SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
Nei procedimenti riuniti da C-58/10 a C-68/10,
aventi ad
oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’É;;tat (Francia), con decisioni 6 novembre 2009
e 28 dicembre 2009, pervenute in cancelleria il 3 febbraio 2010, nei
procedimenti
Monsanto SAS (cause C-58/10 e C-59/10),
Monsanto Agriculture
France SAS (cause C-58/10 e C-59/10),
Monsanto International SARL (cause
C-58/10 e C-59/10),
Monsanto Technology LLC (cause C-58/10 e
C-59/10),
Monsanto Europe SA (causa C-59/10),
Association générale des
producteurs de maïs (AGPM) (causa C-60/10),
Malaprade SCEA e a. (causa
C-61/10),
Pioneer Génétique SARL (causa C-62/10),
Pioneer Semences SAS
(causa C-62/10),
Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des
établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (causa
C-63/10),
Caussade Semences SA (causa C-64/10),
Limagrain Europe SA, già
Limagrain Verneuil Holding SA (causa C-65/10),
Maïsadour Semences SA (causa
C-66/10),
Ragt Semences SA (causa C-67/10),
Euralis Semences SAS (causa
C-68/10),
Euralis Coop (causa C-68/10)
contro
Ministre de l’Agriculture
et de la Pêche,
con l’intervento di:
Association France Nature
Environnement (cause C-59/10 e C-60/10),
Confédération paysanne (causa
C-60/10),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig.
L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader, A. Prechal e dal sig. E.
Jarašiunas, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere:
sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza del 9 febbraio 2011,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Monsanto SAS, la Monsanto Agriculture Francia SAS, la
Monsanto International SARL, la Monsanto Technology LLC e la Monsanto Europe SA,
dagli avv.ti R. Saint-Esteben, C.-L. Vier, M. Pittie, P. Honoré e C. Vexliard,
avocats;
– per l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) e a.,
dagli avv.ti M. Le Prat e L. Verdier, avocats;
– per la Pioneer Génétique
SARL, la Pioneer Semences SAS, l’Union française des semenciers (UFS), già
Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs
(Seproma), la Caussade Semences SA, la Limagrain Europe SA, la Maïsadour
Semences SA, la Ragt Semences SA, la Euralis Semences SAS e la Euralis Coop,
dagli avv.ti A. Monod e B. Colin, avocats;
– per la Confédération paysanne,
dall’avv. H. Bras, avocat;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues
e S. Menez, nonché dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
–
per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaïoannou, in
qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità
di agente;
– per il governo polacco, dal sig. B. Majczyna e dalla sig.ra J.
Sawicka, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L.
Pignataro-Nolin, dal sig. M. Van Hoof e dal sig. C. Zadra, in qualità di
agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Le domande di
pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 12 e 23 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e
che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), degli artt.
20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre
2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU
L 268, pag. 1), nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31, pag. 1).
2 Le domande in parola sono state presentate
nel contesto di undici controversie insorte tra la Monsanto SAS, la Monsanto
Agriculture France SAS, la Monsanto International SARL, la Monsanto Technology
LLC, la Monsanto Europe SA (in prosieguo, rispettivamente: la «Monsanto», la
«Monsanto Agriculture France», la «Monsanto International», la «Monsanto
Technology» e la «Monsanto Europe»), nonché vari altri ricorrenti persone
fisiche o giuridiche, e il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, con
l’intervento dell’associazione France Nature Environnement e della Confédération
paysanne, in merito alla legittimità di due misure provvisorie nazionali che
hanno, in successione, sospeso la cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON
810, organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»), e in seguito
hanno vietato la coltivazione delle varietà di sementi provenienti dalla linea
di mais di cui trattasi.
Contesto normativo
Il
diritto dell’Unione
La direttiva 2001/18
3 La direttiva 2001/18,
modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24; in
prosieguo: la «direttiva 2001/18»), disciplina l’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM nonché l’immissione nel mercato degli OGM come tali o
contenuti in prodotti.
4 L’art. 34 della direttiva 2001/18 fissa la data
della sua trasposizione entro il 17 ottobre 2002. L’art. 36 abroga, alla data
del 17 ottobre 2002, la direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati
(GU L 117, pag. 15), e dispone che i riferimenti fatti a quest’ultima si
intendono fatti alla direttiva 2001/18 secondo la tabella di correlazione
contenuta in allegato.
5 Conformemente ai suoi ‘considerandò diciottesimo e
ventottesimo, la direttiva 2001/18, al pari, precedentemente, della direttiva
90/220, instaura:
– procedure e criteri armonizzati per la valutazione, caso
per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM;
– una procedura comunitaria di autorizzazione per
l’immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi, qualora l’uso previsto di
questi ultimi comporti l’emissione deliberata dell’organismo o degli organismi
nell’ambiente.
6 Il cinquantesimo e il cinquantunesimo ‘considerandò della
direttiva 2001/18 recitano:
«(50) Le autorizzazioni esistenti rilasciate in
base alla direttiva [90/220] dovrebbero essere rinnovate al fine di evitare
disparità tra le autorizzazioni rilasciate in base a detta direttiva e quelle
rilasciate in base alla presente direttiva e di tener pienamente conto delle
condizioni relative alle autorizzazioni previste dalla [direttiva
90/220].
(51) Tale rinnovo richiede un periodo transitorio durante il quale
le autorizzazioni rilasciate in base alla [direttiva 90/220] permangono
valide».
7 Le modalità del rinnovo, prima del termine del 17 ottobre 2006,
delle autorizzazioni accordate precedentemente al 17 ottobre 2002 in forza della
direttiva 90/220 sono disciplinate dall’art. 17 della direttiva 2001/18. Il n. 2
di questa norma elenca i documenti, gli elementi informativi nonché l’eventuale
proposta che deve includere la notifica del rinnovo. In applicazione dei nn. 2 e
9 della stessa norma, l’operatore interessato che presenta questa notifica prima
del 17 ottobre 2006 può continuare a immettere in commercio gli OGM alle
condizioni indicate nell’autorizzazione iniziale in attesa di una decisione
finale in esito al rinnovo di quest’ultima.
8 Gli artt. 20, 21 e 24 della
direttiva 2001/18 enunciano specifiche norme dettagliate in materia di
monitoraggio, di etichettatura e di informazione del pubblico.
9 L’art. 23
della stessa direttiva, intitolato «Clausola di salvaguardia», dispone come
segue:
«1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori
informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che
riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle
informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche,
abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto
debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente
direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può
temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio
territorio.
Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio,
siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione
dell’immissione in commercio, e l’informazione del pubblico.
Lo Stato membro
informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni
adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo
un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le
condizioni poste dall’autorizzazione debbano essere modificate o
l’autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori
informazioni su cui è basata la decisione.
2. Una decisione in materia è
adottata entro 60 giorni [a livello comunitario]».
10 L’art. 12 della
direttiva in parola, intitolato «Normativa settoriale», enuncia quanto
segue:
«1. Gli articoli da 13 a 24 non si applicano agli OGM come tali o
contenuti in prodotti, autorizzati da atti comunitari che prescrivono, da un
lato, una valutazione specifica del rischio ambientale specifico effettuata
secondo i principi stabiliti nell’allegato II e sulla base delle informazioni di
cui all’allegato III, salvi restando gli altri obblighi previsti dai suddetti
atti, nonché, dall’altro, obblighi in materia di gestione del rischio
etichettatura, eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e clausole di
salvaguardia almeno equivalenti a quelli previsti dalla presente
direttiva.
(…)
3. Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilirà le procedure per garantire che la valutazione del rischio, gli
obblighi in materia di gestione del rischio, etichettatura, eventuale
monitoraggio, informazione del pubblico e clausola di salvaguardia, siano
equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva. La futura legislazione
settoriale basata sulle disposizioni di quel regolamento farà riferimento alla
presente direttiva. (…)
(…)».
Il regolamento n. 1829/2003
11
Conformemente al settimo e all’undicesimo ‘considerandò, il regolamento n.
1829/2003, applicabile il 18 aprile 2004 in forza del suo art. 49, prevede una
procedura comunitaria di autorizzazione unica, utilizzata, in particolare, per i
mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da questi
ultimi come materiale di base per la produzione degli alimenti in parola.
12
Il nono ‘considerandò del regolamento così enuncia:
«Le nuove procedure di
autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati dovrebbero
comprendere i nuovi principi contenuti nella direttiva [2001/18]. Esse inoltre
dovrebbero ricorrere al nuovo quadro per la valutazione dei rischi in materia di
sicurezza degli alimenti fissato dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare [GU L 31, pag. 1]. In tal modo, gli alimenti e i mangimi
geneticamente modificati dovrebbero essere autorizzati ai fini dell’immissione
sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello
possibile, da effettuarsi sotto la responsabilità dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (“Autorità”), dei rischi che essi eventualmente presentino
per la salute umana e animale o per l’ambiente. Detta valutazione scientifica
dovrebbe essere seguita da una decisione relativa alla gestione del rischio
adottata dalla Comunità, mediante una procedura di regolamentazione che
garantisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati
membri».
13 Nel trentatreesimo ‘considerandò si afferma:
«Se la domanda
riguarda prodotti che contengono OGM o sono costituiti da siffatti organismi, il
richiedente dovrebbe poter scegliere tra la possibilità di presentare
un’autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente già ottenuta a norma
della parte C della direttiva [2001/18], salve restando le condizioni stabilite
da tale autorizzazione, oppure di chiedere che la valutazione dei rischi
ambientali sia effettuata contestualmente alla valutazione della sicurezza ai
sensi del presente regolamento. In quest’ultimo caso, è necessario che la
valutazione del rischio ambientale rispetti i requisiti di cui alla direttiva
[2001/18] e che le autorità nazionali competenti designate a tal fine dagli
Stati membri siano consultate dall’Autorità. È altresì opportuno dare a
quest’ultima la possibilità di chiedere a una delle suddette autorità competenti
di effettuare la valutazione del rischio ambientale. Inoltre, conformemente
all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva [2001/18], l’Autorità prima di
concludere la valutazione del rischio ambientale dovrebbe consultare le autorità
nazionali competenti designate a norma della suddetta direttiva in tutti i casi
riguardanti gli OGM e gli alimenti e/o i mangimi che contengono un OGM o sono
costituiti da un siffatto organismo».
