L’impiego di latte “non tracciabile” nella produzione di formaggi integra il reato di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962.
La pubblicizzazione su sito web di formaggi prodotti con impiego di latte “non tracciabile” costituisce frode in commercio.
Sul piano dell’affermazione di principio, la sentenza in commento ha due vistosi limiti. In primo luogo, il fatto che la questione oggetto di scrutinio riguardi un sequestro preventivo e, dunque, una misura cautelare reale provvisoria, la cui valutazione di fondatezza si fonda sulla semplice esistenza di un fumus di reato e non su un giudizio pieno. Dall’altra parte, rileva il limite stesso di approfondimento che la Cassazione può esercitare in questi casi, ancora più drastico di quello ordinario che le è proprio, di non potere entrare nel merito della vicenda. Ciò nonostante la pronuncia si segnala per la particolarità del caso e merita un’attenta disamina.
La Corte è intervenuta a seguito del sequestro preventivo di un intero stabilimento a seguito dell’accertamento del suo utilizzo per la produzione e commercializzazione di prodotti caseari attraverso l’impiego di latte proveniente da produttori non autorizzati, mescolato con altro di origine lecita. Tale condotta è valsa l’accusa di violazione degli artt. 5, lett. b) e 6 della legge n. 282 del 1962. A sua volta la pubblicizzazione tramite sito Internet di tali prodotti ha comportato altresì la contestazione del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.).
Occorre ricordare che, diversamente dal sequestro probatorio, che ha la finalità di assicurare al processo le fonti di prova del reato, il sequestro preventivo ha la funzione prioritaria di impedire la commissione di ulteriori reati (in genere dello stesso tipo di quello per cui si procede). In questo caso il vincolo apposto all’azienda aveva, appunto, lo scopo di impedire che venissero ulteriormente prodotti e commercializzati formaggi irregolari. Difficilmente il sequestro probatorio dell’azienda si sarebbe potuto giustificare con finalità probatorie, mentre è astrattamente ineccepibile il ricorso al sequestro preventivo, anche se poi gli effetti pratici sono i medesimi. La procedura è, però, sensibilmente diversa in quanto, mentre il sequestro probatorio è atto tipico del pubblico ministero (Pm), il sequestro preventivo richiede sempre l’intervento del giudice, che lo dispone (su richiesta del Pm) o lo convalida quando, per ragioni di urgenza, sia stato disposto dal Pm o addirittura dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla qualificazione giuridica della condotta illecita, è stata innanzitutto avanzata l’ipotesi del cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari sulla base della considerazione che l’impiego di materia prima (latte) anonima e sostanzialmente clandestina era (almeno astrattamente) in grado di pregiudicare la qualità igienico-sanitaria del prodotto finale.
Su questo primo fronte la difesa ha eccepito che le disposizioni sulla tracciabilità non hanno la funzione di garantire la conformità alimentare. Inoltre, la normativa in materia di sicurezza alimentare riguarderebbe soltanto il prodotto finito e non le materie prime. Per contro, la Corte ha sottolineato l’adeguatezza della motivazione del tribunale a sostegno del sequestro, imperniata sui seguenti dati di fatto (non contestati): il sistematico approvvigionamento di latte da aziende non registrate tra quelle autorizzate a vendere latte; la ripetuta mancata annotazione di tali acquisti sui registri aziendali; la falsificazione della documentazione, atta ad occultare tali manovre illecite; l’assenza di controlli sul prodotto acquistato. Tali elementi sono stati considerati idonei a sostenere che i prodotti dell’azienda sequestrata erano da qualificare in “cattivo stato di conservazione” nel senso che la giurisprudenza attribuisce a tale nozione.
In proposito è stato ribadito che la norma in questione costituisce un tipico reato di pericolo presunto, nel senso che non deve essere provata la sua effettiva pericolosità per la salute, essendo sufficiente che non siano rispettate le caratteristiche di perfetta igienicità del prodotto quali desumibili dall’intera normativa di settore. In altri termini, se vengono aggirate le disposizioni generali o specifiche che mirano a garantire l’igienicità del prodotto, ecco che questo è automaticamente non conforme. Così si è potuto affermare che l’avere “acquistato latte da aziende non registrate e che non avevano attrezzature ed i locali idonei a garantire la mungitura e la conservazione del prodotto secondo adeguati standard igienico-sanitari” aveva contaminato il latte “sicuro” (in quanto di provenienza regolare) con quello “non tracciabile”, rendendolo “pericoloso” (nel senso lato che si è detto).
