Il Comune che gestisce un mensa scolastica è tenuto a
rispettare il comma 4 dell’art. 59 della legge 488/1999 (legge finanziaria per
il 2000), e perciò a inserire nella dieta giornaliera l’utilizzazione di
prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione
protetta.
Il problema delle gestione delle mense scolastiche
pubbliche è particolarmente sentito dalle famiglie e più in generale dalla
opinione pubblica, sebbene non sempre gli organi di stampa vi diano il giusto
rilievo, limitato per lo più ai casi eclatanti di intossicazione alimentare
collettiva, fenomeno non così sporadico come si vorrebbe e si avrebbe diritto di
pretendere.
Certamente, l’aspetto di tutela della salute dei piccoli
consumatori è specialmente importante e delicato. Ciò che però le famiglie
lamentano è anche altro e si appunta da una parte sui costi che ciascuna di esse
deve sostenere, ma dall’altra anche sulla qualità dei pasti somministrati,
spesso scadente e comunque insoddisfacente.
Quest’ultimo fenomeno è
difficilmente eludibile laddove gli appalti siano aggiudicati al massimo
ribasso: è il caso di dire che sulla qualità alimentare, sia igienica che
merceologica, non si può pensare di risparmiare impunemente.
Già da qualche
anno ha voluto di venire incontro a queste esigenze la legge finanziaria del
2000 (L. 488/1999), coniugandone il tentativo di soluzione con una particolare
attenzione agli incentivi economici allo sviluppo dell’agricoltura biologica e
di qualità, come appunto recita l’intestazione dell’art. 59.
Mette conto di
ricordare che questa disposizione esordisce significativamente con il dichiarato
intento di promuovere lo sviluppo della produzione agricola di qualità ed
ecocompatibile, ponendo a carico dei produttori di determinati prodotti
fitosanitari ovvero di mangimi contenenti farine animali (causa prima del
nefasto fenomeno di “mucca pazza”) di un (quantunque piccolo) contributo (ovvero
tassa) per la sicurezza alimentare.
L’altra parte significativa della
disposizione – quella che ora maggiormente ci interessa – richiede che le
istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedano
nelle diete giornaliere l’impiego di prodotti biologici, tipici, tradizionali e
a denominazione protetta, in altri termini prodotti (quelli biologici) dotati di
particolare affidabilità sul piano sanitario e prodotti (gli altri menzionati)
che possiamo far rientrare in una generica categoria di eccellenza qualitativa
sul piano organolettico e della tradizione gastronomica.
E’ evidente – anzi
dichiarato, anche per la sede normativa (la legge finanziaria) in cui è previsto
– l’intento promozionale dei settori agricoli dediti a queste specifiche
attività produttive; ma altrettanto consequenziale è il beneficio previsto per
l’alimentazione di quelle categorie di consumatori, particolarmente vulnerabili
e da tutelare per età o condizioni di salute, che di quella dieta devono
usufruire.
La disposizione si completa stabilendo che gli appalti pubblici
dei servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni scolastiche ed
ospedaliere devono essere aggiudicati attribuendo valore preminente alla qualità
dei prodotti agricoli offerti.
E’ su questo sfondo normativo che si innesta
la decisione del tribunale amministrativo di Lecce.
Il ricorso riguardava
l’aggiudicazione dell’appalto a una ditta privata della mensa scolastica di un
Comune pugliese.
Una delle ditte che non avevano vinto l’appalto (ricorrente)
aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando una serie di
violazioni asseritamente commesse a suo danno.
Per contro la ditta
aggiudicataria aveva presentato un ricorso incidentale volto a far dichiarare
che la ditta ricorrente non aveva in realtà interesse giuridico alla
impugnazione perché avrebbe dovuto essere addirittura esclusa dalla gara per
alcune carenza dell’offerta.
Un primo importante aspetto su cui il TAR ha
accolto il ricorso incidentale riguarda il piano di autocontrollo che aveva
presentato la ditta perdente, ritenuto inadeguato.
