LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KIENER PAULA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’Avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato GERHART GOSTNER, giusta delega in
atti;
Ricorrente
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – RIPARTIZIONE
VIII° -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l’Avvocato MICHELE COSTA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI,
giusta delega in atti;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 21/92 del
Pretore di BOLZANO, sezione distaccata di VIPITENO, depositata il
26/05/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/96 dal Relatore Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il
ricorrente, l’Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito per il resistente, l’Avvocato Costa, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso
del 20 novembre 1991, Paula Kiener proponeva opposizione, ex art. 22 l. 1981 n.
689, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Direttore della Ripartizione VIII°
della Provincia di Bolzano, con la quale lo era stato intimato il pagamento
della sanzione pecuniaria di L. 758.700 per violazione dell’art. 42 co. d.P.R.
26 marzo 1980 n. 327, per aver manipolato sostanze alimentari senza usare il
prescritto copricapo per il contenimento della capigliatura.
Preliminarmente
eccepiva la ricorrente la nullità dell’ingiunzione per non tempestività della
contestazione ed errata notifica – non a sue mani – del correlativo processo
verbale.
Nel merito, escludeva di avere mai aiutato in cucina, e deduceva,
comunque, quale dipendente assunta con qualifica di “tuttofare”, non rientrava
tra il personale “addetto alla cucina” cui esclusivamente, invece, si
riferirebbe la norma che si assume violata.
2. Il Pretore di Bolzano, in
esito alla svolta istruttoria, riduceva (a L. 250.000) la sanzione irrogabile,
respingendo nel resto l’opposizione.
3. Avverso detta sentenza, depositata il
26 maggio 1992, ricorre ora la Kiener, riproponendo – con due complessi mezzi di
cassazione – sostanzialmente le identiche censure già disattese, a suo avviso a
torto, dal giudice a quo.
Resiste l’amministrazione provinciale, che
pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità della impugnazione perché basata
su censure di merito.
La ricorrente ha anche depositato
memoria.
Motivi della decisione
1. L’eccezione della
resistente va accolta limitatamente alla doglianza con cui la Kiener – invocando
in controllo delle deposizioni testimoniali sul punto della ritenuta sua
presenza in cucina nei pressi del forno di cottura all’atto dell’intervento
degli agenti accertatori- effettivamente pretende un mero riesame del merito non
consentito in questa sede di legittimità.
2. Le residue censure invece
ammissibili – sono comunque tutte infondate.
3. Tale è in primo luogo,
infatti, l’eccezione di “nullità della contestazione perché notificata il giorno
successivo senza indicazione delle ragioni per le quali non si era provveduto
nell’immediato”, poiché – come già precisato – la mancata contestazione
personale della infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate
sanzioni pecuniarie e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione
quando si sia, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della
violazione nel prescritto termine di 90 giorni (cfr. Cass. n. 473 del 1990; n.
1091 del 1990).
4. Né è configurabile la (del pari a torto) dedotta nullità
della notifica del processo verbale di contravvenzione, risultando che, nella
specie, tale notifica fu effettuata (appunto il giorno successivo
all’accertamento) mediante consegna della copia sul posto di lavoro della
destinataria ed a mani di Giuseppina Wechselberger, sua datrice di lavoro, con
puntuale osservanza quindi delle prescrizioni di cui all’art. 139, secondo
comma, c.p.c.
5. Mentre, in punto di esegesi del citato art. 42 D.P.R. n. 327
del 1980, esatta è infine – perché aderente sia alla lettera della norma che
alla ratio della stessa – l’interpretazione datane dal pretore, per cui anche il
personale destinato temporaneamente od occasionalmente venire in contatto
diretto o indiretto con le sostanze alimentari, è tenuto a portare idoneo
copricapo che contenga la capigliatura.
6. Il ricorso va pertanto
integralmente rigettato.
Per motivi di congruità possono compensare le spese
di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma
l’8 marzo 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUGLIO 1996.
