SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione) 6 settembre
2011
«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 –
Artt. 2-4 e 12 – Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 2000/13/CE – Art. 6 –
Regolamento (CE) n. 178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza di polline
di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in
commercio – Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti
prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”»
Nel procedimento
C-442/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
(Germania), con decisione 26 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 13
novembre 2009, nella causa
Karl Heinz Bablok,
Stefan Egeter,
Josef
Stegmeier,
Karlhans Müller,
Barbara Klimesch
contro
Freistaat
Bayern,
con l’intervento di:
Monsanto Technology LLC,
Monsanto Agrar
Deutschland GmbH,
Monsanto Europe SA/NV,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e J.-J. Kasel, presidenti di
sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešic, J. Malenovský, L. Bay
Larsen (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 7 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
–
per i sigg. Bablok, Egeter, Stegmeier e Müller nonché per la sig.ra Klimesch,
dagli avv.ti A. Willand e G. Buchholz, Rechtsanwälte,
– per la Monsanto
Technology LLC, la Monsanto Agrar Deutschland GmbH e la Monsanto Europe SA/NV,
dagli avv.ti M. Kaufmann, J. Dietrich e P. Brodbeck, Rechtsanwälte,
– per il
governo greco, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra K. Marinou, in qualità di
agenti,
– per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di
agente,
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal
sig. B. Schima, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
degli artt. 2, punti 5 e 10, 3, n. 1, 4, n. 2, e 12, n. 2, del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg. Bablok,
Egeter, Stegmeier e Müller, nonché la sig.ra Klimesch, apicoltori, da una parte,
e il Freistaat Bayern (Land della Baviera), dall’altra, con l’intervento della
Monsanto Technology LLC, della Monsanto Agrar Deutschland GmbH e della Monsanto
Europe SA/NV (in prosieguo, rispettivamente, la «Monsanto Technology», la
«Monsanto Agrar Deutschland» e la «Monsanto Europe» o, congiuntamente, la
«Monsanto»), riguardo alla presenza, in taluni prodotti apicoli, di polline di
mais geneticamente modificato.
Contesto normativo
Il
diritto dell’Unione
La direttiva 2001/18/CE
3 La direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), come modificata dal regolamento n.
1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22
settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24, in prosieguo: la «direttiva
2001/18»), disciplina, oltre all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»), anche l’immissione in
commercio degli OGM come tali o contenuti in prodotti, qualora l’uso previsto
dei prodotti comporti l’emissione deliberata degli organismi nell’ambiente.
4
Il quarto ‘considerandò di tale direttiva così recita:
«Gli organismi viventi
immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come
prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere
nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni
possono essere irreversibili».
5 Il quinto ‘considerandò della citata
direttiva enuncia che la tutela della salute umana richiede che venga prestata
la debita attenzione al controllo dei rischi derivanti dall’immissione
deliberata nell’ambiente di OGM.
6 L’ottavo ‘considerandò della stessa
direttiva precisa che nell’elaborazione di quest’ultima è stato tenuto conto del
principio precauzionale e di esso va tenuto conto nella sua attuazione.
7
L’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/18 prevede che gli OGM possano essere
deliberatamente emessi nell’ambiente o immessi in commercio solo a norma,
rispettivamente, della parte B o della parte C della medesima direttiva, vale a
dire, principalmente, previa notifica di una domanda in tal senso, valutazione
dei rischi per la salute umana e per l’ambiente e, successivamente,
autorizzazione dell’autorità competente.
8 L’art. 4, n. 3, dispone che la
valutazione verte sui potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti,
sulla salute umana e sull’ambiente eventualmente provocati dal trasferimento di
un gene dall’OGM ad un altro organismo.
Il regolamento n. 1829/2003
9 Il
regolamento n. 1829/2003 disciplina l’autorizzazione e la vigilanza degli
alimenti e dei mangimi geneticamente modificati nonché la loro
etichettatura.
10 Ai sensi del primo ‘considerandò di tale regolamento, la
libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un
aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla
salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro
interessi sociali ed economici.
11 Il secondo ‘considerandò dello stesso
regolamento sottolinea che nell’attuazione delle politiche comunitarie
dev’essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute
umana.
12 Il terzo ‘considerandò prevede, di conseguenza, che gli alimenti
geneticamente modificati dovranno essere sottoposti a una valutazione della
sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul
mercato.
13 Il sedicesimo ‘considerandò è così formulato:
«Il presente
regolamento dovrebbe disciplinare alimenti e mangimi prodotti “da” un OGM, ma
non quelli “con” un OGM. Il criterio determinante è se materiale derivato dal
materiale di partenza geneticamente modificato sia presente o meno nell’alimento
o mangime. I coadiuvanti tecnologici utilizzati solo durante il processo di
produzione degli alimenti e dei mangimi non rientrano nella definizione di
alimento o mangime e, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del
presente regolamento. Allo stesso modo, non vi rientrano gli alimenti e i
mangimi prodotti con l’aiuto di un coadiuvante tecnologico geneticamente
modificato. In tal modo, i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi
geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati non
saranno soggetti né alle norme in materia di autorizzazione né alle norme in
materia di etichettatura di cui al presente regolamento».
14 L’art. 1 del
regolamento n. 1829/2003 menziona lo scopo di «garantire un elevato livello di
tutela della vita e della salute umana».
15 L’art. 2 dello stesso regolamento
contiene un elenco di definizioni di nozioni pertinenti ai fini
dell’applicazione di detto regolamento, eventualmente mediante rinvio alle
definizioni di tali nozioni contenute nella direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29),
nella direttiva 2001/18 o nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31, pag. 1).
16 Tale elenco contiene, tra le altre, le seguenti
definizioni:
– «alimento»: qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani (art.
2, primo comma, del regolamento n. 178/2002);
– «organismo»: qualsiasi entità
biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico (art. 2, punto
1, della direttiva 2001/18);
– «[OGM]»: un organismo, diverso da un essere
umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto
avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale
(art. 2, punto 2, della direttiva 2001/18);
– «emissione deliberata»:
qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di un OGM o una combinazione
di OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento, al fine
di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e per garantire un
livello elevato di sicurezza per questi ultimi (art. 2, punto 3, della direttiva
2001/18);
– «valutazione del rischio ambientale»: la valutazione dei rischi
per la salute umana e per l’ambiente, diretti o indiretti, immediati o
differiti, che possono essere connessi all’emissione deliberata o all’immissione
in commercio di OGM (art. 2, punto 8, della direttiva 2001/18);
– «alimenti
geneticamente modificati»: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a
partire da OGM (art. 2, punto 6, del regolamento n. 1829/2003);
– «prodotto a
partire da OGM»: derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma che non li contiene e
non ne è costituito (art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003);
–
«ingrediente»: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente
nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata (art. 6, n. 4, della
direttiva 2000/13).
17 L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento n. 1829/2003,
rubricato «Campo di applicazione» e contenuto nella Sezione 1, intitolata
«Autorizzazione e vigilanza», del capo II, denominato «Alimenti geneticamente
modificati», dispone quanto segue:
«La presente sezione si applica:
a)
agli OGM destinati all’alimentazione umana;
b) agli alimenti che contengono o
sono costituiti da OGM;
c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che
contengono ingredienti prodotti a partire da OGM».
18 L’art. 4, n. 2, del
citato regolamento vieta l’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione umana, di un alimento che contiene o è costituito da OGM,
ovvero che sia prodotto a partire da o che contenga ingredienti prodotti a
partire da OGM, a meno che per l’alimento di cui trattasi non sia stata
rilasciata un’autorizzazione conformemente a tale regolamento.
19 L’art. 4,
n. 3, subordina il rilascio di un’autorizzazione alla dimostrazione, in
particolare, che l’OGM o l’alimento non abbiano effetti nocivi sulla salute
umana, la salute degli animali o l’ambiente.
20 L’art. 13 sancisce i
requisiti di etichettatura, i quali, conformemente all’art. 12, n. 1, si
applicano agli alimenti che:
– contengono o sono costituiti da OGM;
– sono
prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
21
Tuttavia, in forza dell’art. 12, n. 2, tali requisiti non si applicano agli
alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a
partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti
alimentari considerati individualmente, purché tale presenza sia accidentale o
tecnicamente inevitabile.
22 L’art. 47 del regolamento n. 1829/2003 dispone,
a titolo di misura transitoria della durata di tre anni, che la presenza negli
alimenti di materiale che contenga OGM o sia costituito o derivato da OGM in
proporzione non superiore allo 0,5% non è considerata una violazione
dell’articolo 4, n. 2, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente
inevitabile.
La direttiva 2001/110/CE
23 L’art. 1 della direttiva del
Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/110/CE, concernente il miele (GU 2002, L 10,
pag. 47), dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai prodotti
definiti nell’allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui
all’allegato II».
24 L’allegato I, punto 1, di detta direttiva contiene la
seguente definizione:
«Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (Apis
mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da
parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si
trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con
sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano
maturare nei favi dell’alveare».
25 L’allegato II, commi dal primo al terzo,
della medesima direttiva precisa quanto segue:
«Il miele è essenzialmente
composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da
altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti
dalla raccolta del miele. (…)
Al miele immesso sul mercato in quanto tale o
utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun
ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun’altra
aggiunta se non di miele. Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo
di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. (…)
Fermo
restando il punto viii), parte 2, punto b), dell’allegato I [che definisce il
miele filtrato], è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele,
salvo qualora sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o
organiche».
Il diritto nazionale
26 L’art. 36a della legge in materia di
ingegneria genetica (Gentechnikgesetz; in prosieguo: la «GenTG»), introdotto
dalla legge 21 dicembre 2004 (BGBl. 2005 I, pag. 186), è formulato come
segue:
«Il trasferimento di determinate caratteristiche di un organismo che
dipendono da lavori di ingegneria genetica costituisce, così come eventuali
altre immissioni di [OGM], un’alterazione sostanziale ai sensi dell’art. 906 del
codice civile [Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il “BGB”], se,
contrariamente alle intenzioni dell’avente titolo, a causa di tale trasferimento
o altra immissione i prodotti, segnatamente,
1) non possono essere immessi in
commercio, o
2) possono essere immessi in commercio, ai sensi della presente
legge o di altre disposizioni, solo etichettati in modo da segnalare la
modificazione genetica (…)».