14 Nel trentaquattresimo ‘considerandò
si sottolinea quanto segue:
«Nel caso di [OGM] da impiegare come sementi o
altri materiali di moltiplicazione vegetale che rientrano nel campo
d’applicazione del presente regolamento, [l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare] dovrebbe essere tenuta ad affidare ad un’autorità nazionale
competente il compito di valutare i rischi ambientali. Tuttavia le
autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare
impregiudicate[, in particolare le disposizioni della direttiva del Consiglio 13
giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie
di piante agricole (GU L 193, pag. 1), come modificata dal regolamento n.
1829/2003, che contiene] segnatamente le norme e i criteri per l’ammissione
delle varietà e l’accettazione ufficiale nel [catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole] (…)».
15 L’art. 2, punto 9, del regolamento
n. 1829/2003 così dispone:
«Ai fini del presente regolamento:
(…)
9)
“[OGM] destinato all’alimentazione degli animali” significa un OGM che può
essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione di
mangimi».
16 L’art. 15, n. 1, dello stesso regolamento determina nei seguenti
termini l’ambito di applicazione della sezione I, intitolata «Autorizzazione e
vigilanza», del capo III dedicato ai mangimi geneticamente modificati:
«La
presente sezione si applica:
a) agli OGM destinati all’alimentazione degli
animali;
b) ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM;
c) ai
mangimi prodotti a partire da OGM».
17 Gli artt. 17-19 del regolamento n.
1829/2003 disciplinano i presupposti per la concessione delle autorizzazioni
iniziali dei mangimi geneticamente modificati.
18 Più precisamente l’art. 17,
n. 5, così dispone:
«5. In caso di OGM o di mangimi contenenti o costituiti
da OGM la domanda è inoltre corredata:
a) dell’incartamento tecnico completo
contenente le informazioni richieste negli allegati III e IV della direttiva
[2001/18] e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio
effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva
[2001/18] o, se l’immissione in commercio dell’OGM è stata autorizzata a norma
della parte C della direttiva [2001/18] [costituita dagli artt. 12-24 di
quest’ultima], una copia della decisione di autorizzazione;
b) un piano di
monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della
direttiva [2001/18], comprendente una proposta relativa al periodo del piano di
monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per
l’autorizzazione.
In tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva
[2001/18] non si applicano».
19 L’art. 20, intitolato «Status dei prodotti
esistenti», prevede quanto segue:
«1. (…) i prodotti che rientrano nel
campo d’applicazione della presente sezione e che sono stati legalmente immessi
sul mercato comunitario prima della data di applicazione del presente
regolamento, possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e
lavorati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) per quanto
concerne i prodotti autorizzati in virtù delle direttive [90/220 o 2001/18]
(…), gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano
alla Commissione la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi sul
mercato comunitario, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente
regolamento;
(…)
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata degli
elementi menzionati all’articolo 17, paragrafi 3 e 5 (…).
(…)
4. Entro
nove anni dalla data in cui i prodotti indicati al paragrafo 1, lettera a), sono
stati immessi per la prima volta sul mercato, e comunque non prima di tre anni a
decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli operatori
responsabili della loro immissione in commercio presentano una domanda
conformemente all’articolo 23, che si applica per analogia.
(…)
5. I
prodotti di cui al paragrafo 1 e i mangimi che li contengono o sono da essi
derivati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in
particolare degli articoli 21, 22 e 34, che si applicano per
analogia.
(…)».
20 Gli artt. 21, 22, n. 1, 24, 25, 26 nonché 29 enunciano
specifiche norme dettagliate in materia di vigilanza, etichettatura e
informazione al pubblico.
21 L’art. 34, intitolato «Misure d’emergenza»,
dispone:
«Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente
regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per
la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente (…), sono
adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del
regolamento [n. 178/2002]».
Il regolamento n. 178/2002
22 L’art. 53 del
regolamento n. 178/2002, intitolato «Misure urgenti per alimenti e mangimi di
origine comunitaria o importati da un paese terzo», è così formulato:
«1.
Quando sia manifesto che (..) mangimi di origine comunitaria o importati da un
paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la
salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente
affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri
interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno
Stato membro (…), adotta immediatamente, in funzione della gravità della
situazione, una o alcune delle seguenti misure:
[sospensione dell’immissione
sul mercato, sospensione delle importazioni in provenienza da paesi terzi,
sospensione dell’utilizzazione dei mangimi in questione, determinazione di
condizioni particolari per tali mangimi o qualsiasi altra misura provvisoria
adeguata].
2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via
provvisoria le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato
membro o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati
membri.
Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni
lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate
secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della
decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima».
23 L’art. 54 del
medesimo regolamento, intitolato «Altre misure urgenti», recita:
«1. Qualora
uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di
adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità
delle disposizioni dell’articolo 53, lo Stato membro può adottare misure
cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e
la Commissione.
2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la
questione al [Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali] ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure
cautelari provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le
proprie misure cautelari provvisorie fino all’adozione delle misure
comunitarie».
Il diritto nazionale
24 L’art. L. 535-2 del codice
dell’ambiente francese, in vigore fino al 27 giugno 2008, dispone come
segue:
«I. – Ogniqualvolta lo giustifichi una nuova valutazione dei rischi
per la salute o l’ambiente causati dalla presenza di [OGM], l’autorità
amministrativa può, a spese del titolare dell’autorizzazione o dei detentori
degli [OGM]:
1° sospendere l’autorizzazione in attesa di ulteriori
informazioni e, se del caso, ordinare il ritiro dei prodotti dal mercato o
vietarne l’uso;
2° imporre modifiche alle condizioni di emissione
deliberata;
3° revocare l’autorizzazione;
4° ordinare la distruzione degli
[OGM] e, qualora il titolare dell’autorizzazione o il detentore non ottemperi,
procedere alla loro distruzione ex officio.
II. – Salvi i casi di emergenza,
tali misure possono essere attuate solo se il titolare ha avuto la possibilità
di presentare le proprie osservazioni».
Cause principali e
questioni pregiudiziali
25 Con decisione della Commissione 22
aprile 1998, 98/294/CE, concernente l’immissione in commercio di granturco
geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva
90/220 (GU L 131, pag. 32), la Commissione, sul fondamento della stessa
direttiva 90/220, ha autorizzato l’immissione in commercio del mais MON 810, su
richiesta della Monsanto Europe.
26 In esecuzione dell’art. 1 della decisione
in parola e conformemente all’art. 13 della direttiva 90/220, il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca, con decreto ministeriale 3 agosto 1998 recante
consenso scritto, a norma dell’art. 13, n. 4, della direttiva 90/220, alle
decisioni 22 aprile 1998, 98/293/CE e 98/294/CE, concernenti l’immissione in
commercio di varietà di granturco geneticamente modificate (Zea mays L. T25 e
MON 810) (arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit, au titre de
l’article 13, paragraphe 4, de la directive [90/220], des décisions 98/293/CE et
98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs
génétiquement modifiés (Zea mays L. T25 et MON 810); JORF del 5 agosto 1998,
pag. 11985], ha dato il suo consenso scritto a tale immissione sul
mercato.
27 L’11 luglio 2004, la Monsanto Europe ha notificato alla
Commissione il mais MON 810, in particolare in applicazione dell’art. 20, n. 1,
lett. a), del regolamento n. 1829/2003, quale «prodotto esistente».
28 Essa
non ha effettuato una notifica all’autorità nazionale competente, prima del 17
ottobre 2006, in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2001/18.
29 Il 4
maggio 2007, la stessa ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
sul mercato del mais MON 810 sulla base dell’art. 20, n. 4, del regolamento n.
1829/2003.
30 Con decreto ministeriale 5 dicembre 2007, che ha sospeso la
cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON 810 (arrêté du 5 décembre 2007
suspendant la cession et l’utilisation des semences de maïs MON 810; JORF del 6
dicembre 2007, pag. 19748), il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca,
riferendosi senza ulteriori precisazioni al codice rurale e al codice
dell’ambiente, ha sospeso sul territorio nazionale la cessione all’utente finale
e l’utilizzo di sementi di mais MON 810 fino alla pubblicazione di una legge
relativa agli OGM ed entro il 9 febbraio 2008.
31 Il 6 febbraio 2008, la
Monsanto, la Monsanto Agriculture France, la Monsanto International e la
Monsanto Technology hanno presentato dinanzi al Conseil d’É;;tat un ricorso di
annullamento di questo decreto.
32 Con decreto ministeriale 7 febbraio 2008,
che ha sospeso la coltivazione delle varietà di sementi di mais geneticamente
modificato (Zea mays L. linea MON 810) [arrêté du 7 février 2008 suspendant la
mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays
L. lignée MON 810); JORF del 9 febbraio 2008, pag. 2462], il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca, invocando l’art. 23 della direttiva 2001/18, il
regolamento n. 1829/2003 nonché l’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente, ha
vietato sul territorio nazionale «[l]a coltivazione, ai fini dell’immissione sul
mercato, delle varietà di sementi di mais derivanti dalla varietà di mais
geneticamente modificato MON 810» fino a che non si fosse statuito sulla domanda
di rinnovo dell’autorizzazione di immissione sul mercato dell’organismo di cui
trattasi.
