SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 dicembre 2008 (*)
Nella causa C-121/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai
sensi dell’art. 228 CE, proposto il 28 febbraio 2007,
Commissione delle
Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Stromsky e C. Zadra, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata
dalle sig.re E. Belliard e S. Gasri, nonché dal sig. G. de Bergues, in qualità
di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica ceca, rappresentata
inizialmente dal sig. T. Bocek, successivamente dal sig. M. Smolek, in qualità
di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A.
Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot e T. von Danwitz, presidenti di
sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), P. Kuris, E. Juhász, G. Arestis, L.
Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. J.
Mazák
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta
del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2008,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno
2008,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede che la
Corte voglia:
– dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato
tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 15 luglio 2004, causa
C-419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento nel suo
ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio
90/220/CEE (GU L 106, pag. 1), le quali divergono o eccedono la portata di
quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag.
15), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n.
1, CE;
– condannare la Repubblica francese a versare alla Commissione, sul
conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di mora pari a EUR
366 744 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza
Commissione/Francia, e ciò a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e
fino alla piena esecuzione di detta sentenza Commissione/Francia;
–
condannare la Repubblica francese a versare alla Commissione, sul conto «Risorse
proprie della Comunità europea», un importo forfettario di EUR 43 660 per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia dal
giorno in cui è stata emanata detta sentenza fino al giorno:
– in cui sarà
data piena esecuzione alla stessa sentenza, se tale dovesse essere la situazione
prima che venga pronunciata la presente sentenza;
– in cui sarà pronunciata
la presente sentenza, qualora alla citata sentenza Commissione/Francia non fosse
stata data piena esecuzione a tale data;
– condannare la Repubblica francese
alle spese.
Contesto normativo
2 La direttiva 2001/18 è stata adottata
sul fondamento dell’art. 95 CE. In base al suo art. 1, essa mira al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente, da un lato,
quando si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente
modificati (in prosieguo: gli «OGM») a scopo diverso dall’immissione in
commercio all’interno della Comunità europea e, dall’altro, quando si immettono
in commercio all’interno della Comunità OGM come tali o contenuti in
prodotti.
3 Ai sensi dell’art. 34, n. 1, di detta direttiva, gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarvisi entro il 17 ottobre 2002.
4 L’art. 36 della
direttiva 2001/18 enuncia quanto segue:
«1. La direttiva 90/220/CEE è
abrogata il 17 ottobre 2002.
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata
si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di
correlazione contenuta nell’allegato VIII».
Sentenza Commissione/Francia
5
La Corte, al punto 1 del dispositivo della citata sentenza Commissione/Francia,
ha dichiarato e statuito:
«La Repubblica francese, non avendo adottato, entro
il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per recepire nel suo ordinamento interno le
disposizioni della [direttiva 2001/18], le quali divergono o eccedono la portata
di quelle della [direttiva 90/220], è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti a norma della direttiva 2001/18».
Procedimento
precontenzioso
6 La Repubblica francese, interrogata dalla
Commissione il 5 novembre 2004 sullo stato di esecuzione della citata sentenza
Commissione/Francia, ha risposto a tale domanda con lettera 4 febbraio 2005. In
quest’ultima essa ha indicato che, considerata la circostanza che gli OGM, in
particolare la loro emissione deliberata nell’ambiente, erano divenuti in
Francia il principale argomento di discussioni e conflitti talvolta violenti,
come dimostrano le numerose operazioni di distruzione delle coltivazioni nei
campi, nel mese di ottobre del 2004, su proposta del presidente dell’Assemblea
nazionale, era stata istituita una missione d’inchiesta parlamentare relativa ai
problemi sollevati dalle sperimentazioni e dall’utilizzo degli OGM. La stessa
lettera ha precisato inoltre che il governo aveva deciso, da parte sua, di
consentire a tale missione di portare a termine i suoi lavori, nell’ottica di
favorire un dibattito sereno e costruttivo sul progetto di legge di
trasposizione della direttiva 2001/18. Il completamento di detti lavori era
previsto per l’aprile 2005.
7 Il 21 febbraio 2005 le autorità francesi hanno
trasmesso alla Commissione il testo del decreto 26 gennaio 2005, n. 2005-51, che
modifica il decreto 20 settembre 1996, n. 96-850, relativo al controllo
dell’emissione deliberata e dell’immissione in commercio a fini civili di
prodotti composti in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati
(JORF del 28 gennaio 2005, pag. 1474) che concorre, a loro parere, alla
trasposizione della direttiva 2001/18 includendo i reagenti nell’ambito di
applicazione di detto decreto n. 96-850.
8 Il 13 luglio 2005, ritenendo che
la Repubblica francese non avesse adottato i provvedimenti necessari per
conformarsi alla citata sentenza Commissione/Francia, la Commissione ha inviato
a tale Stato membro una lettera di diffida in applicazione dell’art. 228
CE.
9 La Commissione, ritenendosi non soddisfatta della risposta ricevuta, il
19 dicembre 2005 ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato
invitandola ad adottare, entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale
parere, i provvedimenti necessari per garantire l’esecuzione di detta
sentenza.
10 Il 20 febbraio 2006 le autorità francesi hanno trasmesso alla
Commissione il testo di un progetto di legge relativo agli OGM, diretto a
recepire la direttiva 2001/18, nonché a riformare il regime della perizia
scientifica e a creare un fondo di compensazione a vantaggio degli agricoltori
vittime di una presenza accidentale di OGM nei loro prodotti derivanti da una
«coltura non-OGM» (in prosieguo: il «progetto di legge del 2006»). Esse hanno
comunicato peraltro che detto progetto nonché le relative disposizioni
regolamentari sarebbero stati adottati entro la fine del 2006.
11 L’8 maggio
2006 le autorità francesi hanno informato la Commissione dell’approvazione da
parte del Senato, in data 23 marzo 2006, del progetto di legge del 2006 e del
suo deposito, già il giorno successivo, presso l’Assemblea nazionale.
12 Il
21 febbraio 2007 le stesse autorità hanno informato oralmente i servizi della
Commissione che, considerato il sovraccarico di impegni dell’Assemblea nazionale
e la sospensione dei lavori di quest’ultima a decorrere dal 25 febbraio 2007,
risultava che il progetto di legge del 2006 non poteva più essere adottato nella
legislatura in corso, sicché si era previsto ormai di procedere alla rapida
adozione di disposizioni regolamentari dirette a garantire la trasposizione
della direttiva 2001/18.
13 La Commissione, in tale contesto, ritenendo che
la Repubblica francese si fosse astenuta dal garantire l’esecuzione della citata
sentenza Commissione/Francia, in data 28 febbraio 2007 ha proposto il ricorso in
esame.
14 Lo stesso giorno, le autorità francesi hanno confermato alla
Commissione il contenuto del colloquio orale summenzionato e le hanno trasmesso
due progetti di decreto. Secondo la Repubblica francese, la pubblicazione di
questi ultimi e di altre misure parimenti dirette a garantire la trasposizione
della direttiva 2001/18 era prevista per l’inizio del mese di aprile
2007.
Sviluppi verificatisi nel corso del procedimento
15 Con una nota del
20 marzo 2007 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione diversi
testi pubblicati lo stesso giorno nel Journal officiel de la Républiquue
française (in prosieguo, congiuntamente: le «misure di esecuzione del marzo
2007»), vale a dire:
– il decreto 19 marzo 2007, n. 2007-357, che modifica il
decreto 27 marzo 1993, n. 93-774, che fissa l’elenco delle tecniche di
modificazione genetica e i criteri di classificazione degli organismi
geneticamente modificati;
– il decreto 19 marzo 2007, n. 2007-358, relativo
all’emissione deliberata per scopi diversi dall’immissione in commercio di
prodotti costituiti in tutto o in parte da organismi geneticamente
modificati;
– il decreto 19 marzo 2007, n. 2007-359, concernente
l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti non destinati
all’alimentazione costituiti in tutto o in parte da organismi geneticamente
modificati;
– l’ordinanza 15 marzo 2007, che modifica l’ordinanza 2 giugno
1998, relativa alle norme tecniche alle quali devono conformarsi gli impianti
soggetti ad autorizzazione in base alla rubrica 2680-2 della nomenclatura degli
impianti classificati per la tutela dell’ambiente;
– l’ordinanza 15 marzo
2007, che modifica l’allegato I dell’ordinanza 2 giugno 1998, relativo alle
disposizioni generali applicabili agli impianti classificati per la tutela
dell’ambiente soggetti a dichiarazione sotto la rubrica 2680-1, organismi
geneticamente modificati, e
– l’ordinanza 15 marzo 2007, relativa
all’etichettatura degli organismi geneticamente modificati messi a disposizione
di terzi per un utilizzo limitato a scopi di ricerca, sviluppo o
insegnamento.
16 La Commissione, ritenendo che le misure di esecuzione del
mese di marzo del 2007 non garantissero la completa esecuzione della citata
sentenza Commissione/Francia e che gli artt. 8, n. 2, 17, nn. 1, 2 e 9, 19 e 23
della direttiva 2001/18 non fossero ancora trasposti correttamente, ha adattato
nella sua replica le conclusioni del proprio ricorso in merito alle sanzioni
pecuniarie. A tale riguardo, la Commissione chiede che la Corte voglia:
–
ridurre l’importo della penalità giornaliera proposto nel ricorso, in misura
conforme al grado di esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia;
–
modificare, in misura conforme a detto grado di esecuzione, l’importo della
somma forfettaria proposto nel ricorso, ma unicamente per la parte
corrispondente al periodo trascorso dal 21 marzo 2007 sino al giorno in
cui:
– sarà data piena esecuzione alla stessa sentenza Commissione/Francia,
se tale dovesse essere la situazione prima della pronuncia della presente
sentenza;
– sarà pronunciata la presente sentenza, qualora a quella data non
sia stata data piena esecuzione alla citata sentenza Commissione/Francia.
17
La Commissione, tuttavia, nel corso dell’udienza, ha dichiarato di ritenere che
l’art. 17 della direttiva 2001/18 non richiedesse più, in Francia, misure di
trasposizione ulteriori.
