Perché sia integrato il reato di cui all’art. 5, lett. g), l. 283/1962 per
presenza di additivo non consentito negli alimenti (nella specie nitrati in una
salsiccia) occorre l’aggiunta intenzionale della sostanza vietata, mentre il
reato non sussistente se tale sostanza era contenuta naturalmente in uno degli
ingredienti.
La sentenza del giudice emiliano torna su di un tema
solo sporadicamente affrontato in giurisprudenza e risolto nel medesimo modo in
altra occasione, ma che andrebbe forse rivisitato per le sue implicazioni sulla
salute dei consumatori.
Nel caso di specie la Asl aveva prelevato e fatto
sottoporre ad analisi un campione di salsiccia mediterranea prodotta da una
ditta di Reggio Emilia (città diversa da quella dove era avvenuto il
campionamento). Il referto aveva fornito un riscontro di non conformità per la
presenza di nitrati.
Tra gli ingredienti della salsiccia era indicato in
etichetta l’utilizzo di verdura (non meglio specificata), che i tecnici sentiti
in dibattimento avevano indicato come la possibile fonte della sostanza estranea
in ragione della sua naturale presenza nell’ingrediente utilizzato.
Il
produttore si era difeso negando di avere aggiunto additivi all’impasto di
salumeria, e di essersi limitato a mescolarlo con degli ingredienti impiegati
nel loro stato naturale.
Il giudice ha cercato di vedere più chiaro nella
vicenda sul piano tecnico-scientifico nominando un perito, che però non riusciva
a fornire dettagli sicuri ed effettuava un calcolo teorico, giungendo alla
conclusione, soltanto probabilistica, che la presenza di nitrati fosse appunto
da addebitare al puro e semplice uso di un ingrediente vegetale (non meglio
determinabile).
Il giudice ha assolto l’imputato dal reato contestato,
osservando che esso ha natura di reato commissivo, ossia consiste nella condotta
positiva di “aggiungere” un additivo non consentito nell’alimento, cosa che non
era avvenuta, poiché la sostanza vietata era derivata come conseguenza
inevitabile dall’uso della verdura, ricca di nitrati non eliminabili.
Come si
è anticipato questa decisione è in sintonia con una sentenza della Cassazione
del 1997, che – dopo la condanna in appello – aveva mandato assolto un
produttore di salamelle che presentavano contaminazione da solfiti, rilasciati
in via spontanea e naturale dagli ingredienti utilizzati nella preparazione.
Questa sentenza ebbe a richiamare la nozione di “additivo” di cui al decreto
ministeriale 525 del 1992 (poi ripresa dal D.M. 209 del 1996) secondo cui è tale
solo la sostanza aggiunta intenzionalmente nell’alimento per un fine
tecnologico.
Una simile conclusione allora come oggi desta non poche
perplessità per il suo formalismo, forse mal riposto.
Va, intanto, osservato
un dato difficilmente contestabile: ossia che l’intera legge 283/1962 – e in
particolare il suo art. 5 – ha una funzione di tutela anticipata della salute in
un’ottica che oggi, dopo il reg. 178/2002, agevolmente diremmo ispirata al
principio di precauzione. Questo sia nel senso che sono vietate condotte anche
solo remotamente rischiose per la salute sia nel senso che tali condotte sono
vietate non tanto perché segno di sofisticazione alimentare, ma più
semplicemente perché integrano una situazione a rischio. Tanto è vero che
nell’art. 5 citato vi è in pratica una sola condotta dichiaratamente fraudolenta
– quella di sottoporre l’alimento a lavorazioni o trattamenti diretti a
mascherarne un preesistente stato di alterazione (lett. d) -, condotta che,
peraltro e a buon diritto, non ha alcuna storia giurisprudenziale, perlomeno
nell’ambito dell’art. 5, poiché semmai potrebbe averne nell’ambito di altri
reati più gravi di vera e propria frode, come gli artt. 515 e 516 cod.
pen.
Non per niente è insegnamento assolutamente pacifico che la punibilità
ai sensi dell’art. 5, l. 283/1962 può avvenire – e in effetti il più delle volte
avviene – per semplice colpa, e non per dolo, ossia anche per mera negligenza o
imperizia legata a una colpevole omissione di controllo.
