Cassazione penale, sentenza n. 17708 del 20 gennaio 2015 (riferimento normativo: art. 5 , lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Integra il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione la detenzione di 31,6 kg di frutti di mare misti in una vasca priva di impianto di refrigerazione alla temperatura di 13,1 °C.
Cassazione penale, sentenza n. 7000 del 12 dicembre 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Integra il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione il trasporto di generi alimentari congelati o surgelati su un camion con impianto refrigerante guasto alla temperatura di 27 °C anziché prossima allo zero.
Cassazione penale, sentenza n. 6574 del 5 dicembre 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Integra il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione la detenzione di pasta fresca conservata a temperatura superiore di 7 °C rispetto a quella indicata in etichetta.
Le sentenze della Cassazione penale n. 17708 del 20 gennaio 2015, n. 7000 del 12 dicembre 2014 e n. 6574 del 5 dicembre 2014 sono le ultime rinvenibili sul sito web della Suprema Corte1 ad affermare la sussistenza del reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 della legge 283/1962 in caso di violazioni di temperatura, in linea con un orientamento assolutamente consolidato ed espresso da numerose decisioni precedenti. Non vi sarebbe, quindi, necessità di soffermarvisi e ribadire un principio inequivoco e inequivocabile della giurisprudenza penale se non fosse per il fatto, alquanto preoccupante, che gli organi di vigilanza sembrano talvolta incorrere in un clamoroso fraintendimento della normativa vigente, sottraendo al vaglio penale una cospicua casistica di irregolarità che vengono, invece, trattate come illecito amministrativo. Che questo risultato sia il frutto anche di una infelice sovrapposizione tra disciplina prettamente sanitaria e legislazione penale non costituisce una valida giustificazione e, tanto meno, giustifica la perseveranza nell’errore.
I difficili rapporti tra le disposizioni amministrativo-sanitarie rivolte agli organi accertatori nella loro veste di tecnici custodi della salubrità degli alimenti e le disposizioni penali che (anche) agli stessi organi si rivolgono nella veste di polizia giudiziaria, preposta a rilevare, accertare e reprimere i reati alimentari, sono una questione annosa. Gli stessi problemi che sono emersi a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 193/2007 avevano afflitto l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 155/1997 e ancor prima del decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, che all’art. 31 specificava la temperatura di conservazione da osservare a seconda dei casi.
Ma, in fin dei conti, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che, sebbene le violazioni di temperatura costituiscano in prima battuta una violazione dei provvedimenti regolamentari sopra citati, esse comportano anche l’integrazione del reato di produzione/trasporto/commercializzazione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b), l. 283/1962). È ampiamente noto, infatti, che la costante giurisprudenza assegna a questa figura contravvenzionale la funzione di prevenire e, in mancanza, di reprimere la detenzione di prodotti alimentari in condizioni esteriori di conservazione che, per l’inosservanza di regole normative, tecniche o di buona prassi di carattere igienico-sanitario, ne pregiudichino la perfetta igienicità e determinino il rischio di più gravi fenomeni di deterioramento (ad esempio, proliferazione batterica o putrefazione), senza peraltro che la disposizione penale richieda il concretizzarsi di un effettivo pericolo per la salute. La casistica dell’art. 5, lett. b), è piena di casi di conservazione dell’alimento in locali o frigoriferi sporchi, alimenti insudiciati, confezioni bombate o arrugginite, confezioni esposte agli agenti atmosferici, congelamento di alimenti freschi con attrezzature inadeguate, alimenti conservati in condizioni di promiscuità, e via discorrendo, tra cui anche le violazioni di temperatura. In tutti questi casi, è bene ribadirlo, si è in presenza di un reato e deve essere inoltrata la dovuta informativa alla Procura della Repubblica. Il problema nasce dal fatto che l’art. 6, comma 5, del d.lgs. 193/2007 stabilisce: «[…] l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000». In termini analoghi dispone il comma 4 per la produzione primaria e operazioni connesse.