18 La Repubblica francese, pur ammettendo di non
avere garantito l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia al
momento in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato, è tuttavia
dell’avviso che le misure di esecuzione del marzo 2007 abbiano garantito, da
allora, la completa trasposizione della direttiva 2001/18 e, pertanto, la piena
esecuzione di detta sentenza. Essa ritiene, quindi, che le domande dirette ad
ottenere la sua condanna al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria
siano diventate prive di oggetto o, in subordine, siano infondate o, in ogni
caso, eccessive. Essa chiede, per tale motivo, il loro rigetto.
19 La
Repubblica francese, successivamente alla chiusura della fase orale, con lettere
27 giugno 2008, ha informato la Corte e la Commissione dell’adozione della legge
25 giugno 2008, n. 2008-595, relativa agli organismi geneticamente modificati
(JORF del 26 giugno 2008, pag. 10218; in prosieguo: la «legge del 25 giugno
2008»).
20 La Commissione, in seguito all’esame di tale testo, con lettera 30
luglio 2008 ha informato la Corte di ritenere che la summenzionata legge
garantisca, a decorrere dalla sua entrata in vigore, vale a dire il 27 giugno
2008, la completa trasposizione della direttiva 2001/18 e, quindi, la piena
esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia. Nella stessa lettera la
Commissione ha affermato pertanto che la sua domanda di condanna della
Repubblica francese al pagamento di una penalità era divenuta, per questo
motivo, priva di oggetto.
Sull’inadempimento
21 Sebbene l’art. 228 CE non
precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve aver luogo,
da una giurisprudenza consolidata risulta che l’esigenza di un’immediata e
uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia
iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (v.,
in particolare, sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I-14141, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).
22 Peraltro, la
data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi
dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato emesso in forza di tale disposizione (v., in particolare, sentenza 18
luglio 2007, causa C-503/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6153, punto 19,e
la giurisprudenza ivi citata).
23 Nel caso di specie è palese che alla data
in cui è scaduto il termine di due mesi stabilito nel parere motivato del 19
dicembre 2005, termine entro cui avrebbe dovuto essere garantita l’esecuzione
della citata sentenza Commissione/Francia, che richiede l’adozione di misure di
trasposizione della direttiva 2001/18, era ampiamente superato, essendo
trascorsi quasi 19 mesi dalla pronuncia di tale sentenza.
24 Peraltro è
pacifico che la Repubblica francese, alla stessa data di scadenza, salvo per
l’adozione del decreto n. 2005-51, provvedimento di portata estremamente
limitata riguardo all’obbligo di trasposizione ad essa incombente all’epoca, non
aveva adottato misure che comportassero l’esecuzione di detta sentenza.
25
Alla luce di ciò si deve constatare che la Repubblica francese, come del resto
essa stessa ammette, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
dell’art. 228, n. 1, CE.
Sulla sanzione
pecuniaria
Sulla penalità
26 Come risulta dai punti 19 e 20 della
presente sentenza, la Commissione ha affermato di ritenere che l’entrata in
vigore della legge 25 giugno 2008 garantisca la completa esecuzione della citata
sentenza Commissione/Francia, e che la sua domanda relativa all’imposizione di
una penalità nei confronti della Repubblica francese era divenuta, di
conseguenza, priva di oggetto.
27 Al riguardo occorre rammentare come,
secondo costante giurisprudenza, l’eventuale imposizione di una penalità in
forza dell’art. 228 CE, la cui natura coercitiva riguardo all’inadempimento in
questione è stata sottolineata a più riprese dalla Corte (v., in particolare, in
tal senso, sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc.
pag. I-5047, punti 90 e 92), si giustifica in linea di principio soltanto se
perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente
sentenza della Corte (v., in particolare, in tal senso, sentenze 18 luglio 2006,
causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6885, punti 45 e 46, nonché
Commissione/Germania, cit., punto 40).
28 Alla luce di quanto precede, la
Corte ritiene che non debba essere imposta la condanna al pagamento di una
penalità.
Sulla somma forfettaria
Argomenti delle parti
29 La
Commissione afferma che, in caso di ricorso dinanzi alla Corte in base all’art.
228 CE, e come enunciato al punto 10 della sua comunicazione 13 dicembre 2005,
SEC (2005) 1658 (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), in futuro proporrà
sistematicamente la condanna dello Stato membro inadempiente al pagamento di una
somma forfettaria e che persisterà in siffatta domanda senza più desistere dal
suo ricorso anche in caso di esecuzione in corso di causa della precedente
sentenza della Corte.
30 Secondo la Commissione, tale nuovo approccio si
giustifica per evitare che siano pregiudicati l’autorità delle sentenze della
Corte, i principi di legalità e di certezza del diritto, nonché l’efficacia del
diritto comunitario. La mancanza totale di sanzione finanziaria in caso di
regolarizzazione tardiva in corso di causa comporta infatti il rischio, come
avviene tendenzialmente sempre più spesso nella pratica, di indurre gli Stati
membri a non eseguire diligentemente le sentenze della Corte e ad adottare
comportamenti sistematicamente dilatori.
31 A tale proposito la Commissione
sottolinea di aver proceduto, tra il dicembre 1996 e l’ottobre 2005, in
applicazione dell’art. 228 CE, all’invio di 296 lettere di diffida, di cui 50
nei confronti della Repubblica francese, e di 125 pareri motivati, di cui 25 nei
riguardi dello stesso Stato membro. Durante il medesimo periodo la Commissione
ha deciso, per 38 volte, di adire la Corte sulla base di detta disposizione – 7
di tali decisioni riguardavano la Repubblica francese – e ha effettivamente
adito la Corte in 23 casi, tra cui 6 ricorsi nei confronti del summenzionato
Stato membro. Solo 6 di questi procedimenti si sono conclusi con una sentenza
della Corte, dato che in tutti gli altri casi, prima della conclusione del
procedimento giudiziario, è intervenuta una regolarizzazione tardiva. La
situazione inoltre tenderebbe ad aggravarsi poiché la Commissione, tra il 1°
gennaio e il 24 ottobre 2005, ha dovuto emettere 50 lettere di diffida in base a
detto art. 228 CE.
32 Lo speciale procedimento giudiziario di esecuzione di
cui all’art. 228, n. 2, CE dovrebbe adattarsi pertanto, in quanto strumento di
persuasione, sia a circostanze particolari di ogni caso di specie sia a
circostanze più generali, tra le quali figura l’evoluzione descritta al punto
precedente.
33 Contrariamente alla penalità, che ha funzione persuasiva
riguardo all’inadempimento in questione ed è diretta a prevenire la sua
persistenza dopo l’emanazione della sentenza della Corte a titolo dell’art. 228
CE, la somma forfettaria, dovuta indipendentemente dal comportamento adottato
dallo Stato membro interessato in merito a detto inadempimento una volta
pronunciata una sentenza siffatta, tenderebbe piuttosto a sanzionare il
comportamento passato. Essa avrebbe quindi fini dissuasivi e di prevenzione
della ripetizione di infrazioni analoghe. La minaccia di una sua applicazione
sarebbe tale, segnatamente, da indurre lo Stato membro ad eseguire al più presto
la sentenza iniziale che constata l’inadempimento, in particolare prima di un
secondo ricorso dinanzi alla Corte.
34 Ai fini del calcolo della somma
forfettaria, la Commissione propone di distinguere due periodi, vale a dire, da
un lato, il periodo trascorso dalla pronuncia della citata sentenza
Commissione/Francia e il 20 marzo 2007, data in cui sono state pubblicate le
misure di esecuzione del mese di marzo del 2007, e, dall’altro, il periodo
successivo al 20 marzo 2007.
35 La Commissione, riferendosi al metodo di
calcolo esposto nella comunicazione del 2005, propone quindi, in primo luogo, di
imporre alla Repubblica francese il pagamento di una somma pari a EUR 43 660 per
ogni giorno trascorso dal 15 luglio 2004 al 20 marzo 2007.
36 Tale importo
giornaliero, come previsto da detto metodo di calcolo, risulta dalla
moltiplicazione di un importo forfettario di base di EUR 200 per un coefficiente
di gravità dell’infrazione, in questo caso pari a 10 su una scala da 1 a 20, e
per un fattore n, funzione della capacità di pagamento di ogni Stato membro,
fattore fissato per la Repubblica francese a 21,83. L’importo della somma
forfettaria dovuta relativamente al periodo summenzionato si eleverebbe quindi a
EUR 42 743 140 (EUR 43 660 x 979 giorni).
37 Secondo la Commissione, il
coefficiente di gravità 10 si giustifica, nella fattispecie, tenendo conto del
carattere manifesto dell’infrazione, risultante dalla mancata trasposizione di
una direttiva, della sua lunga durata, dell’importanza della norma violata, la
quale è diretta a tutelare la salute umana e l’ambiente pur garantendo la libera
circolazione degli OGM, nonché in considerazione della persistenza degli
inadempimenti da parte della Repubblica francese dei propri obblighi nel settore
degli OGM. La Commissione, a questo proposito, fa riferimento alle sentenze 20
novembre 2003, causa C-296/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I-13909), e 27
novembre 2003, causa C-429/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I-14355), e, per
la seconda di tali sentenze, si riferisce alla sua esecuzione avvenuta dopo il
ricorso proposto alla Corte sulla base dell’art. 228 CE (v. ordinanza di
cancellazione dal ruolo 7 febbraio 2007, causa C-79/06, Commissione/Francia). La
Commissione fa valere anche una mancanza di leale cooperazione e di volontà di
arrivare all’esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, di cui avrebbero dato prova le autorità francesi.
38 Per
quanto riguarda i danni agli interessi pubblici e privati risultanti
dall’inadempimento della Repubblica francese, la Commissione insiste in
particolare sull’incertezza del diritto derivante agli operatori in merito ai
loro diritti e doveri. Le «guide» provenienti dal Ministero dell’Agricoltura,
destinate ai potenziali richiedenti l’autorizzazione per la sperimentazione di
OGM ed evidenziate dalla Repubblica francese nel controricorso, sarebbero prive
di forza giuridica e non potrebbero, in particolare, instaurare diritti e doveri
analoghi a quelli derivanti da una corretta trasposizione della direttiva
2001/18. Una sentenza del Tribunale amministrativo di Clermont-Ferrand 4 maggio
2006, che ha annullato un’autorizzazione alla sperimentazione per mancanza di
fondamento normativo dovuta all’omessa trasposizione di tale direttiva,
illustrerebbe in particolare questa incertezza del diritto.
