La presenza di Listeria monocytogenes in prodotti alimentari ne determina la pericolosità per la salute pubblica ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale.
La destinazione al commercio della merce può essere tratta da elementi indiziari come il suo quantitativo, il confezionamento o il trasporto con apposito veicolo commerciale.
La sentenza riguarda la condanna di un imputato per avere detenuto per il commercio e per la vendita circa 250 kg di carni, ossa, frattaglie bovine e ovine pericolose per la salute pubblica, poiché contaminate da Listeria monocytogenes. La difesa ha impugnato, obiettando che non vi era prova della destinazione al commercio, che l’imputato non era consapevole della presenza della merce, che la contaminazione poteva essere avvenuta successivamente al prelevamento dei campioni.
La Cassazione non ha motivato sulla pericolosità degli alimenti rinvenuti perché questo punto non ha formato oggetto di doglianza. È, però, opportuno precisare che sicuramente la contaminazione da Listeria monocytogenes di un alimento lo rende nocivo nel senso di cui all’articolo 444 del Codice penale in quanto esso diventa potenzialmente idoneo a provocare danni, anche gravi e talvolta letali, a chi l’ingerisca.
L’altro elemento costitutivo del reato è quello eccepito dalla difesa, ossia la detenzione per il commercio, la vendita o, comunque si voglia esprimere, la destinazione del prodotto al consumo di terzi. La Corte ha buon gioco a respingere il motivo di ricorso di fronte all’evidenza del trasporto su mezzo commerciale di un ingente quantitativo di merce alimentare, per di più porzionata in 282 sacchetti da un chilo. Circostanze aggravatorie sul piano indiziario vengono poi considerate l’assenza della prescritta documentazione di trasporto, nonché di bolli sanitari ed etichette. Risultava anche la conservazione a temperatura superiore a quella richiesta dalla natura della merce trasportata, il che di per sé avrebbe integrato il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, giustamente non contestato in quanto “assorbito” nel più grave delitto di cui all’articolo 444 del Codice penale.
Quanto alla possibilità di contaminazione posteriore al campionamento, la Corte la esclude sul piano logico, in quanto i sacchetti campionati erano stati immediatamente collocati in apposita busta anti-manomissione, né d’altra parte vi erano elementi per ipotizzare che i campioni fossero stati mal conservati.
Viene pure confermato l’elemento soggettivo del reato poiché le circostanze fattuali riscontrate deponevano nel senso della consapevolezza dell’imputato circa la natura e lo stato della merce trasportata. Si noti che normalmente il reato in questione viene contestato come colposo (ai sensi dell’articolo 452 del Codice penale), in quanto può essere difficile dimostrare che l’autore del fatto abbia avuto cognizione della pericolosità (intrinseca) dell’alimento. Diversamente, nella specie è stato ritenuto il dolo. E si direbbe a buon diritto, poiché le modalità clandestine di trasporto e le modalità di conservazione della merce deponevano in via logica in tal senso.
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Merce contaminata da Listeria monocytogenes, alcuni elementi ne attestano la destinazione al commercio
Cassazione penale, sentenza n. 22284 del 23 maggio 2023 (udienza del 2 marzo 2023 – riferimenti normativi: articolo 444 del Codice penale)
La presenza di Listeria monocytogenes in prodotti alimentari ne determina la pericolosità per la salute pubblica ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale.
La destinazione al commercio della merce può essere tratta da elementi indiziari come il suo quantitativo, il confezionamento o il trasporto con apposito veicolo commerciale.
La sentenza riguarda la condanna di un imputato per avere detenuto per il commercio e per la vendita circa 250 kg di carni, ossa, frattaglie bovine e ovine pericolose per la salute pubblica, poiché contaminate da Listeria monocytogenes. La difesa ha impugnato, obiettando che non vi era prova della destinazione al commercio, che l’imputato non era consapevole della presenza della merce, che la contaminazione poteva essere avvenuta successivamente al prelevamento dei campioni.
La Cassazione non ha motivato sulla pericolosità degli alimenti rinvenuti perché questo punto non ha formato oggetto di doglianza. È, però, opportuno precisare che sicuramente la contaminazione da Listeria monocytogenes di un alimento lo rende nocivo nel senso di cui all’articolo 444 del Codice penale in quanto esso diventa potenzialmente idoneo a provocare danni, anche gravi e talvolta letali, a chi l’ingerisca.
L’altro elemento costitutivo del reato è quello eccepito dalla difesa, ossia la detenzione per il commercio, la vendita o, comunque si voglia esprimere, la destinazione del prodotto al consumo di terzi. La Corte ha buon gioco a respingere il motivo di ricorso di fronte all’evidenza del trasporto su mezzo commerciale di un ingente quantitativo di merce alimentare, per di più porzionata in 282 sacchetti da un chilo. Circostanze aggravatorie sul piano indiziario vengono poi considerate l’assenza della prescritta documentazione di trasporto, nonché di bolli sanitari ed etichette. Risultava anche la conservazione a temperatura superiore a quella richiesta dalla natura della merce trasportata, il che di per sé avrebbe integrato il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, giustamente non contestato in quanto “assorbito” nel più grave delitto di cui all’articolo 444 del Codice penale.
Quanto alla possibilità di contaminazione posteriore al campionamento, la Corte la esclude sul piano logico, in quanto i sacchetti campionati erano stati immediatamente collocati in apposita busta anti-manomissione, né d’altra parte vi erano elementi per ipotizzare che i campioni fossero stati mal conservati.
Viene pure confermato l’elemento soggettivo del reato poiché le circostanze fattuali riscontrate deponevano nel senso della consapevolezza dell’imputato circa la natura e lo stato della merce trasportata. Si noti che normalmente il reato in questione viene contestato come colposo (ai sensi dell’articolo 452 del Codice penale), in quanto può essere difficile dimostrare che l’autore del fatto abbia avuto cognizione della pericolosità (intrinseca) dell’alimento. Diversamente, nella specie è stato ritenuto il dolo. E si direbbe a buon diritto, poiché le modalità clandestine di trasporto e le modalità di conservazione della merce deponevano in via logica in tal senso.
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