La denominazione “latte” e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero caseari non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco fissato all’allegato I della decisione 2010/791/CE. L’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione non influisce su tale divieto.
La corretta denominazione di vendita è un aspetto fondamentale della commercializzazione dei prodotti alimentari in quanto permette ai consumatori di comprendere immediatamente quale tipo di prodotto viene posto in vendita, a prescindere ovviamente dalle sue qualità intrinseche, che costituiscono un ulteriore elemento caratterizzante. La suesposta considerazione è tanto banale quanto essenziale e bene lo dimostra il caso sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia da un tribunale tedesco.
Il tribunale era stato investito dal ricorso di un’associazione di tutela dalla concorrenza sleale volto a ottenere un’azione inibitoria nei confronti di una società che commercializzava prodotti vegetali con denominazioni quali “Soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”, “Cream” e con altre simili. Prima di decidere la causa, il tribunale ha chiesto alla Corte sovranazionale di pronunciarsi sull’interpretazione corretta del regolamento (CE) 1308/2013.
Tale normativa stabilisce infatti quali sono le denominazioni utilizzabili per i singoli prodotti agroalimentari, nel senso che una certa denominazione può essere impiegata soltanto se il prodotto che se ne fregia possiede specifiche caratteristiche. Essa è in sintonia con quanto dispone l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari), secondo cui: «La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».
È nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) 1308/2013 che va ricercata la soluzione della specifica questione di cui sono stati investiti i giudici di Lussemburgo. Ivi è stabilito che “latte” è “esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”, mentre per “prodotti lattiero caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte”.
Alla luce di tali definizioni, è stato conseguenziale per la Corte osservare che gli alimenti oggetto del giudizio non rispondevano ai requisiti merceologici del latte e dei prodotti da esso derivati, in quanto il latte, che è prodotto di origine animale, era interamente sostituito da ingredienti vegetali. D’altra parte, si è aggiunto, termini come “di soia” o “di tofu”, non fanno parte di quelli utilizzabili congiuntamente alla denominazione “latte”, proprio perché il regolamento non consente la sostituzione completa del latte da parte di un prodotto puramente vegetale.
In conclusione, la Corte sottolinea che la disciplina sulle denominazioni di vendita dei prodotti agroalimentari risponde a precisi interessi che l’Unione intende tutelare. Da una parte, deve essere infatti garantito il diritto dei consumatori a una scelta consapevole, e quindi informata, nell’acquisto, scelta che verrebbe compromessa ove fossero autorizzate denominazioni del tipo di quelle scrutinate, idonee invece a ingenerare confusione sulla reale natura dell’alimento. Con le limitazioni imposte dal regolamento, si raggiunge inoltre anche l’obiettivo di protezione dei produttori dalla concorrenza sleale, che fa leva sulla subdola capacità evocativa di un certo termine, non neutralizzata dall’aggiunta di specificazioni descrittive.
Proviamo ora a immaginare cosa potrebbe succedere sul piano sanzionatorio nazionale se un “burro di tofu” o un “formaggio vegetale” fossero commercializzati nel nostro Paese, posto che la Corte di Giustizia ha posto un punto fermo sulla illegittimità di tali denominazioni per prodotti che non contengono la materia prima (il latte) a cui alludono.
Si può dubitare che si sia in presenza di una frode commerciale (articolo 515 del codice penale), dal momento che il consumatore viene comunque avvertito che l’alimento è di natura vegetale.
Per lo stesso motivo, non dovrebbe ricorrere neppure la fattispecie dell’articolo 516 del codice penale (relativo alla vendita come genuine di sostanze non genuine). Tale violazione, infatti, si avrebbe, per esempio, nel caso in cui fosse venduto come “burro” un succedaneo privo di latte (o anche solo privo della percentuale di grasso stabilita), ma pur sempre alla condizione che il consumatore non fosse informato della reale natura del prodotto. Qui, invece, ipotizziamo che l’informazione venga data, seppure in maniera inappropriata.
