Norma penale e amministrativa possono essere anche applicate contemporaneamente

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Cassazione penale, sentenza n. 5672 del 9 febbraio 2024 (udienza del 9 novembre 2023 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962; articolo 6 del decreto legislativo 193/2007)

Tra la norma penale di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 e quella amministrativa di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 197/2003 vi è un rapporto di specialità reciproca, che non esclude la possibilità di una loro contemporanea applicazione.

L’esercente di un ristorante era condannato per violazione dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 per aver detenuto varie tipologie di prodotti alimentari deperibili in cattivo stato di conservazione, congelati in proprio o decongelati e poi ricongelati. Sulla base del medesimo accertamento, l’autorità competente aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 193/2007, relativamente ad alcuni dei prodotti rinvenuti.
La difesa ricorreva adducendo una pluralità di motivi. Lo stato degli alimenti non era stato accertato tramite analisi di laboratorio. Si era tenuto conto soltanto del cattivo stato dei luoghi e delle attrezzature. Non era stato applicato il principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge 689/1981 in favore della sola disposizione amministrativa.
La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso, richiamando innanzitutto i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza. Il cattivo stato di conservazione non è integrato dal deperimento dell’alimento, bensì dalle irregolari condizioni in cui esso è conservato. L’elemento materiale del reato non deve essere necessariamente provato per mezzo di analisi di laboratorio, essendo sufficiente l’accertamento compiuto dall’organo di controllo. Le scorrette modalità di congelamento e il ricongelamento di prodotti scongelati sono in grado di pregiudicare la loro qualità igienica, in quanto la preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di surgelamento devono essere effettuate “senza indugio” e osservando le modalità previste dalla normativa di settore.
Il punto di maggior interesse della motivazione riguarda, però, il rapporto tra l’illecito penale di cui alla imputazione e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 6, comma 5, decreto legislativo 193/2007, che punisce, “salvo che il fatto costituisca reato”, «l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) 853/2004».
Effettivamente tra le due disposizioni, quella penale e quella amministrativa, esiste un’area comune di applicabilità, dal momento che entrambe sanzionano condotte irregolari dal punto di vista igienico. Ora, però, si deve osservare in primo luogo che la pretesa difensiva che fosse applicata la sola sanzione amministrativa non coglie nel segno per il semplice – e già dirimente – motivo dell’esistenza della clausola di salvezza a favore dell’applicazione dell’illecito penale (“salvo che il fatto costituisca reato”). Di più. Anche a voler ritenere che l’illecito amministrativo del decreto legislativo 193/2007 sia speciale rispetto all’articolo 5 della legge 283/1962, va considerato che il terzo comma dell’articolo 9 della legge 689/1981 stabilisce che in questi casi prevale la norma penale generale, in deroga al principio di specialità fissato dal primo comma dell’articolo 9 citato.
Ma la Cassazione va oltre. Infatti, si preoccupa di chiarire che le due disposizioni a confronto non sempre si sovrappongono, poiché l’articolo 6 del decreto legislativo 193/2007 punisce il mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai regolamenti comunitari senza che ciò trasmodi necessariamente in un cattivo stato di conservazione degli alimenti, mentre d’altro canto la cattiva conservazione del prodotto sanzionata dall’articolo 5 della legge 283/1962 potrebbe non essere dovuta al mancato rispetto dei citati regolamenti (CE). Ne consegue che tra le due disposizioni vi è un rapporto di specialità reciproca, come viene chiamato tecnicamente, tale da non escludere in ogni caso che entrambe le disposizioni sanzionatorie trovino applicazione, come avvenuto nella specie.

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