L’autorizzazione di cui all’art. 1 del d.lgs. 212/2001
(in materia di commercializzazione di prodotti sementieri) costituisce
adempimento ulteriore rispetto all’iscrizione delle sementi geneticamente
modificate (gm) nel Catalogo comune europeo. Ne consegue che la messa a coltura
di mais gm in assenza di detto provvedimento costituisce reato.
La sentenza è
intervenuta a seguito dell’impugnazione del sequestro di un’azienda agricola
per violazione dell’art. 1 del d.lgs. 212/2001 per avere messo a coltura delle
sementi di mais geneticamente modificato (GM) in assenza dell’autorizzazione
ministeriale. Si tratta di una decisione di speciale interesse sia perché dà
respiro a una giurisprudenza estremamente asfittica in materia, specialmente
quella penale (mentre la giurisprudenza amministrativa si è “esercitata” più frequentemente
sul tema), sia per l’importanza dell’argomento, che tocca molteplici profili,
dalla salute all’ambiente e a quelli economici.
Come è noto,
tutta la materia degli organismi geneticamente modificati (OGM) è circondata da
un cordone sanitario di disposizioni comunitarie e nazionali, che mirano a dare
attuazione al principio di precauzione, previsto dall’art. 174.2 del Trattato
di Amsterdam (significativamente richiamato nell’incipit del decreto citato), in modo da evitare il più possibile
pericoli di tipo ambientale o sanitario per la vita delle persone, degli
animali e delle piante. Da ciò anche la conseguente previsione di un sistema di
autorizzazioni, rilasciate sulla base di valutazioni tecniche precauzionali,
che disciplinano l’utilizzo degli OGM. Ciò vale anche per le sementi e le
colture. In particolare, il d.lgs. 212/2001 stabilisce che la messa in coltura
di prodotti sementieri è sottoposta ad autorizzazione con provvedimento del
ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro
dell’Ambiente e del ministro della Salute, previo parere di un’apposita
Commissione tecnica. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite misure
idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri GM non
entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri
tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto
conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
L’esercizio di detta attività senza autorizzazione è punita con la pena
dell’arresto da sei mesi a tre anni o dell’ammenda fino a 100 milioni di lire
(secondo la dicitura originaria). La stessa sanzione si applica in caso di
revoca o sospensione dell’autorizzazione.
Il punto
nevralgico della difesa dell’imputato era costituito dal fatto che i semi di
mais GM messi a coltura già godevano di autorizzazione alla messa in commercio
ed erano iscritti nel Catalogo comune europeo delle varietà GM, sicché
l’ulteriore autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 212/2001
avrebbe costituito una sostanziale duplicazione. Inoltre, sempre secondo la
difesa, la previsione di quest’ultima autorizzazione doveva essere intesa come
“regola tecnica”, che avrebbe necessitato la notifica della stessa agli organi
comunitari per essere valida e applicabile, adempimento non attuato.
La Corte,
nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto effettuato un’analitica e complessa
ricostruzione della normativa comunitaria e nazionale in materia, di cui si
riporta, per ragioni di brevità, l’essenziale dell’argomentazione. Essa si
basa, dunque, sull’affermazione che la disciplina comunitaria offre il quadro
generale di riferimento della materia secondo un principio di armonizzazione,
in particolare per quanto riguarda i profili ambientali e sanitari. Ma lascia,
però, un residuo spazio di intervento alla legislazione statale per quanto
riguarda gli aspetti economici dell’utilizzo di OGM, al fine di non
compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale e di non pregiudicare la
libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la
qualità e tipicità della produzione agroalimentare nazionale. In questa
prospettiva, la legislazione interna, in particolare il d.l. 279/2004 (rimasto
intatto sul punto, pur a seguito dell’intervento parzialmente demolitorio della
Corte costituzionale con la sentenza n. 116/2006), ha fissato il principio
della coesistenza delle varie tipologie colturali (biologiche, tradizionali,
transgeniche), al fine di evitare reciproche compromissioni. Ne deriva, secondo
la Corte, che
l’iscrizione delle sementi GM nel Catalogo europeo non esime l’interessato
dall’ottenere anche l’autorizzazione di cui al d.lgs. 212/2001, attesa la
diversa funzione delle due discipline concorrenti. La prima (comunitaria) si
preoccupa di evitare la circolazione di prodotti GM pericolosi per la salute di
uomini, animali e piante. La seconda (nazionale) mira a garantire la
“coesistenza pacifica” tra colture diverse.
Quanto poi
all’ulteriore motivo di ricorso – secondo cui l’autorizzazione nazionale di cui
si discute sarebbe da considerare come “regola tecnica”, non notificata alla
Commissione europea e, quindi, inapplicabile – la Corte ha obiettato che gli
artt. 8 e 9 della direttiva 98/34/CEE impongono agli Stati membri di comunicare
alla Commissione i progetti di “regole tecniche” che rientrano nell’ambito
della suddetta direttiva, salvo però che si tratti del semplice recepimento
integrale di una norma internazionale o europea. E dal momento che, sostiene la Corte, il principio di coesistenza
delle colture è di diretta derivazione comunitaria, la disciplina nazionale
dell’autorizzazione non può essere intesa come una “regola tecnica” da
notificare alla Comunità.
Riferimento normativo: art. 1,
d.lgs. 212/2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI
Claudia – Presidente
Dott. FIALE Aldo
– rel. Consigliere
Dott. FRANCO
Amedeo – Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
Dott. SARNO
Giulio – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) F.G. N. IL
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di
PORDENONE, del 21/04/2011;
sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le
conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Udito il
difensore Avv.to Francesco Longo, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Il Tribunale
monocratico di Pordenone quale giudice del dibattimento, con provvedimento
dell’1.4.2011, disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti
l’azienda dell’impresa individuale (OMISSIS) di F.G., ritenendo configurabile,
nei confronti del F., il ffumus della contravvenzione di cui all’art. 81 cpv.
c.p., e D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212, art. 1, comma 5, per avere messo in coltura, in
carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente
modificati (GM) in due diversi terreni siti in (OMISSIS).
Avverso tale
provvedimento applicativo della misura di cautela reale il F. proponeva istanza
di riesame, con la quale – non contestando la sussistenza del fatto storico –
eccepiva invece l’inconfigurabilità del fumus commissi delicti.
