E’ stato pubblicato il decreto legislativo 3
febbraio 2017, n. 26, recante la «disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) 767/2009 del 13 luglio
2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso
dei mangimi».
Il provvedimento, entrato in vigore il 1° aprile,
stabilisce sanzioni specifiche per l’uso ingannevole
dei claims e dell’etichettatura facoltativa in
genere, oltre a modulare quelle per il mancato
rispetto delle tolleranze in etichetta, a seconda
che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici
(ceneri, fibra ecc.) o dei livelli di additivi.
Il decreto, inoltre, prevede sanzioni più gravi per
le condotte che compromettono la sicurezza dei
mangimi, quali l’immissione sul mercato di prodotti
contaminati senza le indicazioni di etichettatura
previste o di materiali soggetti a divieto di
utilizzo negli alimenti per gli alimenti.
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Mangimi in etichetta. Le sanzioni
Cosa prevede il recente decreto legislativo 26/2017.
febbraio 2017, n. 26, recante la «disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) 767/2009 del 13 luglio
2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso
dei mangimi».
Il provvedimento, entrato in vigore il 1° aprile,
stabilisce sanzioni specifiche per l’uso ingannevole
dei claims e dell’etichettatura facoltativa in
genere, oltre a modulare quelle per il mancato
rispetto delle tolleranze in etichetta, a seconda
che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici
(ceneri, fibra ecc.) o dei livelli di additivi.
Il decreto, inoltre, prevede sanzioni più gravi per
le condotte che compromettono la sicurezza dei
mangimi, quali l’immissione sul mercato di prodotti
contaminati senza le indicazioni di etichettatura
previste o di materiali soggetti a divieto di
utilizzo negli alimenti per gli alimenti.
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