Home » Obbligo del copricapo per adetto alla cucina
Obbligo del copricapo per adetto alla cucina
Cassazione civile, sentenza n. 6722 del 25 luglio 1996 (udienza dell’8 marzo 1996)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KIENER PAULA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’Avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato GERHART GOSTNER, giusta delega in
atti;
Ricorrente
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – RIPARTIZIONE
VIII° -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l’Avvocato MICHELE COSTA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI,
giusta delega in atti;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 21/92 del
Pretore di BOLZANO, sezione distaccata di VIPITENO, depositata il
26/05/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/96 dal Relatore Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il
ricorrente, l’Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito per il resistente, l’Avvocato Costa, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso
del 20 novembre 1991, Paula Kiener proponeva opposizione, ex art. 22 l. 1981 n.
689, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Direttore della Ripartizione VIII°
della Provincia di Bolzano, con la quale lo era stato intimato il pagamento
della sanzione pecuniaria di L. 758.700 per violazione dell’art. 42 co. d.P.R.
26 marzo 1980 n. 327, per aver manipolato sostanze alimentari senza usare il
prescritto copricapo per il contenimento della capigliatura.
Preliminarmente
eccepiva la ricorrente la nullità dell’ingiunzione per non tempestività della
contestazione ed errata notifica – non a sue mani – del correlativo processo
verbale.
Nel merito, escludeva di avere mai aiutato in cucina, e deduceva,
comunque, quale dipendente assunta con qualifica di “tuttofare”, non rientrava
tra il personale “addetto alla cucina” cui esclusivamente, invece, si
riferirebbe la norma che si assume violata.
2. Il Pretore di Bolzano, in
esito alla svolta istruttoria, riduceva (a L. 250.000) la sanzione irrogabile,
respingendo nel resto l’opposizione.
3. Avverso detta sentenza, depositata il
26 maggio 1992, ricorre ora la Kiener, riproponendo – con due complessi mezzi di
cassazione – sostanzialmente le identiche censure già disattese, a suo avviso a
torto, dal giudice a quo.
Resiste l’amministrazione provinciale, che
pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità della impugnazione perché basata
su censure di merito.
La ricorrente ha anche depositato
memoria.
Motivi della decisione
1. L’eccezione della
resistente va accolta limitatamente alla doglianza con cui la Kiener – invocando
in controllo delle deposizioni testimoniali sul punto della ritenuta sua
presenza in cucina nei pressi del forno di cottura all’atto dell’intervento
degli agenti accertatori- effettivamente pretende un mero riesame del merito non
consentito in questa sede di legittimità.
2. Le residue censure invece
ammissibili – sono comunque tutte infondate.
3. Tale è in primo luogo,
infatti, l’eccezione di “nullità della contestazione perché notificata il giorno
successivo senza indicazione delle ragioni per le quali non si era provveduto
nell’immediato”, poiché – come già precisato – la mancata contestazione
personale della infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate
sanzioni pecuniarie e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione
quando si sia, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della
violazione nel prescritto termine di 90 giorni (cfr. Cass. n. 473 del 1990; n.
1091 del 1990).
4. Né è configurabile la (del pari a torto) dedotta nullità
della notifica del processo verbale di contravvenzione, risultando che, nella
specie, tale notifica fu effettuata (appunto il giorno successivo
all’accertamento) mediante consegna della copia sul posto di lavoro della
destinataria ed a mani di Giuseppina Wechselberger, sua datrice di lavoro, con
puntuale osservanza quindi delle prescrizioni di cui all’art. 139, secondo
comma, c.p.c.
5. Mentre, in punto di esegesi del citato art. 42 D.P.R. n. 327
del 1980, esatta è infine – perché aderente sia alla lettera della norma che
alla ratio della stessa – l’interpretazione datane dal pretore, per cui anche il
personale destinato temporaneamente od occasionalmente venire in contatto
diretto o indiretto con le sostanze alimentari, è tenuto a portare idoneo
copricapo che contenga la capigliatura.
6. Il ricorso va pertanto
integralmente rigettato.
Per motivi di congruità possono compensare le spese
di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma
l’8 marzo 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUGLIO 1996.
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