Secondo la
prospettazione difensiva:
a) I semi di mais
GM messi a coltura (del tipo MON 810) costituivano oggetto di rituale
“autorizzazione per l’immissione in commercio” rilasciata con
decisione della Commissione n. 98/294/CE del 22.4.1998, e le relative varietà
erano iscritte nel Catalogo comune Europeo delle varietà di specie di piante
agricole: di quei semi, pertanto, doveva ritenersi consentita la libera
commercializzazione ed anche la libera messa a coltura. b) Il D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, – laddove prevede che la messa a coltura
dei semi GM è soggetta ad ulteriore autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali (di concerto con i Ministeri dell’ambiente e
della sanità e previo parere tecnico di una Commissione prevista dal comma 3
del medesimo articolo) – avrebbe introdotto una “regola tecnica” per
l’uso di un prodotto che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della Direttiva 98/34/CE, avrebbe richiesto una
previa notifica alla Commissione Europea, adempimento che non sarebbe stato
effettuato. Ciò avrebbe imposto al giudice del riesame di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale
relativa alla natura della disposizione normativa contestata, nonchè – in caso
di positivo inquadramento di quella autorizzazione in una delle categorie In
cui si articola la nozione di “regola tecnica” di cui all’art. 1,
punto 11, della Direttiva 98/34/CE – di disapplicare la
disposizione nazionale in quanto violatrice delle regole comunitarie poste a
tutela della libera circolazione delle merci.
Il Tribunale di
Pordenone, con ordinanza del 21.4.2011, rigettava l’istanza di riesame
affermando (anche attraverso il richiamo alle argomentazioni svolte dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 183/2010) il principio secondo il quale
nelle normative comunitarie di riferimento (le Direttive CE nn. 95 e 96 del
1998 e n. 18 del 2001) ed in quelle nazionali che le hanno recepite (i decreti
legislativi n. 212/2001 e n. 224/2003) i concetti di
“commercializzazione” e di “utilizzo attraverso remissione
deliberata nell’ambiente” di prodotti geneticamente modificati (OGM) sono
nettamente distinti: entrambe le attività necessitano di una previa
autorizzazione, ma “l’autorizzazione rilasciata ad un fine non ha nulla a
che fare con quella occorrente per l’altro fine”. In tale assetto
disciplinare l’iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo
costituisce una forma di autorizzazione riferita alla sola commercializzazione
e non alla messa a coltura delle sementi GM. Avverso l’ordinanza di rigetto del
Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
F., il quale – sotto il profilo della violazione di legge – ha eccepito:
– la erroneità
della ricostruzione del quadro normativo di riferimento;
– la incongruità
della distinzione tra autorizzazione per l’emissione deliberata in ambiente
(semina) ed autorizzazione per la commercializzazione, in quanto la seconda già
ricomprenderebbe la prima;
– la estraneità
al quadro giuridico previsto dalla Direttiva 2001/18/CE delle prescrizioni
ulteriormente autorizzative di cui al D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, commi da 2 a 7, che conterrebbero regole
tecniche, ed il loro palese contrasto con i principi comunitari in tema di
libera circolazione delle merci.
Le anzidette
doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il
31.10.2011, ove vengono prospettate ulteriori pretese violazioni della disciplina
nazionale ai principi posti dalla Direttiva 2001/18/CE ed at “principio
di coesistenza tra le colture” quale delineato in ambito Europeo.
Il ricorso deve
essere rigettato, poichè infondato.
1. La delibazione
del gravame impone una ricognizione preliminare del quadro normativo di
riferimento, Europeo e nazionale. Va evidenziato, pertanto, che:
– Il nostro ordinamento,
con il D.Lgs. 24 aprite 2001, n. 212, (Attuazione delle Direttive 98/95/CE e
98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il
catalogo comune delle varietà dette specie di piante agricole e relativi
controlli) prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta
ad una specifica autorizzazione (art. 1, comma 2), che mira a garantire i
prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente
modificati e che questi ultimi non arrechino danno biologico all’ambiente
circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecotogiche, ambientali e
pedoclimatiche.
Si tratta di un
provvedimento che il Ministro delle politiche agricole e forestali deve
rilasciare di concerto con il Ministro dell’ambiente e con quello della salute,
previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà
geneticamente modificate (art. 1, comma 3). Questa Commissione, in particolare,
deve indicare le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di
sementi OGM. – La Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, ha fissato la normativa che presiede alle forme di utilizzo e
di circolazione degli OGM in quanto tali (come prodotto da sperimentare in
campo aperto, o come semente destinata prima alla vendita e poi alta semina),
esclusi soltanto l’impiego di microrganismi GM in ambiente confinato e la
circolazione sul mercato di OGM già raccolti, costituenti alimenti in quanto
tali o ingredienti di altri alimenti.
Trattasi di una
disciplina che persegue le finalità di garantire la tutela dell’ambiente, della
vita e della salute di uomini, animali e piante, e di assicurare che remissione
in campo aperto e la vendita di un prodotto autorizzato in quanto conforme alla
disciplina medesima non possano essere impedite posto che, fino a prova
contraria, tale prodotto non deve essere considerato un pericolo.
Gli Stati membri
possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati secondo la
Direttiva e ad essi – sotto il profilo del rischio ambientale e sanitario – è
vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o
remissione nell’ambiente di un OGM se non nei casi previsti dalla c.d.
“clausola di salvaguardia” (art. 23 della Direttiva). A norma
dell’art. 23, comma 1, della Direttiva 2001/T8/CE; “Qualora uno Stato
membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo
la data dell’autorizzazione e che riguardino fa valutazione di rischi
ambientali o una nuova vantazione delle informazioni esistenti basata su nuove
o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che
un OGM come tate o contenuto in un prodotto debitamente notificato e
autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio
per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne
l’uso o la vendita sol proprio territorio.
Lo Stato membro
provvede affinchè, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza,
quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio, e
l’informazione del pubblico. Lo Stato membro informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa te azioni adottate a norma dei
presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio
sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste
dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione debba essere
revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la
decisione”.
