Cassazione penale, sentenza n. 1250 del 11 gennaio 2024 (udienza del 16 novembre 2023 – riferimenti normativi: articoli 114 e 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; articolo 5 della legge 283/1962)
In materia di attività di controllo su prodotti alimentari, gli esposti anonimi (al contrario di una denuncia sottoscritta e riconducibile ad un soggetto determinato, che possiederebbe i crismi di una notizia di reato), lungi dal potersi considerare “notitia criminis”, possono costituire un mero “impulso” per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai Nas. Laddove nel corso dell’attività ispettiva emergano elementi di reato, in quel momento – e solo in quel momento – scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
La natura deperibile di un alimento ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1993 non determina automaticamente che gli accertamenti su di esso abbiano carattere di irripetibilità ai fini del rispetto del diritto di difesa.
La sentenza va particolarmente segnalata all’attenzione degli operatori in quanto chiarisce in maniera solare la reale portata dell’obbligo per la polizia giudiziaria, sancito dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, di avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso si debba procedere ad accertamenti urgenti o a sequestri. Infatti, la questione del momento dal quale l’avviso è dovuto, pena l’inutilizzabilità degli atti successivi, è assai delicata e fonte talvolta di fraintendimenti.
Nel caso di specie, il tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, relativo al mancato rispetto della temperatura di conservazione degli alimenti, opinando che gli accertamenti compiuti dall’organo di controllo fossero inutilizzabili a causa dell’omissione del predetto avviso. Il pubblico ministero ha impugnato, osservando che il giudice pretendeva erroneamente che l’avviso dovesse essere dato fin dall’accesso presso l’esercizio commerciale, nonostante l’assenza di indizi di reato, come invece richiede l’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
La Cassazione ci ricorda che nell’ambito delle attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa il momento a partire dal quale sorge l’obbligo di rispettare le garanzie difensive “è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi”. Anche nel caso di prelievi di campioni finalizzati all’espletamento di analisi, se il prelievo avviene prima che emergano indizi di reato, non occorre l’avviso di cui all’articolo 114 citato. Questo principio normativo va tenuto ben presente per evitare svianti equivoci, tanto più in quanto normalmente il controllo sugli alimenti parte in veste amministrativa e solo eventualmente in un momento successivo si trasforma in attività di polizia giudiziaria.
Nel caso in oggetto, l’organo accertatore è intervenuto sulla base di un esposto anonimo, che non costituisce notizia di reato, ma serve esclusivamente ad attivare l’iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a individuare eventuali indizi di reato. Questi sono emersi soltanto quando è stato accertato che la temperatura dei frigoriferi che contenevano gli alimenti non era idonea alla loro corretta conservazione (articolo 5 della legge 283/1962). E, infatti, in quel momento gli operanti diedero l’avviso di rito all’esercente. Si precisa ancora che la mera rilevazione della temperatura del frigorifero non può assumere la valenza di accertamento tecnico, ma è un mero “rilievo” di un dato di fatto, a partire dal quale si è poi concretizzata la notitia criminis.
Altro importante insegnamento della Corte è quello secondo cui la mera deperibilità in sé dell’alimento, come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 1993, non comporta l’irripetibilità di qualsivoglia accertamento lo riguardi, con conseguente azionamento dei diritti di difesa, come invece avverrebbe in caso di esecuzione su di esso di analisi di laboratorio.
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Le garanzie difensive scattano dal rilevamento di indizi di reato, non prima
Cassazione penale, sentenza n. 1250 del 11 gennaio 2024 (udienza del 16 novembre 2023 – riferimenti normativi: articoli 114 e 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; articolo 5 della legge 283/1962)
In materia di attività di controllo su prodotti alimentari, gli esposti anonimi (al contrario di una denuncia sottoscritta e riconducibile ad un soggetto determinato, che possiederebbe i crismi di una notizia di reato), lungi dal potersi considerare “notitia criminis”, possono costituire un mero “impulso” per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai Nas. Laddove nel corso dell’attività ispettiva emergano elementi di reato, in quel momento – e solo in quel momento – scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
La natura deperibile di un alimento ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1993 non determina automaticamente che gli accertamenti su di esso abbiano carattere di irripetibilità ai fini del rispetto del diritto di difesa.
La sentenza va particolarmente segnalata all’attenzione degli operatori in quanto chiarisce in maniera solare la reale portata dell’obbligo per la polizia giudiziaria, sancito dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, di avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso si debba procedere ad accertamenti urgenti o a sequestri. Infatti, la questione del momento dal quale l’avviso è dovuto, pena l’inutilizzabilità degli atti successivi, è assai delicata e fonte talvolta di fraintendimenti.
Nel caso di specie, il tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, relativo al mancato rispetto della temperatura di conservazione degli alimenti, opinando che gli accertamenti compiuti dall’organo di controllo fossero inutilizzabili a causa dell’omissione del predetto avviso. Il pubblico ministero ha impugnato, osservando che il giudice pretendeva erroneamente che l’avviso dovesse essere dato fin dall’accesso presso l’esercizio commerciale, nonostante l’assenza di indizi di reato, come invece richiede l’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
La Cassazione ci ricorda che nell’ambito delle attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa il momento a partire dal quale sorge l’obbligo di rispettare le garanzie difensive “è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi”. Anche nel caso di prelievi di campioni finalizzati all’espletamento di analisi, se il prelievo avviene prima che emergano indizi di reato, non occorre l’avviso di cui all’articolo 114 citato. Questo principio normativo va tenuto ben presente per evitare svianti equivoci, tanto più in quanto normalmente il controllo sugli alimenti parte in veste amministrativa e solo eventualmente in un momento successivo si trasforma in attività di polizia giudiziaria.
Nel caso in oggetto, l’organo accertatore è intervenuto sulla base di un esposto anonimo, che non costituisce notizia di reato, ma serve esclusivamente ad attivare l’iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a individuare eventuali indizi di reato. Questi sono emersi soltanto quando è stato accertato che la temperatura dei frigoriferi che contenevano gli alimenti non era idonea alla loro corretta conservazione (articolo 5 della legge 283/1962). E, infatti, in quel momento gli operanti diedero l’avviso di rito all’esercente. Si precisa ancora che la mera rilevazione della temperatura del frigorifero non può assumere la valenza di accertamento tecnico, ma è un mero “rilievo” di un dato di fatto, a partire dal quale si è poi concretizzata la notitia criminis.
Altro importante insegnamento della Corte è quello secondo cui la mera deperibilità in sé dell’alimento, come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 1993, non comporta l’irripetibilità di qualsivoglia accertamento lo riguardi, con conseguente azionamento dei diritti di difesa, come invece avverrebbe in caso di esecuzione su di esso di analisi di laboratorio.
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