documentazione contabile, commerciale e fiscale, anche informatica, disposto dalla Procura della Repubblica locale.
Tale commerciante contestava di essere stato indagato ingiustamente, in quanto persona estranea alla truffa, avendo egli acquistato piccoli quantitativi del prodotto in buona fede. La Cassazione ha risposto, in primo luogo, che la valutazione che deve compiere il Tribunale del riesame sul sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero non deve entrare nel merito della fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare se, sulla base degli elementi disponibili, sia ipotizzabile la commissione di un reato. Tanto meno deve essere verificato in tale fase investigativa se sussistono elementi di colpevolezza, cioè di diretta responsabilità, a carico della persona contro la quale avviene il sequestro, in quanto il provvedimento cautelare può essere indirizzato anche nei confronti di persona non indagata, mirando a raccogliere elementi di prova utili al prosieguo delle indagini, i quali – ovviamente – possono essere rinvenuti anche presso terzi estranei. Aggiungiamo che, diversamente da quando l’uso delle informazioni digitali aveva minore diffusione, da tempo ormai le investigazioni documentali si indirizzano ben oltre i documenti cartacei per “aggredire” con uguale, e forse oggi maggiore, interesse proprio le tracce informatiche, tanto da avere indotto il legislatore a prevedere all’interno del codice di procedura penale apposite prescrizioni dedicate alla materia.
Sebbene la sentenza in commento sia tutta incentrata su aspetti processuali, essa si presta ad alcune sintetiche osservazioni a riguardo del suo oggetto come prodotto agroalimentare.
Non vorrei insistere sul fatto piuttosto ovvio che olio di origine greca non poteva essere venduto come olio extravergine toscano Igp, non possedendo evidentemente le caratteristiche che il relativo disciplinare stabilisce per quel prodotto che voglia fregiarsi di tale denominazione. Si può solo ricordare che una tale infrazione viene sanzionata da vari articoli del codice penale (515, 517-bis e 517-quater), peraltro non in perfetto coordinamento normativo tra loro, tanto è vero che sul punto la proposta di riforma dei reati agroalimentari avanzata dalla cosiddetta “Commissione Caselli” interviene in termini di semplificazione, oltre che di inasprimento sanzionatorio (vedi la nuova formulazione dell’art. 517-quater del codice penale). Peraltro, da quanto si capisce della vicenda dalla narrazione della Corte, sembra difficile ipotizzare che essa rientrerebbe nella casistica della “agropirateria” (art. 517-quater.1), in quanto non vi è evidenza di una sistematicità della condotta vietata, requisito indispensabile per il perfezionamento del reato. Si può, invece, aggiungere qualcosa a proposito dell’olio come prodotto cosiddetto “generico”, cioè non a denominazione protetta. Infatti, mentre nessun problema di indicazione di origine in etichetta si pone per i prodotti che rientrano nella sfera applicativa (ora) del regolamento (UE) 1151/2012 (sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), resta aperto il tema della “italianità” di quelli che non vi sono inclusi. È, peraltro, ben noto che esiste un interesse dei consumatori e dei produttori alla comunicabilità della reale origine non solo del prodotto agroalimentare finito, quale esito di un processo produttivo, ma della stessa origine geografica della materia prima. Questo perché il consumatore – e specialmente quello nostrano, particolarmente sensibile a questo aspetto – annette un significato qualitativo al luogo di coltura della materia prima (o di allevamento, per i prodotti di origine animale), anche al di fuori di Dop e Igp.
Peraltro, la normativa europea non privilegia affatto questa connotazione e, anzi, i tentativi del legislatore nazionale di “forzare” la mano in quella direzione (vedi, per esempio, l’art. 1-bis della legge 204/2004 e successivamente l’art. 4 della legge 4/2011) non solo si sono rivelati, in definitiva, inappropriati, ma si sono posti decisamente in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, per i prodotti comuni (anche agroalimentari) è il codice doganale europeo che detta legge, stabilendo che per i prodotti trasformati vale quale origine da indicare in etichetta il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale. Proprio richiamandosi al codice doganale allora vigente, la Cassazione ebbe ad escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 517 del codice penale nella commercializzazione di una macedonia lavorata in Italia, di cui si contestava la provenienza estera della frutta.
Il legislatore ci ha riprovato nel 2012, interpolando l’art. 4, comma 49-bis, della legge 350/2003 ed esponendo a sanzione (peraltro amministrativa) chi non rispetta la regola informativa in virtù della quale la effettiva origine dei prodotti alimentari è determinata dal luogo di ultima trasformazione sostanziale unitamente a quello di coltivazione o allevamento della materia prima. Con ciò nuovamente suscitando il fondato dubbio di non conformità alla disciplina europea. Inoltre, nel 2013, sempre intervenendo sull’art. 4 citato, si è stabilito che la violazione del comma 49-bis deve, invece, essere punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale quando riguardi oli di oliva vergini, introducendo un’incongruenza meritevole di sindacato da parte della Corte costituzionale per disparità di trattamento con gli altri prodotti alimentari.
