REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di
Alfonso S. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325 c.p.p. avverso
l’ordinanza, emessa in data 3.4.2007, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con cui veniva rigettata l’istanza di riesame, ex art. 324 c.p.p., proposta
avverso il decreto, in data 15.2.2007, emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto il
sequestro preventivo dell’Azienda S. A., ubicata in Casal di Principe; il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava tale provvedimento
limitatamente ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario
all’allevamento con ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto
dei residui beni aziendali, ritenuto sussistente il fumus dei delitti di cui
agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p. A sostegno del ricorso il ricorrente ha
dedotto la erronea applicazione dell’art. 321 co. 1 c.p.p. in relazione all’art.
606 comma 1 lett. b) c.p.p., per avere lo S. tenuto un comportamento
manifestamente inconciliabile con i reati contestatigli di cui agli artt. 416,
444, 445 e 500 c.p., come desumibile dal fatto che egli aveva chiesto
personalmente, in data 18.10.2006, al Servizio veterinario di Cancello Arnone un
sopralluogo da parte del personale veterinario; ciò aveva fatto anche in data
5.11.2006, rivolgendosi alla Giunta Regionale della Campania, richiedendo la
sospensione del blocco di produzione lattiera sulla scorta di meri sospetti ed
al fine di eseguire un controllo dell’azienda stessa. Inoltre, in data
20.10.2006, aveva dichiarato al Servizio Veterinario della Asl CE/2 lo
smaltimento del latte prodotto in concimaia ed il 30.11.2006 aveva offerto la
disponibilità ad effettuare operazioni di profilassi della brucellosi.
Il
Tribunale del riesame aveva ignorato tali circostanze che escludevano i
presupposti della misura cautelare reale adottata. Il ricorrente chiedeva,
quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato e va,
quindi, rigettato.
Le censure svolte del ricorrente sono superate dalla
logica ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata laddove si fa
riferimento alle seguenti, incontestabili circostanze obiettive cui è stato
rapportato il fumus dei delitti contestati e le relative esigenze di cautela:
a) rinvenimento presso l’azienda dello S. di farmaci detenuti senza la
dovuta annotazione nel prescritto registro vidimato, con l’evidente scopo di
permetterne un uso non controllabile;
b) detenzione, presso la stessa
azienda, di capi di bestiame affetti dalla malattia in promiscuità con animali
sani senza che si fosse proceduto all’abbattimento tempestivo dei capi malati;
c) commercializzazione del latte degli animali infetti con conseguente
potenzialità di diffusione del batterio della B.R.C, veicolato nel latte
“trasformato in mozzarella ed inserito in circuiti di ampia distribuzione
commerciale, ovvero contenuta nella stessa carne degli animali infetti,
impiegata per l’alimentazione umana” (pag. 4 sentenza impugnata). Al rigetto del
ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Home » Legittimità del sequestro di animali affetti da brucellosi
Legittimità del sequestro di animali affetti da brucellosi
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 2465 del 17 gennaio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di
Alfonso S. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325 c.p.p. avverso
l’ordinanza, emessa in data 3.4.2007, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con cui veniva rigettata l’istanza di riesame, ex art. 324 c.p.p., proposta
avverso il decreto, in data 15.2.2007, emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto il
sequestro preventivo dell’Azienda S. A., ubicata in Casal di Principe; il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava tale provvedimento
limitatamente ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario
all’allevamento con ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto
dei residui beni aziendali, ritenuto sussistente il fumus dei delitti di cui
agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p. A sostegno del ricorso il ricorrente ha
dedotto la erronea applicazione dell’art. 321 co. 1 c.p.p. in relazione all’art.
606 comma 1 lett. b) c.p.p., per avere lo S. tenuto un comportamento
manifestamente inconciliabile con i reati contestatigli di cui agli artt. 416,
444, 445 e 500 c.p., come desumibile dal fatto che egli aveva chiesto
personalmente, in data 18.10.2006, al Servizio veterinario di Cancello Arnone un
sopralluogo da parte del personale veterinario; ciò aveva fatto anche in data
5.11.2006, rivolgendosi alla Giunta Regionale della Campania, richiedendo la
sospensione del blocco di produzione lattiera sulla scorta di meri sospetti ed
al fine di eseguire un controllo dell’azienda stessa. Inoltre, in data
20.10.2006, aveva dichiarato al Servizio Veterinario della Asl CE/2 lo
smaltimento del latte prodotto in concimaia ed il 30.11.2006 aveva offerto la
disponibilità ad effettuare operazioni di profilassi della brucellosi.
Il
Tribunale del riesame aveva ignorato tali circostanze che escludevano i
presupposti della misura cautelare reale adottata. Il ricorrente chiedeva,
quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato e va,
quindi, rigettato.
Le censure svolte del ricorrente sono superate dalla
logica ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata laddove si fa
riferimento alle seguenti, incontestabili circostanze obiettive cui è stato
rapportato il fumus dei delitti contestati e le relative esigenze di cautela:
a) rinvenimento presso l’azienda dello S. di farmaci detenuti senza la
dovuta annotazione nel prescritto registro vidimato, con l’evidente scopo di
permetterne un uso non controllabile;
b) detenzione, presso la stessa
azienda, di capi di bestiame affetti dalla malattia in promiscuità con animali
sani senza che si fosse proceduto all’abbattimento tempestivo dei capi malati;
c) commercializzazione del latte degli animali infetti con conseguente
potenzialità di diffusione del batterio della B.R.C, veicolato nel latte
“trasformato in mozzarella ed inserito in circuiti di ampia distribuzione
commerciale, ovvero contenuta nella stessa carne degli animali infetti,
impiegata per l’alimentazione umana” (pag. 4 sentenza impugnata). Al rigetto del
ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’