La Corte, richiamando i principi contenuti nella sentenza n. 434 del 1990
della Corte costituzionale, ritiene che “le procedure di campionamento e analisi
su prodotti alimentari deperibili previste dalla normativa della Regione
Sardegna, ed in particolare del Piano regionale per la vigilanza e il controllo
sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi,
rispettano il principio del contraddittorio in quanto il metodo del doppio
campionamento consente di assicurare che alle “preanalisi” possa seguire, ove
necessario, una procedura garantita di controllo e nuovo accertamento”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 1479/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 07/06/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2011 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
Udito il Procuratore
Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della
decisione
B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Cagliari, all’esito di giudizio derivato
da opposizione a decreto penale di condanna, lo aveva condannato alla pena di
Euro 9000 di ammenda per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. b) e c) per avere, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società e Bigi
& Bigi Srl, distribuito al fine di porre in vendita, presso il mercato
ittico di Cagliari, molluschi bivalvi vivi “mitili” destinati al consumo umano,
in cattivo stato di conservazione e contenenti cariche microbiche superiori alle
230 MPM di Escheria Coli per 100 g previste dalla norma. Fatto accertato in
(OMISSIS). Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione di Legge.
Rileva al riguardo che il tribunale, disattendendo la tempestiva eccezione
preliminare di nullità sollevata dalla difesa, ha ritenuto valide le analisi
espletate sui campioni di mitili prelevati, da ciò facendo derivare la prova
della sussistenza del reato.
L’eccezione formulata attiene alla violazione
del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 relativo al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, così come integrato dal D.M. 16 gennaio 2003, che prevede
la formazione di quattro aliquote di campionamento: la prima da destinare alle
preanalisi; la seconda alla ripetizione limitatamente ai parametri che risultano
non conformi; la terza da conservarsi presso il laboratorio per una eventuale
perizia ordinata dall’autorità giudiziaria; la quarta per assicurare il rispetto
del DM citato, integrativo del D.Lgs.. Essa si fonda sul rilievo che nel caso di
specie gli operatori dell’ASL di Cagliari hanno ritenuto di procedere al
campionamento formando due sole aliquote, secondo quanto previsto dal piano
regionale per la vigilanza di controllo degli alimenti emanato dalla regione
Sardegna in esecuzione del D.P.R. 14 luglio 2005, contenente l’atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni e alle province autonome sui criteri uniformi per
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle
bevande.
Rileva il ricorrente che nè la normativa regionale, nè gli atti
amministrativi costitutivi della medesima possono derogare alla normativa dello
Stato con la quale viene individuato in quattro il numero dei campioni da
prelevare e conservare e che, siccome il numero di quattro è teso a garantire
anche la formazione di un’aliquota destinata a rimanere a disposizione
dell’autorità giudiziaria per eventuali perizie, non essendosi a ciò adempiuto,
si è inevitabilmente verificata nella specie una palese compressione del diritto
di difesa che, in linea con i più recenti orientamenti di questa Corte,
determina la nullità del campionamento. Ciò posto è in premessa da rilevare che
sulla possibilità del piano regionale di derogare alla normativa primaria
contenuta nel D.Lgs. del 1993, così come integrato dal successivo DM, vi è
contrasto nella giurisprudenza della Sezione. La tesi sostenuta dal ricorrente
riproduce infatti le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 34853 del
08/04/2009 Rv. 244590.
In precedenza, tuttavia, con la sentenza n. 37400 del
28/06/2006 Rv.
235139 si era affermato invece, richiamando anche i principi
contenuti nella sentenza n. 434 del 1990 della Corte costituzionale, che le
procedure di campionamento e analisi su prodotti alimentari deperibili previste
dalla normativa della Regione Sardegna, ed in particolare del Piano regionale
per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione
dei molluschi bivalvi vivi, rispettano il principio del contraddittorio in
quanto il metodo del doppio campionamento consente di assicurare che alle
“preanalisi” possa seguire, ove necessario, una procedura garantita di controllo
e nuovo accertamento. E le motivazioni di questa ultima decisione vengono fatte
proprie dalla sentenza impugnata che si è anche soffermata – richiamando
precedenti di legittimità – sul carattere ordinatorio e non perentorio della
disciplina del D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4.
