La “salsiccia di Bra” non può contenere anidride solforosa o solfiti, neppure se questi sono veicolati dal vino impiegato per la sua preparazione. Pertanto, la produzione e/o commercializzazione del prodotto con presenza di tali additivi integra il reato di cui all’articolo 516 del Codice penale (vendita di sostanze non genuine come genuine).
Non è nuova la diatriba sulla liceità della presenza – a determinate condizioni – di solfiti nella salsiccia di Bra, risolta di volta in volta diversamente dalla giurisprudenza. Vediamo allora quali sono state le argomentazioni nell’uno e nell’altro senso nella vicenda oggetto della sentenza in commento.
Tutto nasce da un controllo del Nas di Torino su alcune macellerie del Comune di Bra. I prelievi di salsiccia effettuati presso l’esercizio commerciale dell’imputato portarono ad evidenziare attraverso analisi di laboratorio la presenza di solfiti nel prodotto, nella misura di 22 mg/kg. Ne è derivato un procedimento penale per violazione degli articoli 516 e 440 del Codice penale, il primo in relazione alla non genuinità dell’alimento, il secondo ipotizzando un pericolo per la salute pubblica dovuto alla presenza dell’additivo. Entrambi i giudici di primo e secondo grado assolsero l’imputato in quanto, questa la comune argomentazione, la presenza dei solfiti era di natura indiretta, derivata dall’uso di vino bianco (autorizzato dal disciplinare) nella preparazione della salsiccia. Il procuratore generale ha interposto ricorso per Cassazione in relazione al solo reato di cui all’articolo 516 del Codice penale, tralasciando il ben più grave reato di cui all’articolo 440 del Codice penale (scelta che riteniamo oculata perché un quantitativo così modesto di solfiti non poteva essere idoneo a creare un pericolo per la salute dei consumatori, sebbene i solfiti possano essere realmente pericolosi a determinate quantità).
Un primo aspetto affrontato dalla Cassazione è stato quello della “apparente distonia” tra il divieto (come subito vedremo) dell’uso di tale additivo nella salsiccia e la previsione del disciplinare della “salsiccia di Bra” dell’uso di vino bianco, essendo noto che il vino può contenere solfiti. La Corte spiega che non vi è alcuna contraddizione, perché l’impiego del vino è bensì consentito, anzi fa parte della “ricetta”, la quale però deve rispettare la normativa specifica relativa agli additivi, ossia il decreto ministeriale 209/1996 e il regolamento (CE) 1333/2008. In altri termini, il vino bianco può essere usato nella preparazione della salsiccia, ma a condizione che non contenga solfiti. Più precisamente, si chiarisce, è necessario che il vino impiegato “non contenga ‘solfiti aggiunti’, ossia che presentino una derivazione chimica, noto essendo come anche la stessa buccia d’uva contenga solfiti, ma di origine ovviamente naturale”.
Questa specificazione allude ad una controversa questione interpretativa della lettera g) dell’articolo 5 della legge 283/1962. Esso vieta la produzione/commercializzazione/somministrazione di alimenti «con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati» oppure oltre i limiti ammessi. Tale dicitura ha portato talvolta la giurisprudenza a distinguere, per l’appunto, tra il caso in cui l’additivo sia presente nel prodotto per effetto di una “aggiunta”, intesa come intervento volontario dell’operatore del settore alimentare, dal caso in cui essa sia determinata dall’utilizzo (lecito) di un ingrediente che contenga quella sostanza chimica, che in tal modo sia veicolata nel prodotto finale (il cosiddetto “effetto del riporto”). Ora, secondo una certa interpretazione, questo secondo caso, diversamente dal primo, sfuggirebbe alla sanzione penale in quanto non contemplato dalla norma incriminatrice.
Questa interpretazione, seguita dai giudici di merito nella presente vicenda, è stata – condivisibilmente – contraddetta da altra giurisprudenza, compresa la sentenza in oggetto. Essa, infatti, si basa su un’interpretazione “pedestremente” (se ci si passa il termine) letterale, che non tiene conto della interpretazione sistematica e teleologica della norma. È, infatti, pacifico che l’articolo 5 citato mira alla tutela (sebbene in via anticipata, per così dire a priori) della salute dei consumatori. Ne consegue che ciò che conta è il fatto che l’additivo vietato sia presente nell’alimento in cui non è autorizzato, per la semplice ragione che, “aggiunto” o meno (cioè presente per derivazione da un suo ingrediente), se l’additivo c’è, il potenziale effetto negativo sulla salute sussiste in ogni caso. Ed è, appunto, quanto spiega chiaramente la sentenza.