33 Con decreto ministeriale 13 febbraio 2008, che ha modificato il
decreto ministeriale 7 febbraio 2008, volto a sospendere la coltivazione delle
varietà di sementi di mais geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810)
[arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du 7 février 2008 suspendant la
mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays
L. lignée MON 810); JORF del 19 febbraio 2008, pag. 3004], il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca ha soppresso i termini «ai fini dell’immissione
sul mercato» di cui al decreto 7 febbraio 2008.
34 Il 12 febbraio 2008, le
autorità francesi, notificando quest’ultimo decreto alla Commissione, hanno
qualificato quest’ultimo come «misura di emergenza» ai sensi dell’art. 34 del
regolamento n. 1829/2003. In questa comunicazione, esse hanno sottolineato la
necessità di adottare misure di emergenza dirette a sospendere la coltivazione
del mais MON 810 in applicazione del combinato disposto dell’art. 34 del
regolamento n. 1829/2003 nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento n.
178/2002.
35 Il 20 febbraio 2008, notificando alla Commissione il decreto
ministeriale 13 febbraio 2008, le autorità francesi hanno indicato che
quest’ultimo decreto era stato adottato in applicazione dell’art. 23 della
direttiva 2001/18.
36 Il 20, il 21 e il 25 febbraio 2008, la Monsanto, la
Monsanto Agriculture France, la Monsanto International, la Monsanto Technology,
la Monsanto Europe nonché vari altri ricorrenti hanno presentato dinanzi al
Conseil d’É;;tat ricorsi di annullamento del decreto ministeriale 7 febbraio
2008, modificato dal decreto 13 febbraio 2008.
37 Come osservato dal giudice
del rinvio, le parti ricorrenti rilevano che al mais MON 810, che costituisce
una linea di mais geneticamente modificato per l’alimentazione degli animali,
sono ormai applicabili soltanto le disposizioni del regolamento n. 1829/2003,
cosicché il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca avrebbe inficiato in termini
di incompetenza i decreti impugnati adottando una misura di emergenza rientrante
nella competenza della Commissione e, quantomeno, in termini di errore di
diritto fondandosi sull’art. 23 della direttiva 2001/18 e sull’art. L. 535-2 del
codice dell’ambiente che ne garantisce la trasposizione nell’ordinamento
nazionale.
38 Ciò premesso, il Conseil d’É;;tat ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause principali, le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, quando un [OGM] che costituisce un
alimento per animali è stato immesso in commercio prima della pubblicazione del
regolamento [n. 1829/2003] e la relativa autorizzazione è mantenuta in vigore in
applicazione delle disposizioni dell’art. 20 di detto regolamento, il prodotto
in questione debba essere considerato, in attesa della decisione in merito alla
domanda di nuova autorizzazione che deve essere presentata in applicazione di
detto regolamento, tra i prodotti menzionati dalle disposizioni dell’art. 12
della direttiva [2001/18] (…) e se, in tal caso, detto [OGM] sia soggetto, per
quanto riguarda le misure urgenti che possono essere adottate successivamente
alla concessione dell’autorizzazione di immissione in commercio, unicamente
all’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003] o se, al contrario, siffatte misure
possano essere adottate da uno Stato membro sulla base dell’art. 23 della
direttiva [2001/18] e delle disposizioni nazionali che ne garantiscono la
trasposizione.
2) Nell’ipotesi in cui le misure urgenti possano intervenire
soltanto nel quadro delle disposizioni dell’art. 34 del regolamento [n.
1829/2003], se, e a quali condizioni, le autorità di uno Stato membro possano
adottare [misure come quelle di cui al decreto 5 dicembre 2007 (primo ricorso di
annullamento) e al decreto 7 febbraio 2008 (dieci altri ricorsi), modificato dal
decreto 13 febbraio 2008], a titolo di gestione del rischio cui fa riferimento
l’art. 53 del regolamento [n. 178/2002], oppure a titolo di misure cautelari
provvisorie che uno Stato membro può adottare sulla base dell’art. 54 del
medesimo regolamento.
3) Nell’ipotesi in cui le autorità di uno Stato membro
possano intervenire sulla base dell’art. 23 della direttiva 2001/18/CE o
dell’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003], o di entrambe queste basi
giuridiche, tenendo conto in particolare del principio di precauzione, il
ricorso solleva la questione del livello di rigore imposto rispettivamente dalle
disposizioni dell’art. 23 della direttiva che subordinano l’attuazione di misure
di emergenza quali il divieto temporaneo dell’uso del prodotto alla condizione
che lo Stato membro abbia “fondati motivi di ritenere che un OGM (…) rappresenti
un rischio per (…) l’ambiente” e da quelle dell’art. 34 del regolamento che
subordinano l’intervento di una siffatta misura alla condizione che sia
“manifesto che [il] prodott[o] (…) poss[a] comportare un grave rischio per (…)
l’ambiente” in materia di identificazione del rischio, di valutazione della sua
probabilità e di esame della natura dei suoi effetti».
Sulle questioni
pregiudiziali
Osservazioni preliminari
39 Si deve ricordare che sementi
provenienti da linee di mais come quelle di cui alla causa principale rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/53, in forza del combinato
disposto dell’art. 1, n. 1, di quest’ultima e dell’art. 2, n. 1, parte A, della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1966, 66/402/CEE, relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali (GU 1966, n. 125, pag. 2309),
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 26 giugno 2009,
2009/74/CE (GU L 166, pag. 40).
40 In forza dell’art. 16, n. 1, della
direttiva 2002/53, gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire
dalla data di pubblicazione nel catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole, prevista all’art. 17 della stessa direttiva, le sementi delle
varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in
base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non
siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà,
salvo le eccezioni di cui agli artt. 16, n. 2, o 18 della direttiva 2002/53 (v.,
in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C-165/08, Commissione/Polonia,
Racc. pag. I-6843, punto 62).
41 Si deve osservare che lo Stato membro
interessato di cui alla causa principale non si è avvalso degli artt. 16, n. 2,
o 18 della direttiva 2002/53 al fine di essere autorizzato a vietare le sementi
di mais MON 810 alle condizioni enunciate da tali disposizioni.
42 In tale
contesto, le soluzioni fornite alle presenti questioni pregiudiziali non
pregiudicano la direttiva 2002/53.
Sulla prima questione
43 La prima
questione si riferisce alle condizioni in cui una misura di sospensione o di
divieto provvisorio può essere adottata da uno Stato membro nei riguardi di un
«prodotto esistente» ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, che sia
stato autorizzato in forza della direttiva 90/220, direttiva abrogata e
sostituita dalla direttiva 2001/18.
44 Essa pone il problema del fondamento
giuridico di una siffatta misura.
45 Il governo austriaco sostiene che la
Monsanto ha notificato il mais MON 810 quale prodotto esistente a fini di un
utilizzo in mangimi e alimenti, ma non ai fini di un utilizzo in quanto semente.
Dubita, di conseguenza, che il prodotto di cui trattasi possa ancora essere
considerato come immesso legalmente sul mercato in quanto semente a partire
dalla scadenza del termine di notifica dei prodotti esistenti.
46 Pertanto,
occorre esaminare la questione se l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati
sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003 sia disciplinato da
tale disposizione.
47 Il regolamento n. 1829/2003 costituisce un’attuazione
dell’art. 12, n. 3, della direttiva 2001/18.
48 È pacifico che la Monsanto
non ha notificato il mais MON 810 in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva
2001/18 prima del termine del 17 ottobre 2006 stabilito da tale articolo.
49
È altresì indiscusso che la Monsanto ha notificato il mais di cui trattasi sul
fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, in quanto «prodotto
esistente» rientrante nella sezione 1 del capo III di tale regolamento.
50
Dalla formulazione del trentaquattresimo ‘considerandò nonché, relativamente ai
mangimi, degli artt. 16, n. 7, e 18, n. 3, lett. c), dello stesso regolamento
emerge che l’utilizzo di OGM in quanto sementi è disciplinato
dall’autorizzazione concessa per i suddetti OGM in applicazione del regolamento
in parola, fatta salva la direttiva 2002/53.
51 Per quanto riguarda i
prodotti esistenti, si pone pertanto la questione se l’art. 20 del regolamento
n. 1829/2003, nella parte in cui prevede, alle condizioni che enuncia, che «i
prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della [sezione 1] possono
rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati», disciplini
anche l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati quali prodotti esistenti
sul fondamento dello stesso art. 20.
52 A questo riguardo si deve rammentare
che i prodotti notificati sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n.
1829/2003 devono rientrare nell’ambito di applicazione della sezione 1 del capo
III del regolamento in parola e che dall’art. 15, n. 1, di quest’ultimo emerge
che tale sezione si applica, in particolare, agli «OGM destinati
all’alimentazione degli animali».
53 Orbene, ai sensi dell’art. 2, punto 9,
dello stesso regolamento, con questa espressione si intende, in particolare, un
«OGM che può essere utilizzato come (…) materiale di base per la produzione di
mangimi», definizione che può applicarsi a sementi.
54 Di conseguenza, le
sementi di OGM rientrano nella sezione 1 del capo III del regolamento n.
1829/2003. Alle stesse è quindi applicabile, in particolare, l’art. 20, n. 1, di
quest’ultimo.
55 Nei limiti in cui quest’ultima disposizione autorizza
l’effettuazione dell’utilizzo dei prodotti che essa disciplina, tale norma è
applicabile all’utilizzo in quanto sementi di prodotti che sono stati
notificati.
56 A tale riguardo spetta al giudice nazionale verificare che
prodotti quali il mais MON 810, che siano stati autorizzati in particolare in
quanto sementi ai fini della coltivazione in applicazione della direttiva
90/220, siano stati effettivamente notificati sulla base dell’art. 20, n. 1, del
regolamento n. 1829/2003.