Così, anche a
proposito della lett. g) dell’art. 5, difficilmente si potrebbe contestare il
ricorrere della fattispecie vietata allorché i limiti ammessi di un determinato
additivo autorizzato siano superati per un difetto del ciclo produttivo o per la
disattenzione di un operatore. Altrettanto nel caso in cui in fase produttiva
sia stata utilizzata la dose corretta di additivo, ma nel corso della shelf-life
del prodotto il valore ammissibile sia stato involontariamente superato a causa
del calo ponderale del prodotto o di altri prevedibili inconvenienti (come,
infatti, ha ritenuto una sentenza della Cassazione).
Questa interpretazione
appare molto più coerente dell’altra con la natura di reato di pericolo che
ispira l’intera disposizione dell’art. 5. Se tale norma è stata dettata per
proteggere la salute dei consumatori, che importanza può avere da questo punto
di vista che una determinata sostanza – che non deve entrare nell’alimento – vi
sia presente per un atto volontario dell’operatore o per una svista o, ancora,
perché apportata da determinati ingredienti, quantunque “naturali”? E’ evidente
che la risposta dovrebbe essere che vi è nessuna differenza.
Viceversa, far
leva esclusivamente sulla sussistenza o meno di una “aggiunta” della sostanza
vietata come atto commissivo (e perciò volontario e doloso) va ben al di là di
una necessità interpretativa legata al principio di legalità e di determinatezza
della fattispecie penale.
Se l’impegno dell’operatore deve essere – come si
ricava dall’art. 5 citato – quello di non creare in alcun modo, neppure
involontariamente, situazioni di rischio potenziale per la salute, egli dovrebbe
operare e regolarsi in modo da evitare comunque la presenza di additivi non
consentiti nell’alimento o in quantitativi superiori a quanto ammesso: ogni
diverso risultato, nel senso della non conformità del prodotto, dovrebbe quindi
trovare la sua sanzione, salvi i casi limite di accidenti imprevedibili.
Ci
pare, inoltre, che una simile conclusione trovi un avallo normativo, almeno di
ordine generale, nel recentissimo regolamento comunitario 2073/2005, come tale
immediatamente applicabile anche nel nostro Paese.
Si diceva “di ordine
generale” e non specifico, perché in effetti il regolamento riguarda i criteri
di sicurezza alimentare dal punto di vista microbiologico e non chimico (che è
il caso della sentenza in commento). Ma ci pare che concettualmente la regola
sia estensibile anche a questo secondo campo, almeno come ausilio
interpretativo.
Orbene, cosa dice il regolamento? Dice che gli operatori
provvedono a che i prodotti alimentari siano conformi ai criteri microbiologici,
e che essi devono garantire che i criteri di sicurezza alimentare siano
rispettati “per l’intera durata del periodo di conservabilità del
prodotto”.
Ciò significa che l’operatore è garante della conformità del
prodotto non solo al momento della sua immissione sul mercato, ma anche per la
sua vita successiva. In altri termini egli deve assicurarsi – e assicurare al
consumatore – che l’alimento resterà conforme fino al momento del suo effettivo
consumo.
Ma se così si dispone è perché non interessa tanto di evitare
condotte fraudolente del produttore (profilo soggettivo), quanto piuttosto di
garantire obiettivamente la sicurezza dell’alimento.
Tornando al caso da cui
siamo partiti possiamo convenire che se il produttore di quella salsiccia non ha
intenzionalmente aggiunto l’additivo vietato non ha frodato il consumatore
(anche se nel processo penale il veterinario aveva sollevato il dubbio che l’uso
della verdura contenente nitrati fosse avvenuto con il preciso scopo di
immettere surrettiziamente nel prodotto i nitrati di cui l’ingrediente era
ricco). Ma se quel produttore ha comunque confezionato un alimento che, alla
resa dei conti, proprio quell’additivo vietato conteneva, dobbiamo dire
altrettanto che egli ha messo potenzialmente a repentaglio la salute dei
consumatori, rendendo applicabile l’art. 5, lett. g), l. 283/1962.
Del resto,
a tutto concedere sulla correttezza della interpretazione di tale norma offerta
dalla sentenza in commento, non si può non rimarcare come il giudice non si è
posto il problema che il prodotto contenente, anche involontariamente, una
sostanza vietata doveva essere qualificato in ogni caso come alimento variato
nella sua composizione ai sensi della lett. a) dell’art. 5.
In tal modo si
sarebbe dovuto ogni caso chiudere il cerchio della punibilità della condotta
giudicata.
