In caso di avvenuta scadenza dell’autorizzazione comunitaria all’impiego di ogm, lo Stato nazionale può vietarne l’ulteriore utilizzo in attesa della conclusione della procedura di rinnovo quando dalla prosecuzione dell’attività emergano rischi per la salute o per l’ambiente, anche alla luce del principio di precauzione.
La vicenda sottoposta al Consiglio di Stato riguarda una varietà di mais gm della Monsanto, già autorizzato a livello comunitario nel 1998, ma la cui autorizzazione era nel frattempo scaduta senza che venisse rinnovata, non essendo pervenuta ad alcun esito (né positivo né negativo) la relativa procedura di rinnovo. In questa situazione interveniva un decreto adottato nel 2013 dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), con cui la coltivazione di detta varietà è stata vietata fino all’adozione di misure comunitarie d’urgenza di cui all’ art. 54, comma 3, del regolamento CE 178/2002 e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi. Il provvedimento veniva impugnato, ma il Tar del Lazio ne confermava la legittimità.
Il Consiglio di Stato esordisce ricordando che a livello comunitario la coltivazione di ogm a scopo sperimentale e commerciale è disciplinata dalla direttiva 2001/18/CE e dai regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003. Secondo il regolamento CE 1829/2003, le domande di autorizzazione presentate alla Commissione europea dalle aziende interessate devono essere corredate da informazioni scientifiche utili a valutare la sicurezza per la salute umana, animale e dell’ambiente, dati su cui esprime il proprio parere l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa). L’autorizzazione è temporanea e rinnovabile e può essere sospesa o revocata (art. 22) qualora non soddisfi più le condizioni di legge. A sua volta, l’art. 34 prevede che possano essere adottate misure cautelari provvisorie ai sensi degli artt. 53 e 54 del reg. CE 178/2002 allorché diventi manifesto un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, connesso all’utilizzo del prodotto gm. La Corte di Giustizia, con sentenza del 8 settembre 2011, ha spiegato che i termini “manifesto” e “grave rischio” vanno intesi come riferiti a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente, purché fondato su nuovi dati scientifici attendibili.
A livello nazionale la normativa di riferimento è quella varata con il d.lgs. 212/2001 (che ha istituito una autorizzazione nazionale, aggiuntiva a quella comunitaria) e con il d.l. 279/2004, convertito nella l. 5/2005. Con sentenza 116/2006, la Corte Costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del d.l. 279/2004 in quanto la coesistenza delle colture rientra nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, alle quali spetta disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei rispettivi territori. In questo quadro la Regione Friuli Venezia-Giulia ha emanato la legge 5/2014, disponendo che la coltivazione di mais gm è vietata fino all’approvazione definitiva delle misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Il Tar Lazio aveva ritenuto legittimo il decreto ministeriale osservando che il rilascio dell’autorizzazione in epoca in cui la legislazione era meno restrittiva di quella posteriore e il cambio di registro dell’Efsa successivo a un parere favorevole nel 2009 deponevano nel senso che il diffondersi di coltivazioni di mais transgenico sulla base dell’originaria autorizzazione poteva rappresentare una situazione di concreto ed attuale pericolo tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato. Né, secondo il Consiglio di Stato, era accettabile l’interpretazione della società appellante, secondo cui, una volta che la Commissione europea abbia omesso di pronunciarsi, l’efficacia dell’autorizzazione sarebbe destinata a permanere fino all’ordinaria decisione sul rinnovo.
Infatti, il giudice osserva che dall’art. 54 del regolamento CE 178/2002, richiamato dall’art. 34 del regolamento CE 1829/2003, deriva al contrario che qualora la Commissione non abbia adottato le misure urgenti richiestele dallo Stato membro, quest’ultimo può adottare egli stesso misure cautelari a titolo provvisorio, informandone subito gli altri Stati membri e la Commissione.
La sentenza passa poi a discutere l’aspetto sostanziale della questione, ossia la possibilità di riscontrare o meno, nel caso in esame, l’esistenza di un rischio grave e manifesto per la salute o per l’ambiente quale presupposto per legittimare l’intervento autoritativo. Ed espone le molteplici valutazioni scientifiche (in particolare gli effetti negativi su alcune specie di insetti) poste a fondamento del divieto.
Tale conclusione, si aggiunge, è conforme all’applicazione del principio di precauzione, che si basa sull’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non pretende evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre. Il che comporta che, quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve intervenire in forma di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato 11 novembre 2014, n. 5525).
Ricordiamo che l’esito del presente procedimento è stato diverso da quello di cui fu oggetto il decreto governativo 4 agosto 2000, con cui vennero vietate cautelativamente la commercializzazione e l’utilizzazione di alcuni prodotti transgenici. In quel caso fu investita in via pregiudiziale la Corte di Giustizia – richiesta invece respinta nel caso in commento – che ammonì che il principio di precauzione non può essere forzato a ricomprendervi qualsiasi mera supposizione di rischio, non adeguatamente corroborata da indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano di concludere ragionevolmente che l’adozione delle misure restrittive adottate corrispondano alla necessità di evitare che siano commercializzati prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.
Ricordiamo ancora che gli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. 224/2003 approntano un apparato sanzionatorio, sia penale che amministrativo, nel caso di violazioni alla normativa sugli ogm.