39 La Commissione
fa parimenti valere che la mancanza di una trasposizione siffatta avrebbe
generato rischi in termini di emissioni transfrontaliere di OGM, non punibili
penalmente, di sfiducia nella ricerca biotecnologica sugli OGM, nonché in un
loro commercio, o, magari, di conflitti commerciali internazionali connessi alla
circostanza che la normativa comunitaria applicabile agli OGM importati da paesi
terzi non si baserebbe su un contesto giuridico interno comunitario coerente che
possa giustificarla.
40 In secondo luogo, e per quanto riguarda il periodo
successivo al 20 marzo 2007, la Commissione ritiene che le misure del marzo 2007
non abbiano garantito la piena esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, poiché, a suo parere, gli artt. 8, n. 2, 19 e 23 della
direttiva 2001/18 restano, in questa fase, erroneamente trasposti, sicché
l’imposizione del pagamento di una somma forfettaria giornaliera, proporzionata
alla gravità dell’inadempimento esistente, sarebbe ancora necessaria
relativamente a detto periodo.
41 La Commissione propone che la somma
forfettaria giornaliera che la Repubblica francese dovrebbe versare sia
calcolata, a decorrere dal 21 marzo 2007, moltiplicando un coefficiente di
gravità dell’infrazione, rimesso alla valutazione della Corte, ma che sia
proporzionato all’infrazione esistente, per l’importo di base pari a EUR 200 e
per il fattore n, menzionati al punto 36 della presente sentenza. Tale somma
giornaliera, peraltro, dovrebbe essere imposta fin quando non sarà data piena
esecuzione alla citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia.
42 Il
metodo di calcolo così presentato dalla Commissione consentirebbe, a suo parere,
nel momento in cui la Corte statuisce, di giungere ad una somma globale
forfettaria, proporzionata alla gravità dell’infrazione e che tenga conto
dell’eventuale buona volontà tardiva dello Stato membro interessato.
43 La
Commissione, infine, afferma che la circostanza che una somma forfettaria pari a
EUR 20 milioni sia stata imposta dalla sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02,
Commissione/Francia (Racc. pag. I-6263), non dovrebbe essere un punto di
riferimento per altre cause, poiché tale importo aveva un carattere simbolico
che si giustificava in presenza di circostanze processuali particolari relative
a detta causa.
44 La Repubblica francese considera, in via principale, che è
stata data piena esecuzione alla citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, in seguito all’adozione delle misure di esecuzione del
marzo 2007, e che la domanda della Commissione, relativa all’imposizione di una
somma forfettaria, sarebbe pertanto divenuta priva di oggetto.
45 Infatti,
un’imposizione siffatta avrebbe come unica funzione quella di indurre lo Stato
membro ad eseguire una sentenza della Corte che constata un inadempimento a suo
carico e di garantire con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario,
e non di prevenire la commissione di eventuali future infrazioni. Le sentenze
rese finora dalla Corte sulla base dell’art. 228 CE confermerebbero d’altronde
che, quando viene posto fine all’inadempimento, non è più necessaria la condanna
al pagamento di una somma forfettaria simile.
46 In subordine, la Repubblica
francese ritiene che una somma forfettaria non possa essere imposta sulla base
di considerazioni generali, ma richiederebbe l’esistenza di circostanze molto
particolari, proprie della fattispecie, analoghe a quelle rilevate dalla Corte
nella citata sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, e che si riferiscono
alla durata estremamente lunga durante la quale era proseguita la mancata
esecuzione di una sentenza della Corte e alle conseguenze di tale inadempimento
ritenute particolarmente gravi.
47 Orbene, condizioni del genere non
esisterebbero nella presente causa. Da un lato, il tempo trascorso dalla
pronuncia della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, sarebbe in
questo caso nettamente inferiore, e a detta sentenza, per di più, sarebbe stata
data esecuzione appena dopo che è stata adita la Corte. Dall’altro,
l’inadempimento riguarderebbe soltanto una parte delle disposizioni della
direttiva 2001/18, vale a dire quelle che divergono o eccedono la portata delle
disposizioni della direttiva 90/220, e avrebbe solo avuto, inoltre, conseguenze
pratiche assai limitate. Anche la presente causa sarebbe analoga a tutte le
altre cause in cui la Corte non ha ritenuto opportuno imporre il pagamento di
una somma forfettaria.
48 In ulteriore subordine, la Repubblica francese
rileva che l’importo della somma forfettaria proposto è, in ogni caso,
eccessivo. Esso sarebbe innanzitutto sproporzionato rispetto alla somma di EUR
20 milioni imposta dalla citata sentenza 12 luglio 2005,
Commissione/Francia.
49 Inoltre, il metodo di calcolo applicato falserebbe il
carattere forfettario della sanzione, poiché l’importo giornaliero proposto lo
assimilerebbe maggiormente ad una penalità retroattiva.
50 Infine, il
coefficiente di gravità dell’infrazione prospettato sarebbe troppo
elevato.
51 In primo luogo, infatti, la mancata trasposizione della direttiva
2001/18 avrebbe avuto solo conseguenze pratiche assai limitate. Da un lato, gli
usi più frequenti di OGM rientrerebbero in altri regolamenti, quali il
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n.
1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268,
pag. 1), mentre le domande di autorizzazione basate sulla direttiva 2001/18
sarebbero state davvero poche. Dall’altro, si sarebbe avviata una procedura di
autorizzazione alla sperimentazione di piante superiori geneticamente
modificate, basata su due guide emanate dal Ministero dell’Agricoltura, e le
autorizzazioni concesse su tale fondamento avrebbero effettivamente consentito
di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/18 in materia di domande di
autorizzazione, informazione e consultazione del pubblico, nonché di limitazione
dei rischi di diffusione, in particolare transfrontaliera, di microrganismi. Ciò
sarebbe testimoniato, segnatamente, sia dal contenuto di dette guide, sia da una
decisione di autorizzazione individuale da parte della Repubblica francese, sia,
infine, da diverse sentenze rese dal Conseil d’É;;;tat.
52 In secondo luogo,
tra il 2003 e il 2006, la Francia avrebbe occupato la seconda posizione tra gli
Stati membri, sia a livello di numero di domande di autorizzazione all’emissione
per scopi sperimentali, sia riguardo alla produzione di OGM per fini
commerciali, il che attesterebbe che né il commercio di OGM né la ricerca
biotecnologica sarebbero stati frenati dalla mancata trasposizione della
direttiva 2001/18.
53 In terzo luogo, la questione della trasposizione di
detta direttiva non sarebbe mai stata sollevata nell’ambito di negoziati
commerciali internazionali.
54 In quarto luogo, non ci sarebbe stata, da
parte della Repubblica francese, né mancanza di cooperazione né astensione
deliberata dall’esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, poiché i ritardi riscontrati erano dovuti in particolare,
come già sottolineato in fase precontenziosa, all’intento di limitare le
turbative per l’ordine pubblico causate dalle coltivazioni di OGM e di agevolare
la diffusione di tali colture, grazie a riforme più incisive di quelle che la
sola trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/18 non avrebbe
richiesto.
55 In quinto luogo, e infine, la Commissione non può avvalersi di
circostanze che hanno dato luogo ad altri procedimenti per inadempimento
attualmente conclusi.
Giudizio della Corte
56 Anche se la condanna al
pagamento di una penalità, avente natura essenzialmente coercitiva nei riguardi
dell’inadempimento in corso, è giustificata soltanto, come risulta dal punto 27
della presente sentenza, fino a quando persiste la mancata esecuzione della
sentenza che lo ha inizialmente accertato, nulla, in compenso, impone che ciò
valga anche per quanto riguarda l’imposizione di una somma forfettaria.
57
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento di cui all’art.
228, n. 2, CE ha lo scopo di indurre uno Stato membro inadempiente a eseguire
una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l’applicazione effettiva del
diritto comunitario, e che le misure previste da tale disposizione, cioè la
somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo
(sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 80).
58 Anche se
l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno
Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di
una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l’imposizione di una somma
forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della
mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi
privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un
lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (sentenza 12
luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 81).
59 Spetta alla Corte, in
ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è
investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra
necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire
l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente
constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al
diritto comunitario (v. sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia,
punto 97).
60 A tale riguardo, la circostanza, rilevata dalla Repubblica
francese, che il pagamento di una somma forfettaria non sia stato imposto finora
dalla Corte in situazioni in cui una piena esecuzione della sentenza iniziale
era stata garantita prima della conclusione del procedimento iniziato sul
fondamento dell’art. 228 CE non può costituire un ostacolo alla decisione di
un’imposizione siffatta nell’ambito di un’altra causa, qualora questa si riveli
necessaria in considerazione delle caratteristiche del caso e del grado di
persuasione e di dissuasione richiesti.
61 Riguardo alle proposte che
comporta la comunicazione del 2005 in materia d’imposizione di somme forfetarie
di cui la Commissione si è avvalsa nella presente causa, occorre ricordare che,
anche se orientamenti, quali quelli contenuti nelle comunicazioni della
Commissione, possono effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la
prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione,
è anche vero che regole simili non possono vincolare la Corte nell’esercizio del
potere conferitole dall’art. 228, n. 2, CE (v., in particolare, sentenza 12
luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 85 e la giurisprudenza ivi
citata).
62 In ciascun caso di specie, l’eventuale imposizione di una somma
forfettaria deve rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti
che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al
comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato
sul fondamento dell’art. 228 CE.
63 A tale riguardo, è necessario infatti
rilevare che il testo dell’art. 228 CE, come anche la sua finalità
precedentemente richiamata, non implica che la condanna ad una somma forfettaria
debba avere il carattere automatico che la Commissione suggerisce nella
comunicazione del 2005. Nel disporre che la Corte «può» comminare il pagamento
di una penalità o di una somma forfettaria allo Stato membro inadempiente, detta
disposizione investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di
decidere se si debba o meno imporre sanzioni siffatte.
64 Se la Corte decide
di imporre il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria, le spetta,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa
sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata
all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro
interessato (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 41 e la giurisprudenza
ivi citata). Per quanto riguarda specificamente l’imposizione di una somma
forfettaria, nell’ambito dei fattori pertinenti a tale riguardo figurano in
particolare elementi quali la durata della prosecuzione dell’inadempimento in
seguito alla sentenza che lo ha accertato, nonché gli interessi pubblici e
privati in questione (v. sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit.,
punto 114).
65 Nella presente fattispecie la Corte ritiene necessario
considerare le seguenti circostanze al fine di pronunciarsi sulla domanda
d’imposizione di una somma forfettaria formulata dalla Commissione.