Quanto al divieto della presenza di anidride solforosa o solfiti nella salsiccia, la Corte richiama un lungo brano di una decisione precedente, che evidenzia come l’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008 ammetta l’uso di tali additivi (E220 e E228) soltanto in alcuni prodotti carnei tipici di tradizioni gastronomiche di altri paesi, diversi dalla salsiccia italiana.
Le ragioni di questa scelta possono essere astrattamente opinabili, anche se sono con ogni probabilità da ricondurre alla diversa composizione e preparazione di quei prodotti, nonché alla specifica dieta delle popolazioni che li consumano. In ogni caso, resta il fatto che nella “lista positiva” dei (soli) additivi autorizzati a livello eurounitario la salsiccia nostrana non è indicata tra i prodotti carnei in cui quegli additivi sono ammessi.
D’altra parte, come specifica la sentenza, non potrebbe procedersi per assimilazione della salsiccia ai prodotti dell’allegato II per desumerne che anche nella salsiccia (nella specie di Bra) l’additivo è consentito. Altrimenti si incorrerebbe in un patente e illegittimo aggiramento della normativa tecnica.
In più si può aggiungere che il problema non è solo salutistico, ma anche commerciale, ossia di conformità alle attese del consumatore.
Infatti, la salsiccia di Bra è – e deve essere – un prodotto freschissimo. Orbene, l’aggiunta di anidride solforosa o solfiti, che sono antiossidanti, hanno l’effetto di camuffare l’invecchiamento della carne, facendola apparire quello che non è, con conseguente frode del consumatore.
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Nella “salsiccia di Bra” anidride solforosa e solfiti devono essere assenti
Cassazione penale, sentenza n. 333 del 7 gennaio 2025 (udienza del 13 novembre 2024 – riferimenti normativi: articolo 516 del Codice penale, decreto ministeriale 209/1996 e regolamento (CE) 1333/2008)
La “salsiccia di Bra” non può contenere anidride solforosa o solfiti, neppure se questi sono veicolati dal vino impiegato per la sua preparazione. Pertanto, la produzione e/o commercializzazione del prodotto con presenza di tali additivi integra il reato di cui all’articolo 516 del Codice penale (vendita di sostanze non genuine come genuine).
Non è nuova la diatriba sulla liceità della presenza – a determinate condizioni – di solfiti nella salsiccia di Bra, risolta di volta in volta diversamente dalla giurisprudenza. Vediamo allora quali sono state le argomentazioni nell’uno e nell’altro senso nella vicenda oggetto della sentenza in commento.
Tutto nasce da un controllo del Nas di Torino su alcune macellerie del Comune di Bra. I prelievi di salsiccia effettuati presso l’esercizio commerciale dell’imputato portarono ad evidenziare attraverso analisi di laboratorio la presenza di solfiti nel prodotto, nella misura di 22 mg/kg. Ne è derivato un procedimento penale per violazione degli articoli 516 e 440 del Codice penale, il primo in relazione alla non genuinità dell’alimento, il secondo ipotizzando un pericolo per la salute pubblica dovuto alla presenza dell’additivo. Entrambi i giudici di primo e secondo grado assolsero l’imputato in quanto, questa la comune argomentazione, la presenza dei solfiti era di natura indiretta, derivata dall’uso di vino bianco (autorizzato dal disciplinare) nella preparazione della salsiccia. Il procuratore generale ha interposto ricorso per Cassazione in relazione al solo reato di cui all’articolo 516 del Codice penale, tralasciando il ben più grave reato di cui all’articolo 440 del Codice penale (scelta che riteniamo oculata perché un quantitativo così modesto di solfiti non poteva essere idoneo a creare un pericolo per la salute dei consumatori, sebbene i solfiti possano essere realmente pericolosi a determinate quantità).