27 L’art. 906, n. 2, del BGB, nella versione
pubblicata il 2 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 42), dispone quanto
segue:
«Lo stesso vale qualora, a causa dell’utilizzo consueto dell’altro
fondo, si verifichi un’alterazione sostanziale che non è possibile evitare con
misure economicamente sostenibili per gli aventi titolo. Se, come conseguenza,
il proprietario deve sopportare determinate immissioni, nel caso in cui tali
immissioni gli impediscano di utilizzare il suo fondo come di consueto o ne
compromettano il rendimento in misura inaccettabile, egli può chiedere al
proprietario dell’altro fondo un adeguato risarcimento in denaro».
Causa
principale e questioni pregiudiziali
28 Nel 1998 la Monsanto Europe, in
attuazione della decisione della Commissione 22 aprile 1998, 98/294/CE,
concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea
mays L. Linea MON 810), a norma della direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L
131, pag. 32), ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del
mais geneticamente modificato MON 810 (in prosieguo: il «mais MON 810»).
29
La coltivazione del mais MON 810 è stata vietata in Germania con decisione del
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ente federale
tedesco per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare) del 17
aprile 2009, che ha disposto la sospensione temporanea dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
30 La Monsanto Technology è titolare di
autorizzazioni per diverse varietà in forza della normativa applicabile alle
sementi. La Monsanto Agrar Deutschland è competente per la commercializzazione
in Germania delle sementi ottenute dal mais della linea MON 810.
31 Il mais
MON 810 contiene un gene del batterio del terreno bacillus thuringiensis (Bt),
che secerne tossine Bt nella pianta di mais. Tali tossine consentono di
combattere le larve della piralide del mais, una farfalla parassita del mais le
cui larve, in caso di infestazione, pregiudicano lo sviluppo della pianta. Le
tossine Bt distruggono le cellule dell’apparato digerente delle larve causandone
la morte.
32 Il Freistaat Bayern è proprietario di diversi terreni sui quali,
negli ultimi anni, il mais MON 810 è stato coltivato a fini di ricerca. Esso non
esclude di proseguire tale coltivazione alla scadenza del divieto in vigore su
tutto il territorio tedesco.
33 Il sig. Bablok gestisce un’attività
amatoriale di apicoltura. In prossimità dei terreni appartenenti al Freistaat
Bayern, egli produce miele per la vendita e per il proprio consumo. Fino al 2005
produceva anche polline destinato alla vendita come prodotto alimentare sotto
forma di integratore. Egli intende riprendere la produzione di polline non
appena venga escluso il rischio di immissione di polline geneticamente
modificato.
34 I sigg. Egeter, Stegmeier e Müller, nonché la sig.ra Klimesch,
sono intervenuti nel procedimento nazionale in fase di appello. Anch’essi
gestiscono attività amatoriali di apicoltura, alcuni di loro solo per il proprio
consumo. I loro apiari si trovano a una distanza compresa tra 1 km e 3 km dai
terreni del Freistaat Bayern.
35 Del polline, raccolto dalle api e riposto in
talune parti dell’alveare ai fini dell’alimentazione, può finire con l’essere
incorporato nel miele sia accidentalmente, attraverso le api stesse durante la
produzione del miele, sia tecnicamente, mediante intervento dell’apicoltore, per
effetto della centrifugazione dei favi durante la raccolta del miele, che
determina l’estrazione, oltre che del contenuto degli alveoli in cui si trova il
miele, anche del contenuto di alveoli vicini destinati allo stoccaggio del
polline.
36 Nel 2005, nel polline di mais estratto dal sig. Bablok dagli
alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern è stata
riscontrata la presenza, da un lato, di DNA di mais MON 810, nella misura del
4,1% rispetto al DNA complessivo del mais, e, dall’altro, di proteine
transgeniche (tossina Bt).
37 Peraltro, è stata rilevata in alcuni campioni
di miele del sig. Bablok la presenza di esigui quantitativi di DNA di mais MON
810, derivante dall’immissione di polline di tale mais.
38 Alla data della
decisione di rinvio non era stata riscontrata la presenza di DNA di mais MON 810
nei prodotti apistici dei sigg. Egeter, Stegmeier e Müller, nonché della sig.ra
Klimesch.
39 Nell’ambito del procedimento principale il giudice del rinvio è
chiamato a pronunciarsi su una domanda volta a far constatare che, a causa della
presenza di polline di mais MON 810 nei prodotti apistici di cui trattasi,
questi ultimi sono stati resi inadatti alla commercializzazione o al consumo, e
che, quindi, hanno subito un’«alterazione sostanziale» ai sensi degli artt. 36a
del GenTG e 906, n. 2, del BGB.
40 Tale domanda è stata accolta in primo
grado dal Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo
bavarese di Augusta), con sentenza del 30 maggio 2008. Tale giudice ha ritenuto
che, con l’immissione di polline di mais MON 810, il miele e gli integratori
alimentari a base di polline diventassero alimenti soggetti ad autorizzazione,
con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n.
1829/2003, tali alimenti non potevano essere immessi in commercio in mancanza di
una siffatta autorizzazione.
41 A parere del Bayerisches Verwaltungsgericht
Augsburg, il miele e gli integratori alimentari a base di polline prodotti dal
sig. Bablok sono sostanzialmente alterati a causa della presenza di polline di
mais MON 810.
42 Contestando tale analisi, la Monsanto Technology, la
Monsanto Agrar Deutschland e il Freistaat Bayern hanno interposto appello contro
detta sentenza dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte
amministrativa bavarese).
43 Dinanzi a tale ultimo giudice essi sostengono
che il regolamento n. 1829/2003 non è applicabile al polline della linea di mais
MON 810, presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare. Infatti,
le conseguenze di una naturale immissione negli alimenti sarebbero state
valutate e, quindi, autorizzate mediante la decisione 98/294.
44 Peraltro, il
polline presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare non
costituirebbe un «OGM» ai sensi del regolamento n. 1829/2003, dato che, nel
momento in cui viene incorporato nel miele o destinato all’alimentazione, in
particolare sotto forma di integratore, esso non avrebbe più alcuna capacità
concreta e individuale di riprodursi e che non sarebbe sufficiente a tal fine la
mera presenza di DNA e/o di proteine transgeniche.
45 Se fosse applicabile il
regolamento n. 1829/2003 si dovrebbe operare un’interpretazione restrittiva
delle norme in materia di autorizzazione in esso contenute. In caso di
immissione accidentale di polline di mais MON 810, la cui presenza in natura è
consentita ex lege, il miele sarebbe soggetto ad un’autorizzazione di immissione
in commercio solo a partire da una soglia di 0,9%, come previsto in materia di
etichettatura all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1829/2003.
46 Il
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof rileva che la coltivazione di mais MON 810,
effettuata in passato e che può riprendere in futuro, è giuridicamente lecita,
purché venga rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio, e che i
ricorrenti devono pertanto tollerarla conformemente all’art. 906, n. 2, del
BGB.
47 Alla luce di tale ultima disposizione, esso spiega che per risolvere
la questione dell’alterazione sostanziale dei prodotti, determinante per
dirimere la controversia nella causa principale, occorre stabilire se, in caso
di immissione di polline di mais MON 810, tali prodotti, in quanto alimenti
geneticamente modificati, non possano più essere immessi in commercio in
mancanza di autorizzazione, conformemente all’art. 4, n. 2, del regolamento n.
1829/2003 o se, comunque, possano essere immessi in commercio solo se
etichettati in modo da segnalare la modificazione genetica, in applicazione
dell’art. 36a del GenTG.
48 Il giudice del rinvio sottolinea che la presenza
di polline di mais MON 810 può produrre siffatte conseguenze unicamente qualora
i prodotti apistici contenenti detto polline rientrino nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 1829/2003.
49 Esso osserva che per risolvere
tale questione occorre verificare, anzitutto, se un polline di mais come quello
in discussione nella causa principale costituisca un «organismo» ai sensi
dell’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003, e un «OGM» ai sensi del
punto 5 del medesimo articolo, tenuto conto che tali disposizioni rimandano alle
definizioni di queste due nozioni contenute nella direttiva 2001/18.
50 A suo
parere, il polline di mais è un «organismo» poiché, nonostante non sia capace di
riprodursi autonomamente, esso può, in quanto cellula sessuata maschile,
trasferire in condizioni naturali materiale genetico alle cellule sessuate
femminili.
51 Tuttavia, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof osserva che il
polline di mais perde in un tempo relativamente breve, per disidratazione, la
sua capacità di fecondazione di un fiore femminile di mais, per cui non è più un
organismo vivente atto a svolgere le proprie funzioni per l’intero periodo di
maturazione del miele, a partire dal momento in cui quest’ultimo, che lo
incorpora, viene depositato nei favi e poi coperto da opercoli. Esso aggiunge
che lo stesso vale per il polline contenuto nei prodotti a base di polline, nel
momento in cui vengono destinati al consumo, in particolare, come integratori
alimentari.
52 Esso si interroga quindi, principalmente, sulle conseguenze
della perdita, da parte del polline controverso, della sua capacità
riproduttiva.
53 In tale contesto il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di «[OGM]» ai sensi dell’art. 2,
punto 5, del regolamento [n. 1829/2003] debba essere interpretata nel senso che
include anche materiale di varietà vegetali geneticamente modificate (nella
fattispecie: il polline di mais della linea geneticamente modificata MON 810) il
quale, effettivamente, contiene DNA e proteine geneticamente modificate (nella
fattispecie: la tossina Bt) ma, nel momento in cui è incorporato in un alimento
(nella fattispecie: il miele) o è destinato all’alimentazione, in particolare
come integratore alimentare, non possiede (più) alcuna capacità riproduttiva
concreta e individuale.
2) In caso di soluzione negativa della prima
questione:
a) Se, affinché un alimento sia considerato “prodotto a partire da
OGM” ai sensi dell’art. 2, punto 10, del regolamento [n. 1829/2003], sia
comunque sufficiente che contenga materiale proveniente da varietà vegetali
geneticamente modificate, il quale abbia in precedenza posseduto una capacità
riproduttiva concreta e individuale.