66 In
primo luogo, e per quanto riguarda il comportamento adottato dalla Repubblica
francese in merito ai suoi obblighi comunitari nell’ambito specifico degli OGM,
sono già state pronunciate nei confronti di detto Stato membro, come ricordato
dalla Commissione, diverse sentenze ai sensi dell’art. 226 CE che constatano un
inadempimento a suo carico dovuto all’erronea trasposizione delle direttive
adottate nel settore summenzionato.
67 Infatti, oltre alla constatazione
della mancata trasposizione della direttiva 2001/18, riscontrata nella citata
sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, la cui omessa esecuzione ha dato
luogo al procedimento in esame, nelle citate sentenze 20 novembre 2003 e 27
novembre 2003, Commissione/Francia, è stato altresì rilevato un accertamento
dell’inadempimento da parte della Repubblica francese ai suoi obblighi, dovuto
ad una trasposizione incompleta, rispettivamente, della direttiva 90/220 nonché
della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull’impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1).
68 Peraltro,
dalla citata ordinanza di cancellazione dal ruolo 7 febbraio 2007,
Commissione/Francia, risulta che la Repubblica francese, solo dopo la
proposizione del ricorso da parte della Commissione, diretto a far constatare
una mancata esecuzione di detta sentenza 27 novembre 2003, ha adottato le misure
per conformarsi ai propri obblighi, a seguito delle quali la Commissione ha
desistito dal suo ricorso.
69 Come proposto dalla Commissione, una
ripetizione siffatta di comportamenti illeciti da parte di uno Stato membro, in
un settore specifico dell’azione comunitaria, può costituire un indice del fatto
che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al
diritto comunitario è tale da richiedere l’adozione di una misura
dissuasiva,quale l’imposizione di una somma forfettaria.
70 In secondo luogo,
per quanto concerne la durata della persistenza dell’inadempimento a decorrere
dalla pronuncia della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia,
occorre constatare in questo caso che nulla consente di giustificare, dopo la
pronuncia di detta sentenza, il notevole ritardo accertato nell’effettiva
trasposizione della direttiva 2001/18, trasposizione che sostanzialmente esige
soltanto l’adozione di disposizioni normative interne.
71 A tale riguardo
occorre rilevare, in particolare, che, sebbene la Repubblica francese non
contesti l’inadempimento dei suoi obblighi di eseguire detta sentenza alla data
di scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure di esecuzione
del marzo 2007, prime misure successive adottate al fine di garantire
un’esecuzione siffatta, sono state attuate soltanto oltre un anno dopo detta
data di scadenza.
72 Quanto alla circostanza effettivamente suffragata dal
fascicolo presentato alla Corte, in base alla quale la coltivazione in campo
aperto di OGM ha suscitato e continua a suscitare in Francia manifestazioni
violente, in particolare relativamente alle estirpazioni nei campi, e al fatto
che il ritardo nell’esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, si spiegherebbe, segnatamente, con l’intento di chiarire il
lavoro parlamentare e di realizzare una riforma più incisiva di quella richiesta
dalla direttiva 2001/18, occorre innanzitutto ricordare che, per giurisprudenza
costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni
del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli
obblighi risultanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 25). Anche supponendo, specificamente, che le
turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la
loro origine nell’attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro
non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di
un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per
giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del
diritto comunitario (v. sentenza Commissione/Grecia, cit., punti 69 e 70).
73
In terzo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’inadempimento relativamente,
in particolare, al suo impatto sugli interessi pubblici e privati in questione,
occorre rilevare che, come risulta dall’art. 1 della direttiva 2001/18,
quest’ultima è diretta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in materia d’immissione in commercio di OGM
e d’emissione deliberata di questi ultimi nell’ambiente, nonché a tutelare la
salute umana e l’ambiente.
74 Come risulta da detto art. 1 e dal sesto e
dall’ottavo ‘considerandò di tale direttiva, il regime istituito da quest’ultima
è peraltro ispirato ai principi precauzionali e di azione preventiva che,
occorre ricordare, costituiscono principi fondamentali di tutela dell’ambiente,
in particolare previsti dall’art. 174, n. 2, CE.
75 A tale riguardo, come
ricordato al quarto e al quinto ‘considerandò della direttiva 2001/18, gli
organismi viventi emessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi
sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi nell’ambiente e
diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri.
Un’emissione siffatta può produrre effetti irreversibili sull’ambiente. La
tutela della salute umana richiede altresì che venga prestata la debita
attenzione al controllo dei rischi derivanti dall’emissione deliberata di OGM
nell’ambiente.
76 Inoltre, la direttiva 2001/18 adottata sul fondamento
dell’art. 95 CE mira altresì ad agevolare, mediante il ravvicinamento delle
legislazioni nazionali da essa realizzato, la libera circolazione di OGM in
quanto tali o contenuti in prodotti.
77 Orbene, come già rilevato dalla
Corte, quando l’omessa esecuzione di una sentenza della Corte è tale da recare
pregiudizio all’ambiente e da mettere in pericolo la salute dell’uomo la cui
salvaguardia fa parte degli obiettivi stessi della politica comunitaria in
materia ambientale, come risulta dall’art. 174 CE, un inadempimento siffatto
riveste una particolare gravità (v., in tal senso, citate sentenze,
Commissione/Grecia, punto 94, e Commissione/Spagna, punto 57).
78 Lo stesso
vale, in linea di principio, allorché la libera circolazione delle merci
continua a trovarsi ostacolata, in violazione del diritto comunitario,
nonostante una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento per
questo motivo.
79 Nel caso di specie, malgrado le disposizioni della
direttiva 2001/18 dovessero essere trasposte entro il 17 ottobre 2002, è stato
precedentemente rilevato che la Repubblica francese, nonostante la citata
sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, non aveva ancora adottato, alla
data in cui il presente procedimento è stato sottoposto alla Corte, la minima
misura rilevante al fine di assicurare l’esecuzione di detta sentenza e
garantire in tal modo il pieno raggiungimento degli obiettivi essenziali così
perseguiti dal legislatore comunitario.
80 L’insieme delle considerazioni che
precedono sono sufficienti per giustificare l’imposizione di una somma
forfettaria nell’ambito della presente causa.
81 La Corte, al fine di fissare
l’importo di detta somma forfettaria, ritiene opportuno prendere in
considerazione altresì, oltre alle osservazioni esposte ai punti 66-79 della
presente sentenza, le seguenti circostanze.
82 Innanzitutto, e come risulta
in particolare dal primo e dal terzo ‘considerandò della direttiva 2001/18,
quest’ultima ha sostituito la direttiva 90/220, che aveva un simile oggetto,
apportandole diversi miglioramenti pur procedendo alla sua riformulazione. Per
questo motivo la Corte, nella sua citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, ha constatato un inadempimento della Repubblica francese
per la mancata trasposizione della direttiva 2001/18 soltanto nei limiti in cui
gli obblighi impartiti da quest’ultima agli Stati membri divergono o eccedono la
portata di quelli risultanti dalla direttiva 90/220.
83 Con il suo ricorso
nella presente causa la Commissione, a tale riguardo, riferendosi al punto 5 di
detta sentenza Commissione/Francia, ha d’altronde sottolineato che le
disposizioni degli artt. 1, 2, 4-6, nn. 1, 3 e 5, 8, n. 1, 10-12, 15, nn. 1 e 3,
21, 22, 24, 25, 27-34 e 36-38 della direttiva 2001/18, considerate isolatamente,
non richiedevano misure di esecuzione di detta sentenza.
84 Da quanto precede
discende, in particolare, che la mancanza di qualunque misura rilevante di
trasposizione della direttiva 2001/18 da parte della Repubblica francese fino
all’adozione delle misure di esecuzione del marzo 2007 non presenta lo stesso
livello di gravità, in termini, segnatamente, di tutela dell’ambiente, della
salute umana, della libera circolazione delle merci e degli interessi pubblici e
privati in questione, di quello derivante da una situazione in cui una normativa
comunitaria che persegue obiettivi aventi la stessa importanza di quelli che
caratterizzano la direttiva summenzionata non avrebbe ricevuto misure di
esecuzione nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, nonostante
l’esistenza di una sentenza della Corte che ha constatato l’inadempimento dei
propri obblighi da parte di detto Stato membro.
85 In secondo luogo, si può
tener conto, in parte, del fatto che le misure di esecuzione del marzo 2007,
nonostante la loro tardività, hanno garantito una trasposizione del tutto
coerente della direttiva 2001/18, poiché soltanto tre disposizioni di
quest’ultima, secondo la Commissione, sono rimaste trasposte in modo imperfetto
fino al 27 giugno 2008.
86 In terzo luogo, la Corte ritiene, al pari
dell’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che le circostanze
richiamate al punto 72 della presente sentenza e lo svolgimento del procedimento
precontenzioso, quale risulta in particolare dai punti 6-13 della presente
sentenza, non consentono di concludere che le dette autorità nazionali, oltre
all’inadempimento del loro obbligo, precedentemente constatato nella presente
sentenza, di eseguire la citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia,
sarebbero venute meno altresì all’obbligo di leale cooperazione, come sostenuto
dalla Commissione, durante il periodo che ha portato all’esecuzione di detta
sentenza, o avrebbero adottato un atteggiamento deliberatamente dilatorio al
solo fine di sottrarsi alla rapida esecuzione dei propri obblighi a tale
riguardo.
87 Tenuto conto di tutto quanto precede, si procede ad un’equa
valutazione delle circostanze del caso di specie nel fissare a EUR 10 milioni
l’importo della somma forfettaria che la Repubblica francese dovrà pagare.
88
Occorre pertanto condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione,
sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR
10 milioni.
Sulle spese
89 Ai sensi dell’art. 69, n.
2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della
Repubblica francese e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va
condannata alle spese.
90 La Repubblica ceca, intervenuta a sostegno delle
conclusioni presentate dalla Repubblica francese, sopporterà le proprie spese,
conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto
nel parere motivato tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 15
luglio 2004, causa C-419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato
recepimento nel suo ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva del Consiglio 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di
quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La
Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità
europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma
forfettaria di EUR 10 milioni.
3) La Repubblica francese è condannata alle
spese.
4) La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.
