Cassazione penale, sentenza n. 3214 del 25 gennaio 2012 (udienza del 13 dicembre 2011 – riferimento normativo: c.p., art. 474)
La messa in commercio di prosciutti con il marchio “Parma” contraffatto integra il reato di cui all’art. 474 c.p., ma non la violazione degli artt. 515 e 517 bis se tali prosciutti costituiscono frazionamento in porzioni del prodotto originale tutelato.
Il caso preso in esame dalla Corte non è chiaramente esplicitato con la descrizione di quanto accertato dagli ispettori del Consorzio di Parma. Dalla complessiva motivazione sembra, però, di capire che prosciutti di Parma originali fossero stati frazionati, con conseguente perdita sul prodotto del marchio tipico. Questi tranci dovettero poi essere rimarchiati in maniera abusiva. Di qui la contestazione dell’art. 474 c.p., che punisce la commercializzazione di prodotti industriali con marchi falsi, purché il marchio contraffatto sia riconosciuto secondo le norme sulla tutela della proprietà industriale.
Non vi è dubbio che anche il marchio del prosciutto di Parma, con la sua caratteristica corona, rientri nella sfera di protezione della norma penale, a prescindere dall’eventuale concorso con il reato di frode in commercio (art. 515 del c.p.), aggravato dall’avere ad oggetto prodotti a denominazione protetta (art. 517 bis del c.p.).
La particolarità del caso di specie, per quanto è dato di capire, sta nel fatto che il prodotto era genuino e autentico, in quanto derivato per frazionamento da prosciutti originali. Ciò esclude, secondo la Corte, che il commerciante dovesse rispondere anche del reato di frode in commercio. Infatti, nonostante la violazione delle disposizioni amministrative inerenti al frazionamento in porzioni del pezzo originale regolarmente marchiato e il successivo confezionamento, ciò non si traduceva pure in una frode in danno dei consumatori, poiché questi acquistavano pur sempre prosciutto di Parma.
Ovviamente, però, sui pezzi frazionati non poteva essere abusivamente apposto il marchio tipico senza l’autorizzazione del Consorzio. Da qui la responsabilità penale per questo (solo) profilo (art. 474 del c.p.).
Pertanto, la Corte ha disatteso il ricorso (per i soli effetti civili risarcitori) del Consorzio di Parma, che si era costituito parte civile nel processo penale e chiedeva la condanna anche per i reati di cui agli artt. 515 e 517 bis del c.p.
È bene in proposito ricordare che il Consorzio è riconosciuto dalla legge come rappresentante degli interessi dei produttori associati e come tale abilitato a far valere in giudizio i diritti della categoria.
Gli ispettori del Consorzio hanno poteri di polizia giudiziaria nel loro ambito di intervento e possono rilevare violazioni amministrative e penali. Da ciò, appunto, la denuncia che ha dato luogo alla sentenza di cui sopra.
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Messa in commercio di prodotti Dop con marchio contraffatto
Cassazione penale, sentenza n. 3214 del 25 gennaio 2012 (udienza del 13 dicembre 2011 – riferimento normativo: c.p., art. 474)
La messa in commercio di prosciutti con il marchio “Parma” contraffatto integra il reato di cui all’art. 474 c.p., ma non la violazione degli artt. 515 e 517 bis se tali prosciutti costituiscono frazionamento in porzioni del prodotto originale tutelato.
Il caso preso in esame dalla Corte non è chiaramente esplicitato con la descrizione di quanto accertato dagli ispettori del Consorzio di Parma. Dalla complessiva motivazione sembra, però, di capire che prosciutti di Parma originali fossero stati frazionati, con conseguente perdita sul prodotto del marchio tipico. Questi tranci dovettero poi essere rimarchiati in maniera abusiva. Di qui la contestazione dell’art. 474 c.p., che punisce la commercializzazione di prodotti industriali con marchi falsi, purché il marchio contraffatto sia riconosciuto secondo le norme sulla tutela della proprietà industriale.
Non vi è dubbio che anche il marchio del prosciutto di Parma, con la sua caratteristica corona, rientri nella sfera di protezione della norma penale, a prescindere dall’eventuale concorso con il reato di frode in commercio (art. 515 del c.p.), aggravato dall’avere ad oggetto prodotti a denominazione protetta (art. 517 bis del c.p.).
La particolarità del caso di specie, per quanto è dato di capire, sta nel fatto che il prodotto era genuino e autentico, in quanto derivato per frazionamento da prosciutti originali. Ciò esclude, secondo la Corte, che il commerciante dovesse rispondere anche del reato di frode in commercio. Infatti, nonostante la violazione delle disposizioni amministrative inerenti al frazionamento in porzioni del pezzo originale regolarmente marchiato e il successivo confezionamento, ciò non si traduceva pure in una frode in danno dei consumatori, poiché questi acquistavano pur sempre prosciutto di Parma.
Ovviamente, però, sui pezzi frazionati non poteva essere abusivamente apposto il marchio tipico senza l’autorizzazione del Consorzio. Da qui la responsabilità penale per questo (solo) profilo (art. 474 del c.p.).
Pertanto, la Corte ha disatteso il ricorso (per i soli effetti civili risarcitori) del Consorzio di Parma, che si era costituito parte civile nel processo penale e chiedeva la condanna anche per i reati di cui agli artt. 515 e 517 bis del c.p.
È bene in proposito ricordare che il Consorzio è riconosciuto dalla legge come rappresentante degli interessi dei produttori associati e come tale abilitato a far valere in giudizio i diritti della categoria.
Gli ispettori del Consorzio hanno poteri di polizia giudiziaria nel loro ambito di intervento e possono rilevare violazioni amministrative e penali. Da ciò, appunto, la denuncia che ha dato luogo alla sentenza di cui sopra.
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