Con la decisione in esame la Corte
ha affermato che, anche seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della delega conferita con la L. 28 novembre 2005, n. 246 in materia
di semplificazione legislativa, non si è verificato alcun effetto abrogativo
della legge in materia di alimenti (L. n. 283 del 1962).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. DE MAIO
Guido Presidente
2. Dott. GRILLO Renato Consigliere Rel.
3. Dott.
AMORESANO Silvio Consigliere
4. Dott. MARINI Luigi Consigliere
5. Dott.
RAMACCI Luca Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da:
FACCHI Albertino,
nato a Poncarale l’8.1.1951
– avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2009
dalla Corte di Appello di Brescia;
– udita nella pubblica udienza del 19
gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
– udito il
Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo
MONTAGNA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il reato di cui al
capo a) e per il rigetto nel resto;
– sentito//
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza del 15 gennaio 2010 la
Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia resa
in data 25 giugno 2007 con la quale FACCHI Albertino, imputato dei reati di cui
all’art. 5 lett. b) della L. 283/62 e di cui agli artt. 56 e 515 c.p. [fatti
commessi in Brescia il 3 gennaio 2005], veniva ritenuto colpevole dei detti
reati e condannato, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la
continuazione, alla pena di € 1.200 di multa.
Con la detta sentenza la
Corte Territoriale disattendeva i motivi di appello in base ai quali la difesa
aveva, in via principale, richiesto l’assoluzione dell’imputato dal reato sub a)
perché il fatto non sussiste (in quanto mancava la prova del cattivo stato di
conservazione dei prodotti alimentari); dalla imputazione sub b) per identica
ragione (sul presupposto che non vi era prova che le etichette rinvenute nel
cestino dei rifiuti — recanti una data di scadenza diversa ed antecedente –
fossero proprio quelle precedentemente apposte sui prodotti, poi staccate e
sostituite con etichette recanti date diverse e posteriori); la nullità della
ordinanza di diniego di ammissione dei testi indicati in lista (sul presupposto
che si trattasse di una richiesta generica riferita per relationem al capo di
imputazione) e del diniego di assunzione di un teste ex art. 507 c.p.p. ,
osservando:
1) quanto, al primo motivo, che la prova del cattivo stato di
conservazione si traeva da quanto constatato de visu dai verbalizzanti e dallo
stato di congelamento dei prodotti alimentari conservati a temperature tra loro
diverse;
2) quanto al secondo motivo, che la stessa presenza dei prodotti
all’interno del banco di vendita e, soprattutto, la circostanza che uno dei
prodotti proveniva da un vassoio recante una data diversa (3 gennaio 2005) da
quella ivi figurante (1 gennaio 2005) faceva ragionevolmente presumere che le
etichette rinvenute all’interno del cestino fossero esattamente quelle
originariamente apposte, poi sostituite da quelle nuove indicanti una data
postuma;
3) che correttamente il giudice aveva negato sia l’ammissione dei
testi indicati in lista (per genericità del capitolato di prova), sia
l’assunzione di un teste a norma dell’art. 507 c.p.p, in quanto non ritenuto
indispensabile.
Ha proposto ricorso in questa sede l’imputato,
articolando i tre distinti motivi.
Con riferimento al primo, afferente al
reato di cui al capo a) (violazione della legge sulla disciplina degli alimenti
e bevande), ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
punto di affermazione di responsabilità, avendo la Corte omesso di specificare
in cosa consistesse il cattivo stato di conservazione, dato invece per scontato
sulla base del solo dato del preventivo congelamento dei prodotti e quali
fossero gli elementi indicativi di una destinazione alla vendita e/o
distribuzione dei prodotti medesimi, anche questa data per scontata, in quanto
ritenuta “in re ipsa”.
Rilevava, in proposito, che il reato in parola dovesse
qualificarsi come fattispecie di pericolo presunto e come, in concreto, non
esistesse alcuno degli indici tipici per affermare lo stato di cattiva
conservazione della merce, evidenziando, poi, come la Corte territoriale fosse
incorsa in contraddizione avendo, per un verso, affermato lo stato di cattiva
conservazione e, per altro verso, omesso di indicare i presupposti atti a
dimostrare tale stato.
Con riguardo, poi, alla seconda ipotesi di reato
in contestazione (tentata frode in commercio), denunciava omessa motivazione sul
punto relativo alla individuazione delle caratteristiche difformi al vero
necessarie per l’integrazione della fattispecie.
Con il terzo motivo
lamentava come già esposto con l’atto di appello, assoluta mancanza di
motivazione della ordinanza di rigetto della richiesta di parziale rinnovazione
del dibattimento e violazione della legge processuale (art. 603 c.p.p. in
relazione all’art. 507 c.p.p.) in relazione all’immotivato diniego da parte del
Tribunale di integrare la prova per testi sollecitata alla fine della istruzione
dibattimentale, nonché nullità dell’ordinanza con la quale il Tribunale aveva
negato l’ammissione dei testi a discolpa per genericità della prova.
In
sede di discussione il difensore rilevava anche come, per effetto del D. L.vo n.
212/10 (c.d. “semplificazione legislativa”), l’originaria ipotesi di reato
contemplata al capo a) dovesse ritenersi venuta meno per effetto di abrogazione
di legge e concludeva per l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata,
senza rinvio.
Ciò precisato in punto di fatto, prioritario appare – con
riguardo alla contestazione di cui al capo a) – l’esame della questione
prospettata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, concernente
l’intervenuta abrogazione della legge 283/62: una eventuale soluzione nel senso
auspicato dal ricorrente determinerebbe, infatti, il venir meno del reato ed il
conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio sul
punto.
Per un corretto inquadramento del tema in esame pare opportuno,
anzitutto, effettuare una ricognizione del quadro normativo di riferimento,
prendendo le mosse dal testo della Legge- delega 28 novembre 2005 n. 246
(intitolata “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”) le cui
disposizioni sono entrate in vigore il 16 dicembre 2005.