In caso di soluzione affermativa della
questione sub a):
b) Se la nozione di “prodotto a partire da OGM” di cui agli
artt. 2, punto 10, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento [n. 1829/2003] debba
essere interpretata, con riferimento agli OGM, nel senso che non è richiesto un
processo di produzione intenzionale e programmato e che essa ricomprende anche
la presenza involontaria e accidentale di (ex) OGM in un alimento (nella
fattispecie: miele o polline in qualità di integratore alimentare).
3) In
caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione:
Se il
combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento [n.
1829/2003] debba essere interpretato nel senso che qualsivoglia immissione di
materiale geneticamente modificato, la cui presenza in natura è consentita ex
lege, in alimenti di origine animale, come il miele, determina il loro
assoggettamento all’obbligo di autorizzazione e vigilanza previsto da tali
disposizioni, o se si possano richiamare per analogia soglie applicabili in
altri ambiti (per esempio nel caso dell’art. 12, n. 2, del
regolamento)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
54
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la
nozione di OGM di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento n. 1829/2003 debba
essere interpretata nel senso che una sostanza, quale il polline proveniente da
una varietà di mais geneticamente modificato, non rientra o non rientra più in
tale nozione dal momento che ha perso ogni capacità riproduttiva concreta e
individuale, e ciò nonostante essa continui a contenere materiale geneticamente
modificato.
55 Emerge dalla decisione di rinvio che, secondo
un’interpretazione possibile della nozione di OGM, quest’ultima si riferirebbe
unicamente ad un’entità atta a svolgere le proprie funzioni, vale a dire
un’entità biologica vivente. Non sarebbe quindi sufficiente che il polline di
mais privo di vita contenga DNA transgenico o proteine transgeniche. Le
definizioni di organismo e di OGM di cui alla direttiva 2001/18 implicherebbero
necessariamente che l’informazione genetica contenuta possa essere concretamente
trasferita a un destinatario adeguato al fine della ricombinazione. Il quarto
‘considerandò di quest’ultima direttiva corroborerebbe questa tesi. La medesima
direttiva sembrerebbe quindi considerare decisivi due criteri di pari rilevanza,
vale a dire quello della vitalità e quello della capacità riproduttiva, e non il
semplice trasferimento di DNA che non sia più in grado di svolgere le sue
funzioni riproduttive.
56 Nondimeno, il giudice del rinvio si chiede se
un’interpretazione in tal senso non sia contraria allo scopo di tutela
perseguito dal regolamento n. 1829/2003. Potrebbe risultare incompatibile con
tale scopo escludere dall’ambito di applicazione di detto regolamento alimenti
che contengono DNA o proteine geneticamente modificati in misura illimitata.
L’elemento pertinente con riguardo alla sicurezza degli alimenti potrebbe dunque
risiedere non tanto dalla capacità riproduttiva dell’OGM, quanto nella presenza
di materiale geneticamente modificato.
57 L’art. 2, punto 5, del regolamento
n. 1829/2003 definisce l’OGM rinviando alla definizione di tale nozione fornita
dall’art. 2, punto 2, della direttiva 2001/18, vale a dire quale «un organismo
(…) il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto
avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica
naturale».
58 È pacifico che il materiale genetico del polline di cui
trattasi nella causa principale è stato modificato nelle condizioni illustrate
dalla definizione di OGM.
59 Il giudice del rinvio potrà quindi qualificare
tale polline come OGM unicamente qualora tale sostanza costituisca ancora un
«organismo» ai sensi dell’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003, il
quale, mediante rinvio all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18, definisce
come «organismo» «qualsiasi entità biologica capace» o «di riprodursi» o «di
trasferire materiale genetico».
60 Dal momento che la questione si concentra
sulla seconda parte di tale definizione, relativa alla capacità di riproduzione
o di trasferimento di materiale genetico, e poiché è pacifico che il polline di
cui trattasi nella causa principale ha perso ogni capacità riproduttiva concreta
e individuale, spetta al giudice del rinvio verificare se il polline sia in
grado, peraltro, di «trasferire materiale genetico», prendendo debitamente in
considerazione i dati scientifici disponibili e ogni forma di trasferimento di
materiale genetico scientificamente dimostrata.
61 Anche qualora, a seguito
di tale valutazione, il giudice del rinvio giunga a constatare che il polline di
cui trattasi nella causa principale non è, o non è più, capace di trasferire
materiale genetico, di modo che esso non potrebbe essere considerato un
organismo e, di conseguenza, un OGM ai sensi del regolamento n. 1829/2003, da
ciò non deriverebbe necessariamente che tale polline non rientra nell’ambito di
applicazione di tale regolamento. Infatti, anche se, in tal caso, a tale polline
non è applicabile l’art. 3, n. 1, lett. a) e b) del regolamento n. 1829/2003,
nondimeno esso può rientrare nell’ambito dell’art. 3, n. 1, lett. c), del
medesimo regolamento, possibilità prevista dal giudice del rinvio stesso nella
sua seconda questione pregiudiziale.
62 Occorre dunque risolvere la prima
questione dichiarando che la nozione di OGM, di cui all’art. 2, punto 5, del
regolamento n. 1829/2003, deve essere interpretata nel senso che non rientra più
in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais
geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e
che sia priva di ogni capacità di trasferire il materiale genetico da essa
contenuto.
Sulla seconda questione
63 Nella sua seconda questione il
giudice del rinvio, che desidera ottenere chiarimenti sull’ambito di
applicazione del regolamento n. 1829/2003, si riferisce all’art. 2, punto 10, di
quest’ultimo, il quale definisce la nozione di «prodotto a partire da
OGM».
64 Per quanto riguarda gli alimenti, l’ambito di applicazione del
regolamento n. 1829/2003 è delimitato dal suo art. 3, n. 1, il quale si
applica:
«a) agli OGM destinati all’alimentazione umana;
b) agli alimenti
che contengono o sono costituiti da OGM;
c) agli alimenti che sono prodotti a
partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM».
65 La
portata dell’art. 3, n. 1, lett. a) e b), dipende essenzialmente dalla nozione
di «OGM».
66 Qualora, nella causa principale, il giudice del rinvio dovesse
constatare che il polline di cui trattasi non è o non è più capace di trasferire
materiale genetico, di modo che esso non può essere considerato un OGM, tale
controversia potrà rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n.
1829/2003 unicamente ove siano soddisfatti i requisiti posti dall’art. 3, n. 1,
lett. c) di quest’ultimo.
67 In circostanze come quelle di cui alla causa
principale, la quale riguarda prodotti «contenenti» il polline controverso, la
portata dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003 dipende dalla
nozione di «alimento», definita dall’art. 2, punto 1, del medesimo regolamento
mediante rinvio all’art. 2 del regolamento n. 178/2002, nonché dalla nozione di
«ingrediente», definita dall’art. 2, punto 13, del regolamento n. 1829/2003
mediante rinvio all’art. 6, n. 4, della direttiva 2000/13, e da quella di
«prodotto a partire da OGM», definita dall’art. 2, punto 10, del regolamento n.
1829/2003.
68 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede
dunque, sostanzialmente, se:
– gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett.
c), del regolamento n. 1829/2003, l’art. 2 del regolamento n. 178/2002 nonché
l’art. 6, n. 4, lett. a) della direttiva 2000/13, debbano essere interpretati
nel senso che, qualora una sostanza, come il polline contenente DNA e proteine
geneticamente modificati, non possa essere considerata un OGM, prodotti quali il
miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza
costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n.
1829/2003, «alimenti (…) che contengono ingredienti prodotti a partire da
OGM»;
– siffatta qualificazione valga indipendentemente dal fatto che
l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o
accidentale.
69 Prodotti quali il miele e gli integratori alimentari a base
di polline di cui trattasi nella causa principale sono destinati ad essere
ingeriti dall’essere umano. Essi sono dunque «alimenti» ai sensi degli artt. 2,
punto 1, del regolamento n. 1829/2003 e 2 del regolamento n. 178/2002.
70 Il
polline controverso nella causa principale deriva dal mais MON 810, cioè da un
OGM.
71 Si deve ritenere che tale polline sia «prodotto a partire da OGM», ai
sensi dell’art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003, qualora esso non
possa più essere qualificato quale OGM in quanto, in tal caso, non consiste più
in un OGM e non contiene più OGM.
72 Per poter risolvere la seconda questione
si deve dunque principalmente accertare se detto polline possa essere
qualificato come «ingrediente».
73 Ai sensi degli artt. 2, punto 13, del
regolamento n. 1829/2003 e 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13, per
ingrediente si intende «qualsiasi sostanza (…) utilizzata nella fabbricazione
o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto
finito, eventualmente in forma modificata».
74 Va qualificato come
«ingrediente» il polline contenuto in integratori alimentari a base di polline,
dal momento che vi è incorporato durante la loro fabbricazione o la loro
preparazione.
75 Per quanto riguarda il polline contenuto nel miele occorre
constatare che, ai sensi dell’allegato II, primo comma, della direttiva
2001/110, il miele è composto non solo da diversi zuccheri, ma anche da altre
sostanze quali, in particolare, le «particelle solide provenienti dalla raccolta
del miele».
76 Orbene, i pollini sono particelle solide che provengono
effettivamente dalla raccolta del miele, parzialmente grazie alle api e,
principalmente, quale effetto della centrifugazione realizzata dall’apicoltore.
Peraltro, conformemente al terzo comma dell’allegato II della direttiva
2001/110, «è vietato estrarre polline (…), salvo qualora sia inevitabile
nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche».
77 Il polline
non è dunque un corpo estraneo, un’impurità del miele, bensì un normale
componente di quest’ultimo, che, per volontà del legislatore dell’Unione, non
può in linea di principio essere estratto, anche se la frequenza della sua
incorporazione e le quantità in cui esso è presente nel miele sono soggette a
una certa imprevedibilità durante la produzione.
78 Pertanto, ai sensi
dell’art. 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13, il polline, rientrante
nella definizione stessa del miele fornita dalla direttiva 2001/110, deve essere
considerato una sostanza «utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di
un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito».