57 Ai sensi di tali previe considerazioni, la Corte
constata che il regolamento n. 1829/2003 contiene gli elementi interpretativi
sufficienti per risolvere la prima questione, senza che sia necessaria una
specifica interpretazione dell’art. 12 della direttiva 2001/18.
58 In tale
contesto si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del
rinvio chiede in sostanza se, in circostanze come quelle di cui alle
controversie principali, OGM come il mais MON 810, che siano stati autorizzati,
in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della
direttiva 90/220 e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento n.
1829/2003, siano stati notificati quali prodotti esistenti, e, successivamente
abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di
esame, possano costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di
sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in
commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18, o se siffatte
misure possano essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n.
1829/2003.
59 A tale riguardo si deve ricordare che l’art. 20, n. 5, del
regolamento n. 1829/2003 dispone che «[i] prodotti di cui al paragrafo 1 (…)
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli
articoli 21, 22 e 34, che si applicano per analogia».
60 Questa formulazione
sancisce pertanto esplicitamente l’applicabilità dell’art. 34 del regolamento n.
1829/2003.
61 Vi si prevede, inoltre, l’applicabilità a un prodotto esistente
delle altre disposizioni di quest’ultimo o, in particolare, del suo art. 17, n.
5, che impone, al primo comma, lett. a) e b), che siano forniti vari elementi di
informazione relativi ai prodotti di cui trattasi e aggiunge, al secondo comma,
che, «[i]n tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva [2001/18] non si
applicano».
62 Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 20, n. 5, e 17,
n. 5, del regolamento n. 1829/2003 risulta che, qualora gli elementi previsti
dall’art. 17, n. 5, primo comma, siano forniti a sostegno della notifica di un
prodotto esistente, l’art. 23 della direttiva 2001/18 non si applica.
63 Si
deve quindi risolvere la prima questione nel senso che, in circostanze analoghe
a quelle di cui alle controversie principali, OGM come il mais MON 810, che
siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di
coltivazione in applicazione della direttiva 90/220, che, alle condizioni
enunciate all’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, siano stati notificati quali
prodotti esistenti e che, successivamente, abbiano formato oggetto di una
domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire
l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto
provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione
dell’art. 23 della direttiva 2001/18, laddove siffatte misure, per contro,
possono essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n.
1829/2003.
Sulla seconda questione
64 Con la sua seconda questione, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 34 del regolamento n.
1829/2003 autorizzi uno Stato membro ad adottare misure di emergenza in
circostanze come quelle di cui alla causa principale.
65 I decreti
ministeriali 5 dicembre 2007, 7 febbraio 2008 nonché 13 febbraio 2008, che ne ha
modificato i termini, sono stati pubblicati nel Journal officiel de la
République française, rispettivamente, il 6 dicembre 2007, il 9 febbraio 2008 e
il 19 febbraio 2008. Secondo le indicazioni del governo francese, che spetta al
giudice nazionale verificare, questi decreti sarebbero stati notificati alla
Commissione, rispettivamente, il 9, il 12 e il 20 febbraio 2008.
66 A tale
riguardo si deve constatare che, come risulta dal tenore letterale dell’art. 34
del regolamento n. 1829/2003, tale norma, da un lato, enuncia le condizioni
sostanziali in forza delle quali un prodotto autorizzato da tale regolamento o
conformemente a quest’ultimo può essere l’oggetto di misure di emergenza e,
dall’altro, rinvia, per quanto riguarda le condizioni di adozione di tali
misure, alle «procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento [n.
178/2002]».
67 Pertanto, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non subordina
l’adozione di misure di emergenza alle condizioni sostanziali previste all’art.
53 del regolamento n. 178/2002.
68 Peraltro, si deve osservare che l’art. 53
del regolamento n. 178/2002 riguarda le misure di emergenza che possono essere
adottate dalla Commissione, laddove all’adozione di siffatte misure da parte
degli Stati membri è applicabile l’art. 54 del detto regolamento.
69 Di
conseguenza, uno Stato membro che intenda adottare misure di emergenza in forza
dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 deve rispettare, oltre alle condizioni
sostanziali indicate in quest’ultima norma, anche le condizioni procedurali
previste all’art. 54 del regolamento n. 178/2002.
70 Tali condizioni sono
precisate al n. 1 del citato art. 54, che impone agli Stati membri, da una
parte, di informare «ufficialmente» la Commissione circa la necessità di
adottare misure urgenti e, dall’altra parte, qualora la Commissione non abbia
agito in conformità delle disposizioni dell’art. 53, di informare
«immediatamente» gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle misure
cautelari adottate.
71 Esse devono essere interpretate tenendo in
considerazione la formulazione di tale disposizione, ma altresì le finalità del
regolamento n. 1829/2003 nonché il principio di precauzione, allo scopo di
garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana,
assicurando al contempo la libera circolazione di alimenti e di mangimi sicuri e
sani, che costituisce un aspetto essenziale del mercato interno (v., per
analogia, sentenze 21 marzo 2000, causa C-6/99, Greenpeace France e a., Racc.
pag. I-1651, punto 44, e 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura
Italia e a., Racc. pag. I-8105, punto 110).
72 Si deve al riguardo
constatare che, se è vero che l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 178/2002 non
introduce l’obbligo di informare la Commissione entro un determinato termine,
risulta tuttavia sia dalla precisazione secondo cui lo Stato membro interessato
informa «immediatamente» la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle
misure urgenti adottate sia dalla circostanza che la Commissione deve
successivamente, entro un termine di dieci giorni lavorativi, avviare il
procedimento previsto all’art. 58, n. 2, del regolamento in parola che lo Stato
membro interessato deve informare la Commissione il più rapidamente possibile
sia della necessità di adottare misure urgenti sia, all’occorrenza, del
contenuto delle misure adottate.
73 Pertanto, alla luce del carattere di
urgenza dell’intervento dello Stato membro interessato e dello scopo di tutela
della sanità pubblica perseguito dal regolamento n. 1829/2003, l’art. 54, n. 1,
del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che è diretto a
imporre, come d’altronde a norma dell’art. 23 della direttiva 2001/18, che
l’informazione della Commissione in esso prevista intervenga, in caso di
urgenza, non oltre il momento dell’adozione delle misure urgenti da parte dello
Stato membro interessato.
74 Si deve pertanto risolvere la seconda questione
nel senso che l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro
ad adottare misure di emergenza soltanto alle condizioni procedurali enunciate
all’art. 54 del regolamento n. 178/2002, di cui spetta al giudice nazionale
verificare l’osservanza.
Sulla terza questione
75 Con la sua terza
questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza quale livello di rigore
imponga agli Stati membri l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 in vista
dell’adozione di misure di emergenza, laddove subordina queste ultime
all’esistenza di una situazione che possa comportare, «[in modo] manifesto», un
«grave rischio» per la salute umana, per la salute degli animali o per
l’ambiente.
76 A tale riguardo occorre considerare che le espressioni «[in
modo] manifesto» e «grave rischio» devono essere intese come atte a riferirsi a
un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la
salute degli animali o l’ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla
base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili.
77 Infatti,
misure di tutela adottate in forza dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non
possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del
rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente.
Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere
provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono essere
adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile
completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che
dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto
Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107).
78 Si deve sottolineare che,
alla luce dell’economia del sistema previsto dal regolamento n. 1829/2003 e del
suo obiettivo di evitare artificiali disparità nell’assunzione di un grave
rischio, la valutazione e la gestione di un rischio grave e manifesto compete
esclusivamente alla Commissione e al Consiglio, sotto il controllo del giudice
dell’Unione.
79 Ne risulta che, nella fase dell’adozione e dell’attuazione da
parte degli Stati membri delle misure di emergenza di cui all’art. 34 di detto
regolamento, fintantoché non sia stata adottata alcuna decisione al riguardo a
livello dell’Unione, i giudici nazionali aditi al fine di verificare la
legittimità delle misure nazionali di cui trattasi sono competenti a valutare la
legittimità di queste misure alla luce delle condizioni sostanziali previste
all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 e di quelle procedurali di cui all’art.
54 del regolamento n. 178/2002, e l’uniformità del diritto dell’Unione può
essere garantita dalla Corte nell’ambito del procedimento di rinvio
pregiudiziale, in quanto un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito
all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, può o deve,
conformemente all’art. 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire una questione
pregiudiziale alla Corte (v., per analogia, sentenza 20 novembre 2008, causa
C-375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I-8691,
punti 63 e 67).
80 Per contro, quando, in una fattispecie, la Commissione ha
adito il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
ed è stata adottata una decisione a livello dell’Unione, le valutazioni di fatto
e di diritto e relative alla fattispecie medesima, contenute in una tale
decisione, vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario di quest’ultima,
conformemente all’art. 288 TFUE, ivi compresi i suoi giudici chiamati ad
esaminare la legittimità delle misure adottate a livello nazionale (v., per
analogia, sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, cit., punto
64).
81 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che, ai fini
dell’adozione di misure di emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003
impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una
situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo
manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.
Sulle spese
82 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) In circostanze come quelle di cui alle
controversie principali, organismi geneticamente modificati come il mais MON
810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di
coltivazione in applicazione della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990,
90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati, e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, siano stati notificati quali
prodotti esistenti e, successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di
rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da
parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio
dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e
che abroga la direttiva 90/220, laddove siffatte misure, per contro, possono
essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.
2)
L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare
misure di emergenza soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n.
178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare, di cui spetta al giudice
nazionale verificare l’osservanza.
3) Ai fini dell’adozione di misure di
emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di
dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di
comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana,
la salute degli animali o l’ambiente.
