Lecita la macellazione per autoconsumo in locali non riconosciuti

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Cassazione penale, sentenza n. 44345 del 4 dicembre 2024 (udienza del 14 novembre 2024 – riferimenti normativi: articolo 6 del decreto legislativo 193/2007; regolamento (CE) 853/2004)

La macellazione per autoconsumo di un suino in stabilimenti o locali non riconosciuti non costituisce reato, indipendentemente dal peso dell’animale.

Il caso riguarda un imputato che fu condannato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 193/2007 per avere abusivamente macellato un suino. La Cassazione ha accolto il ricorso, escludendo che le carni dell’animale fossero destinate alla commercializzazione.
La disposizione sopra citata è una delle pochissime di legge alimentare speciale, a parte l’articolo 5 della legge 283/1962, a prevedere un illecito penale, e per giunta con una sanzione molto afflittiva, che colpisce la macellazione al di fuori del circuito sanitario riconosciuto. È evidente l’interesse di tutela della salute pubblica che soggiace all’incriminazione, ossia di evitare che siano macellati animali, eventualmente malati, non sottoposti a visita ante e post-mortem ovvero in condizioni igieniche precarie (oltre agli aspetti di tutela del benessere animale).
L’articolo 6 citato ha un (apparente) carattere generalizzato, non esplicitando alcuna distinzione relativamente alla destinazione delle carni. La norma rimanda, però, ai limiti di applicabilità del regolamento (CE) 853/2004, che all’articolo 1 la esclude quanto alle attività compiute per uso domestico privato. Del resto, già precedentemente la giurisprudenza formatasi sull’articolo 5 della legge 283/1962 riteneva non punibili le condotte ivi previste, se tenute per autoconsumo. A questo proposito, è interessante notare, sebbene non strettamente pertinente al caso in esame, che l’articolo 12 della legge 283/1962 sottopone a sanzione penale l’introduzione nel territorio nazionale di alimenti non conformi, mentre prevede una sanzione amministrativa nel caso in cui l’importazione sia avvenuta per autoconsumo.
Come ricorda la Corte, una conferma della liceità della macellazione per uso domestico viene dall’articolo 16 del decreto legislativo 27/2021 che, al fine di favorire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, la consente per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Né tale disposizione determina entro quali quantitativi essa trovi applicazione, sicché la motivazione del giudice di merito sulla necessità che si trattasse di piccoli quantitativi (con richiamo all’articolo 1, comma 3, lettera c e d, del regolamento (CE) 853/2004) non era conferente.
Superate le questioni di diritto, la Cassazione ha osservato in fatto che non vi era alcun elemento concreto che portasse ragionevolmente a ritenere che le carni macellate fossero destinate all’immissione in commercio, non essendo stata rinvenuta attrezzatura professionale destinata allo scopo né potendo la suddetta finalità dedursi dalla stazza dell’animale, posto che le carni possono essere conservate con insaccatura. Infine, si era in periodo natalizio, il che poteva spiegare la condotta dell’imputato, senza ipotizzare la commercializzazione delle carni.

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