A prescindere dall’inapplicabilità alla stampa, anche on line, del provvedimento di urgenza di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile, ostandovi il principio di cui all’articolo 21 della Costituzione, non ha carattere diffamatorio, in quanto veridico, l’articolo che censuri la condotta del Governo italiano per avere propagandato la sopravvenuta obbligatorietà di determinate informazioni nell’etichettatura dei prodotti alimentari, nonostante l’inosservanza della procedura per la validazione della deroga alla regolamentazione europea, tale da renderla inoperante.
Va premesso che l’articolo 3 del decreto legislativo 145/2017 ha stabilito per i prodotti alimentari preimballati l’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (già previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 109/1992), «a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute» (articolo 1). La violazione dell’obbligo è sanzionata amministrativamente, salvo che il fatto costituisca reato (articolo 5).
Tale disciplina è stata presentata a livello politico come un passo importante verso la piena trasparenza dell’etichettatura dei prodotti alimentari. E ciò sarebbe senz’altro vero… se non fosse per l'”inghippo” procedurale di cui si è occupata la decisione in commento.
Un esponente del Governo che ha varato il decreto si è sentito leso nella propria reputazione per il contenuto, ritenuto diffamatorio, di un articolo on line dal titolo “Sede stabilimento, l’inganno prosegue. Nessun obbligo” a firma di un esperto del settore, che “smascherava” con espressioni fortemente critiche la circostanza che la normativa in questione non era applicabile a causa del mancato rispetto della procedura eurounitaria prevista per l’introduzione da parte degli Stati membri di regole tecniche, quali sono da considerare le disposizioni in materia di informazione dei consumatori, ulteriori e diverse rispetto a quelle adottate a livello di Unione europea.
Per inciso va ricordato, ma è fatto notorio, che nel comparto alimentare alle istanze dei Paesi meridionali per la salvaguardia, anche informativa, della nazionalità dei prodotti si contrappone l’atteggiamento dei Paesi nordici, più sensibili all’aspetto della libera circolazione delle merci, considerato che le indicazioni di etichettatura possono riverberare come misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa degli scambi, che invece in linea di principio devono essere pienamente liberi tra i Paesi dell’Unione.
La decisione del Tribunale capitolino respinge il ricorso, volto ad ottenere in via d’urgenza la rimozione dell’articolo dal sito web o almeno l’espunzione delle espressioni ritenute offensive, appellandosi, in primo luogo, al principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero e del divieto di censura della stampa (articolo 21 della Costituzione). Ma ciò che maggiormente interessa in questa sede è la seconda parte della motivazione, in cui si riconosce la sostanziale veridicità del commento giornalistico.
Come si è più sopra notato, una regola tecnica come quella sull’etichettatura dei prodotti alimentari, che non sia già di per sé conforme alla disciplina eurounitaria, deve passare attraverso il vaglio della Commissione europea prima di poter diventare diritto vivente. Ciò non è quanto avvenuto con l’articolo 3 del decreto legislativo 145/2017.
È l’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011 che stabilisce quali sono le informazioni obbligatorie che devono accompagnare i prodotti alimentari. Tra queste non vi è l’indicazione dello stabilimento del produttore o del confezionatore (la parola “stabilimento” non compare mai). Spettava, quindi, al Governo attivare la procedura di cui all’articolo 45 del citato regolamento. Cosa effettivamente avvenuta. Solo che la Commissione si è espressa negativamente sullo schema di decreto, sicché lo Stato italiano non avrebbe potuto mantenere la disposizione censurata. L’averlo comunque fatto comporta che i privati che fossero sanzionati per inosservanza dell’obbligo potrebbero chiederne l’annullamento della sanzione all’Autorità giudiziaria.
Sebbene possano reputarsi per certi aspetti valide le ragioni poste a base della disposizione in oggetto e sebbene esse rientrino tra quelle che in linea di principio potrebbero giustificare una deroga alla disciplina eurounitaria in base all’articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011 (che l’autorizza, tra l’altro, per la protezione dei consumatori e la prevenzione delle frodi, meno pertinente sembra invece quella relativa alla tutela della salute), l’inosservanza del procedimento di validazione della deroga la rende disapplicabile. Intendiamoci. La disposizione in oggetto resta in vigore fino a che una nuova legge non la modifichi, va però incontro alla disapplicazione ogni volta che, preteso dagli organi di controllo il suo rispetto, venga contestata da chi la subisce.
Anche in altre occasioni il legislatore nazionale ha “forzato la mano” in un’ottica di tutela rafforzata della italianità dei prodotti alimentari. Così, aspetti critici si possono ravvisare sia nel comma 49bis della legge 350/2003 sul “Made in Italy” sia nell’articolo 4 della legge 4/2011, che prescrivono che l’origine effettiva dei prodotti alimentari (generici) resti determinata dal luogo dell’ultima trasformazione sostanziale «e» dal luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima, cioè congiuntamente l’uno e l’altro, mentre secondo la normativa europea ciò che rileva e determina l’origine non è il luogo di origine della materia prima, ma esclusivamente il luogo dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata (articolo 60 del regolamento (UE) 952/2013). Scontato, peraltro, ricordare che questo criterio non vale per la produzione a denominazione protetta, dove è riconosciuto come fondamentale il collegamento con il territorio.