In tale legge
veniva previsto all’art. 14 comma 12, un termine massimo di 24 mesi (scadente il
16 dicembre 2007) entro il quale il Governo avrebbe dovuto individuare le
disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le eventuali incongruenze
e antinomie normative afferenti ai vari settori legislativi oggetto
dell’intervento di semplificazione e compendiando i risultati in una relazione
finale da trasmettere al Parlamento entro il medesimo termine: spirato il quale,
nei ventiquattro mesi successivi (quindi entro il 16 dicembre 2009), così come
previsto ai commi 14 e 15 del medesimo art. 14, il Governo era delegato ad
adottare i vari decreti legislativi aventi lo scopo di individuare quali, tra le
varie disposizioni legislative dello Stato oggetto di quella ricognizione,
pubblicate anteriormente all’ 1 gennaio 1970, dovessero permanere in vigore,
provvedendo poi al riordino complessivo della materia oggetto dei detti decreti
ed alla relativa semplificazione normativa.
Veniva altresì previsto in
via generale – in deroga a quanto contemplato nei menzionati commi 12, 14 e 15 –
che una serie di disposizioni, delle quali non rileva in questa sede indicare
l’elenco completo, era comunque sottratta al regime di ricognizione e successiva
semplificazione legislativa: tra tali disposizioni – per quanto qui di specifico
interesse – venivano indicate alla lettera a) quelle, antecedenti all’ 1 gennaio
1970, contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura
civile, nel codice di procedura penale e nel codice della navigazione – ivi
incluse le disposizioni preliminari e di attuazione – nonchè ogni altro testo
normativo recante nell’epigrafe l’indicazione “codice” ovvero “testo unico” e,
alla lettera g), le disposizioni elencate nei decreti legislativi di cui al
comma 14 (D. Lgs.vi 179/09; 212/10 e 213/10 rispettivamente emanati 1’1 dicembre
2009 – il primo – e il 13 dicembre 2010 – gli altri due).
Proseguendo
nell’analisi della normativa di riferimento, il primo di tali decreti attuativi
della delega conferita con la L. 246/05 – vale a dire il D. L.vo 179/09 –
individuava i criteri guida da seguire in vista del riordino della materia e
degli interventi di semplificazione, indicando anche i contenuti dei due
allegati (Allegato 1 – riguardante tutte quelle disposizioni anteriori all’ 1
gennaio 1970, anche se modificate con leggi successive, la cui permanenza in
vigore si reputava “indispensabile” – e Allegato 2 – riguardante altre
disposizioni da non abrogare anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 commi
14, 14 bis e 14 ter della L. 246/05 e successive modificazioni), nonchè i
significati da attribuire a determinate espressioni contenute nel
testo.
In particolare per “disposizioni legislative statali” si dovevano
intendere tutte quelle comprese in ogni singolo atto normativo dello Stato
avente valore di legge come indicato negli allegati 1 e 2, con effetto limitato
a singole disposizioni soltanto nei casi espressamente menzionati. L’espressione
“pubblicate anteriormente al l° gennaio 1970” si riferiva a tutte quelle
contenute in atti legislativi statali pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31
dicembre 1969. L’espressione “anche se modificate con provvedimenti successivi”
si riferiva ad atti legislativi statali modificativi delle leggi antecedenti al
1 gennaio 1970, intervenuti successivamente a detta data.
Ed infine con
il termine “permanenza in vigore” ci si intendeva riferire a tutte quelle
disposizioni legislative statali indicate negli allegati 1 e 2 del D. L.vo in
parola, nel testo vigente al momento della sua entrata in vigore.
I
Decreti legislativi successivi (nn. 212/10 e 213/10) rispettivamente abrogavano
le disposizioni legislative di cui all’elenco allegato in conformità a quanto
previsto dall’art. 14 comma 14 quater della Legge 246/05 ed escludevano dal
detto effetto abrogativo tutte quelle altre disposizioni legislative antecedenti
all’ 1 gennaio 1970 contenute nei tre allegati al decreto, cosi come previsto
dal D. L.vo n.179/09.
Va poi doverosamente ricordato che, per effetto di
un avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. n. 4 del 7 gennaio 2011
(rettifica riguardante il D. L.vo n. 213/10) venivano escluse dal c.d. “effetto
abrogativo” alcune norme preindividuate delle quali, comunque, non rileva far
cenno in quanto non specificamente riguardanti la materia in esame.
Ad
una prima lettura sembrerebbe quindi che la legge 283/62, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande, in
quanto emanata prima del 1 gennaio 1970 e non espressamente compresa nell’elenco
delle leggi da salvare, debba ritenersi abrogata per effetto dei vari decreti
legislativi succedutisi alla legge delega 246/05.
Ed in questo senso
militerebbe — a prescindere da un orientamento dottrinario confermativo della
ipotesi abrogativa – anche una recente sentenza pronunciata da questa Corte
(Cass. Sez. 3^ 25.2.2010 n. 12572) secondo la quale il detto effetto abrogativo
si sarebbe maturato il 16 dicembre 2010.
A ben vedere la decisione testè
ricordata, nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in
ordine al reato di cui all’art. 5 lett. d) della Legge 283/62, ha espresso in
via incidentale tale convincimento preannunciando una abrogazione della legge a
far data dal 16 dicembre 2010, facendo leva sulle disposizioni contenute nel
comma 14 ter contenuto nella L. 69/09 modificativa della L. 246/05 che
individuavano nel termine di un anno dalla data del 16 dicembre 2009, quello di
definitiva abrogazione della legge (al pari, naturalmente, di tutte le altre
incluse espressamente o implicitamente negli elenchi allegati ai vari Decreti
Legislativi successivi).
