Le responsabilità del rivenditore. Il caso Anisakis

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Cassazione penale, sentenza n. 37307 del 10 novembre 2006 (riferimenti normativi: art. 5, lett. d, e art. 19, legge 283/1962)

La responsabilità penale, sotto il profilo della “culpa in vigilando”, del
responsabile di un punto vendita di catena di supermercati alimentari, per il
fatto di avere messo in commercio pesce che presenta infezione da parassiti
(“stadi larvali cestoidi”), deve essere esclusa, anche nell’ipotesi che il piano
di autocontrollo stabilito a livello centrale si limiti a prevedere la sola
“ispezione visiva da parte del responsabile di reparto”, in quanto la
rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza di
controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la
deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano
richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al
soggetto preposto al singolo reparto, trattandosi, inoltre, di forma di
controllo espressamente previsto dal comma quinto dell’art. 9 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 531, e dal capitolo 5 del relativo allegato.

Il
caso affrontato dalla sentenza coinvolge tutta una serie di aspetti rilevanti e
ricorrenti: la responsabilità per colpa – e sotto quale profilo – del direttore
del punto vendita per casi di non conformità alimentare, la eventuale
responsabilità (esclusiva o concorrente) di suoi collaboratori, l’adeguatezza
del piano di autocontrollo a fronteggiare i rischi igienico-sanitari tipici
della attività compiuta, la rilevanza del fatto che il piano di autocontrollo
sia predisposto a livello centrale e i responsabili della unità locale siano
tenuti a rispettarlo, la condotta pretendibile per evitare che siano
commercializzati prodotti ittici infestati da parassiti e altro ancora. Non
tutti questi temi sono stati in effetti toccati dalla motivazione (piuttosto
sintetica) della sentenza, ma sono adombrati nella evocazione che ne ha fatto la
difesa e può tornare utile soffermarsi più avanti su taluno di essi, anche oltre
il nocciolo decisionale della pronuncia.
Il caso trattato è quello della
condanna ai sensi dell’art. 5, lett. d, L. 283/1962 del direttore di un
supermercato per avere messo in vendita del pesce spada invaso da parassiti. La
responsabilità colposa dell’imputato fu individuata dal giudice di primo grado
nel fatto che nel piano di autocontrollo del reparto pescheria non risultava che
fosse stato neppure preso in considerazione il rischio parassitologico e mancava
la previsione di una procedura adatta a contrastare il fenomeno diversa dalla
mera “ispezione visiva da parte del responsabile del reparto”, ritenuta dal
giudice del tutto insufficiente. Inoltre, sul piano della imputazione
soggettiva, si valorizzò la circostanza che il direttore aveva la procura come
“responsabile dell’igiene e della commercializzazione dei prodotti alimentari
nell’esercizio commerciale” e come responsabile del piano di autocontrollo del
reparto pescheria.
Il ricorso per Cassazione – che fu immediato, senza prima
transitare per l’appello, segno che la difesa si sentiva piuttosto sicura del
presunto errore del Tribunale – si articolò su vari fronti e, bisogna dire, con
notevole perizia dialettica.
Fu, innanzitutto, obiettato che non era vero
che il piano di autocontrollo non contemplasse lo specifico rischio della
invasione da parassiti, in quanto al contrario prevedeva per l’appunto la misura
del controllo visivo e olfattivo della merce, delegato al caporeparto del
settore pescheria. In ogni caso, si aggiungeva, il piano di autocontrollo era
elaborato a livello centrale dell’azienda (si ricordi che si trattava di una
grossissima società della GDO) e non dal responsabile del singolo punto vendita,
che era soltanto tenuto a darvi concreta attuazione nei termini prestabiliti. In
conclusione, si obiettava, il tribunale aveva derivato la responsabilità
dell’imputato dalla sua posizione apicale all’interno della struttura locale, ma
senza interrogarsi sulla sua reale colpa (non essendo lui l’addetto agli
acquisti né all’ispezione del prodotto).
Come si vede, fu schierato un vero
e proprio arsenale di sbarramento difensivo “multifattoriale”, che ha bensì
fatto breccia nei giudici di legittimità, ma senza costringerli a una minuziosa
rassegna degli argomenti scagionanti, in quanto la Cassazione ha ritenuto
prevalente e assorbente la considerazione che nessuna colpa poteva ascriversi al
direttore del supermercato.
Il punto di partenza di questa conclusione è
stata la convinzione che, in netto disaccordo con i primi giudici, il piano di
autocontrollo fosse adeguato al rischio di infestazione del prodotto prevedendo
il controllo visivo della merce, tipologia di controllo ritenuta efficace e
sufficiente (per gli organi di vigilanza sanitaria) dal D.Lgs. 531/1992 in
materia di prodotti ittici. Secondo la Corte non poteva pretendersi di più anche
perché, giunti all’ultimo anello della catena distributiva, il pesce si
presentava come prodotto deteriorabile e, quindi, aggiungiamo noi, seguendo il
filo recondito della sentenza, non suscettibile di più approfonditi controlli
che fossero compatibili con la necessariamente immediata esitazione della merce
al pubblico.
Viceversa, la Corte non dice – non in quei termini – quanto
impropriamente riportato nella massima ufficiale. Infatti, leggendola si può
trarre la convinzione che nella pronuncia si dia valore scriminante anche alla
circostanza che il pesce è sottoposto a monte ai controlli sanitari degli organi
pubblici. Ma questi ultimi sono citati solo per sottolineare che tali controlli
consistono in quanto poi previsto anche dal sistema di controllo interno, ossia
nell’ispezione visiva. In altra occasione la giurisprudenza ha espressamente
negato che l’esistenza dei controlli sanitari o doganali da parte degli organi
di vigilanza possa escludere la responsabilità gravante sull’operatore, come del
resto è ribadito anche dalla normativa comunitaria (vedi, ad esempio, l’art. 1
del Reg. Ce 882/2004).
D’altra parte, prosegue la Corte, eventuali omissioni
occorse in sede di controllo della merce non potevano essere addebitate al
soggetto di vertice della unità locale (colpa per difetto di vigilanza), in
considerazione delle dimensioni della struttura e della previsione di appositi
collaboratori delegati all’incombente (il caporeparto).
Bisogna peraltro
ricordare che in precedenza in un caso piuttosto simile al presente – e, per
combinazione, riguardante una unità locale del medesimo distributore – la Corte
aveva ritenuto insufficiente l’esame visivo senza eviscerazione a campione di
naselli infestati da Anisakis (operazione prevista da una circolare ministeriale
del 1992) e ne aveva attribuito la responsabilità proprio al gestore del
supermercato.
In effetti, occorre riconoscere che l’operatore alimentare è
responsabile se mette in commercio prodotti non conformi e, trattandosi di
prodotti sfusi, non abbia compiuto tutti i controlli ragionevolmente
pretendibili rispetto alla natura del prodotto, anche solo a campione. Nella
specie si poteva pretendere la eviscerazione almeno di alcuni esemplari di
pesce?
La risposta (che è di competenza veterinaria) dipende dalla
circostanza se, in relazione a quel tipo di pesce (pesce spada) e a quel tipo di
infestazione (stadi larvali cestoidi), il mero esame visivo esterno si dovesse
ritenere ragionevolmente adeguato e sufficiente o, viceversa, inidoneo
all’eventuale rintraccio dei parassiti.
Un altro aspetto interessante,
evocato dalla difesa ma non approfondito dai giudici (che non ne avevano bisogno
nella economia della decisione), riguarda la responsabilità per la
(in)adeguatezza del piano di autocontrollo.
Qualora il piano di
autocontrollo sia stabilito a livello centrale di una grossa struttura aziendale
e si presenti all’atto pratico inadeguato, può il responsabile della unità
locale essere chiamato a rispondere se l’osservanza al piano non ha impedito la
commissione del reato come messa in vendita di alimento non conforme?