In definitiva, al di fuori delle denominazioni protette, per i prodotti alimentari generici non esiste una copertura normativa comunitaria a tutela della conoscenza da parte del consumatore della reale origine della materia prima, salvo che quel determinato prodotto, sebbene generico, sia regolato da disposizioni speciali. Questo è proprio il caso dell’olio di oliva.
Già una sentenza della Cassazione (la n. 12451/2006) ebbe ad affermare che, sia secondo la normativa nazionale che comunitaria, l’olio d’oliva deve contenere in etichetta il riferimento al Paese di raccolta della materia prima, oltre che di successiva trasformazione, richiamando – peraltro con qualche inesattezza – una certa disposizione del codice doganale del 1992. D’altra parte, la Corte ometteva di ricordare che prima il regolamento (CE) 2152/2001 e successivamente il regolamento (CE) 1019/2002 stabilivano che l’origine dell’olio fosse quella del luogo di raccolta e di molitura delle olive. Tale indicazione è stata ripresa dall’art. 4 del regolamento (UE) 29/2012. Appare, quindi, indubitabile che per l’olio di oliva, per il quale esiste una disciplina specifica, che supera la definizione doganale collegata alla (sola) ultima trasformazione sostanziale, il luogo d’origine da indicare in etichetta è quello geografico (raccolta + molitura).
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Olio contraffatto, sequestro anche nei confronti dei meri acquirenti
Cassazione penale, sentenza n. 39508 del 29 agosto 2017 (udienza del 30 gennaio 2017 – riferimenti normativi: artt. 515, 517-bis e 517-quater del codice penale)
È legittimo il sequestro di documentazione a carico di persona indagata di concorso nel reato di frode in commercio e contraffazione di indicazioni geografiche protette di prodotti agroalimentari come strumento di ricerca delle prove del reato.
La presente decisione della Cassazione è intervenuta nell’ambito di una complessa indagine nei confronti di 47 persone a vario titolo accusate di frode in commercio aggravata, contraffazione di indicazioni geografiche protette e, per alcuni soltanto, di associazione per delinquere in relazione alla commercializzazione di olio di origine greca spacciato per olio extravergine toscano Igp. Più precisamente, l’autorità giudiziaria di Grosseto aveva raccolto elementi a carico di una certa azienda olearia toscana, che figurava avere acquistato (fittiziamente) delle partite di olive e averle poi molite, in modo da potere qualificare l’olio derivatone come italiano e a indicazione geografica protetta, mentre in realtà essa aveva acquistato olio greco. Tale prodotto era stato poi distribuito tra vari rivenditori, tra cui il soggetto che si è rivolto alla Corte, impugnando il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva confermato il sequestro di documentazione contabile, commerciale e fiscale, anche informatica, disposto dalla Procura della Repubblica locale.
Tale commerciante contestava di essere stato indagato ingiustamente, in quanto persona estranea alla truffa, avendo egli acquistato piccoli quantitativi del prodotto in buona fede. La Cassazione ha risposto, in primo luogo, che la valutazione che deve compiere il Tribunale del riesame sul sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero non deve entrare nel merito della fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare se, sulla base degli elementi disponibili, sia ipotizzabile la commissione di un reato. Tanto meno deve essere verificato in tale fase investigativa se sussistono elementi di colpevolezza, cioè di diretta responsabilità, a carico della persona contro la quale avviene il sequestro, in quanto il provvedimento cautelare può essere indirizzato anche nei confronti di persona non indagata, mirando a raccogliere elementi di prova utili al prosieguo delle indagini, i quali – ovviamente – possono essere rinvenuti anche presso terzi estranei. Aggiungiamo che, diversamente da quando l’uso delle informazioni digitali aveva minore diffusione, da tempo ormai le investigazioni documentali si indirizzano ben oltre i documenti cartacei per “aggredire” con uguale, e forse oggi maggiore, interesse proprio le tracce informatiche, tanto da avere indotto il legislatore a prevedere all’interno del codice di procedura penale apposite prescrizioni dedicate alla materia.
Sebbene la sentenza in commento sia tutta incentrata su aspetti processuali, essa si presta ad alcune sintetiche osservazioni a riguardo del suo oggetto come prodotto agroalimentare.