79 Esso
dev’essere dunque parimenti qualificato come «ingrediente» ai sensi degli artt.
2, punto 13, del regolamento n. 1829/2003 e 6, n. 4, lett. a), della direttiva
2000/13.
80 La Commissione europea oppone a una siffatta conclusione una
distinzione che dovrebbe essere operata tra la nozione di «ingrediente» e quella
di «elemento costitutivo naturale». A suo parere, il polline sarebbe un elemento
costitutivo naturale del miele e non un ingrediente, in modo tale che il miele
che lo contiene non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 1829/2003. Tale risultato concorderebbe, del resto,
con la formulazione del sedicesimo ‘considerandò di tale regolamento, dal quale
dovrebbe dedursi che gli alimenti di origine animale possono essere considerati
prodotti a partire da un OGM unicamente qualora l’animale sia esso stesso
geneticamente modificato.
81 Nondimeno, la distinzione così delineata non
prende in considerazione le condizioni particolari dell’incorporazione del
polline nel miele nonché del mantenimento volontario di tale polline nella
composizione del prodotto finito.
82 L’interpretazione proposta
comprometterebbe lo scopo di tutela della salute umana, in quanto un alimento
come il miele sarebbe sottratto a qualsiasi controllo sulla sua sicurezza, e ciò
anche qualora contenesse quantità elevate di materiale geneticamente
modificato.
83 Essa trascurerebbe il criterio determinante per l’applicazione
del regolamento n. 1829/2003, menzionato nel suo sedicesimo ‘considerandò,
fondato sulla circostanza che «materiale derivato dal materiale di partenza
geneticamente modificato sia presente o meno nell’alimento».
84 A tale
proposito occorre osservare che l’analisi svolta dalla Commissione non è
corroborata dal citato sedicesimo ‘considerandò, il quale spiega l’esclusione
dall’ambito di applicazione di tale regolamento degli alimenti prodotti non «a
partire da» un OGM, bensì «con» coadiuvanti tecnologici geneticamente
modificati.
85 Infatti, gli esempi menzionati in tale ‘considerandò di
alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati sono
unicamente volti ad illustrare la categoria di alimenti prodotti «con» un OGM
nei quali non è riscontrabile la presenza di materiale prodotto a partire dalla
materia di origine geneticamente modificata.
86 Essi non possono, di
conseguenza, servire da fondamento per un’esclusione dall’ambito di applicazione
del regolamento n. 1829/2003 di un alimento, quale il miele di cui trattasi
nella causa principale, che contiene effettivamente un siffatto materiale.
87 Infine, non si può considerare, come suggerito dalla Monsanto per
escludere parimenti il miele dall’ambito di applicazione di tale regolamento,
che la presenza di polline non sia il risultato di un processo di produzione
intenzionale.
88 Tale presenza, al contrario, è proprio la conseguenza di un
processo di produzione consapevole e voluto dall’apicoltore che intende produrre
l’alimento qualificato come miele dalla normativa dell’Unione. Essa deriva,
inoltre, essenzialmente, dall’azione dell’apicoltore stesso, come conseguenza
dell’operazione materiale di centrifugazione alla quale egli procede ai fini
dell’estrazione.
89 In ogni caso, l’introduzione intenzionale, in un
alimento, di una sostanza come il polline di cui trattasi nella causa
principale, non può assurgere a condizione per l’applicazione del regime di
autorizzazione previsto dal regolamento n. 1829/2003, poiché il rischio per la
salute umana che tale regolamento mira a prevenire è indipendente dal carattere
intenzionale o accidentale dell’introduzione della sostanza di cui
trattasi.
90 Inoltre, un’interpretazione nel senso proposto dalla Monsanto
priverebbe di oggetto l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1829/2003, il quale
deroga all’obbligo di etichettatura sancito nell’art. 13 del medesimo
regolamento qualora la presenza del materiale di cui trattasi non ecceda lo 0,9%
degli ingredienti considerati individualmente, «purché tale presenza sia
accidentale o tecnicamente inevitabile».
91 Infatti, la presa in
considerazione del carattere accidentale o tecnicamente inevitabile della citata
presenza sottrarrebbe, di per sé, l’alimento all’applicazione del regolamento n.
1829/2003 e dunque a qualsivoglia obbligo di etichettatura.
92 La seconda
questione va risolta, di conseguenza, dichiarando che:
– gli artt. 2, punti
1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento
n. 178/2002 e 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13 devono essere
interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline contenente DNA
e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un OGM,
prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta
sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n.
1829/2003, «alimenti (…) che contengono ingredienti prodotti a partire da
OGM»;
– siffatta qualificazione vale indipendentemente dal fatto che
l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o
accidentale.
Sulla terza questione
93 Con la sua terza questione il
giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del
regolamento n. 1829/2003 debbano essere interpretati nel senso che, laddove
implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale
obbligo si può applicare, per analogia, una soglia di tolleranza come quella
prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo
regolamento.
94 La Monsanto e il governo polacco considerano che,
nell’ipotesi in cui un OGM sia stato autorizzato in forza della direttiva
2001/18 o, come nella controversia principale, in applicazione della direttiva
del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15),
abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/18, l’autorizzazione rilasciata
coprirebbe l’immissione accidentale, in altri prodotti, di tracce minime di
materiale geneticamente modificato quale semplice conseguenza della messa in
atto di tale autorizzazione; una siffatta conseguenza, a loro parere, sarebbe
stata presa in considerazione al momento della valutazione dell’OGM.
95
Un’analisi in tal senso non può essere accolta.
96 Le direttive 90/220 e
2001/18 sono state adottate, l’una dopo l’altra, per disciplinare l’emissione
deliberata di OGM nell’ambiente e l’immissione in commercio di OGM in quanto
prodotti, al fine di evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente che
potrebbero risultare da tali OGM.
97 Il regolamento n. 1829/2003 si applica
al settore particolare degli alimenti e dei mangimi. Per quanto riguarda gli
alimenti, il suo primo scopo, menzionato nel suo art. 4, n. 1, è ancora una
volta quello di evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente.
98
Tuttavia, l’approccio delle direttive 90/220 e 2001/18 è concepito sotto
l’aspetto predominante della nozione di «emissione deliberata», la quale è
definita nell’art. 2, punto 3, di ciascuna di tali direttive come l’introduzione
intenzionale nell’ambiente di un OGM per la quale non vengono usate misure
specifiche di confinamento, al fine di limitare il loro «contatto con la
popolazione e con l’ambiente».
99 Tale approccio appare dunque più generale,
anche per quanto riguarda l’immissione in commercio di un OGM in quanto
prodotto. Infatti, a proposito di quest’ultima, il dodicesimo, il tredicesimo e
il quattordicesimo ‘considerandò della direttiva 90/220 nonché il
venticinquesimo, il ventottesimo e il trentaduesimo ‘considerandò della
direttiva 2001/18 collegano la necessità di avviare una procedura di valutazione
e di autorizzazione all’ipotesi nella quale l’immissione in commercio implichi
un’emissione deliberata nell’ambiente.
100 Il regolamento n. 1829/2003, pur
comportando anche, in particolare ai suoi artt. 5, n. 5, e 6, n. 4, taluni
aspetti di valutazione dei rischi per l’ambiente risultanti dagli alimenti, è
fondato in modo preponderante, per quanto riguarda questi ultimi, su un
approccio di tutela della salute umana collegato alla circostanza specifica che
tali alimenti sono destinati, per definizione, ad essere ingeriti dall’essere
umano. Così, conformemente al suo terzo ‘considerandò, per tutelare la salute
umana, gli alimenti contenenti OGM, consistenti in siffatti organismi o prodotti
a partire da questi ultimi, devono essere sottoposti ad una valutazione della
loro «sicurezza».
101 Il regolamento n. 1829/2003 introduce in tal modo un
livello di controllo supplementare.
102 Tale regolamento sarebbe privato del
proprio oggetto se si ritenesse che una valutazione effettuata e
un’autorizzazione rilasciata in applicazione della direttiva 90/220 o della
direttiva 2001/18 coprano tutti i potenziali rischi successivi per la salute
umana e l’ambiente.
103 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui
all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, l’obbligo di autorizzazione e di
vigilanza sussiste a prescindere dalla proporzione di materiale geneticamente
modificato contenuta nel prodotto di cui trattasi.
104 Infatti, per quanto
riguarda tale obbligo, una soglia di tolleranza dello 0,5% è stata prevista
unicamente dall’art. 47 del regolamento n. 1829/2003. Orbene, tale soglia ha
cessato di essere applicabile tre anni dopo la data di applicazione di tale
regolamento, conformemente al n. 5 del citato art. 47.
105 Relativamente alla
soglia di tolleranza dello 0,9% per ingrediente stabilita dall’art. 12, n. 2,
del regolamento n. 1829/2003, essa riguarda l’obbligo di etichettatura e non
l’obbligo di autorizzazione e di vigilanza.
106 La sua applicazione per
analogia a quest’ultimo obbligo priverebbe di ogni utilità la disposizione che
la prevede, dal momento che escluderebbe l’alimento di cui trattasi dall’ambito
di applicazione del regolamento n. 1829/2003.
107 In ogni caso, essa
contrasterebbe con lo scopo di garantire un «elevato livello di tutela della
vita e della salute umana», sancito nell’art. 1 di tale regolamento.
108
Occorre dunque risolvere la terza questione dichiarando che gli artt. 3, n. 1, e
4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che,
laddove implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a
tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come
quella prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo
regolamento.
Sulle spese
109 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La nozione di organismo
geneticamente modificato di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere interpretata nel
senso che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline
derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso
la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia capacità di
trasferire il materiale genetico da essa contenuto.
2) Gli artt. 2, punti 1,
10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e 6, n. 4, lett. a), della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,
devono essere interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline
contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata
un organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e gli integratori
alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, «alimenti (…) che contengono
ingredienti prodotti a partire da OGM». Siffatta qualificazione vale
indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di cui trattasi sia
stata intenzionale o accidentale.
3) Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del
regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che, laddove
implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale
obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella
prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo
regolamento.
