Costituisce pratica commerciale ingannevole l’apposizione su confezioni di
uova col marchio Ovito di una dicitura riferita alla approvazione della
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in quanto, in assenza di qualsiasi
verifica particolare sulle specifiche qualità del prodotto, è idonea a indurre
il consumatore a ritenere illusoriamente che, per effetto di detta approvazione,
il prodotto segnalato sia dotato di caratteristiche migliorative rispetto a
prodotti analoghi, cosa non corrispondente al vero.
È questo un caso
veramente clamoroso di malcostume comunicativo, che purtroppo ha afflitto una
associazione prestigiosa di professionisti, caduta in una leggerezza davvero
poco perdonabile e comprensibile.
Certamente, nulla di pericoloso per la
salute (e ci mancherebbe anche da parte di una associazione di medici). È però
sorprendente che un soggetto espressione di tale categoria professionale abbia
potuto incorrere in un simile infortunio, mentendo ai consumatori sulla
effettività di verifiche di filiera, che non furono fatte. Che poi la gestione
commerciale della vicenda sia stata attribuita dalla FIMP a una società di
servizi non sposta evidentemente nulla della gravità del fatto.
Vediamo,
allora, più in dettaglio cosa è successo a proposito del prodotto alimentare che
ci interessa, in quanto il provvedimento dell’Autorità garante ha in realtà
riguardato anche altri prodotti (non alimentari) ugualmente propagandati
spendendo il nome della FIMP.
Nel 2007 l’uovo a marchio Ovito venne
commercializzato con la seguente dicitura, riportata sulle confezioni: “Ovito
l’unico uovo approvato dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri”,
unitamente al logo “approvato dalla FIMP”. Tra la fine del 2007 e l’aprile 2008
partiva una campagna promozionale del prodotto, le cui confezioni recavano tra
l’altro la seguente didascalia, scritta in grassetto e con particolare evidenza
grafica: “Ovito grazie alle proprie caratteristiche di qualità è da oggi l’unico
uovo approvato dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri che, dopo
un’attenta analisi della filiera Ovito, ha rilasciato questo importante
riconoscimento”. La campagna pubblicitaria si era estesa al sito Internet
dell’azienda produttrice dove si poteva leggere tra l’altro: “L’uovo fresco è un
alimento importante per i bambini […] La qualità dell’uovo però è
fondamentale, meglio scegliere un uovo che fornisca garanzie di sicurezza,
qualità e trasparenza come Ovito […] Proprio per questo la FIMP – Federazione
Italiana Medici Pediatri, dopo un’attenta analisi della filiera completamente
integrata di Ovito e delle sue caratteristiche, ha rilasciato ad Ovito
l’importante riconoscimento di essere l’unico uovo approvato dalla FIMP. Grazie
al costante rispetto di tutti i parametri di sicurezza e naturalità da sempre
attuato da Ovito, la FIMP lo ha scelto per un percorso di collaborazione, che
ormai va avanti da più di due anni”.
Il messaggio è molto dettagliato ed
esplicito. Non si limita a contenere una generica magnificazione del prodotto,
ma spiega le ragioni della sua (presunta) eccellenza e preferibilità rispetto ad
altri prodotti della stessa specie. Occorreva, perciò, verificare la veridicità
e l’esattezza delle informazioni fornite.
Per inquadrare il problema
specifico necessita, però, una breve premessa.
La pubblicità di un prodotto è
considerata ingannevole se si presenta in grado di fuorviare in maniera subdola
e artificiosa le scelte del consumatore, indirizzandolo in maniera non leale e
trasparente verso quel determinato prodotto oggetto del messaggio pubblicitario.