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Mais OGM, mancata autorizzazione alla coltivazione
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IV, sentenza dell’8 settembre 2011, cause da C-58/10 a C-68/10
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
Nei procedimenti riuniti da C-58/10 a C-68/10,
aventi ad
oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’É;;tat (Francia), con decisioni 6 novembre 2009
e 28 dicembre 2009, pervenute in cancelleria il 3 febbraio 2010, nei
procedimenti
Monsanto SAS (cause C-58/10 e C-59/10),
Monsanto Agriculture
France SAS (cause C-58/10 e C-59/10),
Monsanto International SARL (cause
C-58/10 e C-59/10),
Monsanto Technology LLC (cause C-58/10 e
C-59/10),
Monsanto Europe SA (causa C-59/10),
Association générale des
producteurs de maïs (AGPM) (causa C-60/10),
Malaprade SCEA e a. (causa
C-61/10),
Pioneer Génétique SARL (causa C-62/10),
Pioneer Semences SAS
(causa C-62/10),
Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des
établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (causa
C-63/10),
Caussade Semences SA (causa C-64/10),
Limagrain Europe SA, già
Limagrain Verneuil Holding SA (causa C-65/10),
Maïsadour Semences SA (causa
C-66/10),
Ragt Semences SA (causa C-67/10),
Euralis Semences SAS (causa
C-68/10),
Euralis Coop (causa C-68/10)
contro
Ministre de l’Agriculture
et de la Pêche,
con l’intervento di:
Association France Nature
Environnement (cause C-59/10 e C-60/10),
Confédération paysanne (causa
C-60/10),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig.
L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader, A. Prechal e dal sig. E.
Jarašiunas, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere:
sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza del 9 febbraio 2011,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Monsanto SAS, la Monsanto Agriculture Francia SAS, la
Monsanto International SARL, la Monsanto Technology LLC e la Monsanto Europe SA,
dagli avv.ti R. Saint-Esteben, C.-L. Vier, M. Pittie, P. Honoré e C. Vexliard,
avocats;
– per l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) e a.,
dagli avv.ti M. Le Prat e L. Verdier, avocats;
– per la Pioneer Génétique
SARL, la Pioneer Semences SAS, l’Union française des semenciers (UFS), già
Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs
(Seproma), la Caussade Semences SA, la Limagrain Europe SA, la Maïsadour
Semences SA, la Ragt Semences SA, la Euralis Semences SAS e la Euralis Coop,
dagli avv.ti A. Monod e B. Colin, avocats;
– per la Confédération paysanne,
dall’avv. H. Bras, avocat;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues
e S. Menez, nonché dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
–
per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaïoannou, in
qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità
di agente;
– per il governo polacco, dal sig. B. Majczyna e dalla sig.ra J.
Sawicka, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L.
Pignataro-Nolin, dal sig. M. Van Hoof e dal sig. C. Zadra, in qualità di
agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Le domande di
pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 12 e 23 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e
che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), degli artt.
20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre
2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU
L 268, pag. 1), nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31, pag. 1).
2 Le domande in parola sono state presentate
nel contesto di undici controversie insorte tra la Monsanto SAS, la Monsanto
Agriculture France SAS, la Monsanto International SARL, la Monsanto Technology
LLC, la Monsanto Europe SA (in prosieguo, rispettivamente: la «Monsanto», la
«Monsanto Agriculture France», la «Monsanto International», la «Monsanto
Technology» e la «Monsanto Europe»), nonché vari altri ricorrenti persone
fisiche o giuridiche, e il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, con
l’intervento dell’associazione France Nature Environnement e della Confédération
paysanne, in merito alla legittimità di due misure provvisorie nazionali che
hanno, in successione, sospeso la cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON
810, organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»), e in seguito
hanno vietato la coltivazione delle varietà di sementi provenienti dalla linea
di mais di cui trattasi.
Contesto normativo
Il
diritto dell’Unione
La direttiva 2001/18
3 La direttiva 2001/18,
modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24; in
prosieguo: la «direttiva 2001/18»), disciplina l’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM nonché l’immissione nel mercato degli OGM come tali o
contenuti in prodotti.
4 L’art. 34 della direttiva 2001/18 fissa la data
della sua trasposizione entro il 17 ottobre 2002. L’art. 36 abroga, alla data
del 17 ottobre 2002, la direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati
(GU L 117, pag. 15), e dispone che i riferimenti fatti a quest’ultima si
intendono fatti alla direttiva 2001/18 secondo la tabella di correlazione
contenuta in allegato.
5 Conformemente ai suoi ‘considerandò diciottesimo e
ventottesimo, la direttiva 2001/18, al pari, precedentemente, della direttiva
90/220, instaura:
– procedure e criteri armonizzati per la valutazione, caso
per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM;
– una procedura comunitaria di autorizzazione per
l’immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi, qualora l’uso previsto di
questi ultimi comporti l’emissione deliberata dell’organismo o degli organismi
nell’ambiente.
6 Il cinquantesimo e il cinquantunesimo ‘considerandò della
direttiva 2001/18 recitano:
«(50) Le autorizzazioni esistenti rilasciate in
base alla direttiva [90/220] dovrebbero essere rinnovate al fine di evitare
disparità tra le autorizzazioni rilasciate in base a detta direttiva e quelle
rilasciate in base alla presente direttiva e di tener pienamente conto delle
condizioni relative alle autorizzazioni previste dalla [direttiva
90/220].
(51) Tale rinnovo richiede un periodo transitorio durante il quale
le autorizzazioni rilasciate in base alla [direttiva 90/220] permangono
valide».
7 Le modalità del rinnovo, prima del termine del 17 ottobre 2006,
delle autorizzazioni accordate precedentemente al 17 ottobre 2002 in forza della
direttiva 90/220 sono disciplinate dall’art. 17 della direttiva 2001/18. Il n. 2
di questa norma elenca i documenti, gli elementi informativi nonché l’eventuale
proposta che deve includere la notifica del rinnovo. In applicazione dei nn. 2 e
9 della stessa norma, l’operatore interessato che presenta questa notifica prima
del 17 ottobre 2006 può continuare a immettere in commercio gli OGM alle
condizioni indicate nell’autorizzazione iniziale in attesa di una decisione
finale in esito al rinnovo di quest’ultima.
8 Gli artt. 20, 21 e 24 della
direttiva 2001/18 enunciano specifiche norme dettagliate in materia di
monitoraggio, di etichettatura e di informazione del pubblico.
9 L’art. 23
della stessa direttiva, intitolato «Clausola di salvaguardia», dispone come
segue:
«1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori
informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che
riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle
informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche,
abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto
debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente
direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può
temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio
territorio.
Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio,
siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione
dell’immissione in commercio, e l’informazione del pubblico.
Lo Stato membro
informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni
adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo
un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le
condizioni poste dall’autorizzazione debbano essere modificate o
l’autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori
informazioni su cui è basata la decisione.
2. Una decisione in materia è
adottata entro 60 giorni [a livello comunitario]».
10 L’art. 12 della
direttiva in parola, intitolato «Normativa settoriale», enuncia quanto
segue:
«1. Gli articoli da 13 a 24 non si applicano agli OGM come tali o
contenuti in prodotti, autorizzati da atti comunitari che prescrivono, da un
lato, una valutazione specifica del rischio ambientale specifico effettuata
secondo i principi stabiliti nell’allegato II e sulla base delle informazioni di
cui all’allegato III, salvi restando gli altri obblighi previsti dai suddetti
atti, nonché, dall’altro, obblighi in materia di gestione del rischio
etichettatura, eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e clausole di
salvaguardia almeno equivalenti a quelli previsti dalla presente
direttiva.
(…)
3. Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilirà le procedure per garantire che la valutazione del rischio, gli
obblighi in materia di gestione del rischio, etichettatura, eventuale
monitoraggio, informazione del pubblico e clausola di salvaguardia, siano
equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva. La futura legislazione
settoriale basata sulle disposizioni di quel regolamento farà riferimento alla
presente direttiva. (…)
(…)».
Il regolamento n. 1829/2003
11
Conformemente al settimo e all’undicesimo ‘considerandò, il regolamento n.
1829/2003, applicabile il 18 aprile 2004 in forza del suo art. 49, prevede una
procedura comunitaria di autorizzazione unica, utilizzata, in particolare, per i
mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da questi
ultimi come materiale di base per la produzione degli alimenti in parola.
12
Il nono ‘considerandò del regolamento così enuncia:
«Le nuove procedure di
autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati dovrebbero
comprendere i nuovi principi contenuti nella direttiva [2001/18]. Esse inoltre
dovrebbero ricorrere al nuovo quadro per la valutazione dei rischi in materia di
sicurezza degli alimenti fissato dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare [GU L 31, pag. 1]. In tal modo, gli alimenti e i mangimi
geneticamente modificati dovrebbero essere autorizzati ai fini dell’immissione
sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello
possibile, da effettuarsi sotto la responsabilità dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (“Autorità”), dei rischi che essi eventualmente presentino
per la salute umana e animale o per l’ambiente. Detta valutazione scientifica
dovrebbe essere seguita da una decisione relativa alla gestione del rischio
adottata dalla Comunità, mediante una procedura di regolamentazione che
garantisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati
membri».