– I principi
fissati dalla predetta Direttiva sono stati recepiti, in Italia, con il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
– La Commissione
Europea, poi, con i Regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003, ha completato la
disciplina contenuta nella Direttiva del 2001, stabilendo ulteriori regole che
condizionano e rendono più rigorosa l’autorizzazione e la successiva presenza
sul mercato, senza tuttavia mutare il principio di armonizzazione che fa
prevalere la libera circolazione delle merci ed al quale gli Stati, in presenza
di un prodotto conforme alla normativa comunitaria, non possono opporsi.
L’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE (introdotto dal Regolamento CE 1829/2003) prevede, però, la
possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per
evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in
altri prodotti (c.d. misure di coesistenza), in particolare per: evitare la
presenza di OGM in altre colture, come le cotture convenzionali o biologiche;
prevenire l’impatto della eventuale commistione, che non consentirebbe ai
produttori ed ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale,
biologica e geneticamente modificata;
prevenire la
potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria
di OGM in altri prodotti.
– La stessa
Commissione Europea, con Raccomandazione 2003/556/CE del 23 loglio
20Q3, ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per
limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM,
evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse.
– Il legislatore
nazionale, con il D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito
dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5, ha fissato la
disciplina interna per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica, prevedendo, anzitutto, l’obbligo di
adottare “piani di coesistenza” tra le diverse colture, “al fine
di non compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale e di garantire la
libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la
qualità e la tipicità detta produzione agroalimentare nazionale” (D.L. n. 279 del 2004, art. 1, comma 1).
– La Raccomandazione 2003/556/CE è stata
abrogata e sostituita dalla Raccomandazione 2010C200/01 del 13 luglio 2010,
che, alla stregua del principio di coesistenza, ha ribadito la necessità di
“combinare il sistema di autorizzazione dell’Unione Europea, basato sulla
scienza, con la libertà per gli Stati membri di decidere se autorizzare o meno
la coltivazione di OGM nel loro territorio “, sicchè proprio “a
livello di Stati membri” devono essere stabilite le misure per evitare la
presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. La
giurisprudenza amministrativa (Vedi, in particolare, T.a.r. Lazio – Roma,
Sez. 2^ ter, n. 2378/2010), in relazione alla disciplina dianzi ricordata, ha
evidenziato che la normativa comunitaria in materia di OGM, da un lato, ha
inteso regolare ogni aspetto incidente sulla loro circolazione, condizionandola
ad un’ampia vantazione ambientale e sanitaria, dall’altro, ha lasciato agli
Stati membri la facoltà di “adottare tutte le misure opportune per evitare
la presenza involontaria di OGM in altri prodotti”, facendo intendere che,
fra quelle misure, vi sono anche le regole tecniche agronomiche volte ad
evitare la commistione del materiale genetico tra le diverse colture.
La disciplina
comunitaria, dunque, si occupa di tutelare l’ambiente, la vita e fa salute di
uomini, animali e piante, ma consente alla normativa interna la possibilità di
adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi
alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettere la
biodiversità dell’ambiente naturale in modo da garantire la libertà di
iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la
tipicità della produzione agroalimentare nazionale.
La normativa
comunitaria, in altre parole, lascia alla legislazione degli Stati membri la
possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni
fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra
loro le tre “filiere” (agricoltura transgenica, convenzionate e
biologica).
Anche il
Consiglio di Stato (Sez. 6^, 19 gennaio 2010, n. 183) ha dato atto
dell’immanenza, in ambito nazionale, del principio di coesistenza di
derivazione comunitaria.
Con la decisione
anzidetta (seppure in una controversia avente ad oggetto il silenzio
dell’amministrazione ex art. 21 bis della legge TAR) è stato precisato che
“il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere
condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza” e che
“non si può ritenere che in attesa dei c.d. piani di coesistenza
regionali, venga meno l’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti
autorizzatori disciplinati… da fonti legislative (e regolamentari) diverse
dal DL. n. 279/2004” In ragione di ciò, il giudice di appello, senza
tuttavia pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza di parte ricorrente, ha
ordinato al Ministero resistente di concludere il procedimento avviato a norma
del D.Lgs. n. 212 del 2001, con l’adozione di
un provvedimento espresso.
3. La Corte
Costituzionale – con là sentenza n. 116/2006 – ha dichiarato l’illegittimità
del D.L. n. 279 del 2004, artt. 3 e 4, e art. 6, commi 1 e 2, artt. 7 e 8,
(disposizioni che rimettevano allo Stato la competenza ad adottare le norme
quadro alle quali le singole Regioni avrebbero dovuto attenersi per redigere i
piani di coesistenza), affermando che la materia non rientra tra quelle
riservate dall’art. 117 Cost., commi 2 e 3, alla
competenza statale, in via esclusiva (tutela ambiente) o concorrente (tutela
della salute), bensì è rimessa alla competenza delle Regioni (art. 117, comma
4) La Consulta, però, non avendo dichiarato illegittimi il D.L. n. 279 del 2004, artt. 1 e 2, ha fatto salvo il principio di
coesistenza, stabilendo che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano
praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le
peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e da evitare commistioni tra
sementi e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non
debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di
coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai
consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive
filiere.
4. Alla stregua
delle chiare enunciazioni della disciplina Europea, delle argomentazioni svolte
dai giudici amministrativi e delle deduzioni che possono trarsi dalle
considerazioni della Corte Costituzionale, questo Collegio ritiene di dovere
ribadire, dunque, che esiste in ambito Europeo e nazionale il “principio
di coesistenza” e che il D.L. n. 279 del 2004, artt. 1 e 2, sono ricognitivi ed espressione di
principi comunitari nella parte in cui tendono a salvaguardare l’agricoltura
(anche) tradizionale ed a mettere i consumatori nelle condizioni di potere
effettuare scelte in maniera oculata.
In questo quadro,
le modalità di attuazione del principio di coesistenza, proprio in ragione dei
fini a cui è ispirato, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni (in
ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale) che, tuttavia, dovranno
coordinarsi tra loro, in uno spirito di leale collaborazione, nel momento in
cui si tratterà di regolare la coltivazione in ambiti territoriali confinanti,
rientranti cioè nella competenza di due distinti enti regionali.
5. Nell’Unione
Europea possono essere coltivati solo OGM esplicitamente autorizzati per la
coltivazione a norma della Direttiva 2001/128/CE e del Regolamento CE n. 1829/2003, e gli aspetti
ambientali e sanitari sono già contemplati dalla valutazione del rischio
ambientale della procedura comunitaria di autorizzazione;
restano
demandati, invece, agli Stati membri, nel quadro della coesistenza, gli aspetti
economia connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.