Un primo aspetto affrontato dalla Cassazione è stato quello della “apparente distonia” tra il divieto (come subito vedremo) dell’uso di tale additivo nella salsiccia e la previsione del disciplinare della “salsiccia di Bra” dell’uso di vino bianco, essendo noto che il vino può contenere solfiti. La Corte spiega che non vi è alcuna contraddizione, perché l’impiego del vino è bensì consentito, anzi fa parte della “ricetta”, la quale però deve rispettare la normativa specifica relativa agli additivi, ossia il decreto ministeriale 209/1996 e il regolamento (CE) 1333/2008. In altri termini, il vino bianco può essere usato nella preparazione della salsiccia, ma a condizione che non contenga solfiti. Più precisamente, si chiarisce, è necessario che il vino impiegato “non contenga ‘solfiti aggiunti’, ossia che presentino una derivazione chimica, noto essendo come anche la stessa buccia d’uva contenga solfiti, ma di origine ovviamente naturale”.
Questa specificazione allude ad una controversa questione interpretativa della lettera g) dell’articolo 5 della legge 283/1962. Esso vieta la produzione/commercializzazione/somministrazione di alimenti «con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati» oppure oltre i limiti ammessi. Tale dicitura ha portato talvolta la giurisprudenza a distinguere, per l’appunto, tra il caso in cui l’additivo sia presente nel prodotto per effetto di una “aggiunta”, intesa come intervento volontario dell’operatore del settore alimentare, dal caso in cui essa sia determinata dall’utilizzo (lecito) di un ingrediente che contenga quella sostanza chimica, che in tal modo sia veicolata nel prodotto finale (il cosiddetto “effetto del riporto”). Ora, secondo una certa interpretazione, questo secondo caso, diversamente dal primo, sfuggirebbe alla sanzione penale in quanto non contemplato dalla norma incriminatrice.
Questa interpretazione, seguita dai giudici di merito nella presente vicenda, è stata – condivisibilmente – contraddetta da altra giurisprudenza, compresa la sentenza in oggetto. Essa, infatti, si basa su un’interpretazione “pedestremente” (se ci si passa il termine) letterale, che non tiene conto della interpretazione sistematica e teleologica della norma. È, infatti, pacifico che l’articolo 5 citato mira alla tutela (sebbene in via anticipata, per così dire a priori) della salute dei consumatori. Ne consegue che ciò che conta è il fatto che l’additivo vietato sia presente nell’alimento in cui non è autorizzato, per la semplice ragione che, “aggiunto” o meno (cioè presente per derivazione da un suo ingrediente), se l’additivo c’è, il potenziale effetto negativo sulla salute sussiste in ogni caso. Ed è, appunto, quanto spiega chiaramente la sentenza.
Quanto al divieto della presenza di anidride solforosa o solfiti nella salsiccia, la Corte richiama un lungo brano di una decisione precedente, che evidenzia come l’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008 ammetta l’uso di tali additivi (E220 e E228) soltanto in alcuni prodotti carnei tipici di tradizioni gastronomiche di altri paesi, diversi dalla salsiccia italiana.
Le ragioni di questa scelta possono essere astrattamente opinabili, anche se sono con ogni probabilità da ricondurre alla diversa composizione e preparazione di quei prodotti, nonché alla specifica dieta delle popolazioni che li consumano. In ogni caso, resta il fatto che nella “lista positiva” dei (soli) additivi autorizzati a livello eurounitario la salsiccia nostrana non è indicata tra i prodotti carnei in cui quegli additivi sono ammessi.
D’altra parte, come specifica la sentenza, non potrebbe procedersi per assimilazione della salsiccia ai prodotti dell’allegato II per desumerne che anche nella salsiccia (nella specie di Bra) l’additivo è consentito. Altrimenti si incorrerebbe in un patente e illegittimo aggiramento della normativa tecnica.
In più si può aggiungere che il problema non è solo salutistico, ma anche commerciale, ossia di conformità alle attese del consumatore.
Infatti, la salsiccia di Bra è – e deve essere – un prodotto freschissimo. Orbene, l’aggiunta di anidride solforosa o solfiti, che sono antiossidanti, hanno l’effetto di camuffare l’invecchiamento della carne, facendola apparire quello che non è, con conseguente frode del consumatore.
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