Home » OGM, Francia condannata per mancato recepimento Direttiva UE
OGM, Francia condannata per mancato recepimento Direttiva UE
Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 9 dicembre 2008, causa C-121/07
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 dicembre 2008 (*)
Nella causa C-121/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai
sensi dell’art. 228 CE, proposto il 28 febbraio 2007,
Commissione delle
Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Stromsky e C. Zadra, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata
dalle sig.re E. Belliard e S. Gasri, nonché dal sig. G. de Bergues, in qualità
di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica ceca, rappresentata
inizialmente dal sig. T. Bocek, successivamente dal sig. M. Smolek, in qualità
di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A.
Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot e T. von Danwitz, presidenti di
sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), P. Kuris, E. Juhász, G. Arestis, L.
Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. J.
Mazák
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta
del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2008,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno
2008,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede che la
Corte voglia:
– dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato
tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 15 luglio 2004, causa
C-419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento nel suo
ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio
90/220/CEE (GU L 106, pag. 1), le quali divergono o eccedono la portata di
quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag.
15), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n.
1, CE;
– condannare la Repubblica francese a versare alla Commissione, sul
conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di mora pari a EUR
366 744 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza
Commissione/Francia, e ciò a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e
fino alla piena esecuzione di detta sentenza Commissione/Francia;
–
condannare la Repubblica francese a versare alla Commissione, sul conto «Risorse
proprie della Comunità europea», un importo forfettario di EUR 43 660 per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia dal
giorno in cui è stata emanata detta sentenza fino al giorno:
– in cui sarà
data piena esecuzione alla stessa sentenza, se tale dovesse essere la situazione
prima che venga pronunciata la presente sentenza;
– in cui sarà pronunciata
la presente sentenza, qualora alla citata sentenza Commissione/Francia non fosse
stata data piena esecuzione a tale data;
– condannare la Repubblica francese
alle spese.
Contesto normativo
2 La direttiva 2001/18 è stata adottata
sul fondamento dell’art. 95 CE. In base al suo art. 1, essa mira al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente, da un lato,
quando si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente
modificati (in prosieguo: gli «OGM») a scopo diverso dall’immissione in
commercio all’interno della Comunità europea e, dall’altro, quando si immettono
in commercio all’interno della Comunità OGM come tali o contenuti in
prodotti.
3 Ai sensi dell’art. 34, n. 1, di detta direttiva, gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarvisi entro il 17 ottobre 2002.
4 L’art. 36 della
direttiva 2001/18 enuncia quanto segue:
«1. La direttiva 90/220/CEE è
abrogata il 17 ottobre 2002.
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata
si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di
correlazione contenuta nell’allegato VIII».
Sentenza Commissione/Francia
5
La Corte, al punto 1 del dispositivo della citata sentenza Commissione/Francia,
ha dichiarato e statuito:
«La Repubblica francese, non avendo adottato, entro
il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per recepire nel suo ordinamento interno le
disposizioni della [direttiva 2001/18], le quali divergono o eccedono la portata
di quelle della [direttiva 90/220], è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti a norma della direttiva 2001/18».
Procedimento
precontenzioso
6 La Repubblica francese, interrogata dalla
Commissione il 5 novembre 2004 sullo stato di esecuzione della citata sentenza
Commissione/Francia, ha risposto a tale domanda con lettera 4 febbraio 2005. In
quest’ultima essa ha indicato che, considerata la circostanza che gli OGM, in
particolare la loro emissione deliberata nell’ambiente, erano divenuti in
Francia il principale argomento di discussioni e conflitti talvolta violenti,
come dimostrano le numerose operazioni di distruzione delle coltivazioni nei
campi, nel mese di ottobre del 2004, su proposta del presidente dell’Assemblea
nazionale, era stata istituita una missione d’inchiesta parlamentare relativa ai
problemi sollevati dalle sperimentazioni e dall’utilizzo degli OGM. La stessa
lettera ha precisato inoltre che il governo aveva deciso, da parte sua, di
consentire a tale missione di portare a termine i suoi lavori, nell’ottica di
favorire un dibattito sereno e costruttivo sul progetto di legge di
trasposizione della direttiva 2001/18. Il completamento di detti lavori era
previsto per l’aprile 2005.
7 Il 21 febbraio 2005 le autorità francesi hanno
trasmesso alla Commissione il testo del decreto 26 gennaio 2005, n. 2005-51, che
modifica il decreto 20 settembre 1996, n. 96-850, relativo al controllo
dell’emissione deliberata e dell’immissione in commercio a fini civili di
prodotti composti in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati
(JORF del 28 gennaio 2005, pag. 1474) che concorre, a loro parere, alla
trasposizione della direttiva 2001/18 includendo i reagenti nell’ambito di
applicazione di detto decreto n. 96-850.
8 Il 13 luglio 2005, ritenendo che
la Repubblica francese non avesse adottato i provvedimenti necessari per
conformarsi alla citata sentenza Commissione/Francia, la Commissione ha inviato
a tale Stato membro una lettera di diffida in applicazione dell’art. 228
CE.
9 La Commissione, ritenendosi non soddisfatta della risposta ricevuta, il
19 dicembre 2005 ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato
invitandola ad adottare, entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale
parere, i provvedimenti necessari per garantire l’esecuzione di detta
sentenza.
10 Il 20 febbraio 2006 le autorità francesi hanno trasmesso alla
Commissione il testo di un progetto di legge relativo agli OGM, diretto a
recepire la direttiva 2001/18, nonché a riformare il regime della perizia
scientifica e a creare un fondo di compensazione a vantaggio degli agricoltori
vittime di una presenza accidentale di OGM nei loro prodotti derivanti da una
«coltura non-OGM» (in prosieguo: il «progetto di legge del 2006»). Esse hanno
comunicato peraltro che detto progetto nonché le relative disposizioni
regolamentari sarebbero stati adottati entro la fine del 2006.
11 L’8 maggio
2006 le autorità francesi hanno informato la Commissione dell’approvazione da
parte del Senato, in data 23 marzo 2006, del progetto di legge del 2006 e del
suo deposito, già il giorno successivo, presso l’Assemblea nazionale.
12 Il
21 febbraio 2007 le stesse autorità hanno informato oralmente i servizi della
Commissione che, considerato il sovraccarico di impegni dell’Assemblea nazionale
e la sospensione dei lavori di quest’ultima a decorrere dal 25 febbraio 2007,
risultava che il progetto di legge del 2006 non poteva più essere adottato nella
legislatura in corso, sicché si era previsto ormai di procedere alla rapida
adozione di disposizioni regolamentari dirette a garantire la trasposizione
della direttiva 2001/18.
13 La Commissione, in tale contesto, ritenendo che
la Repubblica francese si fosse astenuta dal garantire l’esecuzione della citata
sentenza Commissione/Francia, in data 28 febbraio 2007 ha proposto il ricorso in
esame.
14 Lo stesso giorno, le autorità francesi hanno confermato alla
Commissione il contenuto del colloquio orale summenzionato e le hanno trasmesso
due progetti di decreto. Secondo la Repubblica francese, la pubblicazione di
questi ultimi e di altre misure parimenti dirette a garantire la trasposizione
della direttiva 2001/18 era prevista per l’inizio del mese di aprile
2007.
Sviluppi verificatisi nel corso del procedimento
15 Con una nota del
20 marzo 2007 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione diversi
testi pubblicati lo stesso giorno nel Journal officiel de la Républiquue
française (in prosieguo, congiuntamente: le «misure di esecuzione del marzo
2007»), vale a dire:
– il decreto 19 marzo 2007, n. 2007-357, che modifica il
decreto 27 marzo 1993, n. 93-774, che fissa l’elenco delle tecniche di
modificazione genetica e i criteri di classificazione degli organismi
geneticamente modificati;
– il decreto 19 marzo 2007, n. 2007-358, relativo
all’emissione deliberata per scopi diversi dall’immissione in commercio di
prodotti costituiti in tutto o in parte da organismi geneticamente
modificati;
– il decreto 19 marzo 2007, n. 2007-359, concernente
l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti non destinati
all’alimentazione costituiti in tutto o in parte da organismi geneticamente
modificati;
– l’ordinanza 15 marzo 2007, che modifica l’ordinanza 2 giugno
1998, relativa alle norme tecniche alle quali devono conformarsi gli impianti
soggetti ad autorizzazione in base alla rubrica 2680-2 della nomenclatura degli
impianti classificati per la tutela dell’ambiente;
– l’ordinanza 15 marzo
2007, che modifica l’allegato I dell’ordinanza 2 giugno 1998, relativo alle
disposizioni generali applicabili agli impianti classificati per la tutela
dell’ambiente soggetti a dichiarazione sotto la rubrica 2680-1, organismi
geneticamente modificati, e
– l’ordinanza 15 marzo 2007, relativa
all’etichettatura degli organismi geneticamente modificati messi a disposizione
di terzi per un utilizzo limitato a scopi di ricerca, sviluppo o
insegnamento.
16 La Commissione, ritenendo che le misure di esecuzione del
mese di marzo del 2007 non garantissero la completa esecuzione della citata
sentenza Commissione/Francia e che gli artt. 8, n. 2, 17, nn. 1, 2 e 9, 19 e 23
della direttiva 2001/18 non fossero ancora trasposti correttamente, ha adattato
nella sua replica le conclusioni del proprio ricorso in merito alle sanzioni
pecuniarie. A tale riguardo, la Commissione chiede che la Corte voglia:
–
ridurre l’importo della penalità giornaliera proposto nel ricorso, in misura
conforme al grado di esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia;
–
modificare, in misura conforme a detto grado di esecuzione, l’importo della
somma forfettaria proposto nel ricorso, ma unicamente per la parte
corrispondente al periodo trascorso dal 21 marzo 2007 sino al giorno in
cui:
– sarà data piena esecuzione alla stessa sentenza Commissione/Francia,
se tale dovesse essere la situazione prima della pronuncia della presente
sentenza;
– sarà pronunciata la presente sentenza, qualora a quella data non
sia stata data piena esecuzione alla citata sentenza Commissione/Francia.
17
La Commissione, tuttavia, nel corso dell’udienza, ha dichiarato di ritenere che
l’art. 17 della direttiva 2001/18 non richiedesse più, in Francia, misure di
trasposizione ulteriori.