Tra le varie modalità attraverso le quali si può offrire la pubblicità
ingannevole una sua prima manifestazione può consistere nell’enfatizzare
caratteristiche e/o qualità che il prodotto possiede realmente, ma che vengono
presentate come esclusive dello stesso, implicitamente non appartenenti a tutti
gli altri prodotti dello stesso tipo. Così, esempio “classico” all’epoca in cui
costituiva ancora reato la violazione dell’art. 13 della l. 283/1962 era quello
della enfatizzazione del fatto che il prodotto fosse privo di additivi, allorché
tutti i prodotti analoghi dovessero esserne esenti per disposto normativo. Si
noti: l’informazione è vera, ma è ugualmente ingannevole, poiché suggerisce
subdolamente che sia quella una caratteristica propria di quel prodotto e non
anche degli altri analoghi. Oppure deve considerarsi vietata l’attribuzione
all’alimento di proprietà che in ipotesi potrebbero anche essere vere, ma che
non sono dimostrabili. Esiste, quindi, sempre un onere di prova a carico di chi
quelle qualità attribuisce. O ancora – e ci avviciniamo al nostro caso – c’è il
problema dell’uso delle certificazioni di qualità, specie quando si presentano
come certificazioni di processo.
In linea generale bisogna dire che
un’azienda deve avere la possibilità di informare i consumatori di quel di più
che essa realmente faccia rispetto ad altre aziende dello stesso settore per
meglio garantire la salubrità, la qualità ecc. del proprio prodotto. Così prima
del varo del d.lgs. 155/1997 si poteva immaginare che un’azienda propagandasse
come un reale valore aggiunto il fatto di seguire un sistema di autocontrollo,
che all’epoca non era obbligatorio. Una volta, però, divenuto obbligatorio
l’autocontrollo non si sarebbe più potuto legittimamente enfatizzarne
pubblicitariamente la sua attuazione e ciò per il motivo che abbiamo già visto
sopra, ossia il divieto di indurre il pubblico a pensare che quella fosse una
procedura applicata da quell’azienda, ma non dalle altre o almeno da tutte le
altre, da cui la apparente preferibilità di quel prodotto che se ne fregiava
indebitamente.
Quando, però, le procedure adottate da un’azienda vanno al di
là di quanto è prescritto come autocontrollo e si fanno eseguire reali e
significativi controlli ulteriori da parte di enti di certificazione, allora si
dovrebbe poter ammettere che sia legittima l’informazione che riguarda la
suddetta certificazione. Con la conseguenza, per tornare al nostro caso, che in
linea di principio Ovito avrebbe potuto legittimamente esternare l’approvazione
della FIMP, alla condizione, però, che fossero state realmente seguite le
procedure propagandate. Come si è visto, il messaggio vantava che la FIMP avesse
attentamente vagliato il prodotto (“attenta analisi della filiera Ovito […] e
delle sue caratteristiche”) e che solo a seguito di questa scrupolosa verifica
aveva rilasciato “questo importante riconoscimento” (messo addirittura in
carattere grassetto). Peccato che niente di tutto questo risulti essere mai
avvenuto, secondo l’istruttoria compiuta dal Garante, il quale ha perciò
concluso che “non era stata svolta alcuna attività di valutazione o analisi
relativamente ad Ovito e alle sue qualità […] né i prodotti sono stati
sottoposti a test finalizzati a verificarne le peculiarità in presenza delle
quali addivenire al contratto, trattandosi di una mera operazione commerciale di
concessione dell’uso del logo dietro pagamento di un corrispettivo; non esistono
verbali o altri documenti attestanti l’effettuazione di qualsivoglia attività
prodromica alla concessione dell’uso del logo”. Ragion per cui la pratica
commerciale seguita si è posta in contrasto con le prescrizioni del Codice del
consumo, ingenerando la convinzione – attraverso il riferimento alla
“approvazione” della FIMP – che il prodotto possedesse qualità migliorative
rispetto a prodotti analoghi. È, infatti, evidente che i consumatori venivano
indotti a supporre che l’approvazione seguisse delle procedure di validazione,
che invece non sono state messe in atto.
Come si è detto, l’irregolarità ha
riguardato non solo le uova Ovito, ma anche diversi altri prodotti non
alimentari; sicché si spiega la sanzione obiettivamente severa ed economicamente
importante applicata nella misura di € 300.000, attesa la gravità del fatto per
essere stato questo commesso “da un organo rappresentativo dei professionisti
specializzati in pediatria, proprio sulla base della consapevolezza di godere di
un particolare credito da parte dei consumatori”.