Convincimento – come cennato – espresso in forma
anticipatoria ed incidentale, sulla base di una prima lettura del dato normativo
testuale, senza uno specifico approfondimento del tema in quanto ritenuto non
indispensabile vista comunque la intervenuta maturazione del termine
prescrizionale che consentiva di superare, allo stato degli atti, la questione
in termini diversi. Esigenze di brevità suggeriscono di non esplicitare nella
sua interezza il ragionamento logico- giuridico seguito dalla Corte che, nel
richiamare i dati normativi emergenti dalla Legge 246/05 e dai decreti
legislativi successivamente emanati (si tratta – come già fatto cenno – dei
decreti n. 210/10; 212/10 e 213/10) ha ritenuto che, per effetto delle modifiche
apportate dall’art. 4 dalle L. 69/09 all’art. 14 della L. 246/05, tutte le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al
comma 14, anche se successivamente modificate, dovessero intendersi abrogate
(così come previsto dall’art. 14 comma 14 ter della L. 246/05 come modificata
dall’art. 4 della L. 69/09) e coerentemente concluso che alla data della
decisione (25 febbraio 2010) quell’effetto abrogativo ipotizzato e preannunciato
per le ragioni su esposte, non si era ancora verificato.
Ma a prescindere
dalle argomentazioni – certamente non vincolanti in questa sede proprio perché
frutto di una valutazione semplicemente incidentale e non approfondita del tema,
risolto in altro modo – contenute nella cennata decisione, ritiene oggi questa
Corte melius re perpensa di giungere a conclusioni diametralmente opposte a
quelle ipotizzate dalla Corte nella sentenza sopra citata.
In favore
della soluzione positiva adottata con la presente sentenza militano ragioni
suffragate, anzitutto, da un dato normativo testuale e da una lettura
sistematica delle norme vigenti.
Riallacciandosi a quanto previsto dal
cennato art. 14 comma 17 lett. a), della L. 246/05, può senza tema di smentita,
stabilirsi che dall’effetto abrogativo in parola rimangono escluse le
disposizioni contenute (oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo
normativo recante nell’epigrafe la denominazione “codice” o “testo unico”: il
che consente di affermare che la legge in esame va esclusa dall’effetto
abrogativo in quanto il relativo testo normativa recita nel suo incipit
l’espressione “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo Unico
delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande”.
Ma vi è di più: tale legge è stata ulteriormente
modificata ed integrata dalla L. 26.2.1963 n. 441 entrata in vigore 12 aprile
1963.
Orbene, detta legge figura tra quelle espressamente escluse
dall’intervento abrogativo, in quanto indicata al n. 1891 dell’elenco di cui
all’allegato 1 del D. L.vo 179/09 riguardante le leggi da mantenere in
vigore.
Se, allora, la legge di modifica di quella che a prima vista
potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da eliminare è stata
espressamente lasciata in vigore, segno è che il legislatore non aveva alcuna
intenzione di abrogare la legge-madre verosimilmente attesa la sua importanza
generale e le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano della tutela
generale della salute.
In altri termini non avrebbe avuto alcun senso su un
piano squisitamente logico, da un lato, escludere espressamente dall’abrogazione
la legge 441/63 modificativa della L. 283/62 e, dall’altro, non includere
quest’ultima tra le leggi sopravvissute: il che giustifica la mancata espressa
indicazione di questa nell’elenco delle leggi da salvare in coerenza, del resto,
con quanto previsto in via generale dall’art. 14 comma 17 della L. 246/05
disciplinante la sorte generale delle leggi da mantenere in vigore.
Né la
situazione pare mutare in relazione alla circostanza che tra le norme da
escludere dal menzionato effetto abrogativo non figurasse il D.P.R. 3.8.1968 n.
1255 concernente la modifica, ex art. 1 del regolamento allegato, dell’art. 6
della L. 283/62, in quanto detto D.P.R. è stato a sua volta abrogato
espressamente dal D.P.R. 23.4.2001 n. 290.
Conclusivamente può affermarsi
che, allo stato attuale, il paventato effetto abrogativo della L. 283/62 deve
ritenersi del tutto escluso.
Se queste sono le conclusioni che questa
Corte ritiene di formulare in subiecta materia, una volta escluso il venir meno
della legge per effetto di provvedimenti legislativi di tenore abrogativo,
debbono esaminarsi nel merito i rilievi formulati dal ricorrente: rilievi che –
è bene subito precisare – non sono comunque fondati.
In particolare
l’argomento prospettato dal ricorrente riguardante l’affermato (da parte della
Corte territoriale) cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari –
elemento tipizzante della contestazione sub a) – sulla base del solo dato
rappresentato dal congelamento preventivo di alimentari destinati ad un
immediato consumo, non può trovare accoglimento, dovendosi concordare con quanto
argomentato dalla Corte di Appello circa il fatto che si trattasse di una
procedura di conservazione non corretta degli alimenti destinati al consumo a
causa di quei comprensibili rischi di alterazione del prodotto che sarebbero
potuti conseguire ad uno scongelamento (del quale oltretutto non é dato
conoscere le procedure) ovvero ad un congelamento.
In questo senso può
convenirsi con le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale che,
implicitamente e sinteticamente, ha ricordato quali fossero le regole
fondamentali di una corretta procedura di conservazione dei prodotti alimentari,
senza che potesse incidere il grado di commestibilità della sostanza alimentare
o l’eventuale verificarsi di un danno alla salute estranei alla fattispecie, che
si configura come reato di pericolo astratto presunto.
Né in tale
motivazione sono ravvisabili salti logici ovvero contraddizioni interne come
prospettato dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che, seppure in termini
generali, la Corte ha esaustivamente evidenziato come la tecnica di congelamento
del prodotto fosse indicativa di per sè di una conservazione non conforme a
legge, non occorrendo indicare i vari presupposti dimostrativi di tale stato
negativo.
Ma anche con riguardo all’altro profilo riguardante il reato in
esame, deve concordarsi con la Corte in ordine alla ritenuta destinazione per la
vendita dei prodotti alimentari meglio descritti nel capo a) della imputazione,
laddove si tenga conto del dato generale della collocazione di tali prodotti
all’interno di un supermercato ex sé finalizzato allo smercio dei prodotti ed al
particolare tipo di confezionamento di alcuni di detti prodotti, nonché ancora
alla predisposizione per alcuni di essi (carne tritata) delle operazioni
preliminari per la messa in vendita cui erano intenti alcuni degli addetti al
settore.