Il caso rientrava nell’applicazione dell’articolo 13 della legge 283/1962, che costituiva reato contravvenzionale dell’etichettatura ingannevole e che è stato depenalizzato con il decreto legislativo 507/1999.
Nel frattempo, era entrato in vigore il decreto legislativo 109/1992, attuativo di direttiva comunitaria, che si occupava dell’etichettatura idonea a trarre in inganno il consumatore all’articolo 2, la cui violazione era sanzionata dall’articolo 18. Tale decreto doveva considerarsi “superato” a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/2011. Ne nasceva il problema della perdurante applicabilità dell’articolo 18 citato, in assenza di sanzioni specifiche del regolamento.
La questione è stata, infine, risolta – sebbene piuttosto tardivamente – con il varo del decreto legislativo 231/2017 che, per l’appunto, contiene le sanzioni nazionali (non ne sono stabilite a livello eurounitario) alla violazione del regolamento (UE) 1169/2011. Dal 9 maggio, data di entrata in vigore del decreto legislativo 231/2017 (che ha espressamente abrogato il decreto legislativo 109/1992), un caso come quello prospettato alla Corte di Giustizia è punibile amministrativamente ai sensi dell’articolo 8, che al primo comma recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell’alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro». Si è visto, infatti, più sopra che le citate disposizioni del regolamento stabiliscono cosa debba intendersi per denominazione di vendita.
Peraltro, potrebbe venire in considerazione anche l’articolo 3 del decreto legislativo 231/2017, secondo cui «la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta per l’operatore del settore alimentare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro». A sua volta, l’articolo 7 prevede proprio il caso dell’etichettatura ingannevole, che sancisce che «Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione». Questa seconda disposizione appare più specifica in relazione al caso che ne occupa e pertanto dovrebbe considerarsi prevalente sulla sanzione (di minore severità) portata dall’articolo 8 del decreto.
Home » No a ‘latte’ e denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari se l’alimento è puramente vegetale
No a ‘latte’ e denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari se l’alimento è puramente vegetale
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 14 giugno 2017, causa C-422/16 (riferimenti normativi: articolo 78 del regolamento (UE) 1306/2013; articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011)
La denominazione “latte” e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero caseari non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco fissato all’allegato I della decisione 2010/791/CE. L’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione non influisce su tale divieto.
La corretta denominazione di vendita è un aspetto fondamentale della commercializzazione dei prodotti alimentari in quanto permette ai consumatori di comprendere immediatamente quale tipo di prodotto viene posto in vendita, a prescindere ovviamente dalle sue qualità intrinseche, che costituiscono un ulteriore elemento caratterizzante. La suesposta considerazione è tanto banale quanto essenziale e bene lo dimostra il caso sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia da un tribunale tedesco.
Il tribunale era stato investito dal ricorso di un’associazione di tutela dalla concorrenza sleale volto a ottenere un’azione inibitoria nei confronti di una società che commercializzava prodotti vegetali con denominazioni quali “Soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”, “Cream” e con altre simili. Prima di decidere la causa, il tribunale ha chiesto alla Corte sovranazionale di pronunciarsi sull’interpretazione corretta del regolamento (CE) 1308/2013.
Tale normativa stabilisce infatti quali sono le denominazioni utilizzabili per i singoli prodotti agroalimentari, nel senso che una certa denominazione può essere impiegata soltanto se il prodotto che se ne fregia possiede specifiche caratteristiche. Essa è in sintonia con quanto dispone l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari), secondo cui: «La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».
È nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) 1308/2013 che va ricercata la soluzione della specifica questione di cui sono stati investiti i giudici di Lussemburgo. Ivi è stabilito che “latte” è “esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”, mentre per “prodotti lattiero caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte”.
Alla luce di tali definizioni, è stato conseguenziale per la Corte osservare che gli alimenti oggetto del giudizio non rispondevano ai requisiti merceologici del latte e dei prodotti da esso derivati, in quanto il latte, che è prodotto di origine animale, era interamente sostituito da ingredienti vegetali. D’altra parte, si è aggiunto, termini come “di soia” o “di tofu”, non fanno parte di quelli utilizzabili congiuntamente alla denominazione “latte”, proprio perché il regolamento non consente la sostituzione completa del latte da parte di un prodotto puramente vegetale.