18 La Repubblica francese, pur ammettendo di non
avere garantito l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia al
momento in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato, è tuttavia
dell’avviso che le misure di esecuzione del marzo 2007 abbiano garantito, da
allora, la completa trasposizione della direttiva 2001/18 e, pertanto, la piena
esecuzione di detta sentenza. Essa ritiene, quindi, che le domande dirette ad
ottenere la sua condanna al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria
siano diventate prive di oggetto o, in subordine, siano infondate o, in ogni
caso, eccessive. Essa chiede, per tale motivo, il loro rigetto.
19 La
Repubblica francese, successivamente alla chiusura della fase orale, con lettere
27 giugno 2008, ha informato la Corte e la Commissione dell’adozione della legge
25 giugno 2008, n. 2008-595, relativa agli organismi geneticamente modificati
(JORF del 26 giugno 2008, pag. 10218; in prosieguo: la «legge del 25 giugno
2008»).
20 La Commissione, in seguito all’esame di tale testo, con lettera 30
luglio 2008 ha informato la Corte di ritenere che la summenzionata legge
garantisca, a decorrere dalla sua entrata in vigore, vale a dire il 27 giugno
2008, la completa trasposizione della direttiva 2001/18 e, quindi, la piena
esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia. Nella stessa lettera la
Commissione ha affermato pertanto che la sua domanda di condanna della
Repubblica francese al pagamento di una penalità era divenuta, per questo
motivo, priva di oggetto.
Sull’inadempimento
21 Sebbene l’art. 228 CE non
precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve aver luogo,
da una giurisprudenza consolidata risulta che l’esigenza di un’immediata e
uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia
iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (v.,
in particolare, sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I-14141, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).
22 Peraltro, la
data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi
dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato emesso in forza di tale disposizione (v., in particolare, sentenza 18
luglio 2007, causa C-503/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6153, punto 19,e
la giurisprudenza ivi citata).
23 Nel caso di specie è palese che alla data
in cui è scaduto il termine di due mesi stabilito nel parere motivato del 19
dicembre 2005, termine entro cui avrebbe dovuto essere garantita l’esecuzione
della citata sentenza Commissione/Francia, che richiede l’adozione di misure di
trasposizione della direttiva 2001/18, era ampiamente superato, essendo
trascorsi quasi 19 mesi dalla pronuncia di tale sentenza.
24 Peraltro è
pacifico che la Repubblica francese, alla stessa data di scadenza, salvo per
l’adozione del decreto n. 2005-51, provvedimento di portata estremamente
limitata riguardo all’obbligo di trasposizione ad essa incombente all’epoca, non
aveva adottato misure che comportassero l’esecuzione di detta sentenza.
25
Alla luce di ciò si deve constatare che la Repubblica francese, come del resto
essa stessa ammette, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
dell’art. 228, n. 1, CE.
Sulla sanzione
pecuniaria
Sulla penalità
26 Come risulta dai punti 19 e 20 della
presente sentenza, la Commissione ha affermato di ritenere che l’entrata in
vigore della legge 25 giugno 2008 garantisca la completa esecuzione della citata
sentenza Commissione/Francia, e che la sua domanda relativa all’imposizione di
una penalità nei confronti della Repubblica francese era divenuta, di
conseguenza, priva di oggetto.
27 Al riguardo occorre rammentare come,
secondo costante giurisprudenza, l’eventuale imposizione di una penalità in
forza dell’art. 228 CE, la cui natura coercitiva riguardo all’inadempimento in
questione è stata sottolineata a più riprese dalla Corte (v., in particolare, in
tal senso, sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc.
pag. I-5047, punti 90 e 92), si giustifica in linea di principio soltanto se
perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente
sentenza della Corte (v., in particolare, in tal senso, sentenze 18 luglio 2006,
causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6885, punti 45 e 46, nonché
Commissione/Germania, cit., punto 40).
28 Alla luce di quanto precede, la
Corte ritiene che non debba essere imposta la condanna al pagamento di una
penalità.
Sulla somma forfettaria
Argomenti delle parti
29 La
Commissione afferma che, in caso di ricorso dinanzi alla Corte in base all’art.
228 CE, e come enunciato al punto 10 della sua comunicazione 13 dicembre 2005,
SEC (2005) 1658 (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), in futuro proporrà
sistematicamente la condanna dello Stato membro inadempiente al pagamento di una
somma forfettaria e che persisterà in siffatta domanda senza più desistere dal
suo ricorso anche in caso di esecuzione in corso di causa della precedente
sentenza della Corte.
30 Secondo la Commissione, tale nuovo approccio si
giustifica per evitare che siano pregiudicati l’autorità delle sentenze della
Corte, i principi di legalità e di certezza del diritto, nonché l’efficacia del
diritto comunitario. La mancanza totale di sanzione finanziaria in caso di
regolarizzazione tardiva in corso di causa comporta infatti il rischio, come
avviene tendenzialmente sempre più spesso nella pratica, di indurre gli Stati
membri a non eseguire diligentemente le sentenze della Corte e ad adottare
comportamenti sistematicamente dilatori.
31 A tale proposito la Commissione
sottolinea di aver proceduto, tra il dicembre 1996 e l’ottobre 2005, in
applicazione dell’art. 228 CE, all’invio di 296 lettere di diffida, di cui 50
nei confronti della Repubblica francese, e di 125 pareri motivati, di cui 25 nei
riguardi dello stesso Stato membro. Durante il medesimo periodo la Commissione
ha deciso, per 38 volte, di adire la Corte sulla base di detta disposizione – 7
di tali decisioni riguardavano la Repubblica francese – e ha effettivamente
adito la Corte in 23 casi, tra cui 6 ricorsi nei confronti del summenzionato
Stato membro. Solo 6 di questi procedimenti si sono conclusi con una sentenza
della Corte, dato che in tutti gli altri casi, prima della conclusione del
procedimento giudiziario, è intervenuta una regolarizzazione tardiva. La
situazione inoltre tenderebbe ad aggravarsi poiché la Commissione, tra il 1°
gennaio e il 24 ottobre 2005, ha dovuto emettere 50 lettere di diffida in base a
detto art. 228 CE.
32 Lo speciale procedimento giudiziario di esecuzione di
cui all’art. 228, n. 2, CE dovrebbe adattarsi pertanto, in quanto strumento di
persuasione, sia a circostanze particolari di ogni caso di specie sia a
circostanze più generali, tra le quali figura l’evoluzione descritta al punto
precedente.
33 Contrariamente alla penalità, che ha funzione persuasiva
riguardo all’inadempimento in questione ed è diretta a prevenire la sua
persistenza dopo l’emanazione della sentenza della Corte a titolo dell’art. 228
CE, la somma forfettaria, dovuta indipendentemente dal comportamento adottato
dallo Stato membro interessato in merito a detto inadempimento una volta
pronunciata una sentenza siffatta, tenderebbe piuttosto a sanzionare il
comportamento passato. Essa avrebbe quindi fini dissuasivi e di prevenzione
della ripetizione di infrazioni analoghe. La minaccia di una sua applicazione
sarebbe tale, segnatamente, da indurre lo Stato membro ad eseguire al più presto
la sentenza iniziale che constata l’inadempimento, in particolare prima di un
secondo ricorso dinanzi alla Corte.
34 Ai fini del calcolo della somma
forfettaria, la Commissione propone di distinguere due periodi, vale a dire, da
un lato, il periodo trascorso dalla pronuncia della citata sentenza
Commissione/Francia e il 20 marzo 2007, data in cui sono state pubblicate le
misure di esecuzione del mese di marzo del 2007, e, dall’altro, il periodo
successivo al 20 marzo 2007.
35 La Commissione, riferendosi al metodo di
calcolo esposto nella comunicazione del 2005, propone quindi, in primo luogo, di
imporre alla Repubblica francese il pagamento di una somma pari a EUR 43 660 per
ogni giorno trascorso dal 15 luglio 2004 al 20 marzo 2007.
36 Tale importo
giornaliero, come previsto da detto metodo di calcolo, risulta dalla
moltiplicazione di un importo forfettario di base di EUR 200 per un coefficiente
di gravità dell’infrazione, in questo caso pari a 10 su una scala da 1 a 20, e
per un fattore n, funzione della capacità di pagamento di ogni Stato membro,
fattore fissato per la Repubblica francese a 21,83. L’importo della somma
forfettaria dovuta relativamente al periodo summenzionato si eleverebbe quindi a
EUR 42 743 140 (EUR 43 660 x 979 giorni).
37 Secondo la Commissione, il
coefficiente di gravità 10 si giustifica, nella fattispecie, tenendo conto del
carattere manifesto dell’infrazione, risultante dalla mancata trasposizione di
una direttiva, della sua lunga durata, dell’importanza della norma violata, la
quale è diretta a tutelare la salute umana e l’ambiente pur garantendo la libera
circolazione degli OGM, nonché in considerazione della persistenza degli
inadempimenti da parte della Repubblica francese dei propri obblighi nel settore
degli OGM. La Commissione, a questo proposito, fa riferimento alle sentenze 20
novembre 2003, causa C-296/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I-13909), e 27
novembre 2003, causa C-429/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I-14355), e, per
la seconda di tali sentenze, si riferisce alla sua esecuzione avvenuta dopo il
ricorso proposto alla Corte sulla base dell’art. 228 CE (v. ordinanza di
cancellazione dal ruolo 7 febbraio 2007, causa C-79/06, Commissione/Francia). La
Commissione fa valere anche una mancanza di leale cooperazione e di volontà di
arrivare all’esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, di cui avrebbero dato prova le autorità francesi.
38 Per
quanto riguarda i danni agli interessi pubblici e privati risultanti
dall’inadempimento della Repubblica francese, la Commissione insiste in
particolare sull’incertezza del diritto derivante agli operatori in merito ai
loro diritti e doveri. Le «guide» provenienti dal Ministero dell’Agricoltura,
destinate ai potenziali richiedenti l’autorizzazione per la sperimentazione di
OGM ed evidenziate dalla Repubblica francese nel controricorso, sarebbero prive
di forza giuridica e non potrebbero, in particolare, instaurare diritti e doveri
analoghi a quelli derivanti da una corretta trasposizione della direttiva
2001/18. Una sentenza del Tribunale amministrativo di Clermont-Ferrand 4 maggio
2006, che ha annullato un’autorizzazione alla sperimentazione per mancanza di
fondamento normativo dovuta all’omessa trasposizione di tale direttiva,
illustrerebbe in particolare questa incertezza del diritto.