13 Nel trentatreesimo ‘considerandò si afferma:
«Se la domanda
riguarda prodotti che contengono OGM o sono costituiti da siffatti organismi, il
richiedente dovrebbe poter scegliere tra la possibilità di presentare
un’autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente già ottenuta a norma
della parte C della direttiva [2001/18], salve restando le condizioni stabilite
da tale autorizzazione, oppure di chiedere che la valutazione dei rischi
ambientali sia effettuata contestualmente alla valutazione della sicurezza ai
sensi del presente regolamento. In quest’ultimo caso, è necessario che la
valutazione del rischio ambientale rispetti i requisiti di cui alla direttiva
[2001/18] e che le autorità nazionali competenti designate a tal fine dagli
Stati membri siano consultate dall’Autorità. È altresì opportuno dare a
quest’ultima la possibilità di chiedere a una delle suddette autorità competenti
di effettuare la valutazione del rischio ambientale. Inoltre, conformemente
all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva [2001/18], l’Autorità prima di
concludere la valutazione del rischio ambientale dovrebbe consultare le autorità
nazionali competenti designate a norma della suddetta direttiva in tutti i casi
riguardanti gli OGM e gli alimenti e/o i mangimi che contengono un OGM o sono
costituiti da un siffatto organismo».
14 Nel trentaquattresimo ‘considerandò
si sottolinea quanto segue:
«Nel caso di [OGM] da impiegare come sementi o
altri materiali di moltiplicazione vegetale che rientrano nel campo
d’applicazione del presente regolamento, [l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare] dovrebbe essere tenuta ad affidare ad un’autorità nazionale
competente il compito di valutare i rischi ambientali. Tuttavia le
autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare
impregiudicate[, in particolare le disposizioni della direttiva del Consiglio 13
giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie
di piante agricole (GU L 193, pag. 1), come modificata dal regolamento n.
1829/2003, che contiene] segnatamente le norme e i criteri per l’ammissione
delle varietà e l’accettazione ufficiale nel [catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole] (…)».
15 L’art. 2, punto 9, del regolamento
n. 1829/2003 così dispone:
«Ai fini del presente regolamento:
(…)
9)
“[OGM] destinato all’alimentazione degli animali” significa un OGM che può
essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione di
mangimi».
16 L’art. 15, n. 1, dello stesso regolamento determina nei seguenti
termini l’ambito di applicazione della sezione I, intitolata «Autorizzazione e
vigilanza», del capo III dedicato ai mangimi geneticamente modificati:
«La
presente sezione si applica:
a) agli OGM destinati all’alimentazione degli
animali;
b) ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM;
c) ai
mangimi prodotti a partire da OGM».
17 Gli artt. 17-19 del regolamento n.
1829/2003 disciplinano i presupposti per la concessione delle autorizzazioni
iniziali dei mangimi geneticamente modificati.
18 Più precisamente l’art. 17,
n. 5, così dispone:
«5. In caso di OGM o di mangimi contenenti o costituiti
da OGM la domanda è inoltre corredata:
a) dell’incartamento tecnico completo
contenente le informazioni richieste negli allegati III e IV della direttiva
[2001/18] e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio
effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva
[2001/18] o, se l’immissione in commercio dell’OGM è stata autorizzata a norma
della parte C della direttiva [2001/18] [costituita dagli artt. 12-24 di
quest’ultima], una copia della decisione di autorizzazione;
b) un piano di
monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della
direttiva [2001/18], comprendente una proposta relativa al periodo del piano di
monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per
l’autorizzazione.
In tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva
[2001/18] non si applicano».
19 L’art. 20, intitolato «Status dei prodotti
esistenti», prevede quanto segue:
«1. (…) i prodotti che rientrano nel
campo d’applicazione della presente sezione e che sono stati legalmente immessi
sul mercato comunitario prima della data di applicazione del presente
regolamento, possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e
lavorati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) per quanto
concerne i prodotti autorizzati in virtù delle direttive [90/220 o 2001/18] (…), gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano
alla Commissione la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi sul
mercato comunitario, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente
regolamento;
(…)
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata degli
elementi menzionati all’articolo 17, paragrafi 3 e 5 (…).
(…)
4. Entro
nove anni dalla data in cui i prodotti indicati al paragrafo 1, lettera a), sono
stati immessi per la prima volta sul mercato, e comunque non prima di tre anni a
decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli operatori
responsabili della loro immissione in commercio presentano una domanda
conformemente all’articolo 23, che si applica per analogia.
(…)
5. I
prodotti di cui al paragrafo 1 e i mangimi che li contengono o sono da essi
derivati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in
particolare degli articoli 21, 22 e 34, che si applicano per
analogia.
(…)».
20 Gli artt. 21, 22, n. 1, 24, 25, 26 nonché 29 enunciano
specifiche norme dettagliate in materia di vigilanza, etichettatura e
informazione al pubblico.
21 L’art. 34, intitolato «Misure d’emergenza»,
dispone:
«Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente
regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per
la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente (…), sono
adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del
regolamento [n. 178/2002]».
Il regolamento n. 178/2002
22 L’art. 53 del
regolamento n. 178/2002, intitolato «Misure urgenti per alimenti e mangimi di
origine comunitaria o importati da un paese terzo», è così formulato:
«1.
Quando sia manifesto che (..) mangimi di origine comunitaria o importati da un
paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la
salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente
affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri
interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno
Stato membro (…), adotta immediatamente, in funzione della gravità della
situazione, una o alcune delle seguenti misure:
[sospensione dell’immissione
sul mercato, sospensione delle importazioni in provenienza da paesi terzi,
sospensione dell’utilizzazione dei mangimi in questione, determinazione di
condizioni particolari per tali mangimi o qualsiasi altra misura provvisoria
adeguata].
2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via
provvisoria le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato
membro o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati
membri.
Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni
lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate
secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della
decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima».
23 L’art. 54 del
medesimo regolamento, intitolato «Altre misure urgenti», recita:
«1. Qualora
uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di
adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità
delle disposizioni dell’articolo 53, lo Stato membro può adottare misure
cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e
la Commissione.
2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la
questione al [Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali] ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure
cautelari provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le
proprie misure cautelari provvisorie fino all’adozione delle misure
comunitarie».
Il diritto nazionale
24 L’art. L. 535-2 del codice
dell’ambiente francese, in vigore fino al 27 giugno 2008, dispone come
segue:
«I. – Ogniqualvolta lo giustifichi una nuova valutazione dei rischi
per la salute o l’ambiente causati dalla presenza di [OGM], l’autorità
amministrativa può, a spese del titolare dell’autorizzazione o dei detentori
degli [OGM]:
1° sospendere l’autorizzazione in attesa di ulteriori
informazioni e, se del caso, ordinare il ritiro dei prodotti dal mercato o
vietarne l’uso;
2° imporre modifiche alle condizioni di emissione
deliberata;
3° revocare l’autorizzazione;
4° ordinare la distruzione degli
[OGM] e, qualora il titolare dell’autorizzazione o il detentore non ottemperi,
procedere alla loro distruzione ex officio.
II. – Salvi i casi di emergenza,
tali misure possono essere attuate solo se il titolare ha avuto la possibilità
di presentare le proprie osservazioni».
Cause principali e
questioni pregiudiziali
25 Con decisione della Commissione 22
aprile 1998, 98/294/CE, concernente l’immissione in commercio di granturco
geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva
90/220 (GU L 131, pag. 32), la Commissione, sul fondamento della stessa
direttiva 90/220, ha autorizzato l’immissione in commercio del mais MON 810, su
richiesta della Monsanto Europe.
26 In esecuzione dell’art. 1 della decisione
in parola e conformemente all’art. 13 della direttiva 90/220, il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca, con decreto ministeriale 3 agosto 1998 recante
consenso scritto, a norma dell’art. 13, n. 4, della direttiva 90/220, alle
decisioni 22 aprile 1998, 98/293/CE e 98/294/CE, concernenti l’immissione in
commercio di varietà di granturco geneticamente modificate (Zea mays L. T25 e
MON 810) (arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit, au titre de
l’article 13, paragraphe 4, de la directive [90/220], des décisions 98/293/CE et
98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs
génétiquement modifiés (Zea mays L. T25 et MON 810); JORF del 5 agosto 1998,
pag. 11985], ha dato il suo consenso scritto a tale immissione sul
mercato.
27 L’11 luglio 2004, la Monsanto Europe ha notificato alla
Commissione il mais MON 810, in particolare in applicazione dell’art. 20, n. 1,
lett. a), del regolamento n. 1829/2003, quale «prodotto esistente».
28 Essa
non ha effettuato una notifica all’autorità nazionale competente, prima del 17
ottobre 2006, in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2001/18.
29 Il 4
maggio 2007, la stessa ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
sul mercato del mais MON 810 sulla base dell’art. 20, n. 4, del regolamento n.
1829/2003.
30 Con decreto ministeriale 5 dicembre 2007, che ha sospeso la
cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON 810 (arrêté du 5 décembre 2007
suspendant la cession et l’utilisation des semences de maïs MON 810; JORF del 6
dicembre 2007, pag. 19748), il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca,
riferendosi senza ulteriori precisazioni al codice rurale e al codice
dell’ambiente, ha sospeso sul territorio nazionale la cessione all’utente finale
e l’utilizzo di sementi di mais MON 810 fino alla pubblicazione di una legge
relativa agli OGM ed entro il 9 febbraio 2008.
31 Il 6 febbraio 2008, la
Monsanto, la Monsanto Agriculture France, la Monsanto International e la
Monsanto Technology hanno presentato dinanzi al Conseil d’É;;tat un ricorso di
annullamento di questo decreto.
32 Con decreto ministeriale 7 febbraio 2008,
che ha sospeso la coltivazione delle varietà di sementi di mais geneticamente
modificato (Zea mays L. linea MON 810) [arrêté du 7 février 2008 suspendant la
mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays
L. lignée MON 810); JORF del 9 febbraio 2008, pag. 2462], il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca, invocando l’art. 23 della direttiva 2001/18, il
regolamento n. 1829/2003 nonché l’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente, ha
vietato sul territorio nazionale «[l]a coltivazione, ai fini dell’immissione sul
mercato, delle varietà di sementi di mais derivanti dalla varietà di mais
geneticamente modificato MON 810» fino a che non si fosse statuito sulla domanda
di rinnovo dell’autorizzazione di immissione sul mercato dell’organismo di cui
trattasi.
