Non è più obbligatorio conservare molluschi al di sotto dei 6 °C

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Tribunale di Napoli, sentenza del 14 dicembre 2009 (riferimenti normativi: art. 5, l. 283/1962)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento comunitario 853/2004 e del
d.lgs. 193/2007 non è più obbligatoria la conservazione dei molluschi eduli
lamellibranchi a temperatura non superiore a 6° C.

L’ispezione da
parte di personale della capitaneria di porto di Napoli presso un supermercato
appartenente a una catena della GDO portava al rinvenimento di confezioni di
molluschi detenute per la vendita in un banco frigo alla temperatura di 10°C.
Osservando che tale temperatura era superiore al limite ritenuto regolare di
6°C, ne scaturiva notizia di reato per violazione dell’articolo 5, lett. b), l.
283/1962 a carico del responsabile del reparto pescheria (in realtà la qualifica
professionale dell’imputato all’interno dell’esercizio non si trae dalla
sentenza, ma si deve ragionevolmente ipotizzare che a tale soggetto sia stato
mosso l’addebito).
Il pubblico ministero, ritenendo che fosse applicabile la
sola pena pecuniaria dell’ammenda, chiedeva al giudice per le indagini
preliminari la condanna dell’imputato tramite decreto penale, che veniva emesso.
Contro la condanna l’interessato presentava opposizione con conseguente giudizio
pieno (cioè in contraddittorio) davanti al giudice del
dibattimento.
Quest’ultimo, premessa una articolata ricostruzione della
normativa vigente attraverso la sua evoluzione, assolveva l’imputato per le
ragioni che seguono.
Va, intanto, ricordato che il reato di cui all’art. 5,
lett. b), della legge del 1962 punisce la detenzione per la vendita di alimenti
in cattivo stato di conservazione. Tale situazione in cui versa il prodotto non
dipende da profili che attengano all’intrinseco dell’alimento. In altri termini,
non occorre la dimostrazione che l’alimento sia in qualche modo
organoletticamente alterato, essendo sufficiente che esso sia conservato in
condizioni igieniche irregolari. Tra queste uno degli esempi giudiziari più
frequenti è quello della conservazione a una temperatura diversa da quella
prescritta. Infatti, secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza, si è
in presenza di un reato di pericolo cosiddetto “presunto”, nel senso che non
occorre la prova della sua effettiva pericolosità per la salute, perché – si
dice – anche la conservazione in condizioni igieniche vietate diventa
intrinsecamente pericolosa. La corretta temperatura di conservazione è
senz’altro di estrema importanza per la corretta conservazione dei prodotti,
specie quelli altamente deperibili, poiché essa influisce in maniera
considerevole sulla eventuale proliferazione di batteri.
Ora, rispetto ai
molluschi il decreto ministeriale del 4 ottobre 1978 fissava il limite di 6 °C.
Tale limite è rimasto invariato anche dopo il varo del d.lgs. 530/1992
(disciplina allora specifica per i molluschi), il quale in attesa della
emanazione di apposito regolamento attuativo rimandava ai limiti di temperatura
del decreto ministeriale citato.
Le cose sono, però, cambiate con la legge
490/1995, che – abrogando il rinvio al suddetto decreto ministeriale – ha
richiamato il criterio più elastico definito dal d.lgs. 530/1992, ossia
l’obbligo di conservazione a una temperatura (non meglio precisata) tale da non
pregiudicare la qualità dei molluschi e la loro vitalità (che è criterio
essenziale di freschezza).
Successivamente è stato emanato il d.lgs.
193/2007, in attuazione del regolamento CE 853/2004, che ha abrogato il d.lgs.
530/1992 e ha stabilito un limite (mobile, per così dire) di temperatura tale
che non sia pregiudicata la sicurezza alimentare del prodotto e la sua vitalità.
Anche per effetto di questa nuova normativa il limite originario dei 6 °C è
risultato abbandonato, nel senso che non basta a integrare il reato il suo
superamento, occorrendo viceversa che siano realizzate le condizioni di
(possibile) compromissione igienica, dovuta a una temperatura inadeguata (che
però non è stabilita numericamente una volta per tutte).
Ciò significa che
saranno gli organi di controllo a dover valutare in prima battuta, con la loro
esperienza applicata al caso concreto, se le condizioni di temperatura siano
adeguate per una corretta conservazione dei molluschi, non bastando più il mero
superamento in sé della soglia dei 6 °C.
Nella specie il giudice ha osservato
che in base agli elementi di causa, compresa la testimonianza del personale
ispettivo, “non risultano acquisiti elementi di prova consistenti e granitici da
cui desumere il deterioramento dei molluschi e quindi il cattivo stato di
conservazione”. Per vero il teste aveva accennato alla presenza di alcuni
esemplari aperti, ma la circostanza era stata riferita – secondo la valutazione
del giudice – in maniera generica e poco affidabile perché mai comunicata in
precedenza (in particolare non ve ne era traccia nella originaria denuncia di
reato). Per contro risultava che i molluschi fossero conservati in frigorifero
(sebbene a temperatura non ottimale, ma non vietata) e in confezioni idonee;
sicchè, in assenza di ulteriori accertamenti di tipo organolettico, non poteva
dirsi provato il cattivo stato di conservazione.
È importante sottolineare
come, al di là della ricostruzione normativa, il giudice si sia sentito
“costretto” ad assolvere per difetto di prova sufficiente a condannare.
Probabilmente, se l’organo ispettivo non si fosse limitato a rilevare il
presunto difetto di temperatura, ma avesse effettuato accertamenti più
pertinenti ed estesi sulle condizioni di conservazione e li avesse
tempestivamente e chiaramente descritti fin dall’inizio, l’esito del processo
avrebbe ben potuto essere differente.

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