Ora, dal momento che il citato allegato II contiene, per le varie fasi della filiera, la prescrizione di mantenere condizioni di temperatura tali da non compromettere l’igienicità dell’alimento, gli organi accertatori che si imbattono in violazioni di questo tipo individuano immediatamente l’illecito amministrativo di cui sopra. E qui (talvolta) si fermano, dimenticando non solo – e già sarebbe dirimente – che l’art. 6, comma 5, del d.lgs. 193/2007 esordisce con la clausola di salvezza “Salvo che il fatto costituisca reato”, ma anche che, più in generale, l’art. 9, comma 3, della legge 689/1981 prevede come indefettibile l’applicazione della sanzione penale per le violazioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962 «anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande». Se fino alla riforma di questo comma, attuata con il d.lgs. 507/1999, era dubbio, essendo diversa la formulazione testuale, se la sanzione penale andasse applicata in via esclusiva o concorrente con quella amministrativa, è ora stabilito che trova applicazione solo la prima. Ma non è mai stato incerto dal 1981 che la sanzione penale vada applicata in questi casi.
Ora, al personale ispettivo – che ha una estrazione professionale non di tipo giuridico, ma che svolge anche funzioni di polizia giudiziaria – non può certo difettare la conoscenza di questa normativa, che neppure richiede sofisticate interpretazioni. C’è allora da chiedersi come mai, se e dove questo accade, una infrazione di temperatura venga liquidata con una banale sanzione amministrativa, invece di dar luogo a una doverosa notizia di reato. Una simile omissione, in questi come in casi consimili, è talvolta propiziata, per non dire determinata, da improvvide circolari regionali che, talvolta, nel dare istruzioni in campo sanitario nel rispetto delle competenze degli enti da cui promanano, sconfinano in improprie interpretazioni anche della legge penale, causando quel fenomeno che qui si intende censurare.
Come si è accennato, il problema non riguarda solo la temperatura, ma più in generale tutte le violazioni igienico-sanitarie che, mentre da una parte rientrano nella sfera applicativa del d.lgs. 193/2007, nel contempo si configurano anche come illecito penale, che in tal caso prevale. Va precisato che all’interno di detto decreto non sempre si verifica questa sovrapposizione di norme. Così, per esempio, non è questo il caso della mancata predisposizione del Piano di Autocontrollo (sanzionata amministrativamente) di cui all’art. 6, comma 6, del d.lgs. 193/2007, che di per sé non coincide con la conservazione di alimenti in cattivo stato di conservazione di cui all’art. 5 della l. 283/1962. In una tale evenienza, correttamente l’organo di controllo applica soltanto la sanzione amministrativa e non informa l’autorità giudiziaria.
Mi rendo conto che non sempre può essere chiaro per non giuristi quale sia la disciplina applicabile. Ma quando sorge un dubbio sostanziale l’organo di controllo farebbe bene a interloquire con la Procura della Repubblica di riferimento, che ha anche il compito di indirizzare la polizia giudiziaria alla corretta applicazione della legge. Più in generale, però, va detto che deve essere migliorata la formazione professionale del personale di controllo sul versante della conoscenza e della corretta interpretazione delle norme penali, mentre gli enti dovrebbero astenersi dal promulgare direttive che finiscono talvolta e in specifici punti per confliggere con norme di legge.
Venendo brevemente alle sentenze citate, si può innanzitutto osservare la loro lineare omogeneità di interpretazione: le violazioni di temperatura costituiscono reato e come tali vanno trattate a ogni livello.
Particolarmente interessante è poi la sentenza n. 6574 del 5 dicembre 2014, che fa discendere la non conformità penalmente rilevante da uno scostamento di temperatura rispetto alle indicazioni di etichetta inserite dal produttore. Il produttore ha il compito e l’obbligo di indicare le corrette modalità di conservazione al fine di preservare la piena igienicità del prodotto entro il periodo di shelf life. Resta così confermato che la conformità del prodotto non va valutata soltanto sulla base di specifiche discipline normative, ma anche in ragione delle indicazioni tecniche di fonte privata finalizzate a garantire il consumatore.