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Nitrati, quando la loro presenza negli alimenti è reato
Tribunale Reggio Emilia, sentenza dell’8 marzo 2004 (riferimento normativo: art. 5, lett. g, l. 283/1962)
Perché sia integrato il reato di cui all’art. 5, lett. g), l. 283/1962 per
presenza di additivo non consentito negli alimenti (nella specie nitrati in una
salsiccia) occorre l’aggiunta intenzionale della sostanza vietata, mentre il
reato non sussistente se tale sostanza era contenuta naturalmente in uno degli
ingredienti.
La sentenza del giudice emiliano torna su di un tema
solo sporadicamente affrontato in giurisprudenza e risolto nel medesimo modo in
altra occasione, ma che andrebbe forse rivisitato per le sue implicazioni sulla
salute dei consumatori.
Nel caso di specie la Asl aveva prelevato e fatto
sottoporre ad analisi un campione di salsiccia mediterranea prodotta da una
ditta di Reggio Emilia (città diversa da quella dove era avvenuto il
campionamento). Il referto aveva fornito un riscontro di non conformità per la
presenza di nitrati.
Tra gli ingredienti della salsiccia era indicato in
etichetta l’utilizzo di verdura (non meglio specificata), che i tecnici sentiti
in dibattimento avevano indicato come la possibile fonte della sostanza estranea
in ragione della sua naturale presenza nell’ingrediente utilizzato.
Il
produttore si era difeso negando di avere aggiunto additivi all’impasto di
salumeria, e di essersi limitato a mescolarlo con degli ingredienti impiegati
nel loro stato naturale.
Il giudice ha cercato di vedere più chiaro nella
vicenda sul piano tecnico-scientifico nominando un perito, che però non riusciva
a fornire dettagli sicuri ed effettuava un calcolo teorico, giungendo alla
conclusione, soltanto probabilistica, che la presenza di nitrati fosse appunto
da addebitare al puro e semplice uso di un ingrediente vegetale (non meglio
determinabile).
Il giudice ha assolto l’imputato dal reato contestato,
osservando che esso ha natura di reato commissivo, ossia consiste nella condotta
positiva di “aggiungere” un additivo non consentito nell’alimento, cosa che non
era avvenuta, poiché la sostanza vietata era derivata come conseguenza
inevitabile dall’uso della verdura, ricca di nitrati non eliminabili.
Come si
è anticipato questa decisione è in sintonia con una sentenza della Cassazione
del 1997, che – dopo la condanna in appello – aveva mandato assolto un
produttore di salamelle che presentavano contaminazione da solfiti, rilasciati
in via spontanea e naturale dagli ingredienti utilizzati nella preparazione.
Questa sentenza ebbe a richiamare la nozione di “additivo” di cui al decreto
ministeriale 525 del 1992 (poi ripresa dal D.M. 209 del 1996) secondo cui è tale
solo la sostanza aggiunta intenzionalmente nell’alimento per un fine
tecnologico.
Una simile conclusione allora come oggi desta non poche
perplessità per il suo formalismo, forse mal riposto.
Va, intanto, osservato
un dato difficilmente contestabile: ossia che l’intera legge 283/1962 – e in
particolare il suo art. 5 – ha una funzione di tutela anticipata della salute in
un’ottica che oggi, dopo il reg. 178/2002, agevolmente diremmo ispirata al
principio di precauzione. Questo sia nel senso che sono vietate condotte anche
solo remotamente rischiose per la salute sia nel senso che tali condotte sono
vietate non tanto perché segno di sofisticazione alimentare, ma più
semplicemente perché integrano una situazione a rischio. Tanto è vero che
nell’art. 5 citato vi è in pratica una sola condotta dichiaratamente fraudolenta
– quella di sottoporre l’alimento a lavorazioni o trattamenti diretti a
mascherarne un preesistente stato di alterazione (lett. d) -, condotta che,
peraltro e a buon diritto, non ha alcuna storia giurisprudenziale, perlomeno
nell’ambito dell’art. 5, poiché semmai potrebbe averne nell’ambito di altri
reati più gravi di vera e propria frode, come gli artt. 515 e 516 cod.
pen.
Non per niente è insegnamento assolutamente pacifico che la punibilità
ai sensi dell’art. 5, l. 283/1962 può avvenire – e in effetti il più delle volte
avviene – per semplice colpa, e non per dolo, ossia anche per mera negligenza o
imperizia legata a una colpevole omissione di controllo.
