Per la sussistenza del tentativo di frode in commercio non risulta necessario l’accertamento di una contrattazione con gli acquirenti – una messa in vendita del prodotto -, essendo sufficiente, invece, l’accertamento della destinazione delle merci alla vendita.
La destinazione alla vendita si può configurare non solo nei confronti dei consumatori finali, ma anche a utilizzatori commerciali intermedi.
Il difensore ha presentato ricorso contro il sequestro probatorio di merce alimentare scaduta di validità e detenuta da un operatore del settore alimentare (Osa) per la (asserita) trasformazione e successiva destinazione ad altri operatori del settore, in quanto ciò integrava, ad avviso del pubblico ministero, un tentativo di frode commerciale sotto il profilo organolettico-qualitativo del prodotto.
Ha dedotto che oggetto del sequestro erano materie prime (olive, funghi e cavoli in salamoia) che avrebbero subito un complesso processo prima di essere rivendute alla grande distribuzione organizzata, essendo tale “ri-valutazione” dell’alimento una pratica lecita e comunemente utilizzata dall’industria di trasformazione. Inoltre, non era configurabile la frode, neppure nella forma del tentativo, poiché la merce non era destinata al consumatore finale e non era detenuta alla diretta apprensione di questi, ma stoccata in un’area esterna dell’azienda in fusti.
La Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni difensive.
Ha affermato che il tentativo punibile è integrato dalla detenzione della merce per la successiva vendita, mentre è irrilevante dove questa sia allocata. Ha negato che il reato sia ravvisabile nel solo caso di destinazione del prodotto al consumatore finale, potendo individuarsi la persona offesa anche in un intermediario, che solo successivamente esiti la merce al consumatore. Si tratta di principi che si pongono nel solco di orientamenti costanti della giurisprudenza.
La parte più interessante della sentenza è, però, quella che riguarda le ragioni per le quali le materie alimentari sequestrate sono state ritenute diverse da quelle che l’acquirente aveva il diritto di aspettarsi. In particolare, viene evocato il fatto che esse erano scadute di validità anche da mesi o addirittura da anni, mentre normalmente non si ritiene che la vendita di un alimento scaduto costituisca frode in commercio, salvo il caso dell’artificiosa posticipazione della scadenza. Sorge, perciò, il dubbio che con questa sentenza si sia voluto allargare l’applicazione dell’articolo 515 del codice penale. In realtà, così non pare.
Infatti, nel caso in oggetto, la Corte non riconosce la frode (nella forma del tentativo) sul piano dell’etichettatura – che costituirebbe solo illecito amministrativo, come perorato dalla difesa -, ma piuttosto nel fatto che alimenti così datati dovevano avere perso le caratteristiche qualitative che li distinguevano all’origine e per un certo periodo di tempo, ingannando così il futuro acquirente.
Né aveva sostanza difensiva la cosiddetta “rivalutazione” a cui, si diceva, gli alimenti sarebbero stati sottoposti prima della vendita effettiva, non essendo stato dimostrato, tantomeno documentalmente (tramite analisi di laboratorio o schede di valutazione sensoriale) che tale pretesa lavorazione avrebbe loro restituito i loro propri caratteri organolettici.
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Materie prime scadute destinate ad utilizzatori intermedi: è tentata frode in commercio
Cassazione penale, sentenza n. 33643 del 13 settembre 2022 (udienza del 31 maggio 2022 – riferimento normativo: articoli 56 e 515 del codice penale)
Per la sussistenza del tentativo di frode in commercio non risulta necessario l’accertamento di una contrattazione con gli acquirenti – una messa in vendita del prodotto -, essendo sufficiente, invece, l’accertamento della destinazione delle merci alla vendita.
La destinazione alla vendita si può configurare non solo nei confronti dei consumatori finali, ma anche a utilizzatori commerciali intermedi.
Il difensore ha presentato ricorso contro il sequestro probatorio di merce alimentare scaduta di validità e detenuta da un operatore del settore alimentare (Osa) per la (asserita) trasformazione e successiva destinazione ad altri operatori del settore, in quanto ciò integrava, ad avviso del pubblico ministero, un tentativo di frode commerciale sotto il profilo organolettico-qualitativo del prodotto.
Ha dedotto che oggetto del sequestro erano materie prime (olive, funghi e cavoli in salamoia) che avrebbero subito un complesso processo prima di essere rivendute alla grande distribuzione organizzata, essendo tale “ri-valutazione” dell’alimento una pratica lecita e comunemente utilizzata dall’industria di trasformazione. Inoltre, non era configurabile la frode, neppure nella forma del tentativo, poiché la merce non era destinata al consumatore finale e non era detenuta alla diretta apprensione di questi, ma stoccata in un’area esterna dell’azienda in fusti.
La Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni difensive.
Ha affermato che il tentativo punibile è integrato dalla detenzione della merce per la successiva vendita, mentre è irrilevante dove questa sia allocata. Ha negato che il reato sia ravvisabile nel solo caso di destinazione del prodotto al consumatore finale, potendo individuarsi la persona offesa anche in un intermediario, che solo successivamente esiti la merce al consumatore. Si tratta di principi che si pongono nel solco di orientamenti costanti della giurisprudenza.
La parte più interessante della sentenza è, però, quella che riguarda le ragioni per le quali le materie alimentari sequestrate sono state ritenute diverse da quelle che l’acquirente aveva il diritto di aspettarsi. In particolare, viene evocato il fatto che esse erano scadute di validità anche da mesi o addirittura da anni, mentre normalmente non si ritiene che la vendita di un alimento scaduto costituisca frode in commercio, salvo il caso dell’artificiosa posticipazione della scadenza. Sorge, perciò, il dubbio che con questa sentenza si sia voluto allargare l’applicazione dell’articolo 515 del codice penale. In realtà, così non pare.
Infatti, nel caso in oggetto, la Corte non riconosce la frode (nella forma del tentativo) sul piano dell’etichettatura – che costituirebbe solo illecito amministrativo, come perorato dalla difesa -, ma piuttosto nel fatto che alimenti così datati dovevano avere perso le caratteristiche qualitative che li distinguevano all’origine e per un certo periodo di tempo, ingannando così il futuro acquirente.
Né aveva sostanza difensiva la cosiddetta “rivalutazione” a cui, si diceva, gli alimenti sarebbero stati sottoposti prima della vendita effettiva, non essendo stato dimostrato, tantomeno documentalmente (tramite analisi di laboratorio o schede di valutazione sensoriale) che tale pretesa lavorazione avrebbe loro restituito i loro propri caratteri organolettici.
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