Maltrattamento di animali: è reato anche se le lesioni non sono fisiche

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Cassazione penale, sentenza n. 38789 del 24 giugno 2015 (riferimento normativo: articolo 544 ter del codice penale)

Il reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter del c.p. non richiede che vengano procurate lesioni fisiche, poiché esso è integrato dalle sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, capaci di produrre nocumento agli animali.

La sentenza in commento ci porta sul terreno della tutela del benessere animale, che non solo è prescritto da normative settoriali, ma il cui pregiudizio è sanzionato penalmente in un’ottica ormai orientata a riconoscere gli animali come esseri senzienti a seguito della l. 189/2004.
Il caso ha riguardato due autisti abilitati al trasporto di animali, due allevatori di bestiame e due addetti alla pulizia di area mercatale, a cui veniva addebitato di avere infierito su un bovino che versava in precarie condizioni di salute e non era in grado di deambulare, bastonandolo, sottoponendolo a scosse elettriche, tirandolo per la coda e per la testa, caricandolo a forza con una pala meccanica sul camion che doveva trasferirlo al macello.
La disposizione penale punisce una serie di condotte vessatorie commesse per crudeltà o senza necessità contro gli animali. Tra le altre quella che provochi lesioni. In proposito, la Corte ha precisato che tale nozione non deve estrinsecarsi in un vero e proprio processo patologico né occorre che determini una menomazione funzionale, ma richiede comunque un’apprezzabile diminuzione dell’integrità dell’animale come diretta conseguenza di una condotta che può essere sia commissiva che omissiva (per esempio lasciando senza cibo/acqua o senza cure l’animale).
Quanto al trasporto, i giudici hanno ricordato che in base alla normativa gli animali malati o feriti non possono essere trasportati né ricorreva la condizione derogatoria della macellazione d’urgenza o del trattamento veterinario d’emergenza.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, non rileva solo la crudeltà, ma anche l’avere agito senza necessità, quindi anche soltanto per indifferenza verso la sensibilità al dolore dell’animale. Neppure può essere invocata a propria giustificazione l’ignoranza della disciplina specifica sul benessere animale (che peraltro dovrebbe essere ben conosciuta da soggetti che operano professionalmente in quel campo).

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