In questa sede non si appalesa
tuttavia necessario risolvere il contrasto in quanto, anche a voler seguire la
tesi seguita dal ricorrente, si pone comunque un problema di interesse ad
eccepire la eventuale nullità.
Per sostenere un vulnus ai diritti della
difesa occorrerebbe infatti che l’imputato si fosse fatto carico di dimostrare
di aver richiesto in tempo utile l’espletamento della perizia sul campione in
sede penale e che a tale richiesta non fosse stato possibile aderire mancando il
predetto campione.
Ciò non è accaduto e, peraltro, indipendentemente dalla
tesi seguita, non si può disconoscere che alla base della normativa regionale
della Sardegna vi è una considerazione di fondo difficilmente confutabile sulla
limitata validità temporale del campionamento (di pochissimi giorni) attesa la
estrema deperibilità del prodotto campionato. Il che trova implicita conferma
anche nel fatto che nel D.Lgs. del 2003 si prevede che una delle aliquote debba
essere destinata a rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria e non del
giudice.
La questione deve essere risolta pertanto con la considerazione
preliminare ed assorbante della carenza di interesse a dedurre la asserita
nullità e ciò in linea con l’orientamento seguito da questa Sezione in altre
occasioni in cui, ad esempio, si è ritenuto che la mancata ripetizione
dell’analisi non è causa di nullità, quando sia stata effettuata una prima
analisi garantita, con anticipazione della procedura prevista ex art. 223 disp.
att. c.p.p., e l’interessato non abbia avanzato richiesta di ripetizione
dell’esame (cfr. Sez. 3, n. 20510 del 10/05/2005 Rv. 231998).
Alla
declaratoria di inammissibilità consegue l’onere per il ricorrente del pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Home » Molluschi, legittimità del doppio campionamento
Molluschi, legittimità del doppio campionamento
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 18060 del 10 maggio 2011 (udienza del 3 marzo 2011)
La Corte, richiamando i principi contenuti nella sentenza n. 434 del 1990
della Corte costituzionale, ritiene che “le procedure di campionamento e analisi
su prodotti alimentari deperibili previste dalla normativa della Regione
Sardegna, ed in particolare del Piano regionale per la vigilanza e il controllo
sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi,
rispettano il principio del contraddittorio in quanto il metodo del doppio
campionamento consente di assicurare che alle “preanalisi” possa seguire, ove
necessario, una procedura garantita di controllo e nuovo accertamento”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 1479/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 07/06/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2011 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
Udito il Procuratore
Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della
decisione
B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Cagliari, all’esito di giudizio derivato
da opposizione a decreto penale di condanna, lo aveva condannato alla pena di
Euro 9000 di ammenda per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. b) e c) per avere, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società e Bigi
& Bigi Srl, distribuito al fine di porre in vendita, presso il mercato
ittico di Cagliari, molluschi bivalvi vivi “mitili” destinati al consumo umano,
in cattivo stato di conservazione e contenenti cariche microbiche superiori alle
230 MPM di Escheria Coli per 100 g previste dalla norma. Fatto accertato in
(OMISSIS). Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione di Legge.
Rileva al riguardo che il tribunale, disattendendo la tempestiva eccezione
preliminare di nullità sollevata dalla difesa, ha ritenuto valide le analisi
espletate sui campioni di mitili prelevati, da ciò facendo derivare la prova
della sussistenza del reato.