Infatti, tale ditta aveva
redatto e presentato un piano standard, cioè generico e non rivolto
specificamente a quella unità produttiva in cui si sarebbero dovuti preparare i
pasti della mensa.
Il giudice amministrativo, interpretando la filosofia del
D.Lgs. 155/1997, ha ritenuto che il piano non fosse adeguato e che quindi la
domanda di partecipazione alla gara non fosse completa dei requisiti richiesti
dalla legge.
Il secondo aspetto ineriva all’offerta dei pasti e dei suoi
ingredienti.
L’appalto riguardava sia la mensa scolastica sia la
preparazione di pasti per anziani. Ebbene, mentre per la prima era previsto
l’utilizzo di prodotti biologici, tipici, tradizionali e DOP in una certa
percentuale, non altrettanto era offerto per la seconda.
Il giudice si è
allora posto il problema interpretativo se la condizione di legge indicata
dall’art. 59 l. 488/1999 per le mense scolastiche e ospedaliere fosse
estensibile a quelle per anziani.
La risposta è stata positiva poiché, si è
affermato, il riferimento alle (sole) mense scolastiche e ospedaliere va
coordinato con la seconda parte della norma in cui si prevede che (tutti) gli
appalti pubblici relativi alla ristorazione collettiva tengano conto
dell’elemento della qualità dei prodotti agricoli.
Ne conseguiva che il
concorrente che aveva previsto solo prodotti ordinari per la mensa per anziani
aveva violato la condizione imposta dalla legge, oltre che dallo stesso bando di
gara, e pertanto nulla aveva da lamentare in merito alla aggiudicazione
dell’appalto ad altri.
In chiusura possiamo ricordare, ma solo come accenno
per ragioni di spazio, che il mancato rispetto della pattuizione da parte del
gestore della mensa pubblica, per esempio non impiegando quei prodotti di
qualità a cui si è impegnato, non costituisce mero inadempimento contrattuale ma
integra il grave reato di frode in pubbliche forniture.
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Mense scolastiche, previsti cibi biologici e di qualità
TAR Lecce, sentenza n. 1811 del 2 aprile 2005 (riferimento normativo: art. 59, l. 488/1999)
Il Comune che gestisce un mensa scolastica è tenuto a
rispettare il comma 4 dell’art. 59 della legge 488/1999 (legge finanziaria per
il 2000), e perciò a inserire nella dieta giornaliera l’utilizzazione di
prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione
protetta.
Il problema delle gestione delle mense scolastiche
pubbliche è particolarmente sentito dalle famiglie e più in generale dalla
opinione pubblica, sebbene non sempre gli organi di stampa vi diano il giusto
rilievo, limitato per lo più ai casi eclatanti di intossicazione alimentare
collettiva, fenomeno non così sporadico come si vorrebbe e si avrebbe diritto di
pretendere.
Certamente, l’aspetto di tutela della salute dei piccoli
consumatori è specialmente importante e delicato. Ciò che però le famiglie
lamentano è anche altro e si appunta da una parte sui costi che ciascuna di esse
deve sostenere, ma dall’altra anche sulla qualità dei pasti somministrati,
spesso scadente e comunque insoddisfacente.
Quest’ultimo fenomeno è
difficilmente eludibile laddove gli appalti siano aggiudicati al massimo
ribasso: è il caso di dire che sulla qualità alimentare, sia igienica che
merceologica, non si può pensare di risparmiare impunemente.
Già da qualche
anno ha voluto di venire incontro a queste esigenze la legge finanziaria del
2000 (L. 488/1999), coniugandone il tentativo di soluzione con una particolare
attenzione agli incentivi economici allo sviluppo dell’agricoltura biologica e
di qualità, come appunto recita l’intestazione dell’art. 59.
Mette conto di
ricordare che questa disposizione esordisce significativamente con il dichiarato
intento di promuovere lo sviluppo della produzione agricola di qualità ed
ecocompatibile, ponendo a carico dei produttori di determinati prodotti
fitosanitari ovvero di mangimi contenenti farine animali (causa prima del
nefasto fenomeno di “mucca pazza”) di un (quantunque piccolo) contributo (ovvero
tassa) per la sicurezza alimentare.