Intanto, appare ovvio che se il piano di autocontrollo sia adeguato allo
scopo, ma il gestore del punto vendita non lo rispetti e proprio per questo
avvenga la messa in commercio di prodotti irregolari, ne deriva certo la
responsabilità del gestore (o eventualmente del sottoposto che fosse stato
delegato al controllo).
Il problema più serio nasce quando sia il piano
stesso a essere inefficiente. In tal caso, saranno gli organi centrali, che lo
hanno predisposto e quelli che lo hanno approvato, a rispondere della
irregolarità riscontrata a livello locale. Ma che ne sarà del direttore del
punto vendita?
In linea di massima, se questi non ha alcuna voce in capitolo
sulla elaborazione e attuazione del piano, sarà ben difficile attribuirgli una
qualche colpa. Sembra però di dover ammettere che se egli si renda conto della
inappropriatezza del piano di autocontrollo, delle sue carenze strutturali, ne
debba fare tempestiva segnalazione agli organi di vertice al fine di
promuoverne, nei limiti del possibile, la sua modifica. Diversamente, sembra
difficile escludere la responsabilità di chi, organo di vertice a livello
locale, accorgendosi o dovendosi accorgere in virtù della propria esperienza
delle falle del piano di autocontrollo si acconci ad applicarlo supinamente
senza far nulla per modificare la situazione di inadeguatezza nel controllo dei
rischi.

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