In questo senso non appare condivisibile quanto sostenuto dalla
difesa in ordine ad una motivazione sostanzialmente apodittica offerta dalla
Corte, in quanto il richiamo fatto dal giudice di appello ai dati analizzati dal
giudice di primo grado (la cui decisione si salda con quella di secondo grado)
consente di escludere che la Corte abbia proceduto sulla base di meri dati
presuntivi.
Tanto precisato, deve comunque osservarsi che alla data di
emissione della sentenza di appello era trascorso il termine massimo
prescrizionale pari – secondo il regime previgente di cui all’art. 157 c.p.
applicabile nella specie attesa l’epoca di commissione del reato – ad anni
quattro e mesi sei comprensivi della proroga, decorrenti dalla data di
accertamento del fatto – reato (qualificabile come istantaneo), non essendosi
rilevate cause di sospensione della prescrizione.
Quanto, poi, ai motivi
di ricorso formulati con riferimento al reato di cui al capo b), gli stessi sono
ugualmente infondati, dovendosi condividere le motivazioni – esenti da vizi
logici – con le quali la Corte territoriale è giunta alla conclusione che nella
condotta descritta in tale capo di imputazione fosse ravvisabile il tentativo di
frode in commercio.
Premesso che ai fini della configurabilità del
tentativo di frode in commercio non è necessaria l’effettiva messa in vendita
del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del
prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle
dichiarate o convenute (Cass. Sez. 2^ 28.10.2010 n. 41758) e non apparendo
necessario l’inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l’esercente
(Cass. Sez. 3^ 18.11.2008 n. 6885), va anche ricordato, sulla base di
giurisprudenza uniforme di questa Corte, che integra l’ipotesi delittuosa in
parola anche la mera esposizione sul banco vendita – come è accaduto nel caso de
quo — di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la
clientela: segni mendaci correttamente individuati dalla Corte
nell’etichettatura del prodotto offerto in vendita (un pezzo di fesa magra di
Kg. 6,700 indicante una data – 3 gennaio 2005 – diversa da quella dell’ 1
gennaio 2005 contenuta nel vassoio da dove quel pezzo di carne era stato
estratto, per essere contestualmente posizionato sul banco
vendita).
Invero uno dei dati qualificanti la condotta penalmente
rilevante è dato proprio dalla diversa etichettatura della data di scadenza
rispetto a quella originaria che implica la messa in vendita di aliud pro alio
(v. anche Cass. S.U. 25.102000 n. 28).
Non può quindi convenirsi con la
difesa del ricorrente circa la mancanza di motivazione da parte della Corte,
esplicitata invece in modo adeguato e conforme anche ai dati probatori acquisiti
al processo, attraverso la indicazione di dati diversi dal vero, contenuti nel
prodotto collocato sul banco vendita.
Quanto, infine, alle censure
afferenti alla mancanza di motivazione in merito al diniego della rinnovazione
parziale dell’istruzione dibattimentale in grado di appello, le stesse non sono
fondate, posto che correttamente ed in modo congruo, la Corte territoriale – al
pari di quanto già statuito dal Tribunale – ha ritenuto la prova dichiarativa
sollecitata dalla difesa nella fase di appello non decisiva (per tale dovendosi
intendere quella che possa risultare determinante per un esito diverso del
processo).
Peraltro, come precisato ripetutamente da questa Corte, la
mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione ai
mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495
comma 2 c.p.p. con la conseguenza che il relativo motivo non può essere fatto
valere in sede di legittimità ove quel mezzo di prova sia stato sollecitato
dalla parte attraverso l’invito rivolto al giudice di merito ad avvalersi dei
poteri integrativi probatori ex art. 507 c.p.p. senza esito positivo attesa la
ritenuta non necessità da parte del giudice investito della questione ai fini
della decisione (Cass. Cass. Sez. 6^ 5.8.2003 n. 33105).
Né può ritenersi –
come sostenuto dalla difesa – che il diniego da parte del Tribunale di avvalersi
dei poteri integrativi di cui all’art. 507 c.p.p. fosse immotivato, in quanto –
come correttamente ricordato dalla Corte di Appello – il contenuto
dell’ordinanza pronunciata dal primo giudice derivava proprio dalla constatata
superfluità di ulteriori mezzi istruttori.
Analogamente è a dirsi
dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha ritenuto di non ammettere i testi
indicati in lista, avendo la Corte territoriale confermato il dato della
genericità, non tanto e non solo del capitolato di prova indicato attraverso un
mero rinvio al capo di imputazione, ma anche di quest’ultimo, in termini tali da
inibire una assunzione di testi c.d. “libera” senza la benché minima
delimitazione del thema probandum.
E’ peraltro noto che vige in materia il
principio di una sua indicazione attraverso la c.d. “capitolazione”, implicita o
esplicita, delle circostanze sulle quali dovrà vertere l’ esame (Cass. Sez. 2^
19.10.2000 n. 192), nel caso di specie non rispettato.
Sulla base di tali
considerazioni, va allora disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza
rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) per estinzione dello stesso a
seguito di intervenuta prescrizione con contestuale eliminazione della quota di
aumento della pena pecuniaria (multa) pari ad € 200,00 come determinata dal
Tribunale, rientrando ciò nei poteri di questa Corte, ai sensi dell’art. 620
lett. 1) c.p.p.