Nel nostro
ordinamento, pertanto, per una attuazione adeguata del principio di
coesistenza, la specifica autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, comma 2, in coerenza con le previsioni
del D.L. n. 279 del 2004, art. 2, si pone come provvedimento ulteriore e
diverso rispetto all’autorizzazione conseguita attraverso l’iscrizione di un
tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo.
Quest’ultima è
riferita alla circolazione ed alla commercializzazione degli OGM in ambito
comunitario, si da garantire (in seguito ad una valutazione completa del
rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano
pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante.
L’autorizzazione
che la normativa nazionale richiede per la messa in coltura, invece, è rivolta
a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina Europea)
che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le
attività agricole preesistenti, sicchè:
a) le domande
rivolte ad ottenerne il conseguimento devono fornire specifiche e fondamentali
notizie circa la localizzazione geografica delle coltivazioni, l’estensione
degli appezzamenti destinati alla coltivazione per ciascuna varietà GM, la
tipologia di coltivazione che si intende effettuare, la presenza nei fondi
limitrofi di aree protette e/o di protezione, l’indicazione dei mezzi meccanici
da utilizzare per te operazioni colturali e di post-raccolta, l’applicazione di
misure di precauzione per prevenire l’inquinamento di colture convenzionali;
b) il
provvedimento autorizzatorio, a sua volta, può stabilire misure concrete idonee
a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà
geneticamente modificate non entrino in contatto, nelle fasi di coltivazione,
con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino
danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-
ecologiche, ambientali e pedoclimatiche (cosi C. Stato. Sez. 6^, 15.11.2010, n.
8053).
Appare opportuno
ricordare in proposito che, ai fini del provvedimento ministeriale sull’istanza
di autorizzazione, è necessario ottemperare altresì alla serie di adempimenti
previsti dalla speciale disciplina sementiera.
E’, infatti, la
Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che,
una volta costituita su base paritetica Stato – Regioni, oltre a dover rilasciare
il parere sull’istanza di autorizzazione di messa a coltura, deve verificare
l’assenza di rischi anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi
agrari, tenuto conto delle peculiarità agro ecologiche e pedoclimatiche.
Tali valutazioni,
richieste dalla L. 25 novembre 1971, n. 1096, art. 20 bis, devono essere svolte non soltanto
in riferimento ai principi della normativa comunitaria in materia di emissione
deliberata nell’ambiente (Direttiva 2001/18/CE), ma anche al
principio di precauzione del Trattato di Amsterdam, alla Convenzione sulla
diversità biologica delle Nazioni Unite, al protocollo sulla biosicurezza di
Cartaghena.
La stessa legge n. 1096/1971 di disciplina
dell’attività sementiera – al di là della operatività della clausola di
salvaguardia di cui all’art. 23 della direttiva 2001/10/CE – assegna al Ministro
delle politiche agricole e forestali la possibilità di richiedere alla
Commissione Europea l’autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del
territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi geneticamente
modificate, se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta al
Catalogo comune Europeo possa nuocere a quella di altre varietà o specie,
oppure se possa presentare un rischio per la salute umana o per l’ambiente,
anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrori, tenuto conto
delle peculiarità agro ecologiche e pedoclimatiche (art. 20 bis, di recepimento
dell’articolo 16 della Direttiva 2001/53/CE). Ai sensi di questa
legge, inoltre, il Ministro delle politiche agricole e forestali può chiedere
alla Commissione Europea di essere autorizzato a vietare t’impiego di una
varietà OGM iscritta nel Catalogo comune qualora, ad esempio, sia appurato che
la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dai punto di vista
fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie, oppure qualora in
base ad esami ufficiali in coltura si sia constatato che la varietà non
produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati
corrispondenti a quelli ottenuti con un’altra varietà comparabile ammessa nel
suo territorio o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità,
non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato
membro (art. 20 ter, di recepimento dell’articolo 18 della Direttiva 2001/53/CE).
Proprio facendo
leva su queste prerogative, la Commissione Europea, con la decisione
2006/338/CE dell’8 maggio 2006, ha autorizzato la Repubblica di Polonia a
vietare sul proprio territorio l’impiego di alcune varietà di granturco
iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole per
ragioni legate a fattori chinatici ed agricoli.
6. Infondata deve
ritenersi pure la prospettata necessità di verificare la qualificazione
dell’autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, come “regola tecnica” che, ai
sensi delle Direttive Europee 83/189/CEE e 98/34/CEE, dovrebbe essere
notificata dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea (con la
conseguenza che, non essendosi provveduto a tale notifica, la disciplina che
prescrive il provvedimento autorizzatorio) non potrebbe essere fatta valere nei
confronti dei privati e dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale).
Va osservato in
proposito che:
– Gli artt. 8 e 9
della Direttiva 98/34/CEE impongono agli Stati membri, da un lato, di
comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i progetti di “regole
tecniche” che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in
parola (secondo le tre categorie di cui all’art. 1, punto 11), salvo che si
tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o
Europea.
–
L’autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, però, si pone proprio quale recepimento
del principio di coesistenza di derivazione comunitaria e della relativa
disciplina Europea (art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE e Raccomandazione
2010C200/01 del 13 luglio 2010, atto quest’ultimo non vincolante emanato
proprio in una situazione in cui la Commissione Europea ha ritenuto di dovere
soltanto fornire orientamenti per l’elaborazione delle misure nazionali a
fronte di norme vincolanti già esistenti).
Non si configura,
pertanto una questione di interpretazione da sottoporre alla Corte Europea di
Giustizia.
7. Secondo la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali
aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
– la verifica
delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può
tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità dell’indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie
concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria
ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992,
ric. Midolini);
–
“l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di
verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni
aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro”
(Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
Alla stregua dei
principi dianzi enunciati e della ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, sussiste sicuramente
il “fumus” della contravvenzione ipotizzata.
L’ulteriore
approfondimento e la compiuta verifica spettano al giudice del merito ma, allo
stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede
cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del ricorrente non
valgono certo ad escludere la legittimità della misura adottata.