Così, anche a
proposito della lett. g) dell’art. 5, difficilmente si potrebbe contestare il
ricorrere della fattispecie vietata allorché i limiti ammessi di un determinato
additivo autorizzato siano superati per un difetto del ciclo produttivo o per la
disattenzione di un operatore. Altrettanto nel caso in cui in fase produttiva
sia stata utilizzata la dose corretta di additivo, ma nel corso della shelf-life
del prodotto il valore ammissibile sia stato involontariamente superato a causa
del calo ponderale del prodotto o di altri prevedibili inconvenienti (come,
infatti, ha ritenuto una sentenza della Cassazione).
Questa interpretazione
appare molto più coerente dell’altra con la natura di reato di pericolo che
ispira l’intera disposizione dell’art. 5. Se tale norma è stata dettata per
proteggere la salute dei consumatori, che importanza può avere da questo punto
di vista che una determinata sostanza – che non deve entrare nell’alimento – vi
sia presente per un atto volontario dell’operatore o per una svista o, ancora,
perché apportata da determinati ingredienti, quantunque “naturali”? E’ evidente
che la risposta dovrebbe essere che vi è nessuna differenza.
Viceversa, far
leva esclusivamente sulla sussistenza o meno di una “aggiunta” della sostanza
vietata come atto commissivo (e perciò volontario e doloso) va ben al di là di
una necessità interpretativa legata al principio di legalità e di determinatezza
della fattispecie penale.
Se l’impegno dell’operatore deve essere – come si
ricava dall’art. 5 citato – quello di non creare in alcun modo, neppure
involontariamente, situazioni di rischio potenziale per la salute, egli dovrebbe
operare e regolarsi in modo da evitare comunque la presenza di additivi non
consentiti nell’alimento o in quantitativi superiori a quanto ammesso: ogni
diverso risultato, nel senso della non conformità del prodotto, dovrebbe quindi
trovare la sua sanzione, salvi i casi limite di accidenti imprevedibili.
Ci
pare, inoltre, che una simile conclusione trovi un avallo normativo, almeno di
ordine generale, nel recentissimo regolamento comunitario 2073/2005, come tale
immediatamente applicabile anche nel nostro Paese.
Si diceva “di ordine
generale” e non specifico, perché in effetti il regolamento riguarda i criteri
di sicurezza alimentare dal punto di vista microbiologico e non chimico (che è
il caso della sentenza in commento). Ma ci pare che concettualmente la regola
sia estensibile anche a questo secondo campo, almeno come ausilio
interpretativo.
Orbene, cosa dice il regolamento? Dice che gli operatori
provvedono a che i prodotti alimentari siano conformi ai criteri microbiologici,
e che essi devono garantire che i criteri di sicurezza alimentare siano
rispettati “per l’intera durata del periodo di conservabilità del
prodotto”.
Ciò significa che l’operatore è garante della conformità del
prodotto non solo al momento della sua immissione sul mercato, ma anche per la
sua vita successiva. In altri termini egli deve assicurarsi – e assicurare al
consumatore – che l’alimento resterà conforme fino al momento del suo effettivo
consumo.
Ma se così si dispone è perché non interessa tanto di evitare
condotte fraudolente del produttore (profilo soggettivo), quanto piuttosto di
garantire obiettivamente la sicurezza dell’alimento.
Tornando al caso da cui
siamo partiti possiamo convenire che se il produttore di quella salsiccia non ha
intenzionalmente aggiunto l’additivo vietato non ha frodato il consumatore
(anche se nel processo penale il veterinario aveva sollevato il dubbio che l’uso
della verdura contenente nitrati fosse avvenuto con il preciso scopo di
immettere surrettiziamente nel prodotto i nitrati di cui l’ingrediente era
ricco). Ma se quel produttore ha comunque confezionato un alimento che, alla
resa dei conti, proprio quell’additivo vietato conteneva, dobbiamo dire
altrettanto che egli ha messo potenzialmente a repentaglio la salute dei
consumatori, rendendo applicabile l’art. 5, lett. g), l. 283/1962.
Del resto,
a tutto concedere sulla correttezza della interpretazione di tale norma offerta
dalla sentenza in commento, non si può non rimarcare come il giudice non si è
posto il problema che il prodotto contenente, anche involontariamente, una
sostanza vietata doveva essere qualificato in ogni caso come alimento variato
nella sua composizione ai sensi della lett. a) dell’art. 5.
In tal modo si
sarebbe dovuto ogni caso chiudere il cerchio della punibilità della condotta
giudicata.
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