In conclusione, la Corte sottolinea che la disciplina sulle denominazioni di vendita dei prodotti agroalimentari risponde a precisi interessi che l’Unione intende tutelare. Da una parte, deve essere infatti garantito il diritto dei consumatori a una scelta consapevole, e quindi informata, nell’acquisto, scelta che verrebbe compromessa ove fossero autorizzate denominazioni del tipo di quelle scrutinate, idonee invece a ingenerare confusione sulla reale natura dell’alimento. Con le limitazioni imposte dal regolamento, si raggiunge inoltre anche l’obiettivo di protezione dei produttori dalla concorrenza sleale, che fa leva sulla subdola capacità evocativa di un certo termine, non neutralizzata dall’aggiunta di specificazioni descrittive.
Proviamo ora a immaginare cosa potrebbe succedere sul piano sanzionatorio nazionale se un “burro di tofu” o un “formaggio vegetale” fossero commercializzati nel nostro Paese, posto che la Corte di Giustizia ha posto un punto fermo sulla illegittimità di tali denominazioni per prodotti che non contengono la materia prima (il latte) a cui alludono.
Si può dubitare che si sia in presenza di una frode commerciale (articolo 515 del codice penale), dal momento che il consumatore viene comunque avvertito che l’alimento è di natura vegetale.
Per lo stesso motivo, non dovrebbe ricorrere neppure la fattispecie dell’articolo 516 del codice penale (relativo alla vendita come genuine di sostanze non genuine). Tale violazione, infatti, si avrebbe, per esempio, nel caso in cui fosse venduto come “burro” un succedaneo privo di latte (o anche solo privo della percentuale di grasso stabilita), ma pur sempre alla condizione che il consumatore non fosse informato della reale natura del prodotto. Qui, invece, ipotizziamo che l’informazione venga data, seppure in maniera inappropriata.
Il caso rientrava nell’applicazione dell’articolo 13 della legge 283/1962, che costituiva reato contravvenzionale dell’etichettatura ingannevole e che è stato depenalizzato con il decreto legislativo 507/1999.
Nel frattempo, era entrato in vigore il decreto legislativo 109/1992, attuativo di direttiva comunitaria, che si occupava dell’etichettatura idonea a trarre in inganno il consumatore all’articolo 2, la cui violazione era sanzionata dall’articolo 18. Tale decreto doveva considerarsi “superato” a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/2011. Ne nasceva il problema della perdurante applicabilità dell’articolo 18 citato, in assenza di sanzioni specifiche del regolamento.
La questione è stata, infine, risolta – sebbene piuttosto tardivamente – con il varo del decreto legislativo 231/2017 che, per l’appunto, contiene le sanzioni nazionali (non ne sono stabilite a livello eurounitario) alla violazione del regolamento (UE) 1169/2011. Dal 9 maggio, data di entrata in vigore del decreto legislativo 231/2017 (che ha espressamente abrogato il decreto legislativo 109/1992), un caso come quello prospettato alla Corte di Giustizia è punibile amministrativamente ai sensi dell’articolo 8, che al primo comma recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell’alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro». Si è visto, infatti, più sopra che le citate disposizioni del regolamento stabiliscono cosa debba intendersi per denominazione di vendita.
Peraltro, potrebbe venire in considerazione anche l’articolo 3 del decreto legislativo 231/2017, secondo cui «la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta per l’operatore del settore alimentare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro». A sua volta, l’articolo 7 prevede proprio il caso dell’etichettatura ingannevole, che sancisce che «Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione». Questa seconda disposizione appare più specifica in relazione al caso che ne occupa e pertanto dovrebbe considerarsi prevalente sulla sanzione (di minore severità) portata dall’articolo 8 del decreto.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’