8. Al rigetto del
ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
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Mais geneticamente modificato
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11148 del 22 marzo 2012
L’autorizzazione di cui all’art. 1 del d.lgs. 212/2001
(in materia di commercializzazione di prodotti sementieri) costituisce
adempimento ulteriore rispetto all’iscrizione delle sementi geneticamente
modificate (gm) nel Catalogo comune europeo. Ne consegue che la messa a coltura
di mais gm in assenza di detto provvedimento costituisce reato.
La sentenza è
intervenuta a seguito dell’impugnazione del sequestro di un’azienda agricola
per violazione dell’art. 1 del d.lgs. 212/2001 per avere messo a coltura delle
sementi di mais geneticamente modificato (GM) in assenza dell’autorizzazione
ministeriale. Si tratta di una decisione di speciale interesse sia perché dà
respiro a una giurisprudenza estremamente asfittica in materia, specialmente
quella penale (mentre la giurisprudenza amministrativa si è “esercitata” più frequentemente
sul tema), sia per l’importanza dell’argomento, che tocca molteplici profili,
dalla salute all’ambiente e a quelli economici.
Come è noto,
tutta la materia degli organismi geneticamente modificati (OGM) è circondata da
un cordone sanitario di disposizioni comunitarie e nazionali, che mirano a dare
attuazione al principio di precauzione, previsto dall’art. 174.2 del Trattato
di Amsterdam (significativamente richiamato nell’incipit del decreto citato), in modo da evitare il più possibile
pericoli di tipo ambientale o sanitario per la vita delle persone, degli
animali e delle piante. Da ciò anche la conseguente previsione di un sistema di
autorizzazioni, rilasciate sulla base di valutazioni tecniche precauzionali,
che disciplinano l’utilizzo degli OGM. Ciò vale anche per le sementi e le
colture. In particolare, il d.lgs. 212/2001 stabilisce che la messa in coltura
di prodotti sementieri è sottoposta ad autorizzazione con provvedimento del
ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro
dell’Ambiente e del ministro della Salute, previo parere di un’apposita
Commissione tecnica. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite misure
idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri GM non
entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri
tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto
conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
L’esercizio di detta attività senza autorizzazione è punita con la pena
dell’arresto da sei mesi a tre anni o dell’ammenda fino a 100 milioni di lire
(secondo la dicitura originaria). La stessa sanzione si applica in caso di
revoca o sospensione dell’autorizzazione.
Il punto
nevralgico della difesa dell’imputato era costituito dal fatto che i semi di
mais GM messi a coltura già godevano di autorizzazione alla messa in commercio
ed erano iscritti nel Catalogo comune europeo delle varietà GM, sicché
l’ulteriore autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 212/2001
avrebbe costituito una sostanziale duplicazione. Inoltre, sempre secondo la
difesa, la previsione di quest’ultima autorizzazione doveva essere intesa come
“regola tecnica”, che avrebbe necessitato la notifica della stessa agli organi
comunitari per essere valida e applicabile, adempimento non attuato.
La Corte,
nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto effettuato un’analitica e complessa
ricostruzione della normativa comunitaria e nazionale in materia, di cui si
riporta, per ragioni di brevità, l’essenziale dell’argomentazione. Essa si
basa, dunque, sull’affermazione che la disciplina comunitaria offre il quadro
generale di riferimento della materia secondo un principio di armonizzazione,
in particolare per quanto riguarda i profili ambientali e sanitari. Ma lascia,
però, un residuo spazio di intervento alla legislazione statale per quanto
riguarda gli aspetti economici dell’utilizzo di OGM, al fine di non
compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale e di non pregiudicare la
libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la
qualità e tipicità della produzione agroalimentare nazionale. In questa
prospettiva, la legislazione interna, in particolare il d.l. 279/2004 (rimasto
intatto sul punto, pur a seguito dell’intervento parzialmente demolitorio della
Corte costituzionale con la sentenza n. 116/2006), ha fissato il principio
della coesistenza delle varie tipologie colturali (biologiche, tradizionali,
transgeniche), al fine di evitare reciproche compromissioni. Ne deriva, secondo
la Corte, che
l’iscrizione delle sementi GM nel Catalogo europeo non esime l’interessato
dall’ottenere anche l’autorizzazione di cui al d.lgs. 212/2001, attesa la
diversa funzione delle due discipline concorrenti. La prima (comunitaria) si
preoccupa di evitare la circolazione di prodotti GM pericolosi per la salute di
uomini, animali e piante. La seconda (nazionale) mira a garantire la
“coesistenza pacifica” tra colture diverse.
Quanto poi
all’ulteriore motivo di ricorso – secondo cui l’autorizzazione nazionale di cui
si discute sarebbe da considerare come “regola tecnica”, non notificata alla
Commissione europea e, quindi, inapplicabile – la Corte ha obiettato che gli
artt. 8 e 9 della direttiva 98/34/CEE impongono agli Stati membri di comunicare
alla Commissione i progetti di “regole tecniche” che rientrano nell’ambito
della suddetta direttiva, salvo però che si tratti del semplice recepimento
integrale di una norma internazionale o europea. E dal momento che, sostiene la Corte, il principio di coesistenza
delle colture è di diretta derivazione comunitaria, la disciplina nazionale
dell’autorizzazione non può essere intesa come una “regola tecnica” da
notificare alla Comunità.
Riferimento normativo: art. 1,
d.lgs. 212/2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI
Claudia – Presidente
Dott. FIALE Aldo
– rel. Consigliere
Dott. FRANCO
Amedeo – Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
Dott. SARNO
Giulio – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) F.G. N. IL
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di
PORDENONE, del 21/04/2011;
sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le
conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Udito il
difensore Avv.to Francesco Longo, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Il Tribunale
monocratico di Pordenone quale giudice del dibattimento, con provvedimento
dell’1.4.2011, disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti
l’azienda dell’impresa individuale (OMISSIS) di F.G., ritenendo configurabile,
nei confronti del F., il ffumus della contravvenzione di cui all’art. 81 cpv.
c.p., e D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212, art. 1, comma 5, per avere messo in coltura, in
carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente
modificati (GM) in due diversi terreni siti in (OMISSIS).
Avverso tale
provvedimento applicativo della misura di cautela reale il F. proponeva istanza
di riesame, con la quale – non contestando la sussistenza del fatto storico –
eccepiva invece l’inconfigurabilità del fumus commissi delicti.
