Nel pane non è consentito l’utilizzo del carbone vegetale

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Cassazione penale, sentenza n. 27282 del 19 giugno 2019 (udienza del 10 gennaio 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera g), della legge 283/1962)

Non può essere venduto un prodotto da forno con aggiunta di carbone vegetale che appaia al consumatore come pane perché in questo prodotto l’additivo non è ammesso.
Il rappresentante legale di una catena di supermercati risponde della commercializzazione di prodotti non conformi se da lui dipende la scelta dell’approvvigionamento.

In occasione del controllo presso un esercizio commerciale furono rinvenuti prodotti da forno denominati “Black Burger”, contenente colorante E153 (carbone vegetale).
Il legale rappresentante della società a cui apparteneva il punto vendita oggetto del controllo fu condannato per violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 in quanto nel pane non è consentito l’impiego di tale additivo.

Con il ricorso la difesa dell’imputato ha contestato che il prodotto in questione non era definito pane, ma genericamente “bakery”, e che nei sostituti del pane l’aggiunta di carbone vegetale è consentita. La Corte ha replicato che il termine “burger” equivale al pane, che il prodotto era identico al pane avendone gli ingredienti e la forma, e infine si presentava come pane nero contenente carbone. Viceversa, i prodotti “sostitutivi del pane”, di cui al regolamento comunitario (CE) 1333/2008, sono cosa ben diversa, quali ad esempio grissini, cracker, gallette, pizze, schiacciate e taralli, certamente non confondibili con il pane.

Il principio che si può ricavare sul punto dalla decisione in commento è che per valutare la conformità di un alimento alla disciplina di settore può essere talvolta necessario valutare la veste sotto la quale il prodotto si presenta al consumatore: qualora da tale verifica si possa classificare quel prodotto come appartenente a una certa categoria merceologica, ecco che esso allora deve rispettare eventuali divieti di legge stabiliti per quella tipologia.

Nel nostro caso si era voluto offrire al consumatore un prodotto con aggiunta di carbone, che di per sé poteva essere regolare, ma nel contempo si era voluto renderlo probabilmente più appetibile nella scelta, facendolo passare come pane o equivalente ad esso.

È questa una tecnica di vendita che sta emergendo sempre più anche nelle aule di giustizia ed è segno, come minimo, di una scarsa trasparenza commerciale: si sfrutta la composizione lecita di un certo alimento per presentarlo come qualcosa di diverso, che come tale, però, non è più conforme.

L’altro tema affrontato dalla sentenza è quello della responsabilità diretta e personale dell’amministratore di un’impresa con una qualche articolazione dimensionale.

La Cassazione ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui il legale rappresentante di un’impresa di tal fatta non può essere chiamato automaticamente a rispondere di violazioni penali commesse all’interno di una ramificazione periferica, sempre che questa sia affidata a un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, e ciò pure in assenza di apposita delega scritta.

Peraltro, il limite a tale esonero di responsabilità dell’organo di vertice è costituito dal caso in cui la violazione dipenda da scelte di politica aziendale e/o da difetti strutturali, che debbono imputarsi all’organo apicale.

Nel nostro caso la Corte ha rilevato che la commercializzazione di quel prodotto – e, si può aggiungere, le modalità di vendita – erano frutto della scelta apicale riguardante l’approvvigionamento dei prodotti da distribuire nei vari punti vendita. Conseguenziale è stata la conferma della condanna dell’amministratore.

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