L’eccezione formulata attiene alla violazione
del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 relativo al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, così come integrato dal D.M. 16 gennaio 2003, che prevede
la formazione di quattro aliquote di campionamento: la prima da destinare alle
preanalisi; la seconda alla ripetizione limitatamente ai parametri che risultano
non conformi; la terza da conservarsi presso il laboratorio per una eventuale
perizia ordinata dall’autorità giudiziaria; la quarta per assicurare il rispetto
del DM citato, integrativo del D.Lgs.. Essa si fonda sul rilievo che nel caso di
specie gli operatori dell’ASL di Cagliari hanno ritenuto di procedere al
campionamento formando due sole aliquote, secondo quanto previsto dal piano
regionale per la vigilanza di controllo degli alimenti emanato dalla regione
Sardegna in esecuzione del D.P.R. 14 luglio 2005, contenente l’atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni e alle province autonome sui criteri uniformi per
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle
bevande.
Rileva il ricorrente che nè la normativa regionale, nè gli atti
amministrativi costitutivi della medesima possono derogare alla normativa dello
Stato con la quale viene individuato in quattro il numero dei campioni da
prelevare e conservare e che, siccome il numero di quattro è teso a garantire
anche la formazione di un’aliquota destinata a rimanere a disposizione
dell’autorità giudiziaria per eventuali perizie, non essendosi a ciò adempiuto,
si è inevitabilmente verificata nella specie una palese compressione del diritto
di difesa che, in linea con i più recenti orientamenti di questa Corte,
determina la nullità del campionamento. Ciò posto è in premessa da rilevare che
sulla possibilità del piano regionale di derogare alla normativa primaria
contenuta nel D.Lgs. del 1993, così come integrato dal successivo DM, vi è
contrasto nella giurisprudenza della Sezione. La tesi sostenuta dal ricorrente
riproduce infatti le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 34853 del
08/04/2009 Rv. 244590.
In precedenza, tuttavia, con la sentenza n. 37400 del
28/06/2006 Rv.
235139 si era affermato invece, richiamando anche i principi
contenuti nella sentenza n. 434 del 1990 della Corte costituzionale, che le
procedure di campionamento e analisi su prodotti alimentari deperibili previste
dalla normativa della Regione Sardegna, ed in particolare del Piano regionale
per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione
dei molluschi bivalvi vivi, rispettano il principio del contraddittorio in
quanto il metodo del doppio campionamento consente di assicurare che alle
“preanalisi” possa seguire, ove necessario, una procedura garantita di controllo
e nuovo accertamento. E le motivazioni di questa ultima decisione vengono fatte
proprie dalla sentenza impugnata che si è anche soffermata – richiamando
precedenti di legittimità – sul carattere ordinatorio e non perentorio della
disciplina del D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4.
In questa sede non si appalesa
tuttavia necessario risolvere il contrasto in quanto, anche a voler seguire la
tesi seguita dal ricorrente, si pone comunque un problema di interesse ad
eccepire la eventuale nullità.
Per sostenere un vulnus ai diritti della
difesa occorrerebbe infatti che l’imputato si fosse fatto carico di dimostrare
di aver richiesto in tempo utile l’espletamento della perizia sul campione in
sede penale e che a tale richiesta non fosse stato possibile aderire mancando il
predetto campione.
Ciò non è accaduto e, peraltro, indipendentemente dalla
tesi seguita, non si può disconoscere che alla base della normativa regionale
della Sardegna vi è una considerazione di fondo difficilmente confutabile sulla
limitata validità temporale del campionamento (di pochissimi giorni) attesa la
estrema deperibilità del prodotto campionato. Il che trova implicita conferma
anche nel fatto che nel D.Lgs. del 2003 si prevede che una delle aliquote debba
essere destinata a rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria e non del
giudice.
La questione deve essere risolta pertanto con la considerazione
preliminare ed assorbante della carenza di interesse a dedurre la asserita
nullità e ciò in linea con l’orientamento seguito da questa Sezione in altre
occasioni in cui, ad esempio, si è ritenuto che la mancata ripetizione
dell’analisi non è causa di nullità, quando sia stata effettuata una prima
analisi garantita, con anticipazione della procedura prevista ex art. 223 disp.
att. c.p.p., e l’interessato non abbia avanzato richiesta di ripetizione
dell’esame (cfr. Sez. 3, n. 20510 del 10/05/2005 Rv. 231998).
Alla
declaratoria di inammissibilità consegue l’onere per il ricorrente del pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
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