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Ogm in Italia: resta il divieto
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 605 del 6 febbraio 2015 (riferimenti normativi: regg. CE 178/2002, 1829/2003 e 1830/2003)
In caso di avvenuta scadenza dell’autorizzazione comunitaria all’impiego di ogm, lo Stato nazionale può vietarne l’ulteriore utilizzo in attesa della conclusione della procedura di rinnovo quando dalla prosecuzione dell’attività emergano rischi per la salute o per l’ambiente, anche alla luce del principio di precauzione.
La vicenda sottoposta al Consiglio di Stato riguarda una varietà di mais gm della Monsanto, già autorizzato a livello comunitario nel 1998, ma la cui autorizzazione era nel frattempo scaduta senza che venisse rinnovata, non essendo pervenuta ad alcun esito (né positivo né negativo) la relativa procedura di rinnovo. In questa situazione interveniva un decreto adottato nel 2013 dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), con cui la coltivazione di detta varietà è stata vietata fino all’adozione di misure comunitarie d’urgenza di cui all’ art. 54, comma 3, del regolamento CE 178/2002 e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi. Il provvedimento veniva impugnato, ma il Tar del Lazio ne confermava la legittimità.
Il Consiglio di Stato esordisce ricordando che a livello comunitario la coltivazione di ogm a scopo sperimentale e commerciale è disciplinata dalla direttiva 2001/18/CE e dai regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003. Secondo il regolamento CE 1829/2003, le domande di autorizzazione presentate alla Commissione europea dalle aziende interessate devono essere corredate da informazioni scientifiche utili a valutare la sicurezza per la salute umana, animale e dell’ambiente, dati su cui esprime il proprio parere l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa). L’autorizzazione è temporanea e rinnovabile e può essere sospesa o revocata (art. 22) qualora non soddisfi più le condizioni di legge. A sua volta, l’art. 34 prevede che possano essere adottate misure cautelari provvisorie ai sensi degli artt. 53 e 54 del reg. CE 178/2002 allorché diventi manifesto un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, connesso all’utilizzo del prodotto gm. La Corte di Giustizia, con sentenza del 8 settembre 2011, ha spiegato che i termini “manifesto” e “grave rischio” vanno intesi come riferiti a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente, purché fondato su nuovi dati scientifici attendibili.
A livello nazionale la normativa di riferimento è quella varata con il d.lgs. 212/2001 (che ha istituito una autorizzazione nazionale, aggiuntiva a quella comunitaria) e con il d.l. 279/2004, convertito nella l. 5/2005. Con sentenza 116/2006, la Corte Costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del d.l. 279/2004 in quanto la coesistenza delle colture rientra nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, alle quali spetta disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei rispettivi territori. In questo quadro la Regione Friuli Venezia-Giulia ha emanato la legge 5/2014, disponendo che la coltivazione di mais gm è vietata fino all’approvazione definitiva delle misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Il Tar Lazio aveva ritenuto legittimo il decreto ministeriale osservando che il rilascio dell’autorizzazione in epoca in cui la legislazione era meno restrittiva di quella posteriore e il cambio di registro dell’Efsa successivo a un parere favorevole nel 2009 deponevano nel senso che il diffondersi di coltivazioni di mais transgenico sulla base dell’originaria autorizzazione poteva rappresentare una situazione di concreto ed attuale pericolo tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato. Né, secondo il Consiglio di Stato, era accettabile l’interpretazione della società appellante, secondo cui, una volta che la Commissione europea abbia omesso di pronunciarsi, l’efficacia dell’autorizzazione sarebbe destinata a permanere fino all’ordinaria decisione sul rinnovo.
Infatti, il giudice osserva che dall’art. 54 del regolamento CE 178/2002, richiamato dall’art. 34 del regolamento CE 1829/2003, deriva al contrario che qualora la Commissione non abbia adottato le misure urgenti richiestele dallo Stato membro, quest’ultimo può adottare egli stesso misure cautelari a titolo provvisorio, informandone subito gli altri Stati membri e la Commissione.
La sentenza passa poi a discutere l’aspetto sostanziale della questione, ossia la possibilità di riscontrare o meno, nel caso in esame, l’esistenza di un rischio grave e manifesto per la salute o per l’ambiente quale presupposto per legittimare l’intervento autoritativo. Ed espone le molteplici valutazioni scientifiche (in particolare gli effetti negativi su alcune specie di insetti) poste a fondamento del divieto.
Tale conclusione, si aggiunge, è conforme all’applicazione del principio di precauzione, che si basa sull’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non pretende evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre. Il che comporta che, quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve intervenire in forma di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato 11 novembre 2014, n. 5525).
Ricordiamo che l’esito del presente procedimento è stato diverso da quello di cui fu oggetto il decreto governativo 4 agosto 2000, con cui vennero vietate cautelativamente la commercializzazione e l’utilizzazione di alcuni prodotti transgenici. In quel caso fu investita in via pregiudiziale la Corte di Giustizia – richiesta invece respinta nel caso in commento – che ammonì che il principio di precauzione non può essere forzato a ricomprendervi qualsiasi mera supposizione di rischio, non adeguatamente corroborata da indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano di concludere ragionevolmente che l’adozione delle misure restrittive adottate corrispondano alla necessità di evitare che siano commercializzati prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.
Ricordiamo ancora che gli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. 224/2003 approntano un apparato sanzionatorio, sia penale che amministrativo, nel caso di violazioni alla normativa sugli ogm.
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