33 Con decreto ministeriale 13 febbraio 2008, che ha modificato il
decreto ministeriale 7 febbraio 2008, volto a sospendere la coltivazione delle
varietà di sementi di mais geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810)
[arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du 7 février 2008 suspendant la
mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays
L. lignée MON 810); JORF del 19 febbraio 2008, pag. 3004], il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca ha soppresso i termini «ai fini dell’immissione
sul mercato» di cui al decreto 7 febbraio 2008.
34 Il 12 febbraio 2008, le
autorità francesi, notificando quest’ultimo decreto alla Commissione, hanno
qualificato quest’ultimo come «misura di emergenza» ai sensi dell’art. 34 del
regolamento n. 1829/2003. In questa comunicazione, esse hanno sottolineato la
necessità di adottare misure di emergenza dirette a sospendere la coltivazione
del mais MON 810 in applicazione del combinato disposto dell’art. 34 del
regolamento n. 1829/2003 nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento n.
178/2002.
35 Il 20 febbraio 2008, notificando alla Commissione il decreto
ministeriale 13 febbraio 2008, le autorità francesi hanno indicato che
quest’ultimo decreto era stato adottato in applicazione dell’art. 23 della
direttiva 2001/18.
36 Il 20, il 21 e il 25 febbraio 2008, la Monsanto, la
Monsanto Agriculture France, la Monsanto International, la Monsanto Technology,
la Monsanto Europe nonché vari altri ricorrenti hanno presentato dinanzi al
Conseil d’É;;tat ricorsi di annullamento del decreto ministeriale 7 febbraio
2008, modificato dal decreto 13 febbraio 2008.
37 Come osservato dal giudice
del rinvio, le parti ricorrenti rilevano che al mais MON 810, che costituisce
una linea di mais geneticamente modificato per l’alimentazione degli animali,
sono ormai applicabili soltanto le disposizioni del regolamento n. 1829/2003,
cosicché il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca avrebbe inficiato in termini
di incompetenza i decreti impugnati adottando una misura di emergenza rientrante
nella competenza della Commissione e, quantomeno, in termini di errore di
diritto fondandosi sull’art. 23 della direttiva 2001/18 e sull’art. L. 535-2 del
codice dell’ambiente che ne garantisce la trasposizione nell’ordinamento
nazionale.
38 Ciò premesso, il Conseil d’É;;tat ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause principali, le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, quando un [OGM] che costituisce un
alimento per animali è stato immesso in commercio prima della pubblicazione del
regolamento [n. 1829/2003] e la relativa autorizzazione è mantenuta in vigore in
applicazione delle disposizioni dell’art. 20 di detto regolamento, il prodotto
in questione debba essere considerato, in attesa della decisione in merito alla
domanda di nuova autorizzazione che deve essere presentata in applicazione di
detto regolamento, tra i prodotti menzionati dalle disposizioni dell’art. 12
della direttiva [2001/18] (…) e se, in tal caso, detto [OGM] sia soggetto, per
quanto riguarda le misure urgenti che possono essere adottate successivamente
alla concessione dell’autorizzazione di immissione in commercio, unicamente
all’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003] o se, al contrario, siffatte misure
possano essere adottate da uno Stato membro sulla base dell’art. 23 della
direttiva [2001/18] e delle disposizioni nazionali che ne garantiscono la
trasposizione.
2) Nell’ipotesi in cui le misure urgenti possano intervenire
soltanto nel quadro delle disposizioni dell’art. 34 del regolamento [n.
1829/2003], se, e a quali condizioni, le autorità di uno Stato membro possano
adottare [misure come quelle di cui al decreto 5 dicembre 2007 (primo ricorso di
annullamento) e al decreto 7 febbraio 2008 (dieci altri ricorsi), modificato dal
decreto 13 febbraio 2008], a titolo di gestione del rischio cui fa riferimento
l’art. 53 del regolamento [n. 178/2002], oppure a titolo di misure cautelari
provvisorie che uno Stato membro può adottare sulla base dell’art. 54 del
medesimo regolamento.
3) Nell’ipotesi in cui le autorità di uno Stato membro
possano intervenire sulla base dell’art. 23 della direttiva 2001/18/CE o
dell’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003], o di entrambe queste basi
giuridiche, tenendo conto in particolare del principio di precauzione, il
ricorso solleva la questione del livello di rigore imposto rispettivamente dalle
disposizioni dell’art. 23 della direttiva che subordinano l’attuazione di misure
di emergenza quali il divieto temporaneo dell’uso del prodotto alla condizione
che lo Stato membro abbia “fondati motivi di ritenere che un OGM (…) rappresenti
un rischio per (…) l’ambiente” e da quelle dell’art. 34 del regolamento che
subordinano l’intervento di una siffatta misura alla condizione che sia
“manifesto che [il] prodott[o] (…) poss[a] comportare un grave rischio per (…)
l’ambiente” in materia di identificazione del rischio, di valutazione della sua
probabilità e di esame della natura dei suoi effetti».
Sulle questioni
pregiudiziali
Osservazioni preliminari
39 Si deve ricordare che sementi
provenienti da linee di mais come quelle di cui alla causa principale rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/53, in forza del combinato
disposto dell’art. 1, n. 1, di quest’ultima e dell’art. 2, n. 1, parte A, della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1966, 66/402/CEE, relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali (GU 1966, n. 125, pag. 2309),
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 26 giugno 2009,
2009/74/CE (GU L 166, pag. 40).
40 In forza dell’art. 16, n. 1, della
direttiva 2002/53, gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire
dalla data di pubblicazione nel catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole, prevista all’art. 17 della stessa direttiva, le sementi delle
varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in
base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non
siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà,
salvo le eccezioni di cui agli artt. 16, n. 2, o 18 della direttiva 2002/53 (v.,
in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C-165/08, Commissione/Polonia,
Racc. pag. I-6843, punto 62).
41 Si deve osservare che lo Stato membro
interessato di cui alla causa principale non si è avvalso degli artt. 16, n. 2,
o 18 della direttiva 2002/53 al fine di essere autorizzato a vietare le sementi
di mais MON 810 alle condizioni enunciate da tali disposizioni.
42 In tale
contesto, le soluzioni fornite alle presenti questioni pregiudiziali non
pregiudicano la direttiva 2002/53.
Sulla prima questione
43 La prima
questione si riferisce alle condizioni in cui una misura di sospensione o di
divieto provvisorio può essere adottata da uno Stato membro nei riguardi di un
«prodotto esistente» ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, che sia
stato autorizzato in forza della direttiva 90/220, direttiva abrogata e
sostituita dalla direttiva 2001/18.
44 Essa pone il problema del fondamento
giuridico di una siffatta misura.
45 Il governo austriaco sostiene che la
Monsanto ha notificato il mais MON 810 quale prodotto esistente a fini di un
utilizzo in mangimi e alimenti, ma non ai fini di un utilizzo in quanto semente.
Dubita, di conseguenza, che il prodotto di cui trattasi possa ancora essere
considerato come immesso legalmente sul mercato in quanto semente a partire
dalla scadenza del termine di notifica dei prodotti esistenti.
46 Pertanto,
occorre esaminare la questione se l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati
sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003 sia disciplinato da
tale disposizione.
47 Il regolamento n. 1829/2003 costituisce un’attuazione
dell’art. 12, n. 3, della direttiva 2001/18.
48 È pacifico che la Monsanto
non ha notificato il mais MON 810 in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva
2001/18 prima del termine del 17 ottobre 2006 stabilito da tale articolo.
49
È altresì indiscusso che la Monsanto ha notificato il mais di cui trattasi sul
fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, in quanto «prodotto
esistente» rientrante nella sezione 1 del capo III di tale regolamento.
50
Dalla formulazione del trentaquattresimo ‘considerandò nonché, relativamente ai
mangimi, degli artt. 16, n. 7, e 18, n. 3, lett. c), dello stesso regolamento
emerge che l’utilizzo di OGM in quanto sementi è disciplinato
dall’autorizzazione concessa per i suddetti OGM in applicazione del regolamento
in parola, fatta salva la direttiva 2002/53.
51 Per quanto riguarda i
prodotti esistenti, si pone pertanto la questione se l’art. 20 del regolamento
n. 1829/2003, nella parte in cui prevede, alle condizioni che enuncia, che «i
prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della [sezione 1] possono
rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati», disciplini
anche l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati quali prodotti esistenti
sul fondamento dello stesso art. 20.
52 A questo riguardo si deve rammentare
che i prodotti notificati sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n.
1829/2003 devono rientrare nell’ambito di applicazione della sezione 1 del capo
III del regolamento in parola e che dall’art. 15, n. 1, di quest’ultimo emerge
che tale sezione si applica, in particolare, agli «OGM destinati
all’alimentazione degli animali».
53 Orbene, ai sensi dell’art. 2, punto 9,
dello stesso regolamento, con questa espressione si intende, in particolare, un
«OGM che può essere utilizzato come (…) materiale di base per la produzione di
mangimi», definizione che può applicarsi a sementi.
54 Di conseguenza, le
sementi di OGM rientrano nella sezione 1 del capo III del regolamento n.
1829/2003. Alle stesse è quindi applicabile, in particolare, l’art. 20, n. 1, di
quest’ultimo.
55 Nei limiti in cui quest’ultima disposizione autorizza
l’effettuazione dell’utilizzo dei prodotti che essa disciplina, tale norma è
applicabile all’utilizzo in quanto sementi di prodotti che sono stati
notificati.
56 A tale riguardo spetta al giudice nazionale verificare che
prodotti quali il mais MON 810, che siano stati autorizzati in particolare in
quanto sementi ai fini della coltivazione in applicazione della direttiva
90/220, siano stati effettivamente notificati sulla base dell’art. 20, n. 1, del
regolamento n. 1829/2003.