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Miele e prodotti apicoli OGM, autorizzazione al commercio
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 6 settembre 2011, causa C-442/09
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione) 6 settembre
2011
«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 –
Artt. 2-4 e 12 – Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 2000/13/CE – Art. 6 –
Regolamento (CE) n. 178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza di polline
di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in
commercio – Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti
prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”»
Nel procedimento
C-442/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
(Germania), con decisione 26 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 13
novembre 2009, nella causa
Karl Heinz Bablok,
Stefan Egeter,
Josef
Stegmeier,
Karlhans Müller,
Barbara Klimesch
contro
Freistaat
Bayern,
con l’intervento di:
Monsanto Technology LLC,
Monsanto Agrar
Deutschland GmbH,
Monsanto Europe SA/NV,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e J.-J. Kasel, presidenti di
sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešic, J. Malenovský, L. Bay
Larsen (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 7 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
–
per i sigg. Bablok, Egeter, Stegmeier e Müller nonché per la sig.ra Klimesch,
dagli avv.ti A. Willand e G. Buchholz, Rechtsanwälte,
– per la Monsanto
Technology LLC, la Monsanto Agrar Deutschland GmbH e la Monsanto Europe SA/NV,
dagli avv.ti M. Kaufmann, J. Dietrich e P. Brodbeck, Rechtsanwälte,
– per il
governo greco, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra K. Marinou, in qualità di
agenti,
– per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di
agente,
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal
sig. B. Schima, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
degli artt. 2, punti 5 e 10, 3, n. 1, 4, n. 2, e 12, n. 2, del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg. Bablok,
Egeter, Stegmeier e Müller, nonché la sig.ra Klimesch, apicoltori, da una parte,
e il Freistaat Bayern (Land della Baviera), dall’altra, con l’intervento della
Monsanto Technology LLC, della Monsanto Agrar Deutschland GmbH e della Monsanto
Europe SA/NV (in prosieguo, rispettivamente, la «Monsanto Technology», la
«Monsanto Agrar Deutschland» e la «Monsanto Europe» o, congiuntamente, la
«Monsanto»), riguardo alla presenza, in taluni prodotti apicoli, di polline di
mais geneticamente modificato.
Contesto normativo
Il
diritto dell’Unione
La direttiva 2001/18/CE
3 La direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), come modificata dal regolamento n.
1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22
settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24, in prosieguo: la «direttiva
2001/18»), disciplina, oltre all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»), anche l’immissione in
commercio degli OGM come tali o contenuti in prodotti, qualora l’uso previsto
dei prodotti comporti l’emissione deliberata degli organismi nell’ambiente.
4
Il quarto ‘considerandò di tale direttiva così recita:
«Gli organismi viventi
immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come
prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere
nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni
possono essere irreversibili».
5 Il quinto ‘considerandò della citata
direttiva enuncia che la tutela della salute umana richiede che venga prestata
la debita attenzione al controllo dei rischi derivanti dall’immissione
deliberata nell’ambiente di OGM.
6 L’ottavo ‘considerandò della stessa
direttiva precisa che nell’elaborazione di quest’ultima è stato tenuto conto del
principio precauzionale e di esso va tenuto conto nella sua attuazione.
7
L’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/18 prevede che gli OGM possano essere
deliberatamente emessi nell’ambiente o immessi in commercio solo a norma,
rispettivamente, della parte B o della parte C della medesima direttiva, vale a
dire, principalmente, previa notifica di una domanda in tal senso, valutazione
dei rischi per la salute umana e per l’ambiente e, successivamente,
autorizzazione dell’autorità competente.
8 L’art. 4, n. 3, dispone che la
valutazione verte sui potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti,
sulla salute umana e sull’ambiente eventualmente provocati dal trasferimento di
un gene dall’OGM ad un altro organismo.
Il regolamento n. 1829/2003
9 Il
regolamento n. 1829/2003 disciplina l’autorizzazione e la vigilanza degli
alimenti e dei mangimi geneticamente modificati nonché la loro
etichettatura.
10 Ai sensi del primo ‘considerandò di tale regolamento, la
libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un
aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla
salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro
interessi sociali ed economici.
11 Il secondo ‘considerandò dello stesso
regolamento sottolinea che nell’attuazione delle politiche comunitarie
dev’essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute
umana.
12 Il terzo ‘considerandò prevede, di conseguenza, che gli alimenti
geneticamente modificati dovranno essere sottoposti a una valutazione della
sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul
mercato.
13 Il sedicesimo ‘considerandò è così formulato:
«Il presente
regolamento dovrebbe disciplinare alimenti e mangimi prodotti “da” un OGM, ma
non quelli “con” un OGM. Il criterio determinante è se materiale derivato dal
materiale di partenza geneticamente modificato sia presente o meno nell’alimento
o mangime. I coadiuvanti tecnologici utilizzati solo durante il processo di
produzione degli alimenti e dei mangimi non rientrano nella definizione di
alimento o mangime e, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del
presente regolamento. Allo stesso modo, non vi rientrano gli alimenti e i
mangimi prodotti con l’aiuto di un coadiuvante tecnologico geneticamente
modificato. In tal modo, i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi
geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati non
saranno soggetti né alle norme in materia di autorizzazione né alle norme in
materia di etichettatura di cui al presente regolamento».
14 L’art. 1 del
regolamento n. 1829/2003 menziona lo scopo di «garantire un elevato livello di
tutela della vita e della salute umana».
15 L’art. 2 dello stesso regolamento
contiene un elenco di definizioni di nozioni pertinenti ai fini
dell’applicazione di detto regolamento, eventualmente mediante rinvio alle
definizioni di tali nozioni contenute nella direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29),
nella direttiva 2001/18 o nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31, pag. 1).
16 Tale elenco contiene, tra le altre, le seguenti
definizioni:
– «alimento»: qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani (art.
2, primo comma, del regolamento n. 178/2002);
– «organismo»: qualsiasi entità
biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico (art. 2, punto
1, della direttiva 2001/18);
– «[OGM]»: un organismo, diverso da un essere
umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto
avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale
(art. 2, punto 2, della direttiva 2001/18);
– «emissione deliberata»:
qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di un OGM o una combinazione
di OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento, al fine
di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e per garantire un
livello elevato di sicurezza per questi ultimi (art. 2, punto 3, della direttiva
2001/18);
– «valutazione del rischio ambientale»: la valutazione dei rischi
per la salute umana e per l’ambiente, diretti o indiretti, immediati o
differiti, che possono essere connessi all’emissione deliberata o all’immissione
in commercio di OGM (art. 2, punto 8, della direttiva 2001/18);
– «alimenti
geneticamente modificati»: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a
partire da OGM (art. 2, punto 6, del regolamento n. 1829/2003);
– «prodotto a
partire da OGM»: derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma che non li contiene e
non ne è costituito (art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003);
–
«ingrediente»: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente
nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata (art. 6, n. 4, della
direttiva 2000/13).
17 L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento n. 1829/2003,
rubricato «Campo di applicazione» e contenuto nella Sezione 1, intitolata
«Autorizzazione e vigilanza», del capo II, denominato «Alimenti geneticamente
modificati», dispone quanto segue:
«La presente sezione si applica:
a)
agli OGM destinati all’alimentazione umana;
b) agli alimenti che contengono o
sono costituiti da OGM;
c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che
contengono ingredienti prodotti a partire da OGM».
18 L’art. 4, n. 2, del
citato regolamento vieta l’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione umana, di un alimento che contiene o è costituito da OGM,
ovvero che sia prodotto a partire da o che contenga ingredienti prodotti a
partire da OGM, a meno che per l’alimento di cui trattasi non sia stata
rilasciata un’autorizzazione conformemente a tale regolamento.
19 L’art. 4,
n. 3, subordina il rilascio di un’autorizzazione alla dimostrazione, in
particolare, che l’OGM o l’alimento non abbiano effetti nocivi sulla salute
umana, la salute degli animali o l’ambiente.
20 L’art. 13 sancisce i
requisiti di etichettatura, i quali, conformemente all’art. 12, n. 1, si
applicano agli alimenti che:
– contengono o sono costituiti da OGM;
– sono
prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
21
Tuttavia, in forza dell’art. 12, n. 2, tali requisiti non si applicano agli
alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a
partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti
alimentari considerati individualmente, purché tale presenza sia accidentale o
tecnicamente inevitabile.
22 L’art. 47 del regolamento n. 1829/2003 dispone,
a titolo di misura transitoria della durata di tre anni, che la presenza negli
alimenti di materiale che contenga OGM o sia costituito o derivato da OGM in
proporzione non superiore allo 0,5% non è considerata una violazione
dell’articolo 4, n. 2, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente
inevitabile.
La direttiva 2001/110/CE
23 L’art. 1 della direttiva del
Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/110/CE, concernente il miele (GU 2002, L 10,
pag. 47), dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai prodotti
definiti nell’allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui
all’allegato II».
24 L’allegato I, punto 1, di detta direttiva contiene la
seguente definizione:
«Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (Apis
mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da
parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si
trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con
sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano
maturare nei favi dell’alveare».
25 L’allegato II, commi dal primo al terzo,
della medesima direttiva precisa quanto segue:
«Il miele è essenzialmente
composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da
altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti
dalla raccolta del miele. (…)
Al miele immesso sul mercato in quanto tale o
utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun
ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun’altra
aggiunta se non di miele. Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo
di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. (…)
Fermo
restando il punto viii), parte 2, punto b), dell’allegato I [che definisce il
miele filtrato], è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele,
salvo qualora sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o
organiche».
Il diritto nazionale
26 L’art. 36a della legge in materia di
ingegneria genetica (Gentechnikgesetz; in prosieguo: la «GenTG»), introdotto
dalla legge 21 dicembre 2004 (BGBl. 2005 I, pag. 186), è formulato come
segue:
«Il trasferimento di determinate caratteristiche di un organismo che
dipendono da lavori di ingegneria genetica costituisce, così come eventuali
altre immissioni di [OGM], un’alterazione sostanziale ai sensi dell’art. 906 del
codice civile [Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il “BGB”], se,
contrariamente alle intenzioni dell’avente titolo, a causa di tale trasferimento
o altra immissione i prodotti, segnatamente,
1) non possono essere immessi in
commercio, o
2) possono essere immessi in commercio, ai sensi della presente
legge o di altre disposizioni, solo etichettati in modo da segnalare la
modificazione genetica (…)».