Secondo la
prospettazione difensiva:
a) I semi di mais
GM messi a coltura (del tipo MON 810) costituivano oggetto di rituale
“autorizzazione per l’immissione in commercio” rilasciata con
decisione della Commissione n. 98/294/CE del 22.4.1998, e le relative varietà
erano iscritte nel Catalogo comune Europeo delle varietà di specie di piante
agricole: di quei semi, pertanto, doveva ritenersi consentita la libera
commercializzazione ed anche la libera messa a coltura. b) Il D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, – laddove prevede che la messa a coltura
dei semi GM è soggetta ad ulteriore autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali (di concerto con i Ministeri dell’ambiente e
della sanità e previo parere tecnico di una Commissione prevista dal comma 3
del medesimo articolo) – avrebbe introdotto una “regola tecnica” per
l’uso di un prodotto che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della Direttiva 98/34/CE, avrebbe richiesto una
previa notifica alla Commissione Europea, adempimento che non sarebbe stato
effettuato. Ciò avrebbe imposto al giudice del riesame di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale
relativa alla natura della disposizione normativa contestata, nonchè – in caso
di positivo inquadramento di quella autorizzazione in una delle categorie In
cui si articola la nozione di “regola tecnica” di cui all’art. 1,
punto 11, della Direttiva 98/34/CE – di disapplicare la
disposizione nazionale in quanto violatrice delle regole comunitarie poste a
tutela della libera circolazione delle merci.
Il Tribunale di
Pordenone, con ordinanza del 21.4.2011, rigettava l’istanza di riesame
affermando (anche attraverso il richiamo alle argomentazioni svolte dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 183/2010) il principio secondo il quale
nelle normative comunitarie di riferimento (le Direttive CE nn. 95 e 96 del
1998 e n. 18 del 2001) ed in quelle nazionali che le hanno recepite (i decreti
legislativi n. 212/2001 e n. 224/2003) i concetti di
“commercializzazione” e di “utilizzo attraverso remissione
deliberata nell’ambiente” di prodotti geneticamente modificati (OGM) sono
nettamente distinti: entrambe le attività necessitano di una previa
autorizzazione, ma “l’autorizzazione rilasciata ad un fine non ha nulla a
che fare con quella occorrente per l’altro fine”. In tale assetto
disciplinare l’iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo
costituisce una forma di autorizzazione riferita alla sola commercializzazione
e non alla messa a coltura delle sementi GM. Avverso l’ordinanza di rigetto del
Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
F., il quale – sotto il profilo della violazione di legge – ha eccepito:
– la erroneità
della ricostruzione del quadro normativo di riferimento;
– la incongruità
della distinzione tra autorizzazione per l’emissione deliberata in ambiente
(semina) ed autorizzazione per la commercializzazione, in quanto la seconda già
ricomprenderebbe la prima;
– la estraneità
al quadro giuridico previsto dalla Direttiva 2001/18/CE delle prescrizioni
ulteriormente autorizzative di cui al D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, commi da 2 a 7, che conterrebbero regole
tecniche, ed il loro palese contrasto con i principi comunitari in tema di
libera circolazione delle merci.
Le anzidette
doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il
31.10.2011, ove vengono prospettate ulteriori pretese violazioni della disciplina
nazionale ai principi posti dalla Direttiva 2001/18/CE ed at “principio
di coesistenza tra le colture” quale delineato in ambito Europeo.
Il ricorso deve
essere rigettato, poichè infondato.
1. La delibazione
del gravame impone una ricognizione preliminare del quadro normativo di
riferimento, Europeo e nazionale. Va evidenziato, pertanto, che:
– Il nostro ordinamento,
con il D.Lgs. 24 aprite 2001, n. 212, (Attuazione delle Direttive 98/95/CE e
98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il
catalogo comune delle varietà dette specie di piante agricole e relativi
controlli) prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta
ad una specifica autorizzazione (art. 1, comma 2), che mira a garantire i
prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente
modificati e che questi ultimi non arrechino danno biologico all’ambiente
circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecotogiche, ambientali e
pedoclimatiche.
Si tratta di un
provvedimento che il Ministro delle politiche agricole e forestali deve
rilasciare di concerto con il Ministro dell’ambiente e con quello della salute,
previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà
geneticamente modificate (art. 1, comma 3). Questa Commissione, in particolare,
deve indicare le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di
sementi OGM. – La Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, ha fissato la normativa che presiede alle forme di utilizzo e
di circolazione degli OGM in quanto tali (come prodotto da sperimentare in
campo aperto, o come semente destinata prima alla vendita e poi alta semina),
esclusi soltanto l’impiego di microrganismi GM in ambiente confinato e la
circolazione sul mercato di OGM già raccolti, costituenti alimenti in quanto
tali o ingredienti di altri alimenti.
Trattasi di una
disciplina che persegue le finalità di garantire la tutela dell’ambiente, della
vita e della salute di uomini, animali e piante, e di assicurare che remissione
in campo aperto e la vendita di un prodotto autorizzato in quanto conforme alla
disciplina medesima non possano essere impedite posto che, fino a prova
contraria, tale prodotto non deve essere considerato un pericolo.
Gli Stati membri
possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati secondo la
Direttiva e ad essi – sotto il profilo del rischio ambientale e sanitario – è
vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o
remissione nell’ambiente di un OGM se non nei casi previsti dalla c.d.
“clausola di salvaguardia” (art. 23 della Direttiva). A norma
dell’art. 23, comma 1, della Direttiva 2001/T8/CE; “Qualora uno Stato
membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo
la data dell’autorizzazione e che riguardino fa valutazione di rischi
ambientali o una nuova vantazione delle informazioni esistenti basata su nuove
o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che
un OGM come tate o contenuto in un prodotto debitamente notificato e
autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio
per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne
l’uso o la vendita sol proprio territorio.
Lo Stato membro
provvede affinchè, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza,
quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio, e
l’informazione del pubblico. Lo Stato membro informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa te azioni adottate a norma dei
presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio
sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste
dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione debba essere
revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la
decisione”.