Va, per il resto rigettato il ricorso come sopra
proposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione ed
elimina la relativa pena nella misura di € 200,00 di mul ta . Rigetta nel
resto.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2011
DEPOSITATA IN
CANCELLERIA il 9 Mar. 2011
Home » Mancato effetto abrogativo della legge in materia di alimenti
Mancato effetto abrogativo della legge in materia di alimenti
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 9276 del 9 marzo 2011
Con la decisione in esame la Corte
ha affermato che, anche seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della delega conferita con la L. 28 novembre 2005, n. 246 in materia
di semplificazione legislativa, non si è verificato alcun effetto abrogativo
della legge in materia di alimenti (L. n. 283 del 1962).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. DE MAIO
Guido Presidente
2. Dott. GRILLO Renato Consigliere Rel.
3. Dott.
AMORESANO Silvio Consigliere
4. Dott. MARINI Luigi Consigliere
5. Dott.
RAMACCI Luca Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da:
FACCHI Albertino,
nato a Poncarale l’8.1.1951
– avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2009
dalla Corte di Appello di Brescia;
– udita nella pubblica udienza del 19
gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
– udito il
Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo
MONTAGNA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il reato di cui al
capo a) e per il rigetto nel resto;
– sentito//
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza del 15 gennaio 2010 la
Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia resa
in data 25 giugno 2007 con la quale FACCHI Albertino, imputato dei reati di cui
all’art. 5 lett. b) della L. 283/62 e di cui agli artt. 56 e 515 c.p. [fatti
commessi in Brescia il 3 gennaio 2005], veniva ritenuto colpevole dei detti
reati e condannato, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la
continuazione, alla pena di € 1.200 di multa.
Con la detta sentenza la
Corte Territoriale disattendeva i motivi di appello in base ai quali la difesa
aveva, in via principale, richiesto l’assoluzione dell’imputato dal reato sub a)
perché il fatto non sussiste (in quanto mancava la prova del cattivo stato di
conservazione dei prodotti alimentari); dalla imputazione sub b) per identica
ragione (sul presupposto che non vi era prova che le etichette rinvenute nel
cestino dei rifiuti — recanti una data di scadenza diversa ed antecedente –
fossero proprio quelle precedentemente apposte sui prodotti, poi staccate e
sostituite con etichette recanti date diverse e posteriori); la nullità della
ordinanza di diniego di ammissione dei testi indicati in lista (sul presupposto
che si trattasse di una richiesta generica riferita per relationem al capo di
imputazione) e del diniego di assunzione di un teste ex art. 507 c.p.p. ,
osservando:
1) quanto, al primo motivo, che la prova del cattivo stato di
conservazione si traeva da quanto constatato de visu dai verbalizzanti e dallo
stato di congelamento dei prodotti alimentari conservati a temperature tra loro
diverse;
2) quanto al secondo motivo, che la stessa presenza dei prodotti
all’interno del banco di vendita e, soprattutto, la circostanza che uno dei
prodotti proveniva da un vassoio recante una data diversa (3 gennaio 2005) da
quella ivi figurante (1 gennaio 2005) faceva ragionevolmente presumere che le
etichette rinvenute all’interno del cestino fossero esattamente quelle
originariamente apposte, poi sostituite da quelle nuove indicanti una data
postuma;
3) che correttamente il giudice aveva negato sia l’ammissione dei
testi indicati in lista (per genericità del capitolato di prova), sia
l’assunzione di un teste a norma dell’art. 507 c.p.p, in quanto non ritenuto
indispensabile.
Ha proposto ricorso in questa sede l’imputato,
articolando i tre distinti motivi.
Con riferimento al primo, afferente al
reato di cui al capo a) (violazione della legge sulla disciplina degli alimenti
e bevande), ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
punto di affermazione di responsabilità, avendo la Corte omesso di specificare
in cosa consistesse il cattivo stato di conservazione, dato invece per scontato
sulla base del solo dato del preventivo congelamento dei prodotti e quali
fossero gli elementi indicativi di una destinazione alla vendita e/o
distribuzione dei prodotti medesimi, anche questa data per scontata, in quanto
ritenuta “in re ipsa”.
Rilevava, in proposito, che il reato in parola dovesse
qualificarsi come fattispecie di pericolo presunto e come, in concreto, non
esistesse alcuno degli indici tipici per affermare lo stato di cattiva
conservazione della merce, evidenziando, poi, come la Corte territoriale fosse
incorsa in contraddizione avendo, per un verso, affermato lo stato di cattiva
conservazione e, per altro verso, omesso di indicare i presupposti atti a
dimostrare tale stato.
Con riguardo, poi, alla seconda ipotesi di reato
in contestazione (tentata frode in commercio), denunciava omessa motivazione sul
punto relativo alla individuazione delle caratteristiche difformi al vero
necessarie per l’integrazione della fattispecie.
Con il terzo motivo
lamentava come già esposto con l’atto di appello, assoluta mancanza di
motivazione della ordinanza di rigetto della richiesta di parziale rinnovazione
del dibattimento e violazione della legge processuale (art. 603 c.p.p. in
relazione all’art. 507 c.p.p.) in relazione all’immotivato diniego da parte del
Tribunale di integrare la prova per testi sollecitata alla fine della istruzione
dibattimentale, nonché nullità dell’ordinanza con la quale il Tribunale aveva
negato l’ammissione dei testi a discolpa per genericità della prova.
In
sede di discussione il difensore rilevava anche come, per effetto del D. L.vo n.
212/10 (c.d. “semplificazione legislativa”), l’originaria ipotesi di reato
contemplata al capo a) dovesse ritenersi venuta meno per effetto di abrogazione
di legge e concludeva per l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata,
senza rinvio.
Ciò precisato in punto di fatto, prioritario appare – con
riguardo alla contestazione di cui al capo a) – l’esame della questione
prospettata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, concernente
l’intervenuta abrogazione della legge 283/62: una eventuale soluzione nel senso
auspicato dal ricorrente determinerebbe, infatti, il venir meno del reato ed il
conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio sul
punto.
Per un corretto inquadramento del tema in esame pare opportuno,
anzitutto, effettuare una ricognizione del quadro normativo di riferimento,
prendendo le mosse dal testo della Legge- delega 28 novembre 2005 n. 246
(intitolata “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”) le cui
disposizioni sono entrate in vigore il 16 dicembre 2005.