57 Ai sensi di tali previe considerazioni, la Corte
constata che il regolamento n. 1829/2003 contiene gli elementi interpretativi
sufficienti per risolvere la prima questione, senza che sia necessaria una
specifica interpretazione dell’art. 12 della direttiva 2001/18.
58 In tale
contesto si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del
rinvio chiede in sostanza se, in circostanze come quelle di cui alle
controversie principali, OGM come il mais MON 810, che siano stati autorizzati,
in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della
direttiva 90/220 e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento n.
1829/2003, siano stati notificati quali prodotti esistenti, e, successivamente
abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di
esame, possano costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di
sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in
commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18, o se siffatte
misure possano essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n.
1829/2003.
59 A tale riguardo si deve ricordare che l’art. 20, n. 5, del
regolamento n. 1829/2003 dispone che «[i] prodotti di cui al paragrafo 1 (…)
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli
articoli 21, 22 e 34, che si applicano per analogia».
60 Questa formulazione
sancisce pertanto esplicitamente l’applicabilità dell’art. 34 del regolamento n.
1829/2003.
61 Vi si prevede, inoltre, l’applicabilità a un prodotto esistente
delle altre disposizioni di quest’ultimo o, in particolare, del suo art. 17, n.
5, che impone, al primo comma, lett. a) e b), che siano forniti vari elementi di
informazione relativi ai prodotti di cui trattasi e aggiunge, al secondo comma,
che, «[i]n tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva [2001/18] non si
applicano».
62 Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 20, n. 5, e 17,
n. 5, del regolamento n. 1829/2003 risulta che, qualora gli elementi previsti
dall’art. 17, n. 5, primo comma, siano forniti a sostegno della notifica di un
prodotto esistente, l’art. 23 della direttiva 2001/18 non si applica.
63 Si
deve quindi risolvere la prima questione nel senso che, in circostanze analoghe
a quelle di cui alle controversie principali, OGM come il mais MON 810, che
siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di
coltivazione in applicazione della direttiva 90/220, che, alle condizioni
enunciate all’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, siano stati notificati quali
prodotti esistenti e che, successivamente, abbiano formato oggetto di una
domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire
l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto
provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione
dell’art. 23 della direttiva 2001/18, laddove siffatte misure, per contro,
possono essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n.
1829/2003.
Sulla seconda questione
64 Con la sua seconda questione, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 34 del regolamento n.
1829/2003 autorizzi uno Stato membro ad adottare misure di emergenza in
circostanze come quelle di cui alla causa principale.
65 I decreti
ministeriali 5 dicembre 2007, 7 febbraio 2008 nonché 13 febbraio 2008, che ne ha
modificato i termini, sono stati pubblicati nel Journal officiel de la
République française, rispettivamente, il 6 dicembre 2007, il 9 febbraio 2008 e
il 19 febbraio 2008. Secondo le indicazioni del governo francese, che spetta al
giudice nazionale verificare, questi decreti sarebbero stati notificati alla
Commissione, rispettivamente, il 9, il 12 e il 20 febbraio 2008.
66 A tale
riguardo si deve constatare che, come risulta dal tenore letterale dell’art. 34
del regolamento n. 1829/2003, tale norma, da un lato, enuncia le condizioni
sostanziali in forza delle quali un prodotto autorizzato da tale regolamento o
conformemente a quest’ultimo può essere l’oggetto di misure di emergenza e,
dall’altro, rinvia, per quanto riguarda le condizioni di adozione di tali
misure, alle «procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento [n.
178/2002]».
67 Pertanto, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non subordina
l’adozione di misure di emergenza alle condizioni sostanziali previste all’art.
53 del regolamento n. 178/2002.
68 Peraltro, si deve osservare che l’art. 53
del regolamento n. 178/2002 riguarda le misure di emergenza che possono essere
adottate dalla Commissione, laddove all’adozione di siffatte misure da parte
degli Stati membri è applicabile l’art. 54 del detto regolamento.
69 Di
conseguenza, uno Stato membro che intenda adottare misure di emergenza in forza
dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 deve rispettare, oltre alle condizioni
sostanziali indicate in quest’ultima norma, anche le condizioni procedurali
previste all’art. 54 del regolamento n. 178/2002.
70 Tali condizioni sono
precisate al n. 1 del citato art. 54, che impone agli Stati membri, da una
parte, di informare «ufficialmente» la Commissione circa la necessità di
adottare misure urgenti e, dall’altra parte, qualora la Commissione non abbia
agito in conformità delle disposizioni dell’art. 53, di informare
«immediatamente» gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle misure
cautelari adottate.
71 Esse devono essere interpretate tenendo in
considerazione la formulazione di tale disposizione, ma altresì le finalità del
regolamento n. 1829/2003 nonché il principio di precauzione, allo scopo di
garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana,
assicurando al contempo la libera circolazione di alimenti e di mangimi sicuri e
sani, che costituisce un aspetto essenziale del mercato interno (v., per
analogia, sentenze 21 marzo 2000, causa C-6/99, Greenpeace France e a., Racc.
pag. I-1651, punto 44, e 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura
Italia e a., Racc. pag. I-8105, punto 110).
72 Si deve al riguardo
constatare che, se è vero che l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 178/2002 non
introduce l’obbligo di informare la Commissione entro un determinato termine,
risulta tuttavia sia dalla precisazione secondo cui lo Stato membro interessato
informa «immediatamente» la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle
misure urgenti adottate sia dalla circostanza che la Commissione deve
successivamente, entro un termine di dieci giorni lavorativi, avviare il
procedimento previsto all’art. 58, n. 2, del regolamento in parola che lo Stato
membro interessato deve informare la Commissione il più rapidamente possibile
sia della necessità di adottare misure urgenti sia, all’occorrenza, del
contenuto delle misure adottate.
73 Pertanto, alla luce del carattere di
urgenza dell’intervento dello Stato membro interessato e dello scopo di tutela
della sanità pubblica perseguito dal regolamento n. 1829/2003, l’art. 54, n. 1,
del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che è diretto a
imporre, come d’altronde a norma dell’art. 23 della direttiva 2001/18, che
l’informazione della Commissione in esso prevista intervenga, in caso di
urgenza, non oltre il momento dell’adozione delle misure urgenti da parte dello
Stato membro interessato.
74 Si deve pertanto risolvere la seconda questione
nel senso che l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro
ad adottare misure di emergenza soltanto alle condizioni procedurali enunciate
all’art. 54 del regolamento n. 178/2002, di cui spetta al giudice nazionale
verificare l’osservanza.
Sulla terza questione
75 Con la sua terza
questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza quale livello di rigore
imponga agli Stati membri l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 in vista
dell’adozione di misure di emergenza, laddove subordina queste ultime
all’esistenza di una situazione che possa comportare, «[in modo] manifesto», un
«grave rischio» per la salute umana, per la salute degli animali o per
l’ambiente.
76 A tale riguardo occorre considerare che le espressioni «[in
modo] manifesto» e «grave rischio» devono essere intese come atte a riferirsi a
un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la
salute degli animali o l’ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla
base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili.
77 Infatti,
misure di tutela adottate in forza dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non
possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del
rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente.
Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere
provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono essere
adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile
completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che
dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto
Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107).
78 Si deve sottolineare che,
alla luce dell’economia del sistema previsto dal regolamento n. 1829/2003 e del
suo obiettivo di evitare artificiali disparità nell’assunzione di un grave
rischio, la valutazione e la gestione di un rischio grave e manifesto compete
esclusivamente alla Commissione e al Consiglio, sotto il controllo del giudice
dell’Unione.
79 Ne risulta che, nella fase dell’adozione e dell’attuazione da
parte degli Stati membri delle misure di emergenza di cui all’art. 34 di detto
regolamento, fintantoché non sia stata adottata alcuna decisione al riguardo a
livello dell’Unione, i giudici nazionali aditi al fine di verificare la
legittimità delle misure nazionali di cui trattasi sono competenti a valutare la
legittimità di queste misure alla luce delle condizioni sostanziali previste
all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 e di quelle procedurali di cui all’art.
54 del regolamento n. 178/2002, e l’uniformità del diritto dell’Unione può
essere garantita dalla Corte nell’ambito del procedimento di rinvio
pregiudiziale, in quanto un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito
all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, può o deve,
conformemente all’art. 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire una questione
pregiudiziale alla Corte (v., per analogia, sentenza 20 novembre 2008, causa
C-375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I-8691,
punti 63 e 67).
80 Per contro, quando, in una fattispecie, la Commissione ha
adito il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
ed è stata adottata una decisione a livello dell’Unione, le valutazioni di fatto
e di diritto e relative alla fattispecie medesima, contenute in una tale
decisione, vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario di quest’ultima,
conformemente all’art. 288 TFUE, ivi compresi i suoi giudici chiamati ad
esaminare la legittimità delle misure adottate a livello nazionale (v., per
analogia, sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, cit., punto
64).
81 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che, ai fini
dell’adozione di misure di emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003
impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una
situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo
manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.
Sulle spese
82 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) In circostanze come quelle di cui alle
controversie principali, organismi geneticamente modificati come il mais MON
810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di
coltivazione in applicazione della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990,
90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati, e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, siano stati notificati quali
prodotti esistenti e, successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di
rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da
parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio
dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e
che abroga la direttiva 90/220, laddove siffatte misure, per contro, possono
essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.
2)
L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare
misure di emergenza soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n.
178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare, di cui spetta al giudice
nazionale verificare l’osservanza.
3) Ai fini dell’adozione di misure di
emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di
dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di
comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana,
la salute degli animali o l’ambiente.
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