– I principi
fissati dalla predetta Direttiva sono stati recepiti, in Italia, con il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
– La Commissione
Europea, poi, con i Regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003, ha completato la
disciplina contenuta nella Direttiva del 2001, stabilendo ulteriori regole che
condizionano e rendono più rigorosa l’autorizzazione e la successiva presenza
sul mercato, senza tuttavia mutare il principio di armonizzazione che fa
prevalere la libera circolazione delle merci ed al quale gli Stati, in presenza
di un prodotto conforme alla normativa comunitaria, non possono opporsi.
L’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE (introdotto dal Regolamento CE 1829/2003) prevede, però, la
possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per
evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in
altri prodotti (c.d. misure di coesistenza), in particolare per: evitare la
presenza di OGM in altre colture, come le cotture convenzionali o biologiche;
prevenire l’impatto della eventuale commistione, che non consentirebbe ai
produttori ed ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale,
biologica e geneticamente modificata;
prevenire la
potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria
di OGM in altri prodotti.
– La stessa
Commissione Europea, con Raccomandazione 2003/556/CE del 23 loglio
20Q3, ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per
limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM,
evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse.
– Il legislatore
nazionale, con il D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito
dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5, ha fissato la
disciplina interna per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica, prevedendo, anzitutto, l’obbligo di
adottare “piani di coesistenza” tra le diverse colture, “al fine
di non compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale e di garantire la
libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la
qualità e la tipicità detta produzione agroalimentare nazionale” (D.L. n. 279 del 2004, art. 1, comma 1).
– La Raccomandazione 2003/556/CE è stata
abrogata e sostituita dalla Raccomandazione 2010C200/01 del 13 luglio 2010,
che, alla stregua del principio di coesistenza, ha ribadito la necessità di
“combinare il sistema di autorizzazione dell’Unione Europea, basato sulla
scienza, con la libertà per gli Stati membri di decidere se autorizzare o meno
la coltivazione di OGM nel loro territorio “, sicchè proprio “a
livello di Stati membri” devono essere stabilite le misure per evitare la
presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. La
giurisprudenza amministrativa (Vedi, in particolare, T.a.r. Lazio – Roma,
Sez. 2^ ter, n. 2378/2010), in relazione alla disciplina dianzi ricordata, ha
evidenziato che la normativa comunitaria in materia di OGM, da un lato, ha
inteso regolare ogni aspetto incidente sulla loro circolazione, condizionandola
ad un’ampia vantazione ambientale e sanitaria, dall’altro, ha lasciato agli
Stati membri la facoltà di “adottare tutte le misure opportune per evitare
la presenza involontaria di OGM in altri prodotti”, facendo intendere che,
fra quelle misure, vi sono anche le regole tecniche agronomiche volte ad
evitare la commistione del materiale genetico tra le diverse colture.
La disciplina
comunitaria, dunque, si occupa di tutelare l’ambiente, la vita e fa salute di
uomini, animali e piante, ma consente alla normativa interna la possibilità di
adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi
alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettere la
biodiversità dell’ambiente naturale in modo da garantire la libertà di
iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la
tipicità della produzione agroalimentare nazionale.
La normativa
comunitaria, in altre parole, lascia alla legislazione degli Stati membri la
possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni
fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra
loro le tre “filiere” (agricoltura transgenica, convenzionate e
biologica).
Anche il
Consiglio di Stato (Sez. 6^, 19 gennaio 2010, n. 183) ha dato atto
dell’immanenza, in ambito nazionale, del principio di coesistenza di
derivazione comunitaria.
Con la decisione
anzidetta (seppure in una controversia avente ad oggetto il silenzio
dell’amministrazione ex art. 21 bis della legge TAR) è stato precisato che
“il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere
condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza” e che
“non si può ritenere che in attesa dei c.d. piani di coesistenza
regionali, venga meno l’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti
autorizzatori disciplinati… da fonti legislative (e regolamentari) diverse
dal DL. n. 279/2004” In ragione di ciò, il giudice di appello, senza
tuttavia pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza di parte ricorrente, ha
ordinato al Ministero resistente di concludere il procedimento avviato a norma
del D.Lgs. n. 212 del 2001, con l’adozione di
un provvedimento espresso.
3. La Corte
Costituzionale – con là sentenza n. 116/2006 – ha dichiarato l’illegittimità
del D.L. n. 279 del 2004, artt. 3 e 4, e art. 6, commi 1 e 2, artt. 7 e 8,
(disposizioni che rimettevano allo Stato la competenza ad adottare le norme
quadro alle quali le singole Regioni avrebbero dovuto attenersi per redigere i
piani di coesistenza), affermando che la materia non rientra tra quelle
riservate dall’art. 117 Cost., commi 2 e 3, alla
competenza statale, in via esclusiva (tutela ambiente) o concorrente (tutela
della salute), bensì è rimessa alla competenza delle Regioni (art. 117, comma
4) La Consulta, però, non avendo dichiarato illegittimi il D.L. n. 279 del 2004, artt. 1 e 2, ha fatto salvo il principio di
coesistenza, stabilendo che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano
praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le
peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e da evitare commistioni tra
sementi e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non
debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di
coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai
consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive
filiere.
4. Alla stregua
delle chiare enunciazioni della disciplina Europea, delle argomentazioni svolte
dai giudici amministrativi e delle deduzioni che possono trarsi dalle
considerazioni della Corte Costituzionale, questo Collegio ritiene di dovere
ribadire, dunque, che esiste in ambito Europeo e nazionale il “principio
di coesistenza” e che il D.L. n. 279 del 2004, artt. 1 e 2, sono ricognitivi ed espressione di
principi comunitari nella parte in cui tendono a salvaguardare l’agricoltura
(anche) tradizionale ed a mettere i consumatori nelle condizioni di potere
effettuare scelte in maniera oculata.
In questo quadro,
le modalità di attuazione del principio di coesistenza, proprio in ragione dei
fini a cui è ispirato, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni (in
ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale) che, tuttavia, dovranno
coordinarsi tra loro, in uno spirito di leale collaborazione, nel momento in
cui si tratterà di regolare la coltivazione in ambiti territoriali confinanti,
rientranti cioè nella competenza di due distinti enti regionali.
5. Nell’Unione
Europea possono essere coltivati solo OGM esplicitamente autorizzati per la
coltivazione a norma della Direttiva 2001/128/CE e del Regolamento CE n. 1829/2003, e gli aspetti
ambientali e sanitari sono già contemplati dalla valutazione del rischio
ambientale della procedura comunitaria di autorizzazione;
restano
demandati, invece, agli Stati membri, nel quadro della coesistenza, gli aspetti
economia connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.