Home » Le violazioni riguardanti la temperatura di conservazione costituiscono un reato e non un illecito amministrativo
Le violazioni riguardanti la temperatura di conservazione costituiscono un reato e non un illecito amministrativo
Cassazione penale, sentenza n. 6574 del 5 dicembre 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Cassazione penale, sentenza n. 17708 del 20 gennaio 2015 (riferimento normativo: art. 5 , lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Integra il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione la detenzione di 31,6 kg di frutti di mare misti in una vasca priva di impianto di refrigerazione alla temperatura di 13,1 °C.
Cassazione penale, sentenza n. 7000 del 12 dicembre 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Integra il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione il trasporto di generi alimentari congelati o surgelati su un camion con impianto refrigerante guasto alla temperatura di 27 °C anziché prossima allo zero.
Cassazione penale, sentenza n. 6574 del 5 dicembre 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), e art. 6, l. 283/1962)
Integra il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione la detenzione di pasta fresca conservata a temperatura superiore di 7 °C rispetto a quella indicata in etichetta.
Le sentenze della Cassazione penale n. 17708 del 20 gennaio 2015, n. 7000 del 12 dicembre 2014 e n. 6574 del 5 dicembre 2014 sono le ultime rinvenibili sul sito web della Suprema Corte1 ad affermare la sussistenza del reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 della legge 283/1962 in caso di violazioni di temperatura, in linea con un orientamento assolutamente consolidato ed espresso da numerose decisioni precedenti. Non vi sarebbe, quindi, necessità di soffermarvisi e ribadire un principio inequivoco e inequivocabile della giurisprudenza penale se non fosse per il fatto, alquanto preoccupante, che gli organi di vigilanza sembrano talvolta incorrere in un clamoroso fraintendimento della normativa vigente, sottraendo al vaglio penale una cospicua casistica di irregolarità che vengono, invece, trattate come illecito amministrativo. Che questo risultato sia il frutto anche di una infelice sovrapposizione tra disciplina prettamente sanitaria e legislazione penale non costituisce una valida giustificazione e, tanto meno, giustifica la perseveranza nell’errore.
I difficili rapporti tra le disposizioni amministrativo-sanitarie rivolte agli organi accertatori nella loro veste di tecnici custodi della salubrità degli alimenti e le disposizioni penali che (anche) agli stessi organi si rivolgono nella veste di polizia giudiziaria, preposta a rilevare, accertare e reprimere i reati alimentari, sono una questione annosa. Gli stessi problemi che sono emersi a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 193/2007 avevano afflitto l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 155/1997 e ancor prima del decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, che all’art. 31 specificava la temperatura di conservazione da osservare a seconda dei casi.
Ma, in fin dei conti, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che, sebbene le violazioni di temperatura costituiscano in prima battuta una violazione dei provvedimenti regolamentari sopra citati, esse comportano anche l’integrazione del reato di produzione/trasporto/commercializzazione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b), l. 283/1962). È ampiamente noto, infatti, che la costante giurisprudenza assegna a questa figura contravvenzionale la funzione di prevenire e, in mancanza, di reprimere la detenzione di prodotti alimentari in condizioni esteriori di conservazione che, per l’inosservanza di regole normative, tecniche o di buona prassi di carattere igienico-sanitario, ne pregiudichino la perfetta igienicità e determinino il rischio di più gravi fenomeni di deterioramento (ad esempio, proliferazione batterica o putrefazione), senza peraltro che la disposizione penale richieda il concretizzarsi di un effettivo pericolo per la salute. La casistica dell’art. 5, lett. b), è piena di casi di conservazione dell’alimento in locali o frigoriferi sporchi, alimenti insudiciati, confezioni bombate o arrugginite, confezioni esposte agli agenti atmosferici, congelamento di alimenti freschi con attrezzature inadeguate, alimenti conservati in condizioni di promiscuità, e via discorrendo, tra cui anche le violazioni di temperatura. In tutti questi casi, è bene ribadirlo, si è in presenza di un reato e deve essere inoltrata la dovuta informativa alla Procura della Repubblica. Il problema nasce dal fatto che l’art. 6, comma 5, del d.lgs. 193/2007 stabilisce: «[…] l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000». In termini analoghi dispone il comma 4 per la produzione primaria e operazioni connesse.
