L’illecito può essere provato a prescindere dalle analisi

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Cassazione civile, sentenza n. 25293 del 4 novembre 2007 (riferimenti normativi: articolo 13, legge 689/1981)

La prova dell’illecito amministrativo (nella specie l’avere introdotto uva
da tavola in uno stabilimento di vinificazione) può essere raggiunta a
prescindere dalla effettuazione di analisi di laboratorio su campioni della
merce sottoposta a controllo, quando la constatazione della qualità del prodotto
sia effettuata a vista da parte degli organi di vigilanza.

La
vicenda è nata a seguito dell’accesso compiuto da ispettori dell’Ispettorato
Repressione Frodi all’interno di uno stabilimento destinato alla vinificazione,
dove veniva rinvenuta dell’uva da tavola, non utilizzabile ai fini della
produzione di vino secondo il divieto degli artt. 1 e 2 della l.
260/2000.
L’accertamento era avvenuto visivamente ad opera del personale
ispettivo e la tipologia dell’uva presente nei locali era stata confermata
dall’addetto alla vinificazione. Sulla base di questi dati, ritenuti sufficienti
a provare l’illecito amministrativo in questione, nei confronti della società
proprietaria dello stabilimento veniva emessa ordinanza-ingiunzione al pagamento
della sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia.
Anche il tribunale, adito
con l’opposizione all’ordinanza, confermava la sanzione.
La società
presentava allora ricorso in Cassazione, lamentando la nullità del procedimento
a causa della omessa notifica del risultato delle analisi.
L’interessato
avrebbe avuto ragione, ove fossero state compiute analisi di laboratorio, in
quanto queste vanno comunicate al soggetto controllato in caso di esito
sfavorevole con lettera raccomandata, al fine di consentirgli di presentare la
richiesta di revisione, come disposto dall’art. 15 della l. 689/1981.
Solo
che nel caso di specie la procedura suddetta non era invocabile per la semplice
ragione che non era stata compiuta alcuna analisi di laboratorio.
D’altra
parte, questa (legittimamente) non era stata ritenuta indispensabile a fronte
dell’accertamento visivo da parte dei controllori e della esplicita conferma
dell’addetto alla lavorazione che quella rinvenuta era, appunto, uva da tavola.
La Corte ha condiviso la non necessità dell’analisi di laboratorio e la
sufficienza di altri mezzi di prova non tecnici, quando essi forniscano la
ragionevole convinzione di trovarsi in presenza di un illecito, secondo il
libero – ma, ovviamente, non arbitrario – apprezzamento del giudice.
È questa
una affermazione di principio consolidata, che è altrettanto valida nel campo
dell’illecito penale, dove pure vige il sistema della libertà dei mezzi di
prova. In particolare, in materia di alimenti i lettori della rivista sanno che
le analisi di laboratorio non sono richieste come prova imprescindibile di un
determinato reato.
Pensiamo, per esempio, alla violazione dell’art. 5, lett.
b), l. 283/1962 sul cattivo stato di conservazione, dove la situazione
igienicamente irregolare che configura il reato può essere provata “de visu”,
senza necessità di dimostrare altro, in particolare senza dover dimostrare la
compromissione intrinseca dell’alimento. Occorre, peraltro, precisare che di
fatto non mancano le occasioni in cui è difficile immaginare di poter provare
l’illecito in assenza dell’ausilio di analisi sui campioni di merce, come
avviene per certe tipologie di reato attinenti alla composizione del prodotto o
alla sua dannosità per la salute. In questi casi è giocoforza avvalersi delle
analisi di laboratorio, ma non perché esse costituiscano una sorta di prova
legale, quanto piuttosto perché fattualmente non c’è altro mezzo per raggiungere
il risultato probatorio richiesto per l’applicazione della sanzione. Altro
aspetto da sottolineare che ricaviamo dalla sentenza riguarda la competenza a
giudicare in primo grado sull’opposizione alla ordinanza-ingiunzione. Va
ricordato, in proposito, che l’art. 22 bis della l. 689/1981, introdotto dal
d.lgs. 507/1999, ha previsto una competenza generale del giudice di pace, con
l’eccezione di alcune materie specifiche, ritenute più delicate e/o più
tecniche, e, quindi, da affidare alla magistratura professionale, nella specie
al tribunale.
In materia di alimenti, la competenza specifica del tribunale è
ritagliata sui casi in cui l’illecito riguardi l’ “igiene degli alimenti e delle
bevande”, con terminologia che sembrerebbe lasciar fuori gli illeciti alimentari
non attinenti all’igiene. E proprio il caso dell’impiego di uva da tavola nella
vinificazione sembrerebbe esulare da qualsiasi impatto sull’igiene in senso
stretto.
Ciò nonostante bisogna prendere atto che l’interpretazione dei
limiti di competenza del tribunale in materia di alimenti tende ad allargarne il
raggio applicativo, facendovi rientrare anche ipotesi che riguardano piuttosto
aspetti commerciali della circolazione degli alimenti.

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