Mozzarella di bufala prodotta con latte vaccino

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Cassazione penale, Sezione Feriale, sentenza n. 40145 del 7 novembre 2011 (udienza del 23 agosto 2011)

REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE
PENALE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACCHIA
Alberto – Presidente

Dott. IZZO Fausto
– Consigliere

Dott.
PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO
Piera M.S. – Consigliere

Dott. GAZZARA
Santi – rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

SENTENZA

sul ricorso
proposto da:

1) P.F. N. IL
(OMISSIS);

avverso la
sentenza n. 1197/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 22/04/2010;

visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA
UDIENZA del 23/08/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

udito il P.G. in
persona del Dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto;

udito il
difensore avv. Correra Carlo il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Svolgimento
del processo

Il Tribunale di
Salerno, con sentenza del 22/4/2010. ha dichiarato P.F. colpevole del reato di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a), in relazione all’art. 6 stessa
legge, perchè quale legale rappresentante del caseificio Ilka s.r.l. preparava
per la vendita un prodotto lattiere) mescolato a sostanze di qualità inferiore,
quali il latte vaccino, e lo ha condannato alla pena di Euro 400.00 di ammenda.

Propone ricorso
per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

-ha errato il
decidente nel ritenere applicabile nella fattispecie la L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) in quanto il prodotto era
ancora in corso di lavorazione e doveva essere sottoposto alle procedure di
autocontrollo aziendale;

-violazione di
legge in relazione alle analisi di revisione per mancato rispetto del disposto
di cui al D.Lgs. n. 156 del 1997, art. 3, e dell’art. 12. Reg. CE n. 882/04:

-insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato.

Motivi della
decisione

Il ricorso è
infondato e va rigettato.

La argomentazione
motivazionale, adottata dal giudice di merito a sostegno della pronunciata
colpevolezza del prevenuto, si palesa del tutto logica e correità.

Il Tribunale
evidenzia come dalla istruttoria dibattimentale sia emersi) che nel campione di
mozzarella, prelevato presso il caseificio Ilka, era presente una percentuale
di latte vaccino che, per quanto esigua, era comunque tale da alterare la
natura del prodotto caseario, non più qualificabile, quindi, come
“mozzarella di bufala campana D.O.P.”. denominazione con la quale il
latticino era invece destinato alla vendita.

Priva di pregio
si rivela la prima censura. con cui si contesta che il prodotto era ancora in
fase di lavorazione, in quanto il campione da analizzare fu prelevato da una
vasca di rassodamento su un prodotto finito, anche se non ancora confezionato.

Il decidente, a
giusta ragione, ha rilevato che il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) nella forma della detenzione
per la destinazione alla vendita di sostanze alimentari, trattate in modo di
variarne la composizione naturale, si consuma con la semplice detenzione, a
nulla rilevando che il prodotto sia entrato nella disponibilità dell’operatore
commerciale.

Peraltro, il
dettato normativo dispone che è vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per la vendita o somministrare, come
mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze
alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a
sostanze di qualità inferiore o trattate in modo da variarne la composizione
naturale.

Nella specie
risulta evidente che il campionamento fu effettuato su mozzarella che aveva
concluso il ciclo di lavorazione, pronta all’imbustamento e alla etichettatura.

Corretto, del
pari, è il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito in
relazione alla eccezione di inutilizzabilità delle analisi svolte sul prodotto
de quo. per due ordini di motivi:

in primis perchè
nel caso di specie, trattandosi di analisi di per sè ripetibili, è applicabile
la previsione di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 2 e
non quella più restrittiva di cui al comma 1 della medesima norma;
secondariamente perchè il prevenuto avrebbe potuto fare sottoporre il campione
a revisione presso un laboratorio provvisto della necessaria certificazione
SINAL cosa che il P. non ha fatto, e la acquisizione delle prime analisi
risulta corretta, come esplicitato in ordinanza del 22/10/2010;

Del pari priva di
pregio si rivela la eccezione di insussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa professionale a carico dell’imputato per il reato contravvenzionale.

Sul punto il
Tribunale rileva che la L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6 delineano non un delitto doloso, ma una
contravvenzione, la cui consumazione ben può essere integrata anche da una
condotta colposa;

tale condotta,
avuto riguardo alla tipologia del reato de quo. ben può consistere sia in un
omesso controllo della correttezza della lavorazione eseguita in loco, sia in
una culpa in eligendo, ovvero nella scelta, non adeguatamente selezionata e
verificata. del Tornitore della materia prima alla base del prodotto alimentare
destinato al confezionamento e alla successiva vendita: era preciso onere del
prevenuto di predisporre e attuare i controlli idonei a scongiurare il rischio
di mescolare, nella lavorazione delle mozzarelle, un latte qualitativamente
inferiore a quello bulalino.

P.Q.M.

La Corte Suprema
di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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