L’altra parte significativa della
disposizione – quella che ora maggiormente ci interessa – richiede che le
istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedano
nelle diete giornaliere l’impiego di prodotti biologici, tipici, tradizionali e
a denominazione protetta, in altri termini prodotti (quelli biologici) dotati di
particolare affidabilità sul piano sanitario e prodotti (gli altri menzionati)
che possiamo far rientrare in una generica categoria di eccellenza qualitativa
sul piano organolettico e della tradizione gastronomica.
E’ evidente – anzi
dichiarato, anche per la sede normativa (la legge finanziaria) in cui è previsto
– l’intento promozionale dei settori agricoli dediti a queste specifiche
attività produttive; ma altrettanto consequenziale è il beneficio previsto per
l’alimentazione di quelle categorie di consumatori, particolarmente vulnerabili
e da tutelare per età o condizioni di salute, che di quella dieta devono
usufruire.
La disposizione si completa stabilendo che gli appalti pubblici
dei servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni scolastiche ed
ospedaliere devono essere aggiudicati attribuendo valore preminente alla qualità
dei prodotti agricoli offerti.
E’ su questo sfondo normativo che si innesta
la decisione del tribunale amministrativo di Lecce.
Il ricorso riguardava
l’aggiudicazione dell’appalto a una ditta privata della mensa scolastica di un
Comune pugliese.
Una delle ditte che non avevano vinto l’appalto (ricorrente)
aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando una serie di
violazioni asseritamente commesse a suo danno.
Per contro la ditta
aggiudicataria aveva presentato un ricorso incidentale volto a far dichiarare
che la ditta ricorrente non aveva in realtà interesse giuridico alla
impugnazione perché avrebbe dovuto essere addirittura esclusa dalla gara per
alcune carenza dell’offerta.
Un primo importante aspetto su cui il TAR ha
accolto il ricorso incidentale riguarda il piano di autocontrollo che aveva
presentato la ditta perdente, ritenuto inadeguato.
Infatti, tale ditta aveva
redatto e presentato un piano standard, cioè generico e non rivolto
specificamente a quella unità produttiva in cui si sarebbero dovuti preparare i
pasti della mensa.
Il giudice amministrativo, interpretando la filosofia del
D.Lgs. 155/1997, ha ritenuto che il piano non fosse adeguato e che quindi la
domanda di partecipazione alla gara non fosse completa dei requisiti richiesti
dalla legge.
Il secondo aspetto ineriva all’offerta dei pasti e dei suoi
ingredienti.
L’appalto riguardava sia la mensa scolastica sia la
preparazione di pasti per anziani. Ebbene, mentre per la prima era previsto
l’utilizzo di prodotti biologici, tipici, tradizionali e DOP in una certa
percentuale, non altrettanto era offerto per la seconda.
Il giudice si è
allora posto il problema interpretativo se la condizione di legge indicata
dall’art. 59 l. 488/1999 per le mense scolastiche e ospedaliere fosse
estensibile a quelle per anziani.
La risposta è stata positiva poiché, si è
affermato, il riferimento alle (sole) mense scolastiche e ospedaliere va
coordinato con la seconda parte della norma in cui si prevede che (tutti) gli
appalti pubblici relativi alla ristorazione collettiva tengano conto
dell’elemento della qualità dei prodotti agricoli.
Ne conseguiva che il
concorrente che aveva previsto solo prodotti ordinari per la mensa per anziani
aveva violato la condizione imposta dalla legge, oltre che dallo stesso bando di
gara, e pertanto nulla aveva da lamentare in merito alla aggiudicazione
dell’appalto ad altri.
In chiusura possiamo ricordare, ma solo come accenno
per ragioni di spazio, che il mancato rispetto della pattuizione da parte del
gestore della mensa pubblica, per esempio non impiegando quei prodotti di
qualità a cui si è impegnato, non costituisce mero inadempimento contrattuale ma
integra il grave reato di frode in pubbliche forniture.
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