Ora, dal momento che il citato allegato II contiene, per le varie fasi della filiera, la prescrizione di mantenere condizioni di temperatura tali da non compromettere l’igienicità dell’alimento, gli organi accertatori che si imbattono in violazioni di questo tipo individuano immediatamente l’illecito amministrativo di cui sopra. E qui (talvolta) si fermano, dimenticando non solo – e già sarebbe dirimente – che l’art. 6, comma 5, del d.lgs. 193/2007 esordisce con la clausola di salvezza “Salvo che il fatto costituisca reato”, ma anche che, più in generale, l’art. 9, comma 3, della legge 689/1981 prevede come indefettibile l’applicazione della sanzione penale per le violazioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962 «anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande». Se fino alla riforma di questo comma, attuata con il d.lgs. 507/1999, era dubbio, essendo diversa la formulazione testuale, se la sanzione penale andasse applicata in via esclusiva o concorrente con quella amministrativa, è ora stabilito che trova applicazione solo la prima. Ma non è mai stato incerto dal 1981 che la sanzione penale vada applicata in questi casi.
Ora, al personale ispettivo – che ha una estrazione professionale non di tipo giuridico, ma che svolge anche funzioni di polizia giudiziaria – non può certo difettare la conoscenza di questa normativa, che neppure richiede sofisticate interpretazioni. C’è allora da chiedersi come mai, se e dove questo accade, una infrazione di temperatura venga liquidata con una banale sanzione amministrativa, invece di dar luogo a una doverosa notizia di reato. Una simile omissione, in questi come in casi consimili, è talvolta propiziata, per non dire determinata, da improvvide circolari regionali che, talvolta, nel dare istruzioni in campo sanitario nel rispetto delle competenze degli enti da cui promanano, sconfinano in improprie interpretazioni anche della legge penale, causando quel fenomeno che qui si intende censurare.
Come si è accennato, il problema non riguarda solo la temperatura, ma più in generale tutte le violazioni igienico-sanitarie che, mentre da una parte rientrano nella sfera applicativa del d.lgs. 193/2007, nel contempo si configurano anche come illecito penale, che in tal caso prevale. Va precisato che all’interno di detto decreto non sempre si verifica questa sovrapposizione di norme. Così, per esempio, non è questo il caso della mancata predisposizione del Piano di Autocontrollo (sanzionata amministrativamente) di cui all’art. 6, comma 6, del d.lgs. 193/2007, che di per sé non coincide con la conservazione di alimenti in cattivo stato di conservazione di cui all’art. 5 della l. 283/1962. In una tale evenienza, correttamente l’organo di controllo applica soltanto la sanzione amministrativa e non informa l’autorità giudiziaria.
Mi rendo conto che non sempre può essere chiaro per non giuristi quale sia la disciplina applicabile. Ma quando sorge un dubbio sostanziale l’organo di controllo farebbe bene a interloquire con la Procura della Repubblica di riferimento, che ha anche il compito di indirizzare la polizia giudiziaria alla corretta applicazione della legge. Più in generale, però, va detto che deve essere migliorata la formazione professionale del personale di controllo sul versante della conoscenza e della corretta interpretazione delle norme penali, mentre gli enti dovrebbero astenersi dal promulgare direttive che finiscono talvolta e in specifici punti per confliggere con norme di legge.
Venendo brevemente alle sentenze citate, si può innanzitutto osservare la loro lineare omogeneità di interpretazione: le violazioni di temperatura costituiscono reato e come tali vanno trattate a ogni livello.
Particolarmente interessante è poi la sentenza n. 6574 del 5 dicembre 2014, che fa discendere la non conformità penalmente rilevante da uno scostamento di temperatura rispetto alle indicazioni di etichetta inserite dal produttore. Il produttore ha il compito e l’obbligo di indicare le corrette modalità di conservazione al fine di preservare la piena igienicità del prodotto entro il periodo di shelf life. Resta così confermato che la conformità del prodotto non va valutata soltanto sulla base di specifiche discipline normative, ma anche in ragione delle indicazioni tecniche di fonte privata finalizzate a garantire il consumatore.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’