27 L’art. 906, n. 2, del BGB, nella versione
pubblicata il 2 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 42), dispone quanto
segue:
«Lo stesso vale qualora, a causa dell’utilizzo consueto dell’altro
fondo, si verifichi un’alterazione sostanziale che non è possibile evitare con
misure economicamente sostenibili per gli aventi titolo. Se, come conseguenza,
il proprietario deve sopportare determinate immissioni, nel caso in cui tali
immissioni gli impediscano di utilizzare il suo fondo come di consueto o ne
compromettano il rendimento in misura inaccettabile, egli può chiedere al
proprietario dell’altro fondo un adeguato risarcimento in denaro».
Causa
principale e questioni pregiudiziali
28 Nel 1998 la Monsanto Europe, in
attuazione della decisione della Commissione 22 aprile 1998, 98/294/CE,
concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea
mays L. Linea MON 810), a norma della direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L
131, pag. 32), ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del
mais geneticamente modificato MON 810 (in prosieguo: il «mais MON 810»).
29
La coltivazione del mais MON 810 è stata vietata in Germania con decisione del
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ente federale
tedesco per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare) del 17
aprile 2009, che ha disposto la sospensione temporanea dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
30 La Monsanto Technology è titolare di
autorizzazioni per diverse varietà in forza della normativa applicabile alle
sementi. La Monsanto Agrar Deutschland è competente per la commercializzazione
in Germania delle sementi ottenute dal mais della linea MON 810.
31 Il mais
MON 810 contiene un gene del batterio del terreno bacillus thuringiensis (Bt),
che secerne tossine Bt nella pianta di mais. Tali tossine consentono di
combattere le larve della piralide del mais, una farfalla parassita del mais le
cui larve, in caso di infestazione, pregiudicano lo sviluppo della pianta. Le
tossine Bt distruggono le cellule dell’apparato digerente delle larve causandone
la morte.
32 Il Freistaat Bayern è proprietario di diversi terreni sui quali,
negli ultimi anni, il mais MON 810 è stato coltivato a fini di ricerca. Esso non
esclude di proseguire tale coltivazione alla scadenza del divieto in vigore su
tutto il territorio tedesco.
33 Il sig. Bablok gestisce un’attività
amatoriale di apicoltura. In prossimità dei terreni appartenenti al Freistaat
Bayern, egli produce miele per la vendita e per il proprio consumo. Fino al 2005
produceva anche polline destinato alla vendita come prodotto alimentare sotto
forma di integratore. Egli intende riprendere la produzione di polline non
appena venga escluso il rischio di immissione di polline geneticamente
modificato.
34 I sigg. Egeter, Stegmeier e Müller, nonché la sig.ra Klimesch,
sono intervenuti nel procedimento nazionale in fase di appello. Anch’essi
gestiscono attività amatoriali di apicoltura, alcuni di loro solo per il proprio
consumo. I loro apiari si trovano a una distanza compresa tra 1 km e 3 km dai
terreni del Freistaat Bayern.
35 Del polline, raccolto dalle api e riposto in
talune parti dell’alveare ai fini dell’alimentazione, può finire con l’essere
incorporato nel miele sia accidentalmente, attraverso le api stesse durante la
produzione del miele, sia tecnicamente, mediante intervento dell’apicoltore, per
effetto della centrifugazione dei favi durante la raccolta del miele, che
determina l’estrazione, oltre che del contenuto degli alveoli in cui si trova il
miele, anche del contenuto di alveoli vicini destinati allo stoccaggio del
polline.
36 Nel 2005, nel polline di mais estratto dal sig. Bablok dagli
alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern è stata
riscontrata la presenza, da un lato, di DNA di mais MON 810, nella misura del
4,1% rispetto al DNA complessivo del mais, e, dall’altro, di proteine
transgeniche (tossina Bt).
37 Peraltro, è stata rilevata in alcuni campioni
di miele del sig. Bablok la presenza di esigui quantitativi di DNA di mais MON
810, derivante dall’immissione di polline di tale mais.
38 Alla data della
decisione di rinvio non era stata riscontrata la presenza di DNA di mais MON 810
nei prodotti apistici dei sigg. Egeter, Stegmeier e Müller, nonché della sig.ra
Klimesch.
39 Nell’ambito del procedimento principale il giudice del rinvio è
chiamato a pronunciarsi su una domanda volta a far constatare che, a causa della
presenza di polline di mais MON 810 nei prodotti apistici di cui trattasi,
questi ultimi sono stati resi inadatti alla commercializzazione o al consumo, e
che, quindi, hanno subito un’«alterazione sostanziale» ai sensi degli artt. 36a
del GenTG e 906, n. 2, del BGB.
40 Tale domanda è stata accolta in primo
grado dal Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo
bavarese di Augusta), con sentenza del 30 maggio 2008. Tale giudice ha ritenuto
che, con l’immissione di polline di mais MON 810, il miele e gli integratori
alimentari a base di polline diventassero alimenti soggetti ad autorizzazione,
con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n.
1829/2003, tali alimenti non potevano essere immessi in commercio in mancanza di
una siffatta autorizzazione.
41 A parere del Bayerisches Verwaltungsgericht
Augsburg, il miele e gli integratori alimentari a base di polline prodotti dal
sig. Bablok sono sostanzialmente alterati a causa della presenza di polline di
mais MON 810.
42 Contestando tale analisi, la Monsanto Technology, la
Monsanto Agrar Deutschland e il Freistaat Bayern hanno interposto appello contro
detta sentenza dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte
amministrativa bavarese).
43 Dinanzi a tale ultimo giudice essi sostengono
che il regolamento n. 1829/2003 non è applicabile al polline della linea di mais
MON 810, presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare. Infatti,
le conseguenze di una naturale immissione negli alimenti sarebbero state
valutate e, quindi, autorizzate mediante la decisione 98/294.
44 Peraltro, il
polline presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare non
costituirebbe un «OGM» ai sensi del regolamento n. 1829/2003, dato che, nel
momento in cui viene incorporato nel miele o destinato all’alimentazione, in
particolare sotto forma di integratore, esso non avrebbe più alcuna capacità
concreta e individuale di riprodursi e che non sarebbe sufficiente a tal fine la
mera presenza di DNA e/o di proteine transgeniche.
45 Se fosse applicabile il
regolamento n. 1829/2003 si dovrebbe operare un’interpretazione restrittiva
delle norme in materia di autorizzazione in esso contenute. In caso di
immissione accidentale di polline di mais MON 810, la cui presenza in natura è
consentita ex lege, il miele sarebbe soggetto ad un’autorizzazione di immissione
in commercio solo a partire da una soglia di 0,9%, come previsto in materia di
etichettatura all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1829/2003.
46 Il
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof rileva che la coltivazione di mais MON 810,
effettuata in passato e che può riprendere in futuro, è giuridicamente lecita,
purché venga rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio, e che i
ricorrenti devono pertanto tollerarla conformemente all’art. 906, n. 2, del
BGB.
47 Alla luce di tale ultima disposizione, esso spiega che per risolvere
la questione dell’alterazione sostanziale dei prodotti, determinante per
dirimere la controversia nella causa principale, occorre stabilire se, in caso
di immissione di polline di mais MON 810, tali prodotti, in quanto alimenti
geneticamente modificati, non possano più essere immessi in commercio in
mancanza di autorizzazione, conformemente all’art. 4, n. 2, del regolamento n.
1829/2003 o se, comunque, possano essere immessi in commercio solo se
etichettati in modo da segnalare la modificazione genetica, in applicazione
dell’art. 36a del GenTG.
48 Il giudice del rinvio sottolinea che la presenza
di polline di mais MON 810 può produrre siffatte conseguenze unicamente qualora
i prodotti apistici contenenti detto polline rientrino nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 1829/2003.
49 Esso osserva che per risolvere
tale questione occorre verificare, anzitutto, se un polline di mais come quello
in discussione nella causa principale costituisca un «organismo» ai sensi
dell’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003, e un «OGM» ai sensi del
punto 5 del medesimo articolo, tenuto conto che tali disposizioni rimandano alle
definizioni di queste due nozioni contenute nella direttiva 2001/18.
50 A suo
parere, il polline di mais è un «organismo» poiché, nonostante non sia capace di
riprodursi autonomamente, esso può, in quanto cellula sessuata maschile,
trasferire in condizioni naturali materiale genetico alle cellule sessuate
femminili.
51 Tuttavia, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof osserva che il
polline di mais perde in un tempo relativamente breve, per disidratazione, la
sua capacità di fecondazione di un fiore femminile di mais, per cui non è più un
organismo vivente atto a svolgere le proprie funzioni per l’intero periodo di
maturazione del miele, a partire dal momento in cui quest’ultimo, che lo
incorpora, viene depositato nei favi e poi coperto da opercoli. Esso aggiunge
che lo stesso vale per il polline contenuto nei prodotti a base di polline, nel
momento in cui vengono destinati al consumo, in particolare, come integratori
alimentari.
52 Esso si interroga quindi, principalmente, sulle conseguenze
della perdita, da parte del polline controverso, della sua capacità
riproduttiva.
53 In tale contesto il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di «[OGM]» ai sensi dell’art. 2,
punto 5, del regolamento [n. 1829/2003] debba essere interpretata nel senso che
include anche materiale di varietà vegetali geneticamente modificate (nella
fattispecie: il polline di mais della linea geneticamente modificata MON 810) il
quale, effettivamente, contiene DNA e proteine geneticamente modificate (nella
fattispecie: la tossina Bt) ma, nel momento in cui è incorporato in un alimento
(nella fattispecie: il miele) o è destinato all’alimentazione, in particolare
come integratore alimentare, non possiede (più) alcuna capacità riproduttiva
concreta e individuale.
2) In caso di soluzione negativa della prima
questione:
a) Se, affinché un alimento sia considerato “prodotto a partire da
OGM” ai sensi dell’art. 2, punto 10, del regolamento [n. 1829/2003], sia
comunque sufficiente che contenga materiale proveniente da varietà vegetali
geneticamente modificate, il quale abbia in precedenza posseduto una capacità
riproduttiva concreta e individuale.