Nel nostro
ordinamento, pertanto, per una attuazione adeguata del principio di
coesistenza, la specifica autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, comma 2, in coerenza con le previsioni
del D.L. n. 279 del 2004, art. 2, si pone come provvedimento ulteriore e
diverso rispetto all’autorizzazione conseguita attraverso l’iscrizione di un
tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo.
Quest’ultima è
riferita alla circolazione ed alla commercializzazione degli OGM in ambito
comunitario, si da garantire (in seguito ad una valutazione completa del
rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano
pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante.
L’autorizzazione
che la normativa nazionale richiede per la messa in coltura, invece, è rivolta
a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina Europea)
che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le
attività agricole preesistenti, sicchè:
a) le domande
rivolte ad ottenerne il conseguimento devono fornire specifiche e fondamentali
notizie circa la localizzazione geografica delle coltivazioni, l’estensione
degli appezzamenti destinati alla coltivazione per ciascuna varietà GM, la
tipologia di coltivazione che si intende effettuare, la presenza nei fondi
limitrofi di aree protette e/o di protezione, l’indicazione dei mezzi meccanici
da utilizzare per te operazioni colturali e di post-raccolta, l’applicazione di
misure di precauzione per prevenire l’inquinamento di colture convenzionali;
b) il
provvedimento autorizzatorio, a sua volta, può stabilire misure concrete idonee
a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà
geneticamente modificate non entrino in contatto, nelle fasi di coltivazione,
con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino
danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-
ecologiche, ambientali e pedoclimatiche (cosi C. Stato. Sez. 6^, 15.11.2010, n.
8053).
Appare opportuno
ricordare in proposito che, ai fini del provvedimento ministeriale sull’istanza
di autorizzazione, è necessario ottemperare altresì alla serie di adempimenti
previsti dalla speciale disciplina sementiera.
E’, infatti, la
Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che,
una volta costituita su base paritetica Stato – Regioni, oltre a dover rilasciare
il parere sull’istanza di autorizzazione di messa a coltura, deve verificare
l’assenza di rischi anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi
agrari, tenuto conto delle peculiarità agro ecologiche e pedoclimatiche.
Tali valutazioni,
richieste dalla L. 25 novembre 1971, n. 1096, art. 20 bis, devono essere svolte non soltanto
in riferimento ai principi della normativa comunitaria in materia di emissione
deliberata nell’ambiente (Direttiva 2001/18/CE), ma anche al
principio di precauzione del Trattato di Amsterdam, alla Convenzione sulla
diversità biologica delle Nazioni Unite, al protocollo sulla biosicurezza di
Cartaghena.
La stessa legge n. 1096/1971 di disciplina
dell’attività sementiera – al di là della operatività della clausola di
salvaguardia di cui all’art. 23 della direttiva 2001/10/CE – assegna al Ministro
delle politiche agricole e forestali la possibilità di richiedere alla
Commissione Europea l’autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del
territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi geneticamente
modificate, se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta al
Catalogo comune Europeo possa nuocere a quella di altre varietà o specie,
oppure se possa presentare un rischio per la salute umana o per l’ambiente,
anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrori, tenuto conto
delle peculiarità agro ecologiche e pedoclimatiche (art. 20 bis, di recepimento
dell’articolo 16 della Direttiva 2001/53/CE). Ai sensi di questa
legge, inoltre, il Ministro delle politiche agricole e forestali può chiedere
alla Commissione Europea di essere autorizzato a vietare t’impiego di una
varietà OGM iscritta nel Catalogo comune qualora, ad esempio, sia appurato che
la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dai punto di vista
fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie, oppure qualora in
base ad esami ufficiali in coltura si sia constatato che la varietà non
produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati
corrispondenti a quelli ottenuti con un’altra varietà comparabile ammessa nel
suo territorio o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità,
non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato
membro (art. 20 ter, di recepimento dell’articolo 18 della Direttiva 2001/53/CE).
Proprio facendo
leva su queste prerogative, la Commissione Europea, con la decisione
2006/338/CE dell’8 maggio 2006, ha autorizzato la Repubblica di Polonia a
vietare sul proprio territorio l’impiego di alcune varietà di granturco
iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole per
ragioni legate a fattori chinatici ed agricoli.
6. Infondata deve
ritenersi pure la prospettata necessità di verificare la qualificazione
dell’autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, come “regola tecnica” che, ai
sensi delle Direttive Europee 83/189/CEE e 98/34/CEE, dovrebbe essere
notificata dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea (con la
conseguenza che, non essendosi provveduto a tale notifica, la disciplina che
prescrive il provvedimento autorizzatorio) non potrebbe essere fatta valere nei
confronti dei privati e dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale).
Va osservato in
proposito che:
– Gli artt. 8 e 9
della Direttiva 98/34/CEE impongono agli Stati membri, da un lato, di
comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i progetti di “regole
tecniche” che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in
parola (secondo le tre categorie di cui all’art. 1, punto 11), salvo che si
tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o
Europea.
–
L’autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, però, si pone proprio quale recepimento
del principio di coesistenza di derivazione comunitaria e della relativa
disciplina Europea (art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE e Raccomandazione
2010C200/01 del 13 luglio 2010, atto quest’ultimo non vincolante emanato
proprio in una situazione in cui la Commissione Europea ha ritenuto di dovere
soltanto fornire orientamenti per l’elaborazione delle misure nazionali a
fronte di norme vincolanti già esistenti).
Non si configura,
pertanto una questione di interpretazione da sottoporre alla Corte Europea di
Giustizia.
7. Secondo la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali
aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
– la verifica
delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può
tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità dell’indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie
concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria
ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992,
ric. Midolini);
–
“l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di
verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni
aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro”
(Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
Alla stregua dei
principi dianzi enunciati e della ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, sussiste sicuramente
il “fumus” della contravvenzione ipotizzata.
L’ulteriore
approfondimento e la compiuta verifica spettano al giudice del merito ma, allo
stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede
cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del ricorrente non
valgono certo ad escludere la legittimità della misura adottata.
8. Al rigetto del
ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
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