In tale legge
veniva previsto all’art. 14 comma 12, un termine massimo di 24 mesi (scadente il
16 dicembre 2007) entro il quale il Governo avrebbe dovuto individuare le
disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le eventuali incongruenze
e antinomie normative afferenti ai vari settori legislativi oggetto
dell’intervento di semplificazione e compendiando i risultati in una relazione
finale da trasmettere al Parlamento entro il medesimo termine: spirato il quale,
nei ventiquattro mesi successivi (quindi entro il 16 dicembre 2009), così come
previsto ai commi 14 e 15 del medesimo art. 14, il Governo era delegato ad
adottare i vari decreti legislativi aventi lo scopo di individuare quali, tra le
varie disposizioni legislative dello Stato oggetto di quella ricognizione,
pubblicate anteriormente all’ 1 gennaio 1970, dovessero permanere in vigore,
provvedendo poi al riordino complessivo della materia oggetto dei detti decreti
ed alla relativa semplificazione normativa.
Veniva altresì previsto in
via generale – in deroga a quanto contemplato nei menzionati commi 12, 14 e 15 –
che una serie di disposizioni, delle quali non rileva in questa sede indicare
l’elenco completo, era comunque sottratta al regime di ricognizione e successiva
semplificazione legislativa: tra tali disposizioni – per quanto qui di specifico
interesse – venivano indicate alla lettera a) quelle, antecedenti all’ 1 gennaio
1970, contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura
civile, nel codice di procedura penale e nel codice della navigazione – ivi
incluse le disposizioni preliminari e di attuazione – nonchè ogni altro testo
normativo recante nell’epigrafe l’indicazione “codice” ovvero “testo unico” e,
alla lettera g), le disposizioni elencate nei decreti legislativi di cui al
comma 14 (D. Lgs.vi 179/09; 212/10 e 213/10 rispettivamente emanati 1’1 dicembre
2009 – il primo – e il 13 dicembre 2010 – gli altri due).
Proseguendo
nell’analisi della normativa di riferimento, il primo di tali decreti attuativi
della delega conferita con la L. 246/05 – vale a dire il D. L.vo 179/09 –
individuava i criteri guida da seguire in vista del riordino della materia e
degli interventi di semplificazione, indicando anche i contenuti dei due
allegati (Allegato 1 – riguardante tutte quelle disposizioni anteriori all’ 1
gennaio 1970, anche se modificate con leggi successive, la cui permanenza in
vigore si reputava “indispensabile” – e Allegato 2 – riguardante altre
disposizioni da non abrogare anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 commi
14, 14 bis e 14 ter della L. 246/05 e successive modificazioni), nonchè i
significati da attribuire a determinate espressioni contenute nel
testo.
In particolare per “disposizioni legislative statali” si dovevano
intendere tutte quelle comprese in ogni singolo atto normativo dello Stato
avente valore di legge come indicato negli allegati 1 e 2, con effetto limitato
a singole disposizioni soltanto nei casi espressamente menzionati. L’espressione
“pubblicate anteriormente al l° gennaio 1970” si riferiva a tutte quelle
contenute in atti legislativi statali pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31
dicembre 1969. L’espressione “anche se modificate con provvedimenti successivi”
si riferiva ad atti legislativi statali modificativi delle leggi antecedenti al
1 gennaio 1970, intervenuti successivamente a detta data.
Ed infine con
il termine “permanenza in vigore” ci si intendeva riferire a tutte quelle
disposizioni legislative statali indicate negli allegati 1 e 2 del D. L.vo in
parola, nel testo vigente al momento della sua entrata in vigore.
I
Decreti legislativi successivi (nn. 212/10 e 213/10) rispettivamente abrogavano
le disposizioni legislative di cui all’elenco allegato in conformità a quanto
previsto dall’art. 14 comma 14 quater della Legge 246/05 ed escludevano dal
detto effetto abrogativo tutte quelle altre disposizioni legislative antecedenti
all’ 1 gennaio 1970 contenute nei tre allegati al decreto, cosi come previsto
dal D. L.vo n.179/09.
Va poi doverosamente ricordato che, per effetto di
un avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. n. 4 del 7 gennaio 2011
(rettifica riguardante il D. L.vo n. 213/10) venivano escluse dal c.d. “effetto
abrogativo” alcune norme preindividuate delle quali, comunque, non rileva far
cenno in quanto non specificamente riguardanti la materia in esame.
Ad
una prima lettura sembrerebbe quindi che la legge 283/62, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande, in
quanto emanata prima del 1 gennaio 1970 e non espressamente compresa nell’elenco
delle leggi da salvare, debba ritenersi abrogata per effetto dei vari decreti
legislativi succedutisi alla legge delega 246/05.
Ed in questo senso
militerebbe — a prescindere da un orientamento dottrinario confermativo della
ipotesi abrogativa – anche una recente sentenza pronunciata da questa Corte
(Cass. Sez. 3^ 25.2.2010 n. 12572) secondo la quale il detto effetto abrogativo
si sarebbe maturato il 16 dicembre 2010.
A ben vedere la decisione testè
ricordata, nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in
ordine al reato di cui all’art. 5 lett. d) della Legge 283/62, ha espresso in
via incidentale tale convincimento preannunciando una abrogazione della legge a
far data dal 16 dicembre 2010, facendo leva sulle disposizioni contenute nel
comma 14 ter contenuto nella L. 69/09 modificativa della L. 246/05 che
individuavano nel termine di un anno dalla data del 16 dicembre 2009, quello di
definitiva abrogazione della legge (al pari, naturalmente, di tutte le altre
incluse espressamente o implicitamente negli elenchi allegati ai vari Decreti
Legislativi successivi).