39 La Commissione
fa parimenti valere che la mancanza di una trasposizione siffatta avrebbe
generato rischi in termini di emissioni transfrontaliere di OGM, non punibili
penalmente, di sfiducia nella ricerca biotecnologica sugli OGM, nonché in un
loro commercio, o, magari, di conflitti commerciali internazionali connessi alla
circostanza che la normativa comunitaria applicabile agli OGM importati da paesi
terzi non si baserebbe su un contesto giuridico interno comunitario coerente che
possa giustificarla.
40 In secondo luogo, e per quanto riguarda il periodo
successivo al 20 marzo 2007, la Commissione ritiene che le misure del marzo 2007
non abbiano garantito la piena esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, poiché, a suo parere, gli artt. 8, n. 2, 19 e 23 della
direttiva 2001/18 restano, in questa fase, erroneamente trasposti, sicché
l’imposizione del pagamento di una somma forfettaria giornaliera, proporzionata
alla gravità dell’inadempimento esistente, sarebbe ancora necessaria
relativamente a detto periodo.
41 La Commissione propone che la somma
forfettaria giornaliera che la Repubblica francese dovrebbe versare sia
calcolata, a decorrere dal 21 marzo 2007, moltiplicando un coefficiente di
gravità dell’infrazione, rimesso alla valutazione della Corte, ma che sia
proporzionato all’infrazione esistente, per l’importo di base pari a EUR 200 e
per il fattore n, menzionati al punto 36 della presente sentenza. Tale somma
giornaliera, peraltro, dovrebbe essere imposta fin quando non sarà data piena
esecuzione alla citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia.
42 Il
metodo di calcolo così presentato dalla Commissione consentirebbe, a suo parere,
nel momento in cui la Corte statuisce, di giungere ad una somma globale
forfettaria, proporzionata alla gravità dell’infrazione e che tenga conto
dell’eventuale buona volontà tardiva dello Stato membro interessato.
43 La
Commissione, infine, afferma che la circostanza che una somma forfettaria pari a
EUR 20 milioni sia stata imposta dalla sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02,
Commissione/Francia (Racc. pag. I-6263), non dovrebbe essere un punto di
riferimento per altre cause, poiché tale importo aveva un carattere simbolico
che si giustificava in presenza di circostanze processuali particolari relative
a detta causa.
44 La Repubblica francese considera, in via principale, che è
stata data piena esecuzione alla citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, in seguito all’adozione delle misure di esecuzione del
marzo 2007, e che la domanda della Commissione, relativa all’imposizione di una
somma forfettaria, sarebbe pertanto divenuta priva di oggetto.
45 Infatti,
un’imposizione siffatta avrebbe come unica funzione quella di indurre lo Stato
membro ad eseguire una sentenza della Corte che constata un inadempimento a suo
carico e di garantire con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario,
e non di prevenire la commissione di eventuali future infrazioni. Le sentenze
rese finora dalla Corte sulla base dell’art. 228 CE confermerebbero d’altronde
che, quando viene posto fine all’inadempimento, non è più necessaria la condanna
al pagamento di una somma forfettaria simile.
46 In subordine, la Repubblica
francese ritiene che una somma forfettaria non possa essere imposta sulla base
di considerazioni generali, ma richiederebbe l’esistenza di circostanze molto
particolari, proprie della fattispecie, analoghe a quelle rilevate dalla Corte
nella citata sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, e che si riferiscono
alla durata estremamente lunga durante la quale era proseguita la mancata
esecuzione di una sentenza della Corte e alle conseguenze di tale inadempimento
ritenute particolarmente gravi.
47 Orbene, condizioni del genere non
esisterebbero nella presente causa. Da un lato, il tempo trascorso dalla
pronuncia della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, sarebbe in
questo caso nettamente inferiore, e a detta sentenza, per di più, sarebbe stata
data esecuzione appena dopo che è stata adita la Corte. Dall’altro,
l’inadempimento riguarderebbe soltanto una parte delle disposizioni della
direttiva 2001/18, vale a dire quelle che divergono o eccedono la portata delle
disposizioni della direttiva 90/220, e avrebbe solo avuto, inoltre, conseguenze
pratiche assai limitate. Anche la presente causa sarebbe analoga a tutte le
altre cause in cui la Corte non ha ritenuto opportuno imporre il pagamento di
una somma forfettaria.
48 In ulteriore subordine, la Repubblica francese
rileva che l’importo della somma forfettaria proposto è, in ogni caso,
eccessivo. Esso sarebbe innanzitutto sproporzionato rispetto alla somma di EUR
20 milioni imposta dalla citata sentenza 12 luglio 2005,
Commissione/Francia.
49 Inoltre, il metodo di calcolo applicato falserebbe il
carattere forfettario della sanzione, poiché l’importo giornaliero proposto lo
assimilerebbe maggiormente ad una penalità retroattiva.
50 Infine, il
coefficiente di gravità dell’infrazione prospettato sarebbe troppo
elevato.
51 In primo luogo, infatti, la mancata trasposizione della direttiva
2001/18 avrebbe avuto solo conseguenze pratiche assai limitate. Da un lato, gli
usi più frequenti di OGM rientrerebbero in altri regolamenti, quali il
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n.
1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268,
pag. 1), mentre le domande di autorizzazione basate sulla direttiva 2001/18
sarebbero state davvero poche. Dall’altro, si sarebbe avviata una procedura di
autorizzazione alla sperimentazione di piante superiori geneticamente
modificate, basata su due guide emanate dal Ministero dell’Agricoltura, e le
autorizzazioni concesse su tale fondamento avrebbero effettivamente consentito
di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/18 in materia di domande di
autorizzazione, informazione e consultazione del pubblico, nonché di limitazione
dei rischi di diffusione, in particolare transfrontaliera, di microrganismi. Ciò
sarebbe testimoniato, segnatamente, sia dal contenuto di dette guide, sia da una
decisione di autorizzazione individuale da parte della Repubblica francese, sia,
infine, da diverse sentenze rese dal Conseil d’É;;;tat.
52 In secondo luogo,
tra il 2003 e il 2006, la Francia avrebbe occupato la seconda posizione tra gli
Stati membri, sia a livello di numero di domande di autorizzazione all’emissione
per scopi sperimentali, sia riguardo alla produzione di OGM per fini
commerciali, il che attesterebbe che né il commercio di OGM né la ricerca
biotecnologica sarebbero stati frenati dalla mancata trasposizione della
direttiva 2001/18.
53 In terzo luogo, la questione della trasposizione di
detta direttiva non sarebbe mai stata sollevata nell’ambito di negoziati
commerciali internazionali.
54 In quarto luogo, non ci sarebbe stata, da
parte della Repubblica francese, né mancanza di cooperazione né astensione
deliberata dall’esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, poiché i ritardi riscontrati erano dovuti in particolare,
come già sottolineato in fase precontenziosa, all’intento di limitare le
turbative per l’ordine pubblico causate dalle coltivazioni di OGM e di agevolare
la diffusione di tali colture, grazie a riforme più incisive di quelle che la
sola trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/18 non avrebbe
richiesto.
55 In quinto luogo, e infine, la Commissione non può avvalersi di
circostanze che hanno dato luogo ad altri procedimenti per inadempimento
attualmente conclusi.
Giudizio della Corte
56 Anche se la condanna al
pagamento di una penalità, avente natura essenzialmente coercitiva nei riguardi
dell’inadempimento in corso, è giustificata soltanto, come risulta dal punto 27
della presente sentenza, fino a quando persiste la mancata esecuzione della
sentenza che lo ha inizialmente accertato, nulla, in compenso, impone che ciò
valga anche per quanto riguarda l’imposizione di una somma forfettaria.
57
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento di cui all’art.
228, n. 2, CE ha lo scopo di indurre uno Stato membro inadempiente a eseguire
una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l’applicazione effettiva del
diritto comunitario, e che le misure previste da tale disposizione, cioè la
somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo
(sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 80).
58 Anche se
l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno
Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di
una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l’imposizione di una somma
forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della
mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi
privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un
lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (sentenza 12
luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 81).
59 Spetta alla Corte, in
ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è
investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra
necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire
l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente
constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al
diritto comunitario (v. sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia,
punto 97).
60 A tale riguardo, la circostanza, rilevata dalla Repubblica
francese, che il pagamento di una somma forfettaria non sia stato imposto finora
dalla Corte in situazioni in cui una piena esecuzione della sentenza iniziale
era stata garantita prima della conclusione del procedimento iniziato sul
fondamento dell’art. 228 CE non può costituire un ostacolo alla decisione di
un’imposizione siffatta nell’ambito di un’altra causa, qualora questa si riveli
necessaria in considerazione delle caratteristiche del caso e del grado di
persuasione e di dissuasione richiesti.
61 Riguardo alle proposte che
comporta la comunicazione del 2005 in materia d’imposizione di somme forfetarie
di cui la Commissione si è avvalsa nella presente causa, occorre ricordare che,
anche se orientamenti, quali quelli contenuti nelle comunicazioni della
Commissione, possono effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la
prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione,
è anche vero che regole simili non possono vincolare la Corte nell’esercizio del
potere conferitole dall’art. 228, n. 2, CE (v., in particolare, sentenza 12
luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 85 e la giurisprudenza ivi
citata).
62 In ciascun caso di specie, l’eventuale imposizione di una somma
forfettaria deve rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti
che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al
comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato
sul fondamento dell’art. 228 CE.
63 A tale riguardo, è necessario infatti
rilevare che il testo dell’art. 228 CE, come anche la sua finalità
precedentemente richiamata, non implica che la condanna ad una somma forfettaria
debba avere il carattere automatico che la Commissione suggerisce nella
comunicazione del 2005. Nel disporre che la Corte «può» comminare il pagamento
di una penalità o di una somma forfettaria allo Stato membro inadempiente, detta
disposizione investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di
decidere se si debba o meno imporre sanzioni siffatte.
64 Se la Corte decide
di imporre il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria, le spetta,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa
sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata
all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro
interessato (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 41 e la giurisprudenza
ivi citata). Per quanto riguarda specificamente l’imposizione di una somma
forfettaria, nell’ambito dei fattori pertinenti a tale riguardo figurano in
particolare elementi quali la durata della prosecuzione dell’inadempimento in
seguito alla sentenza che lo ha accertato, nonché gli interessi pubblici e
privati in questione (v. sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit.,
punto 114).
