L’esistenza di un Piano di Autocontrollo non esclude la colpa dell’Osa

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Cassazione penale, sentenza n. 687 del 9 gennaio 2024 (udienza del 14 dicembre 2023 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera h) della legge 283/1962; articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002)

La mera esistenza di un Piano di Autocontrollo non è sufficiente ad escludere la colpa dell’operatore del settore alimentare (Osa). Ne consegue che l’omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal Piano di Autocontrollo, integra il reato di cui all’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l’Osa dalla sua responsabilità l’assolvimento dell’obbligo di tracciabilità, atteso che, scopo principale della predisposizione di un Piano di Autocontrollo, è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente, recando un conseguente e potenziale danno ai consumatori.

La sentenza in commento presenta notevole interesse perché tratta in maniera analitica un tema molto delicato, ossia la responsabilità del mero rivenditore per la messa in commercio di prodotti sfusi contaminati o comunque non conformi alle disposizioni igienico-sanitarie.
Viene in questione, sebbene non sia mai citata in sentenza, la norma chiave dell’articolo 19 della legge 283/1962, che esenta da responsabilità il commerciante per i vizi intrinseci dei prodotti confezionati. Ne deriva, al contrario, che non esiste esonero nel caso degli alimenti sfusi, pur se prodotti da altri. Tuttavia, la responsabilità penale non può mai essere automatica per il fatto illecito accertato, ma è legata per le contravvenzioni alimentari a una condotta quantomeno colposa, ossia all’inosservanza di un obbligo che gravi su chi ha commesso il reato.
Ora, quando e con quali limiti si può pretendere che, per esempio, il commerciante di ortofrutta (nel nostro caso lattuga contenente un additivo oltre i limiti ammessi, prelevata presso il punto di vendita di una nota catena della Gdo) risponda penalmente per un prodotto che è stato da altri contaminato alla fonte? Si può, per esempio, imporre un campionamento sistematico di tutte le partite di merce acquistate, anche considerati i relativi costi, che diventerebbero sproporzionati? Si può discriminare tra grossista e dettagliante oppure tra prodotti particolarmente deperibili e non? O ancora, può essere sufficiente l’affidamento nella certificazione del produttore o del fornitore?
Sono tutti interrogativi a cui la giurisprudenza ha risposto, non sempre in maniera univoca, ma non è questa la sede per una disamina puntuale, dovendoci concentrare sulla risposta data dalla Cassazione nel caso specifico, che peraltro affronta alcune delle tematiche richiamate.
Ebbene, la tesi di fondo della difesa era che i due imputati dovessero andare assolti in quanto il controllo analitico a campione della merce sarebbe una mera facoltà, non un obbligo, non essendo ricavabile dalla normativa sovranazionale di riferimento, e inoltre perché l’azienda era dotata di un Piano di Autocontrollo che era stato rispettato.
In realtà, come giustamente stigmatizza la sentenza, le cose stanno in maniera affatto diversa.
Innanzitutto, l’articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002 impone all’Osa di garantire la messa in commercio di alimenti conformi alle regole igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori. A nulla vale che la disposizione non preveda l’analisi di laboratorio dell’alimento, avendo carattere del tutto generale e ovviamente non di indicazione puntuale delle innumerevoli modalità con le quali, di volta in volta, anche in relazione alla specifica tipologia di alimento, può/deve essere effettuato il controllo di conformità da parte dell’Osa.
D’altronde, neppure può essere puramente e semplicemente invocato come scusante l’affidamento che il venditore possa avere fatto sul fornitore, dal momento che il citato regolamento grava di un obbligo di garanzia ogni soggetto che si colloca lungo l’intera filiera alimentare. Né ciò che deve garantire l’Osa è soltanto la tracciabilità del prodotto, che ha una diversa funzione, bensì anche la sua sicurezza.
Inoltre, l’essersi dotati di un Piano di Autocontrollo non è sufficiente a stornare la responsabilità. Infatti, “il Piano di Autocontrollo esiste se funziona e previene tempestivamente ed in concreto i rischi alimentari, altrimenti resta solo lettera morta”, come appunto occorso nella specie. Se pure il Piano di Autocontrollo prevedeva l’analisi a campione della merce come mera facoltà, ma di questo mezzo non ci si è avvalsi, di modo che è stata messa in commercio della verdura contaminata, ciò è esattamente quanto – per la Cassazione – conclama la responsabilità dell’Osa.
Peraltro, vale la pena di sottolineare che, allorché l’Osa possa dimostrare la corretta ed efficace implementazione di un Sistema di Autocontrollo ben strutturato di fronte ai rischi specifici dell’attività, la circostanza potrà servire a valutare la non conformità accertata come un inconveniente accidentale, quindi non punibile.
La sentenza passa poi a individuare le specifiche responsabilità all’interno di un’azienda di grandi dimensioni, riprendendo gli insegnamenti della giurisprudenza precedente.
La Corte ricorda che in un caso come quello in oggetto il più diretto destinatario delle disposizioni relative alla vigilanza preliminare sulla messa in vendita del prodotto in sicurezza è il responsabile del relativo reparto. In realtà, uno degli imputati era, a un gradino organizzativo-gerarchico superiore, il direttore del supermercato. In questi termini – responsabile dell’esercizio e non semplicemente del reparto ortofrutta -, la conclusione dei giudici è condivisibile, diversamente forse da quello che si sarebbe potuto opinare a proposito del responsabile di reparto, che ha bensì un obbligo di sorveglianza sui sottoposti (come evidenzia la sentenza), ma non si direbbe quello di garantire la conformità del prodotto per vizi intrinseci. La garanzia di conformità spetta, invece, a un livello più alto di direzione, che può attingere anche i vertici aziendali, come la Cassazione ha ritenuto nella specie.
In particolare, il secondo imputato era un consigliere di amministrazione di una società per azioni che gestiva numerosi supermercati in varie aree del territorio nazionale. Ora, di primo acchito potrebbe apparire distonica l’imputazione di responsabilità in capo a tale soggetto rispetto ad una violazione puntiforme e minimale avvenuta in un singolo punto vendita. Tuttavia, sebbene non emerga in maniera del tutto chiara dalla sentenza, il ragionamento deve essere stato quello che lega l’inadeguatezza del Piano Haccp alla commercializzazione del prodotto non conforme, inadeguatezza da far senz’altro risalire al vertice societario.

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