Non vorrei insistere sul fatto piuttosto ovvio che olio di origine greca non poteva essere venduto come olio extravergine toscano Igp, non possedendo evidentemente le caratteristiche che il relativo disciplinare stabilisce per quel prodotto che voglia fregiarsi di tale denominazione. Si può solo ricordare che una tale infrazione viene sanzionata da vari articoli del codice penale (515, 517-bis e 517-quater), peraltro non in perfetto coordinamento normativo tra loro, tanto è vero che sul punto la proposta di riforma dei reati agroalimentari avanzata dalla cosiddetta “Commissione Caselli” interviene in termini di semplificazione, oltre che di inasprimento sanzionatorio (vedi la nuova formulazione dell’art. 517-quater del codice penale). Peraltro, da quanto si capisce della vicenda dalla narrazione della Corte, sembra difficile ipotizzare che essa rientrerebbe nella casistica della “agropirateria” (art. 517-quater.1), in quanto non vi è evidenza di una sistematicità della condotta vietata, requisito indispensabile per il perfezionamento del reato. Si può, invece, aggiungere qualcosa a proposito dell’olio come prodotto cosiddetto “generico”, cioè non a denominazione protetta. Infatti, mentre nessun problema di indicazione di origine in etichetta si pone per i prodotti che rientrano nella sfera applicativa (ora) del regolamento (UE) 1151/2012 (sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), resta aperto il tema della “italianità” di quelli che non vi sono inclusi. È, peraltro, ben noto che esiste un interesse dei consumatori e dei produttori alla comunicabilità della reale origine non solo del prodotto agroalimentare finito, quale esito di un processo produttivo, ma della stessa origine geografica della materia prima. Questo perché il consumatore – e specialmente quello nostrano, particolarmente sensibile a questo aspetto – annette un significato qualitativo al luogo di coltura della materia prima (o di allevamento, per i prodotti di origine animale), anche al di fuori di Dop e Igp.
Peraltro, la normativa europea non privilegia affatto questa connotazione e, anzi, i tentativi del legislatore nazionale di “forzare” la mano in quella direzione (vedi, per esempio, l’art. 1-bis della legge 204/2004 e successivamente l’art. 4 della legge 4/2011) non solo si sono rivelati, in definitiva, inappropriati, ma si sono posti decisamente in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, per i prodotti comuni (anche agroalimentari) è il codice doganale europeo che detta legge, stabilendo che per i prodotti trasformati vale quale origine da indicare in etichetta il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale. Proprio richiamandosi al codice doganale allora vigente, la Cassazione ebbe ad escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 517 del codice penale nella commercializzazione di una macedonia lavorata in Italia, di cui si contestava la provenienza estera della frutta.
Il legislatore ci ha riprovato nel 2012, interpolando l’art. 4, comma 49-bis, della legge 350/2003 ed esponendo a sanzione (peraltro amministrativa) chi non rispetta la regola informativa in virtù della quale la effettiva origine dei prodotti alimentari è determinata dal luogo di ultima trasformazione sostanziale unitamente a quello di coltivazione o allevamento della materia prima. Con ciò nuovamente suscitando il fondato dubbio di non conformità alla disciplina europea. Inoltre, nel 2013, sempre intervenendo sull’art. 4 citato, si è stabilito che la violazione del comma 49-bis deve, invece, essere punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale quando riguardi oli di oliva vergini, introducendo un’incongruenza meritevole di sindacato da parte della Corte costituzionale per disparità di trattamento con gli altri prodotti alimentari.
In definitiva, al di fuori delle denominazioni protette, per i prodotti alimentari generici non esiste una copertura normativa comunitaria a tutela della conoscenza da parte del consumatore della reale origine della materia prima, salvo che quel determinato prodotto, sebbene generico, sia regolato da disposizioni speciali. Questo è proprio il caso dell’olio di oliva.
Già una sentenza della Cassazione (la n. 12451/2006) ebbe ad affermare che, sia secondo la normativa nazionale che comunitaria, l’olio d’oliva deve contenere in etichetta il riferimento al Paese di raccolta della materia prima, oltre che di successiva trasformazione, richiamando – peraltro con qualche inesattezza – una certa disposizione del codice doganale del 1992. D’altra parte, la Corte ometteva di ricordare che prima il regolamento (CE) 2152/2001 e successivamente il regolamento (CE) 1019/2002 stabilivano che l’origine dell’olio fosse quella del luogo di raccolta e di molitura delle olive. Tale indicazione è stata ripresa dall’art. 4 del regolamento (UE) 29/2012. Appare, quindi, indubitabile che per l’olio di oliva, per il quale esiste una disciplina specifica, che supera la definizione doganale collegata alla (sola) ultima trasformazione sostanziale, il luogo d’origine da indicare in etichetta è quello geografico (raccolta + molitura).
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