Convincimento – come cennato – espresso in forma
anticipatoria ed incidentale, sulla base di una prima lettura del dato normativo
testuale, senza uno specifico approfondimento del tema in quanto ritenuto non
indispensabile vista comunque la intervenuta maturazione del termine
prescrizionale che consentiva di superare, allo stato degli atti, la questione
in termini diversi. Esigenze di brevità suggeriscono di non esplicitare nella
sua interezza il ragionamento logico- giuridico seguito dalla Corte che, nel
richiamare i dati normativi emergenti dalla Legge 246/05 e dai decreti
legislativi successivamente emanati (si tratta – come già fatto cenno – dei
decreti n. 210/10; 212/10 e 213/10) ha ritenuto che, per effetto delle modifiche
apportate dall’art. 4 dalle L. 69/09 all’art. 14 della L. 246/05, tutte le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al
comma 14, anche se successivamente modificate, dovessero intendersi abrogate
(così come previsto dall’art. 14 comma 14 ter della L. 246/05 come modificata
dall’art. 4 della L. 69/09) e coerentemente concluso che alla data della
decisione (25 febbraio 2010) quell’effetto abrogativo ipotizzato e preannunciato
per le ragioni su esposte, non si era ancora verificato.
Ma a prescindere
dalle argomentazioni – certamente non vincolanti in questa sede proprio perché
frutto di una valutazione semplicemente incidentale e non approfondita del tema,
risolto in altro modo – contenute nella cennata decisione, ritiene oggi questa
Corte melius re perpensa di giungere a conclusioni diametralmente opposte a
quelle ipotizzate dalla Corte nella sentenza sopra citata.
In favore
della soluzione positiva adottata con la presente sentenza militano ragioni
suffragate, anzitutto, da un dato normativo testuale e da una lettura
sistematica delle norme vigenti.
Riallacciandosi a quanto previsto dal
cennato art. 14 comma 17 lett. a), della L. 246/05, può senza tema di smentita,
stabilirsi che dall’effetto abrogativo in parola rimangono escluse le
disposizioni contenute (oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo
normativo recante nell’epigrafe la denominazione “codice” o “testo unico”: il
che consente di affermare che la legge in esame va esclusa dall’effetto
abrogativo in quanto il relativo testo normativa recita nel suo incipit
l’espressione “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo Unico
delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande”.
Ma vi è di più: tale legge è stata ulteriormente
modificata ed integrata dalla L. 26.2.1963 n. 441 entrata in vigore 12 aprile
1963.
Orbene, detta legge figura tra quelle espressamente escluse
dall’intervento abrogativo, in quanto indicata al n. 1891 dell’elenco di cui
all’allegato 1 del D. L.vo 179/09 riguardante le leggi da mantenere in
vigore.
Se, allora, la legge di modifica di quella che a prima vista
potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da eliminare è stata
espressamente lasciata in vigore, segno è che il legislatore non aveva alcuna
intenzione di abrogare la legge-madre verosimilmente attesa la sua importanza
generale e le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano della tutela
generale della salute.
In altri termini non avrebbe avuto alcun senso su un
piano squisitamente logico, da un lato, escludere espressamente dall’abrogazione
la legge 441/63 modificativa della L. 283/62 e, dall’altro, non includere
quest’ultima tra le leggi sopravvissute: il che giustifica la mancata espressa
indicazione di questa nell’elenco delle leggi da salvare in coerenza, del resto,
con quanto previsto in via generale dall’art. 14 comma 17 della L. 246/05
disciplinante la sorte generale delle leggi da mantenere in vigore.
Né la
situazione pare mutare in relazione alla circostanza che tra le norme da
escludere dal menzionato effetto abrogativo non figurasse il D.P.R. 3.8.1968 n.
1255 concernente la modifica, ex art. 1 del regolamento allegato, dell’art. 6
della L. 283/62, in quanto detto D.P.R. è stato a sua volta abrogato
espressamente dal D.P.R. 23.4.2001 n. 290.
Conclusivamente può affermarsi
che, allo stato attuale, il paventato effetto abrogativo della L. 283/62 deve
ritenersi del tutto escluso.
Se queste sono le conclusioni che questa
Corte ritiene di formulare in subiecta materia, una volta escluso il venir meno
della legge per effetto di provvedimenti legislativi di tenore abrogativo,
debbono esaminarsi nel merito i rilievi formulati dal ricorrente: rilievi che –
è bene subito precisare – non sono comunque fondati.
In particolare
l’argomento prospettato dal ricorrente riguardante l’affermato (da parte della
Corte territoriale) cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari –
elemento tipizzante della contestazione sub a) – sulla base del solo dato
rappresentato dal congelamento preventivo di alimentari destinati ad un
immediato consumo, non può trovare accoglimento, dovendosi concordare con quanto
argomentato dalla Corte di Appello circa il fatto che si trattasse di una
procedura di conservazione non corretta degli alimenti destinati al consumo a
causa di quei comprensibili rischi di alterazione del prodotto che sarebbero
potuti conseguire ad uno scongelamento (del quale oltretutto non é dato
conoscere le procedure) ovvero ad un congelamento.
In questo senso può
convenirsi con le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale che,
implicitamente e sinteticamente, ha ricordato quali fossero le regole
fondamentali di una corretta procedura di conservazione dei prodotti alimentari,
senza che potesse incidere il grado di commestibilità della sostanza alimentare
o l’eventuale verificarsi di un danno alla salute estranei alla fattispecie, che
si configura come reato di pericolo astratto presunto.
Né in tale
motivazione sono ravvisabili salti logici ovvero contraddizioni interne come
prospettato dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che, seppure in termini
generali, la Corte ha esaustivamente evidenziato come la tecnica di congelamento
del prodotto fosse indicativa di per sè di una conservazione non conforme a
legge, non occorrendo indicare i vari presupposti dimostrativi di tale stato
negativo.