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Obbligo di indicare lo stabilimento in etichetta, inapplicabile il decreto legislativo 145/2017
Tribunale civile Roma, ordinanza del 3 gennaio, procedimento n. r.g. 41840/2018 (riferimenti normativi: articolo 3 del decreto legislativo 145/2017; regolamento (UE) 1169/2011)
A prescindere dall’inapplicabilità alla stampa, anche on line, del provvedimento di urgenza di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile, ostandovi il principio di cui all’articolo 21 della Costituzione, non ha carattere diffamatorio, in quanto veridico, l’articolo che censuri la condotta del Governo italiano per avere propagandato la sopravvenuta obbligatorietà di determinate informazioni nell’etichettatura dei prodotti alimentari, nonostante l’inosservanza della procedura per la validazione della deroga alla regolamentazione europea, tale da renderla inoperante.
Va premesso che l’articolo 3 del decreto legislativo 145/2017 ha stabilito per i prodotti alimentari preimballati l’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (già previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 109/1992), «a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute» (articolo 1). La violazione dell’obbligo è sanzionata amministrativamente, salvo che il fatto costituisca reato (articolo 5).
Tale disciplina è stata presentata a livello politico come un passo importante verso la piena trasparenza dell’etichettatura dei prodotti alimentari. E ciò sarebbe senz’altro vero… se non fosse per l'”inghippo” procedurale di cui si è occupata la decisione in commento.
Un esponente del Governo che ha varato il decreto si è sentito leso nella propria reputazione per il contenuto, ritenuto diffamatorio, di un articolo on line dal titolo “Sede stabilimento, l’inganno prosegue. Nessun obbligo” a firma di un esperto del settore, che “smascherava” con espressioni fortemente critiche la circostanza che la normativa in questione non era applicabile a causa del mancato rispetto della procedura eurounitaria prevista per l’introduzione da parte degli Stati membri di regole tecniche, quali sono da considerare le disposizioni in materia di informazione dei consumatori, ulteriori e diverse rispetto a quelle adottate a livello di Unione europea.
Per inciso va ricordato, ma è fatto notorio, che nel comparto alimentare alle istanze dei Paesi meridionali per la salvaguardia, anche informativa, della nazionalità dei prodotti si contrappone l’atteggiamento dei Paesi nordici, più sensibili all’aspetto della libera circolazione delle merci, considerato che le indicazioni di etichettatura possono riverberare come misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa degli scambi, che invece in linea di principio devono essere pienamente liberi tra i Paesi dell’Unione.
La decisione del Tribunale capitolino respinge il ricorso, volto ad ottenere in via d’urgenza la rimozione dell’articolo dal sito web o almeno l’espunzione delle espressioni ritenute offensive, appellandosi, in primo luogo, al principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero e del divieto di censura della stampa (articolo 21 della Costituzione). Ma ciò che maggiormente interessa in questa sede è la seconda parte della motivazione, in cui si riconosce la sostanziale veridicità del commento giornalistico.
Come si è più sopra notato, una regola tecnica come quella sull’etichettatura dei prodotti alimentari, che non sia già di per sé conforme alla disciplina eurounitaria, deve passare attraverso il vaglio della Commissione europea prima di poter diventare diritto vivente. Ciò non è quanto avvenuto con l’articolo 3 del decreto legislativo 145/2017.
È l’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011 che stabilisce quali sono le informazioni obbligatorie che devono accompagnare i prodotti alimentari. Tra queste non vi è l’indicazione dello stabilimento del produttore o del confezionatore (la parola “stabilimento” non compare mai). Spettava, quindi, al Governo attivare la procedura di cui all’articolo 45 del citato regolamento. Cosa effettivamente avvenuta. Solo che la Commissione si è espressa negativamente sullo schema di decreto, sicché lo Stato italiano non avrebbe potuto mantenere la disposizione censurata. L’averlo comunque fatto comporta che i privati che fossero sanzionati per inosservanza dell’obbligo potrebbero chiederne l’annullamento della sanzione all’Autorità giudiziaria.
Sebbene possano reputarsi per certi aspetti valide le ragioni poste a base della disposizione in oggetto e sebbene esse rientrino tra quelle che in linea di principio potrebbero giustificare una deroga alla disciplina eurounitaria in base all’articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011 (che l’autorizza, tra l’altro, per la protezione dei consumatori e la prevenzione delle frodi, meno pertinente sembra invece quella relativa alla tutela della salute), l’inosservanza del procedimento di validazione della deroga la rende disapplicabile. Intendiamoci. La disposizione in oggetto resta in vigore fino a che una nuova legge non la modifichi, va però incontro alla disapplicazione ogni volta che, preteso dagli organi di controllo il suo rispetto, venga contestata da chi la subisce.
Anche in altre occasioni il legislatore nazionale ha “forzato la mano” in un’ottica di tutela rafforzata della italianità dei prodotti alimentari. Così, aspetti critici si possono ravvisare sia nel comma 49bis della legge 350/2003 sul “Made in Italy” sia nell’articolo 4 della legge 4/2011, che prescrivono che l’origine effettiva dei prodotti alimentari (generici) resti determinata dal luogo dell’ultima trasformazione sostanziale «e» dal luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima, cioè congiuntamente l’uno e l’altro, mentre secondo la normativa europea ciò che rileva e determina l’origine non è il luogo di origine della materia prima, ma esclusivamente il luogo dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata (articolo 60 del regolamento (UE) 952/2013). Scontato, peraltro, ricordare che questo criterio non vale per la produzione a denominazione protetta, dove è riconosciuto come fondamentale il collegamento con il territorio.
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