Novellame e limiti di tolleranza

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Tribunale di Trani, sentenza del 28 aprile 2009 (riferimenti normativi: art. 15, l. 963/1965)

Il divieto di detenere novellame si applica anche al commerciante, a condizione
che il limite di tolleranza del 10% sia calcolato non sul prodotto detenuto ma
sull’intero pescato; con la conseguenza che quando non vi sia la prova che tutto
il pesce catturato sia detenuto dal commerciante questi deve andare
assolto.
Costituisce tentativo di frode in commercio la messa in vendita di
seppie accompagnate dal cartello “pescate”, quando in realtà il prodotto fosse
congelato all’origine.

La sentenza del giudice di Trani affronta un argomento interpretativo molto controverso in merito alla valenza del limite di tolleranza di pesce di piccola taglia rispetto a quanto pescato. Va premesso che ai sensi dell’articolo 15, lett. c), della legge 963 del 1965 sulla pesca marittima è vietato pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie marina, pena l’applicazione della sanzione penale prevista dall’articolo 24 seguente. Il regolamento di esecuzione della legge, ossia il DPR 1639/1968, ebbe però a fissare un limite di tolleranza del 10% della presenza di pesci e crostacei sul peso totale del pescato. In altri termini, se il novellame si mantiene entro tali limiti, il fatto non è punibile.
Nel caso di specie il controllo degli organi di vigilanza aveva riscontrato la presenza su di un banco di vendita mercatale di una piccola quantità di merluzzi e di rane pescatrici sotto taglia. Ne era scaturito procedimento penale a carico del titolare del banco. Pacifici i fatti, la sentenza si impegna nella interpretazione della normativa in vigore, contendendosi il campo due opposti orientamenti.
Secondo l’orientamento maggioritario il conteggio del 10% doveva farsi sul totale del pescato, con la conseguenza che ove non fosse provato che tutto il pesce a cui appartiene il novellame fosse stato acquistato dal commerciante, questi non avrebbe potuto essere condannato a causa della impossibilità di effettuare il calcolo del limite di tolleranza. All’opposto altre decisioni avevano valorizzato l’entrata in vigore del decreto ministeriale 21 luglio 1988, che ha rapportato il limite di tolleranza a ogni confezione di prodotto pescato e non al totale del pescato. A questa impostazione si era obiettato che il decreto in questione non aveva valenza generale ma riguardava soltanto alcune specie della pesca.
Il giudice di Trani ha seguito la prima interpretazione, facendosi altresì carico del possibile contrasto della normativa interna sul limite di tolleranza con la disciplina comunitaria, in quanto il regolamento comunitario 1626 del 1994 ha vietato la pesca di novellame senza eccezioni. In proposito si è sostenuto che esisterebbe una deroga a tale vincolo rigido per i paesi affaccianti sul Mediterraneo, autorizzati a legiferare in materia di pesca.
Proprio su questo punto, però, le più recenti sentenze della Cassazione sono di avviso contrario, laddove affermano che i decreti interni che prevedono limiti di tolleranza sono in contrasto con il diritto comunitario e perciò devono essere disapplicati dal giudice, con la conseguenza che nessuna tolleranza sarebbe consentita nella pesca o nella detenzione per la vendita di novellame (tra le altre vedi sentenza della Cassazione 2 luglio 2009, n 38087).
Non solo. Altra sentenza ha anche ravvisato la ricettazione (articolo 648 del codice penale) nel caso del commerciante che aveva acquistato per la rivendita del pesce catturato con pesca di frodo (sentenza della Cassazione 12 ottobre 2007, n. 42109). Nessuna sorpresa può destare una decisione del genere, poiché si ha ricettazione in ogni caso in cui consapevolmente si acquistino beni provenienti da delitto.
Il giudice di Trani ha, viceversa, condannato il commerciante per tentativo di frode in commercio per il fatto di avere messo in vendita del pesce decongelato facendolo passare per fresco.

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