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Logo “ingannevole” in etichetta
AGCM, provvedimento n. 18700 del 31 luglio 2008 (riferimenti normativi: Codice del Consumo, art. 19 e ss.)
Costituisce pratica commerciale ingannevole l’apposizione su confezioni di
uova col marchio Ovito di una dicitura riferita alla approvazione della
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in quanto, in assenza di qualsiasi
verifica particolare sulle specifiche qualità del prodotto, è idonea a indurre
il consumatore a ritenere illusoriamente che, per effetto di detta approvazione,
il prodotto segnalato sia dotato di caratteristiche migliorative rispetto a
prodotti analoghi, cosa non corrispondente al vero.
È questo un caso
veramente clamoroso di malcostume comunicativo, che purtroppo ha afflitto una
associazione prestigiosa di professionisti, caduta in una leggerezza davvero
poco perdonabile e comprensibile.
Certamente, nulla di pericoloso per la
salute (e ci mancherebbe anche da parte di una associazione di medici). È però
sorprendente che un soggetto espressione di tale categoria professionale abbia
potuto incorrere in un simile infortunio, mentendo ai consumatori sulla
effettività di verifiche di filiera, che non furono fatte. Che poi la gestione
commerciale della vicenda sia stata attribuita dalla FIMP a una società di
servizi non sposta evidentemente nulla della gravità del fatto.
Vediamo,
allora, più in dettaglio cosa è successo a proposito del prodotto alimentare che
ci interessa, in quanto il provvedimento dell’Autorità garante ha in realtà
riguardato anche altri prodotti (non alimentari) ugualmente propagandati
spendendo il nome della FIMP.
Nel 2007 l’uovo a marchio Ovito venne
commercializzato con la seguente dicitura, riportata sulle confezioni: “Ovito
l’unico uovo approvato dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri”,
unitamente al logo “approvato dalla FIMP”. Tra la fine del 2007 e l’aprile 2008
partiva una campagna promozionale del prodotto, le cui confezioni recavano tra
l’altro la seguente didascalia, scritta in grassetto e con particolare evidenza
grafica: “Ovito grazie alle proprie caratteristiche di qualità è da oggi l’unico
uovo approvato dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri che, dopo
un’attenta analisi della filiera Ovito, ha rilasciato questo importante
riconoscimento”. La campagna pubblicitaria si era estesa al sito Internet
dell’azienda produttrice dove si poteva leggere tra l’altro: “L’uovo fresco è un
alimento importante per i bambini […] La qualità dell’uovo però è
fondamentale, meglio scegliere un uovo che fornisca garanzie di sicurezza,
qualità e trasparenza come Ovito […] Proprio per questo la FIMP – Federazione
Italiana Medici Pediatri, dopo un’attenta analisi della filiera completamente
integrata di Ovito e delle sue caratteristiche, ha rilasciato ad Ovito
l’importante riconoscimento di essere l’unico uovo approvato dalla FIMP. Grazie
al costante rispetto di tutti i parametri di sicurezza e naturalità da sempre
attuato da Ovito, la FIMP lo ha scelto per un percorso di collaborazione, che
ormai va avanti da più di due anni”.
Il messaggio è molto dettagliato ed
esplicito. Non si limita a contenere una generica magnificazione del prodotto,
ma spiega le ragioni della sua (presunta) eccellenza e preferibilità rispetto ad
altri prodotti della stessa specie. Occorreva, perciò, verificare la veridicità
e l’esattezza delle informazioni fornite.
Per inquadrare il problema
specifico necessita, però, una breve premessa.
La pubblicità di un prodotto è
considerata ingannevole se si presenta in grado di fuorviare in maniera subdola
e artificiosa le scelte del consumatore, indirizzandolo in maniera non leale e
trasparente verso quel determinato prodotto oggetto del messaggio pubblicitario.