Ma anche con riguardo all’altro profilo riguardante il reato in
esame, deve concordarsi con la Corte in ordine alla ritenuta destinazione per la
vendita dei prodotti alimentari meglio descritti nel capo a) della imputazione,
laddove si tenga conto del dato generale della collocazione di tali prodotti
all’interno di un supermercato ex sé finalizzato allo smercio dei prodotti ed al
particolare tipo di confezionamento di alcuni di detti prodotti, nonché ancora
alla predisposizione per alcuni di essi (carne tritata) delle operazioni
preliminari per la messa in vendita cui erano intenti alcuni degli addetti al
settore.
In questo senso non appare condivisibile quanto sostenuto dalla
difesa in ordine ad una motivazione sostanzialmente apodittica offerta dalla
Corte, in quanto il richiamo fatto dal giudice di appello ai dati analizzati dal
giudice di primo grado (la cui decisione si salda con quella di secondo grado)
consente di escludere che la Corte abbia proceduto sulla base di meri dati
presuntivi.
Tanto precisato, deve comunque osservarsi che alla data di
emissione della sentenza di appello era trascorso il termine massimo
prescrizionale pari – secondo il regime previgente di cui all’art. 157 c.p.
applicabile nella specie attesa l’epoca di commissione del reato – ad anni
quattro e mesi sei comprensivi della proroga, decorrenti dalla data di
accertamento del fatto – reato (qualificabile come istantaneo), non essendosi
rilevate cause di sospensione della prescrizione.
Quanto, poi, ai motivi
di ricorso formulati con riferimento al reato di cui al capo b), gli stessi sono
ugualmente infondati, dovendosi condividere le motivazioni – esenti da vizi
logici – con le quali la Corte territoriale è giunta alla conclusione che nella
condotta descritta in tale capo di imputazione fosse ravvisabile il tentativo di
frode in commercio.
Premesso che ai fini della configurabilità del
tentativo di frode in commercio non è necessaria l’effettiva messa in vendita
del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del
prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle
dichiarate o convenute (Cass. Sez. 2^ 28.10.2010 n. 41758) e non apparendo
necessario l’inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l’esercente
(Cass. Sez. 3^ 18.11.2008 n. 6885), va anche ricordato, sulla base di
giurisprudenza uniforme di questa Corte, che integra l’ipotesi delittuosa in
parola anche la mera esposizione sul banco vendita – come è accaduto nel caso de
quo — di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la
clientela: segni mendaci correttamente individuati dalla Corte
nell’etichettatura del prodotto offerto in vendita (un pezzo di fesa magra di
Kg. 6,700 indicante una data – 3 gennaio 2005 – diversa da quella dell’ 1
gennaio 2005 contenuta nel vassoio da dove quel pezzo di carne era stato
estratto, per essere contestualmente posizionato sul banco
vendita).
Invero uno dei dati qualificanti la condotta penalmente
rilevante è dato proprio dalla diversa etichettatura della data di scadenza
rispetto a quella originaria che implica la messa in vendita di aliud pro alio
(v. anche Cass. S.U. 25.102000 n. 28).
Non può quindi convenirsi con la
difesa del ricorrente circa la mancanza di motivazione da parte della Corte,
esplicitata invece in modo adeguato e conforme anche ai dati probatori acquisiti
al processo, attraverso la indicazione di dati diversi dal vero, contenuti nel
prodotto collocato sul banco vendita.
Quanto, infine, alle censure
afferenti alla mancanza di motivazione in merito al diniego della rinnovazione
parziale dell’istruzione dibattimentale in grado di appello, le stesse non sono
fondate, posto che correttamente ed in modo congruo, la Corte territoriale – al
pari di quanto già statuito dal Tribunale – ha ritenuto la prova dichiarativa
sollecitata dalla difesa nella fase di appello non decisiva (per tale dovendosi
intendere quella che possa risultare determinante per un esito diverso del
processo).
Peraltro, come precisato ripetutamente da questa Corte, la
mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione ai
mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495
comma 2 c.p.p. con la conseguenza che il relativo motivo non può essere fatto
valere in sede di legittimità ove quel mezzo di prova sia stato sollecitato
dalla parte attraverso l’invito rivolto al giudice di merito ad avvalersi dei
poteri integrativi probatori ex art. 507 c.p.p. senza esito positivo attesa la
ritenuta non necessità da parte del giudice investito della questione ai fini
della decisione (Cass. Cass. Sez. 6^ 5.8.2003 n. 33105).
Né può ritenersi –
come sostenuto dalla difesa – che il diniego da parte del Tribunale di avvalersi
dei poteri integrativi di cui all’art. 507 c.p.p. fosse immotivato, in quanto –
come correttamente ricordato dalla Corte di Appello – il contenuto
dell’ordinanza pronunciata dal primo giudice derivava proprio dalla constatata
superfluità di ulteriori mezzi istruttori.
Analogamente è a dirsi
dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha ritenuto di non ammettere i testi
indicati in lista, avendo la Corte territoriale confermato il dato della
genericità, non tanto e non solo del capitolato di prova indicato attraverso un
mero rinvio al capo di imputazione, ma anche di quest’ultimo, in termini tali da
inibire una assunzione di testi c.d. “libera” senza la benché minima
delimitazione del thema probandum.
E’ peraltro noto che vige in materia il
principio di una sua indicazione attraverso la c.d. “capitolazione”, implicita o
esplicita, delle circostanze sulle quali dovrà vertere l’ esame (Cass. Sez. 2^
19.10.2000 n. 192), nel caso di specie non rispettato.
Sulla base di tali
considerazioni, va allora disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza
rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) per estinzione dello stesso a
seguito di intervenuta prescrizione con contestuale eliminazione della quota di
aumento della pena pecuniaria (multa) pari ad € 200,00 come determinata dal
Tribunale, rientrando ciò nei poteri di questa Corte, ai sensi dell’art. 620
lett. 1) c.p.p.
Va, per il resto rigettato il ricorso come sopra
proposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione ed
elimina la relativa pena nella misura di € 200,00 di mul ta . Rigetta nel
resto.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2011
DEPOSITATA IN
CANCELLERIA il 9 Mar. 2011
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