In caso di soluzione affermativa della
questione sub a):
b) Se la nozione di “prodotto a partire da OGM” di cui agli
artt. 2, punto 10, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento [n. 1829/2003] debba
essere interpretata, con riferimento agli OGM, nel senso che non è richiesto un
processo di produzione intenzionale e programmato e che essa ricomprende anche
la presenza involontaria e accidentale di (ex) OGM in un alimento (nella
fattispecie: miele o polline in qualità di integratore alimentare).
3) In
caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione:
Se il
combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento [n.
1829/2003] debba essere interpretato nel senso che qualsivoglia immissione di
materiale geneticamente modificato, la cui presenza in natura è consentita ex
lege, in alimenti di origine animale, come il miele, determina il loro
assoggettamento all’obbligo di autorizzazione e vigilanza previsto da tali
disposizioni, o se si possano richiamare per analogia soglie applicabili in
altri ambiti (per esempio nel caso dell’art. 12, n. 2, del
regolamento)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
54
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la
nozione di OGM di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento n. 1829/2003 debba
essere interpretata nel senso che una sostanza, quale il polline proveniente da
una varietà di mais geneticamente modificato, non rientra o non rientra più in
tale nozione dal momento che ha perso ogni capacità riproduttiva concreta e
individuale, e ciò nonostante essa continui a contenere materiale geneticamente
modificato.
55 Emerge dalla decisione di rinvio che, secondo
un’interpretazione possibile della nozione di OGM, quest’ultima si riferirebbe
unicamente ad un’entità atta a svolgere le proprie funzioni, vale a dire
un’entità biologica vivente. Non sarebbe quindi sufficiente che il polline di
mais privo di vita contenga DNA transgenico o proteine transgeniche. Le
definizioni di organismo e di OGM di cui alla direttiva 2001/18 implicherebbero
necessariamente che l’informazione genetica contenuta possa essere concretamente
trasferita a un destinatario adeguato al fine della ricombinazione. Il quarto
‘considerandò di quest’ultima direttiva corroborerebbe questa tesi. La medesima
direttiva sembrerebbe quindi considerare decisivi due criteri di pari rilevanza,
vale a dire quello della vitalità e quello della capacità riproduttiva, e non il
semplice trasferimento di DNA che non sia più in grado di svolgere le sue
funzioni riproduttive.
56 Nondimeno, il giudice del rinvio si chiede se
un’interpretazione in tal senso non sia contraria allo scopo di tutela
perseguito dal regolamento n. 1829/2003. Potrebbe risultare incompatibile con
tale scopo escludere dall’ambito di applicazione di detto regolamento alimenti
che contengono DNA o proteine geneticamente modificati in misura illimitata.
L’elemento pertinente con riguardo alla sicurezza degli alimenti potrebbe dunque
risiedere non tanto dalla capacità riproduttiva dell’OGM, quanto nella presenza
di materiale geneticamente modificato.
57 L’art. 2, punto 5, del regolamento
n. 1829/2003 definisce l’OGM rinviando alla definizione di tale nozione fornita
dall’art. 2, punto 2, della direttiva 2001/18, vale a dire quale «un organismo
(…) il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto
avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica
naturale».
58 È pacifico che il materiale genetico del polline di cui
trattasi nella causa principale è stato modificato nelle condizioni illustrate
dalla definizione di OGM.
59 Il giudice del rinvio potrà quindi qualificare
tale polline come OGM unicamente qualora tale sostanza costituisca ancora un
«organismo» ai sensi dell’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003, il
quale, mediante rinvio all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18, definisce
come «organismo» «qualsiasi entità biologica capace» o «di riprodursi» o «di
trasferire materiale genetico».
60 Dal momento che la questione si concentra
sulla seconda parte di tale definizione, relativa alla capacità di riproduzione
o di trasferimento di materiale genetico, e poiché è pacifico che il polline di
cui trattasi nella causa principale ha perso ogni capacità riproduttiva concreta
e individuale, spetta al giudice del rinvio verificare se il polline sia in
grado, peraltro, di «trasferire materiale genetico», prendendo debitamente in
considerazione i dati scientifici disponibili e ogni forma di trasferimento di
materiale genetico scientificamente dimostrata.
61 Anche qualora, a seguito
di tale valutazione, il giudice del rinvio giunga a constatare che il polline di
cui trattasi nella causa principale non è, o non è più, capace di trasferire
materiale genetico, di modo che esso non potrebbe essere considerato un
organismo e, di conseguenza, un OGM ai sensi del regolamento n. 1829/2003, da
ciò non deriverebbe necessariamente che tale polline non rientra nell’ambito di
applicazione di tale regolamento. Infatti, anche se, in tal caso, a tale polline
non è applicabile l’art. 3, n. 1, lett. a) e b) del regolamento n. 1829/2003,
nondimeno esso può rientrare nell’ambito dell’art. 3, n. 1, lett. c), del
medesimo regolamento, possibilità prevista dal giudice del rinvio stesso nella
sua seconda questione pregiudiziale.
62 Occorre dunque risolvere la prima
questione dichiarando che la nozione di OGM, di cui all’art. 2, punto 5, del
regolamento n. 1829/2003, deve essere interpretata nel senso che non rientra più
in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais
geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e
che sia priva di ogni capacità di trasferire il materiale genetico da essa
contenuto.
Sulla seconda questione
63 Nella sua seconda questione il
giudice del rinvio, che desidera ottenere chiarimenti sull’ambito di
applicazione del regolamento n. 1829/2003, si riferisce all’art. 2, punto 10, di
quest’ultimo, il quale definisce la nozione di «prodotto a partire da
OGM».
64 Per quanto riguarda gli alimenti, l’ambito di applicazione del
regolamento n. 1829/2003 è delimitato dal suo art. 3, n. 1, il quale si
applica:
«a) agli OGM destinati all’alimentazione umana;
b) agli alimenti
che contengono o sono costituiti da OGM;
c) agli alimenti che sono prodotti a
partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM».
65 La
portata dell’art. 3, n. 1, lett. a) e b), dipende essenzialmente dalla nozione
di «OGM».
66 Qualora, nella causa principale, il giudice del rinvio dovesse
constatare che il polline di cui trattasi non è o non è più capace di trasferire
materiale genetico, di modo che esso non può essere considerato un OGM, tale
controversia potrà rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n.
1829/2003 unicamente ove siano soddisfatti i requisiti posti dall’art. 3, n. 1,
lett. c) di quest’ultimo.
67 In circostanze come quelle di cui alla causa
principale, la quale riguarda prodotti «contenenti» il polline controverso, la
portata dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003 dipende dalla
nozione di «alimento», definita dall’art. 2, punto 1, del medesimo regolamento
mediante rinvio all’art. 2 del regolamento n. 178/2002, nonché dalla nozione di
«ingrediente», definita dall’art. 2, punto 13, del regolamento n. 1829/2003
mediante rinvio all’art. 6, n. 4, della direttiva 2000/13, e da quella di
«prodotto a partire da OGM», definita dall’art. 2, punto 10, del regolamento n.
1829/2003.
68 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede
dunque, sostanzialmente, se:
– gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett.
c), del regolamento n. 1829/2003, l’art. 2 del regolamento n. 178/2002 nonché
l’art. 6, n. 4, lett. a) della direttiva 2000/13, debbano essere interpretati
nel senso che, qualora una sostanza, come il polline contenente DNA e proteine
geneticamente modificati, non possa essere considerata un OGM, prodotti quali il
miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza
costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n.
1829/2003, «alimenti (…) che contengono ingredienti prodotti a partire da
OGM»;
– siffatta qualificazione valga indipendentemente dal fatto che
l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o
accidentale.
69 Prodotti quali il miele e gli integratori alimentari a base
di polline di cui trattasi nella causa principale sono destinati ad essere
ingeriti dall’essere umano. Essi sono dunque «alimenti» ai sensi degli artt. 2,
punto 1, del regolamento n. 1829/2003 e 2 del regolamento n. 178/2002.
70 Il
polline controverso nella causa principale deriva dal mais MON 810, cioè da un
OGM.
71 Si deve ritenere che tale polline sia «prodotto a partire da OGM», ai
sensi dell’art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003, qualora esso non
possa più essere qualificato quale OGM in quanto, in tal caso, non consiste più
in un OGM e non contiene più OGM.
72 Per poter risolvere la seconda questione
si deve dunque principalmente accertare se detto polline possa essere
qualificato come «ingrediente».
73 Ai sensi degli artt. 2, punto 13, del
regolamento n. 1829/2003 e 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13, per
ingrediente si intende «qualsiasi sostanza (…) utilizzata nella fabbricazione
o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto
finito, eventualmente in forma modificata».
74 Va qualificato come
«ingrediente» il polline contenuto in integratori alimentari a base di polline,
dal momento che vi è incorporato durante la loro fabbricazione o la loro
preparazione.
75 Per quanto riguarda il polline contenuto nel miele occorre
constatare che, ai sensi dell’allegato II, primo comma, della direttiva
2001/110, il miele è composto non solo da diversi zuccheri, ma anche da altre
sostanze quali, in particolare, le «particelle solide provenienti dalla raccolta
del miele».
76 Orbene, i pollini sono particelle solide che provengono
effettivamente dalla raccolta del miele, parzialmente grazie alle api e,
principalmente, quale effetto della centrifugazione realizzata dall’apicoltore.
Peraltro, conformemente al terzo comma dell’allegato II della direttiva
2001/110, «è vietato estrarre polline (…), salvo qualora sia inevitabile
nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche».
77 Il polline
non è dunque un corpo estraneo, un’impurità del miele, bensì un normale
componente di quest’ultimo, che, per volontà del legislatore dell’Unione, non
può in linea di principio essere estratto, anche se la frequenza della sua
incorporazione e le quantità in cui esso è presente nel miele sono soggette a
una certa imprevedibilità durante la produzione.
78 Pertanto, ai sensi
dell’art. 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13, il polline, rientrante
nella definizione stessa del miele fornita dalla direttiva 2001/110, deve essere
considerato una sostanza «utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di
un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito».