Tra le varie modalità attraverso le quali si può offrire la pubblicità
ingannevole una sua prima manifestazione può consistere nell’enfatizzare
caratteristiche e/o qualità che il prodotto possiede realmente, ma che vengono
presentate come esclusive dello stesso, implicitamente non appartenenti a tutti
gli altri prodotti dello stesso tipo. Così, esempio “classico” all’epoca in cui
costituiva ancora reato la violazione dell’art. 13 della l. 283/1962 era quello
della enfatizzazione del fatto che il prodotto fosse privo di additivi, allorché
tutti i prodotti analoghi dovessero esserne esenti per disposto normativo. Si
noti: l’informazione è vera, ma è ugualmente ingannevole, poiché suggerisce
subdolamente che sia quella una caratteristica propria di quel prodotto e non
anche degli altri analoghi. Oppure deve considerarsi vietata l’attribuzione
all’alimento di proprietà che in ipotesi potrebbero anche essere vere, ma che
non sono dimostrabili. Esiste, quindi, sempre un onere di prova a carico di chi
quelle qualità attribuisce. O ancora – e ci avviciniamo al nostro caso – c’è il
problema dell’uso delle certificazioni di qualità, specie quando si presentano
come certificazioni di processo.
In linea generale bisogna dire che
un’azienda deve avere la possibilità di informare i consumatori di quel di più
che essa realmente faccia rispetto ad altre aziende dello stesso settore per
meglio garantire la salubrità, la qualità ecc. del proprio prodotto. Così prima
del varo del d.lgs. 155/1997 si poteva immaginare che un’azienda propagandasse
come un reale valore aggiunto il fatto di seguire un sistema di autocontrollo,
che all’epoca non era obbligatorio. Una volta, però, divenuto obbligatorio
l’autocontrollo non si sarebbe più potuto legittimamente enfatizzarne
pubblicitariamente la sua attuazione e ciò per il motivo che abbiamo già visto
sopra, ossia il divieto di indurre il pubblico a pensare che quella fosse una
procedura applicata da quell’azienda, ma non dalle altre o almeno da tutte le
altre, da cui la apparente preferibilità di quel prodotto che se ne fregiava
indebitamente.
Quando, però, le procedure adottate da un’azienda vanno al di
là di quanto è prescritto come autocontrollo e si fanno eseguire reali e
significativi controlli ulteriori da parte di enti di certificazione, allora si
dovrebbe poter ammettere che sia legittima l’informazione che riguarda la
suddetta certificazione. Con la conseguenza, per tornare al nostro caso, che in
linea di principio Ovito avrebbe potuto legittimamente esternare l’approvazione
della FIMP, alla condizione, però, che fossero state realmente seguite le
procedure propagandate. Come si è visto, il messaggio vantava che la FIMP avesse
attentamente vagliato il prodotto (“attenta analisi della filiera Ovito […] e
delle sue caratteristiche”) e che solo a seguito di questa scrupolosa verifica
aveva rilasciato “questo importante riconoscimento” (messo addirittura in
carattere grassetto). Peccato che niente di tutto questo risulti essere mai
avvenuto, secondo l’istruttoria compiuta dal Garante, il quale ha perciò
concluso che “non era stata svolta alcuna attività di valutazione o analisi
relativamente ad Ovito e alle sue qualità […] né i prodotti sono stati
sottoposti a test finalizzati a verificarne le peculiarità in presenza delle
quali addivenire al contratto, trattandosi di una mera operazione commerciale di
concessione dell’uso del logo dietro pagamento di un corrispettivo; non esistono
verbali o altri documenti attestanti l’effettuazione di qualsivoglia attività
prodromica alla concessione dell’uso del logo”. Ragion per cui la pratica
commerciale seguita si è posta in contrasto con le prescrizioni del Codice del
consumo, ingenerando la convinzione – attraverso il riferimento alla
“approvazione” della FIMP – che il prodotto possedesse qualità migliorative
rispetto a prodotti analoghi. È, infatti, evidente che i consumatori venivano
indotti a supporre che l’approvazione seguisse delle procedure di validazione,
che invece non sono state messe in atto.
Come si è detto, l’irregolarità ha
riguardato non solo le uova Ovito, ma anche diversi altri prodotti non
alimentari; sicché si spiega la sanzione obiettivamente severa ed economicamente
importante applicata nella misura di € 300.000, attesa la gravità del fatto per
essere stato questo commesso “da un organo rappresentativo dei professionisti
specializzati in pediatria, proprio sulla base della consapevolezza di godere di
un particolare credito da parte dei consumatori”.
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