65 Nella presente fattispecie la Corte ritiene necessario
considerare le seguenti circostanze al fine di pronunciarsi sulla domanda
d’imposizione di una somma forfettaria formulata dalla Commissione.
66 In
primo luogo, e per quanto riguarda il comportamento adottato dalla Repubblica
francese in merito ai suoi obblighi comunitari nell’ambito specifico degli OGM,
sono già state pronunciate nei confronti di detto Stato membro, come ricordato
dalla Commissione, diverse sentenze ai sensi dell’art. 226 CE che constatano un
inadempimento a suo carico dovuto all’erronea trasposizione delle direttive
adottate nel settore summenzionato.
67 Infatti, oltre alla constatazione
della mancata trasposizione della direttiva 2001/18, riscontrata nella citata
sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, la cui omessa esecuzione ha dato
luogo al procedimento in esame, nelle citate sentenze 20 novembre 2003 e 27
novembre 2003, Commissione/Francia, è stato altresì rilevato un accertamento
dell’inadempimento da parte della Repubblica francese ai suoi obblighi, dovuto
ad una trasposizione incompleta, rispettivamente, della direttiva 90/220 nonché
della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull’impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1).
68 Peraltro,
dalla citata ordinanza di cancellazione dal ruolo 7 febbraio 2007,
Commissione/Francia, risulta che la Repubblica francese, solo dopo la
proposizione del ricorso da parte della Commissione, diretto a far constatare
una mancata esecuzione di detta sentenza 27 novembre 2003, ha adottato le misure
per conformarsi ai propri obblighi, a seguito delle quali la Commissione ha
desistito dal suo ricorso.
69 Come proposto dalla Commissione, una
ripetizione siffatta di comportamenti illeciti da parte di uno Stato membro, in
un settore specifico dell’azione comunitaria, può costituire un indice del fatto
che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al
diritto comunitario è tale da richiedere l’adozione di una misura
dissuasiva,quale l’imposizione di una somma forfettaria.
70 In secondo luogo,
per quanto concerne la durata della persistenza dell’inadempimento a decorrere
dalla pronuncia della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia,
occorre constatare in questo caso che nulla consente di giustificare, dopo la
pronuncia di detta sentenza, il notevole ritardo accertato nell’effettiva
trasposizione della direttiva 2001/18, trasposizione che sostanzialmente esige
soltanto l’adozione di disposizioni normative interne.
71 A tale riguardo
occorre rilevare, in particolare, che, sebbene la Repubblica francese non
contesti l’inadempimento dei suoi obblighi di eseguire detta sentenza alla data
di scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure di esecuzione
del marzo 2007, prime misure successive adottate al fine di garantire
un’esecuzione siffatta, sono state attuate soltanto oltre un anno dopo detta
data di scadenza.
72 Quanto alla circostanza effettivamente suffragata dal
fascicolo presentato alla Corte, in base alla quale la coltivazione in campo
aperto di OGM ha suscitato e continua a suscitare in Francia manifestazioni
violente, in particolare relativamente alle estirpazioni nei campi, e al fatto
che il ritardo nell’esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, si spiegherebbe, segnatamente, con l’intento di chiarire il
lavoro parlamentare e di realizzare una riforma più incisiva di quella richiesta
dalla direttiva 2001/18, occorre innanzitutto ricordare che, per giurisprudenza
costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni
del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli
obblighi risultanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 25). Anche supponendo, specificamente, che le
turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la
loro origine nell’attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro
non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di
un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per
giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del
diritto comunitario (v. sentenza Commissione/Grecia, cit., punti 69 e 70).
73
In terzo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’inadempimento relativamente,
in particolare, al suo impatto sugli interessi pubblici e privati in questione,
occorre rilevare che, come risulta dall’art. 1 della direttiva 2001/18,
quest’ultima è diretta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in materia d’immissione in commercio di OGM
e d’emissione deliberata di questi ultimi nell’ambiente, nonché a tutelare la
salute umana e l’ambiente.
74 Come risulta da detto art. 1 e dal sesto e
dall’ottavo ‘considerandò di tale direttiva, il regime istituito da quest’ultima
è peraltro ispirato ai principi precauzionali e di azione preventiva che,
occorre ricordare, costituiscono principi fondamentali di tutela dell’ambiente,
in particolare previsti dall’art. 174, n. 2, CE.
75 A tale riguardo, come
ricordato al quarto e al quinto ‘considerandò della direttiva 2001/18, gli
organismi viventi emessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi
sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi nell’ambiente e
diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri.
Un’emissione siffatta può produrre effetti irreversibili sull’ambiente. La
tutela della salute umana richiede altresì che venga prestata la debita
attenzione al controllo dei rischi derivanti dall’emissione deliberata di OGM
nell’ambiente.
76 Inoltre, la direttiva 2001/18 adottata sul fondamento
dell’art. 95 CE mira altresì ad agevolare, mediante il ravvicinamento delle
legislazioni nazionali da essa realizzato, la libera circolazione di OGM in
quanto tali o contenuti in prodotti.
77 Orbene, come già rilevato dalla
Corte, quando l’omessa esecuzione di una sentenza della Corte è tale da recare
pregiudizio all’ambiente e da mettere in pericolo la salute dell’uomo la cui
salvaguardia fa parte degli obiettivi stessi della politica comunitaria in
materia ambientale, come risulta dall’art. 174 CE, un inadempimento siffatto
riveste una particolare gravità (v., in tal senso, citate sentenze,
Commissione/Grecia, punto 94, e Commissione/Spagna, punto 57).
78 Lo stesso
vale, in linea di principio, allorché la libera circolazione delle merci
continua a trovarsi ostacolata, in violazione del diritto comunitario,
nonostante una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento per
questo motivo.
79 Nel caso di specie, malgrado le disposizioni della
direttiva 2001/18 dovessero essere trasposte entro il 17 ottobre 2002, è stato
precedentemente rilevato che la Repubblica francese, nonostante la citata
sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, non aveva ancora adottato, alla
data in cui il presente procedimento è stato sottoposto alla Corte, la minima
misura rilevante al fine di assicurare l’esecuzione di detta sentenza e
garantire in tal modo il pieno raggiungimento degli obiettivi essenziali così
perseguiti dal legislatore comunitario.
80 L’insieme delle considerazioni che
precedono sono sufficienti per giustificare l’imposizione di una somma
forfettaria nell’ambito della presente causa.
81 La Corte, al fine di fissare
l’importo di detta somma forfettaria, ritiene opportuno prendere in
considerazione altresì, oltre alle osservazioni esposte ai punti 66-79 della
presente sentenza, le seguenti circostanze.
82 Innanzitutto, e come risulta
in particolare dal primo e dal terzo ‘considerandò della direttiva 2001/18,
quest’ultima ha sostituito la direttiva 90/220, che aveva un simile oggetto,
apportandole diversi miglioramenti pur procedendo alla sua riformulazione. Per
questo motivo la Corte, nella sua citata sentenza 15 luglio 2004,
Commissione/Francia, ha constatato un inadempimento della Repubblica francese
per la mancata trasposizione della direttiva 2001/18 soltanto nei limiti in cui
gli obblighi impartiti da quest’ultima agli Stati membri divergono o eccedono la
portata di quelli risultanti dalla direttiva 90/220.
83 Con il suo ricorso
nella presente causa la Commissione, a tale riguardo, riferendosi al punto 5 di
detta sentenza Commissione/Francia, ha d’altronde sottolineato che le
disposizioni degli artt. 1, 2, 4-6, nn. 1, 3 e 5, 8, n. 1, 10-12, 15, nn. 1 e 3,
21, 22, 24, 25, 27-34 e 36-38 della direttiva 2001/18, considerate isolatamente,
non richiedevano misure di esecuzione di detta sentenza.
84 Da quanto precede
discende, in particolare, che la mancanza di qualunque misura rilevante di
trasposizione della direttiva 2001/18 da parte della Repubblica francese fino
all’adozione delle misure di esecuzione del marzo 2007 non presenta lo stesso
livello di gravità, in termini, segnatamente, di tutela dell’ambiente, della
salute umana, della libera circolazione delle merci e degli interessi pubblici e
privati in questione, di quello derivante da una situazione in cui una normativa
comunitaria che persegue obiettivi aventi la stessa importanza di quelli che
caratterizzano la direttiva summenzionata non avrebbe ricevuto misure di
esecuzione nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, nonostante
l’esistenza di una sentenza della Corte che ha constatato l’inadempimento dei
propri obblighi da parte di detto Stato membro.
85 In secondo luogo, si può
tener conto, in parte, del fatto che le misure di esecuzione del marzo 2007,
nonostante la loro tardività, hanno garantito una trasposizione del tutto
coerente della direttiva 2001/18, poiché soltanto tre disposizioni di
quest’ultima, secondo la Commissione, sono rimaste trasposte in modo imperfetto
fino al 27 giugno 2008.
86 In terzo luogo, la Corte ritiene, al pari
dell’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che le circostanze
richiamate al punto 72 della presente sentenza e lo svolgimento del procedimento
precontenzioso, quale risulta in particolare dai punti 6-13 della presente
sentenza, non consentono di concludere che le dette autorità nazionali, oltre
all’inadempimento del loro obbligo, precedentemente constatato nella presente
sentenza, di eseguire la citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia,
sarebbero venute meno altresì all’obbligo di leale cooperazione, come sostenuto
dalla Commissione, durante il periodo che ha portato all’esecuzione di detta
sentenza, o avrebbero adottato un atteggiamento deliberatamente dilatorio al
solo fine di sottrarsi alla rapida esecuzione dei propri obblighi a tale
riguardo.
87 Tenuto conto di tutto quanto precede, si procede ad un’equa
valutazione delle circostanze del caso di specie nel fissare a EUR 10 milioni
l’importo della somma forfettaria che la Repubblica francese dovrà pagare.
88
Occorre pertanto condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione,
sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR
10 milioni.
Sulle spese
89 Ai sensi dell’art. 69, n.
2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della
Repubblica francese e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va
condannata alle spese.
90 La Repubblica ceca, intervenuta a sostegno delle
conclusioni presentate dalla Repubblica francese, sopporterà le proprie spese,
conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto
nel parere motivato tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 15
luglio 2004, causa C-419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato
recepimento nel suo ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva del Consiglio 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di
quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La
Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità
europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma
forfettaria di EUR 10 milioni.
3) La Repubblica francese è condannata alle
spese.
4) La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.
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