79 Esso
dev’essere dunque parimenti qualificato come «ingrediente» ai sensi degli artt.
2, punto 13, del regolamento n. 1829/2003 e 6, n. 4, lett. a), della direttiva
2000/13.
80 La Commissione europea oppone a una siffatta conclusione una
distinzione che dovrebbe essere operata tra la nozione di «ingrediente» e quella
di «elemento costitutivo naturale». A suo parere, il polline sarebbe un elemento
costitutivo naturale del miele e non un ingrediente, in modo tale che il miele
che lo contiene non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 1829/2003. Tale risultato concorderebbe, del resto,
con la formulazione del sedicesimo ‘considerandò di tale regolamento, dal quale
dovrebbe dedursi che gli alimenti di origine animale possono essere considerati
prodotti a partire da un OGM unicamente qualora l’animale sia esso stesso
geneticamente modificato.
81 Nondimeno, la distinzione così delineata non
prende in considerazione le condizioni particolari dell’incorporazione del
polline nel miele nonché del mantenimento volontario di tale polline nella
composizione del prodotto finito.
82 L’interpretazione proposta
comprometterebbe lo scopo di tutela della salute umana, in quanto un alimento
come il miele sarebbe sottratto a qualsiasi controllo sulla sua sicurezza, e ciò
anche qualora contenesse quantità elevate di materiale geneticamente
modificato.
83 Essa trascurerebbe il criterio determinante per l’applicazione
del regolamento n. 1829/2003, menzionato nel suo sedicesimo ‘considerandò,
fondato sulla circostanza che «materiale derivato dal materiale di partenza
geneticamente modificato sia presente o meno nell’alimento».
84 A tale
proposito occorre osservare che l’analisi svolta dalla Commissione non è
corroborata dal citato sedicesimo ‘considerandò, il quale spiega l’esclusione
dall’ambito di applicazione di tale regolamento degli alimenti prodotti non «a
partire da» un OGM, bensì «con» coadiuvanti tecnologici geneticamente
modificati.
85 Infatti, gli esempi menzionati in tale ‘considerandò di
alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati sono
unicamente volti ad illustrare la categoria di alimenti prodotti «con» un OGM
nei quali non è riscontrabile la presenza di materiale prodotto a partire dalla
materia di origine geneticamente modificata.
86 Essi non possono, di
conseguenza, servire da fondamento per un’esclusione dall’ambito di applicazione
del regolamento n. 1829/2003 di un alimento, quale il miele di cui trattasi
nella causa principale, che contiene effettivamente un siffatto materiale.
87 Infine, non si può considerare, come suggerito dalla Monsanto per
escludere parimenti il miele dall’ambito di applicazione di tale regolamento,
che la presenza di polline non sia il risultato di un processo di produzione
intenzionale.
88 Tale presenza, al contrario, è proprio la conseguenza di un
processo di produzione consapevole e voluto dall’apicoltore che intende produrre
l’alimento qualificato come miele dalla normativa dell’Unione. Essa deriva,
inoltre, essenzialmente, dall’azione dell’apicoltore stesso, come conseguenza
dell’operazione materiale di centrifugazione alla quale egli procede ai fini
dell’estrazione.
89 In ogni caso, l’introduzione intenzionale, in un
alimento, di una sostanza come il polline di cui trattasi nella causa
principale, non può assurgere a condizione per l’applicazione del regime di
autorizzazione previsto dal regolamento n. 1829/2003, poiché il rischio per la
salute umana che tale regolamento mira a prevenire è indipendente dal carattere
intenzionale o accidentale dell’introduzione della sostanza di cui
trattasi.
90 Inoltre, un’interpretazione nel senso proposto dalla Monsanto
priverebbe di oggetto l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1829/2003, il quale
deroga all’obbligo di etichettatura sancito nell’art. 13 del medesimo
regolamento qualora la presenza del materiale di cui trattasi non ecceda lo 0,9%
degli ingredienti considerati individualmente, «purché tale presenza sia
accidentale o tecnicamente inevitabile».
91 Infatti, la presa in
considerazione del carattere accidentale o tecnicamente inevitabile della citata
presenza sottrarrebbe, di per sé, l’alimento all’applicazione del regolamento n.
1829/2003 e dunque a qualsivoglia obbligo di etichettatura.
92 La seconda
questione va risolta, di conseguenza, dichiarando che:
– gli artt. 2, punti
1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento
n. 178/2002 e 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13 devono essere
interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline contenente DNA
e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un OGM,
prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta
sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n.
1829/2003, «alimenti (…) che contengono ingredienti prodotti a partire da
OGM»;
– siffatta qualificazione vale indipendentemente dal fatto che
l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o
accidentale.
Sulla terza questione
93 Con la sua terza questione il
giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del
regolamento n. 1829/2003 debbano essere interpretati nel senso che, laddove
implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale
obbligo si può applicare, per analogia, una soglia di tolleranza come quella
prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo
regolamento.
94 La Monsanto e il governo polacco considerano che,
nell’ipotesi in cui un OGM sia stato autorizzato in forza della direttiva
2001/18 o, come nella controversia principale, in applicazione della direttiva
del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15),
abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/18, l’autorizzazione rilasciata
coprirebbe l’immissione accidentale, in altri prodotti, di tracce minime di
materiale geneticamente modificato quale semplice conseguenza della messa in
atto di tale autorizzazione; una siffatta conseguenza, a loro parere, sarebbe
stata presa in considerazione al momento della valutazione dell’OGM.
95
Un’analisi in tal senso non può essere accolta.
96 Le direttive 90/220 e
2001/18 sono state adottate, l’una dopo l’altra, per disciplinare l’emissione
deliberata di OGM nell’ambiente e l’immissione in commercio di OGM in quanto
prodotti, al fine di evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente che
potrebbero risultare da tali OGM.
97 Il regolamento n. 1829/2003 si applica
al settore particolare degli alimenti e dei mangimi. Per quanto riguarda gli
alimenti, il suo primo scopo, menzionato nel suo art. 4, n. 1, è ancora una
volta quello di evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente.
98
Tuttavia, l’approccio delle direttive 90/220 e 2001/18 è concepito sotto
l’aspetto predominante della nozione di «emissione deliberata», la quale è
definita nell’art. 2, punto 3, di ciascuna di tali direttive come l’introduzione
intenzionale nell’ambiente di un OGM per la quale non vengono usate misure
specifiche di confinamento, al fine di limitare il loro «contatto con la
popolazione e con l’ambiente».
99 Tale approccio appare dunque più generale,
anche per quanto riguarda l’immissione in commercio di un OGM in quanto
prodotto. Infatti, a proposito di quest’ultima, il dodicesimo, il tredicesimo e
il quattordicesimo ‘considerandò della direttiva 90/220 nonché il
venticinquesimo, il ventottesimo e il trentaduesimo ‘considerandò della
direttiva 2001/18 collegano la necessità di avviare una procedura di valutazione
e di autorizzazione all’ipotesi nella quale l’immissione in commercio implichi
un’emissione deliberata nell’ambiente.
100 Il regolamento n. 1829/2003, pur
comportando anche, in particolare ai suoi artt. 5, n. 5, e 6, n. 4, taluni
aspetti di valutazione dei rischi per l’ambiente risultanti dagli alimenti, è
fondato in modo preponderante, per quanto riguarda questi ultimi, su un
approccio di tutela della salute umana collegato alla circostanza specifica che
tali alimenti sono destinati, per definizione, ad essere ingeriti dall’essere
umano. Così, conformemente al suo terzo ‘considerandò, per tutelare la salute
umana, gli alimenti contenenti OGM, consistenti in siffatti organismi o prodotti
a partire da questi ultimi, devono essere sottoposti ad una valutazione della
loro «sicurezza».
101 Il regolamento n. 1829/2003 introduce in tal modo un
livello di controllo supplementare.
102 Tale regolamento sarebbe privato del
proprio oggetto se si ritenesse che una valutazione effettuata e
un’autorizzazione rilasciata in applicazione della direttiva 90/220 o della
direttiva 2001/18 coprano tutti i potenziali rischi successivi per la salute
umana e l’ambiente.
103 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui
all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, l’obbligo di autorizzazione e di
vigilanza sussiste a prescindere dalla proporzione di materiale geneticamente
modificato contenuta nel prodotto di cui trattasi.
104 Infatti, per quanto
riguarda tale obbligo, una soglia di tolleranza dello 0,5% è stata prevista
unicamente dall’art. 47 del regolamento n. 1829/2003. Orbene, tale soglia ha
cessato di essere applicabile tre anni dopo la data di applicazione di tale
regolamento, conformemente al n. 5 del citato art. 47.
105 Relativamente alla
soglia di tolleranza dello 0,9% per ingrediente stabilita dall’art. 12, n. 2,
del regolamento n. 1829/2003, essa riguarda l’obbligo di etichettatura e non
l’obbligo di autorizzazione e di vigilanza.
106 La sua applicazione per
analogia a quest’ultimo obbligo priverebbe di ogni utilità la disposizione che
la prevede, dal momento che escluderebbe l’alimento di cui trattasi dall’ambito
di applicazione del regolamento n. 1829/2003.
107 In ogni caso, essa
contrasterebbe con lo scopo di garantire un «elevato livello di tutela della
vita e della salute umana», sancito nell’art. 1 di tale regolamento.
108
Occorre dunque risolvere la terza questione dichiarando che gli artt. 3, n. 1, e
4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che,
laddove implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a
tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come
quella prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo
regolamento.
Sulle spese
109 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La nozione di organismo
geneticamente modificato di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere interpretata nel
senso che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline
derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso
la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia capacità di
trasferire il materiale genetico da essa contenuto.
2) Gli artt. 2, punti 1,
10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e 6, n. 4, lett. a), della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,
devono essere interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline
contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata
un organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e gli integratori
alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, «alimenti (…) che contengono
ingredienti prodotti a partire da OGM». Siffatta qualificazione vale
indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di cui trattasi sia
stata intenzionale o accidentale.
3) Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del
regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che, laddove
implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale
obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella
prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo
regolamento.
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