Quindi, secondo la Corte, la stessa non tracciabilità della materia prima (che rileva ai sensi dell’art. 5 tanto quanto il prodotto finito) determina l’irregolarità della sostanza alimentare. In realtà, questa è per certi versi una semplificazione, nel senso che ciò che conta non è tanto la non tracciabilità in sé, quanto ciò che essa rappresenta, almeno nel caso di specie, e cioè l’approvvigionamento da fonti clandestine, illegali e non controllate. È in questo senso che va intesa l’affermazione secondo cui “la violazione sistematica (consapevole o colposa) delle disposizioni in tema di tracciabilità della materia prima attiene direttamente alla insorgenza del rischio per il bene stesso e, di conseguenza, alla configurabilità del fumus del reato”. Questa impostazione ci sembra corretta, nonostante la novità del caso a cui viene applicata. E appare tanto più corretta in quanto la scelta di qualificazione giuridica è in favore di un reato con funzione di tutela anticipata della salute, diversamente da quanto accaduto in passato – sebbene isolatamente – quando certa giurisprudenza di merito ritenne applicabile l’art. 440 c.p., che richiede la prova in concreto del pericolo per la salute, cioè la effettiva potenzialità dannosa, per effetto della somministrazione ad animali d’azienda di sostanze clandestine e al di fuori del controllo veterinario, e ciò per il semplice fatto di tale caratteristica.
Neppure è valso alla difesa opporre l’autocontrollo aziendale e la sanificazione della materia prima, sottoposta a trattamento termico per la produzione dei formaggi. Infatti, quanto al primo punto, risultava che i controlli fossero stati eseguiti solo occasionalmente e non tutti i giorni in cui le cisterne della società avevano caricato il latte irregolare. In linea di principio non pare, invece, molto convincente l’argomento corroborante inteso a svilire l’autocontrollo per il fatto che le verifiche erano state compiute su campioni prelevati dallo stesso acquirente-indagato e con modalità da lui stesso scelte. Infatti, l’autocontrollo rientra per definizione nella disponibilità organizzativa dell’operatore del settore alimentare. Diverso è se si voleva, invece, dire che quella specifica modalità di autocontrollo non era idonea allo scopo prevenzionale a cui esso è devoluto.
Quanto alla sanificazione la Cassazione taglia corto, osservando che essa non risultava realmente eseguita, quanto meno non sempre.
Ulteriore contestazione alla base del sequestro era la pubblicizzazione su sito Internet di formaggi prodotti con impiego di latte “non tracciabile” sotto il profilo dell’art. 515 c.p.
La difesa eccepiva l’insussistenza del reato, trattandosi di mera “enfasi pubblicitaria”, quindi sostanzialmente innocua. Anche questo motivo di ricorso è stato disatteso. Infatti, seguendo le orme del tribunale la Corte ha confermato che il reato era ravvisabile quantomeno per il fatto di avere la ditta vantato l’effettuazione di controlli e verifiche che, viceversa, non erano provati e che non potevano essere dimostrati attraverso la presentazione, mai fatta in precedenza, di certificati, essendo preclusa in cassazione tale produzione documentale.
In verità, la sentenza non è molto chiara sul punto, poiché apparentemente era stato contestato il reato “consumato” di frode in commercio, mentre al massimo poteva parlarsi di tentativo di reato. In ogni caso, dal punto di vista cautelare la conseguenza non sarebbe mutata.
La difesa aveva da ultimo sostenuto che il sequestro dell’intera azienda era sproporzionato rispetto alla possibilità di blocco del sito o anche solo della rimozione delle informazioni ingannevoli. La Cassazione, nel respingere, chiosa che l’eventuale “sequestro” del sito web non avrebbe avuto efficacia rispetto alla violazione dell’art. 5 della l. 283/1962, che di per sé sola giustificava comunque il sequestro del compendio aziendale.
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Latte non tracciabile nella produzione di formaggi, il reato e’ duplice
Cassazione penale, sentenza n. 31035 del 9 giugno 2016, depositata il 20 luglio 2016
L’impiego di latte “non tracciabile” nella produzione di formaggi integra il reato di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962.
La pubblicizzazione su sito web di formaggi prodotti con impiego di latte “non tracciabile” costituisce frode in commercio.
Sul piano dell’affermazione di principio, la sentenza in commento ha due vistosi limiti. In primo luogo, il fatto che la questione oggetto di scrutinio riguardi un sequestro preventivo e, dunque, una misura cautelare reale provvisoria, la cui valutazione di fondatezza si fonda sulla semplice esistenza di un fumus di reato e non su un giudizio pieno. Dall’altra parte, rileva il limite stesso di approfondimento che la Cassazione può esercitare in questi casi, ancora più drastico di quello ordinario che le è proprio, di non potere entrare nel merito della vicenda. Ciò nonostante la pronuncia si segnala per la particolarità del caso e merita un’attenta disamina.
La Corte è intervenuta a seguito del sequestro preventivo di un intero stabilimento a seguito dell’accertamento del suo utilizzo per la produzione e commercializzazione di prodotti caseari attraverso l’impiego di latte proveniente da produttori non autorizzati, mescolato con altro di origine lecita. Tale condotta è valsa l’accusa di violazione degli artt. 5, lett. b) e 6 della legge n. 282 del 1962. A sua volta la pubblicizzazione tramite sito Internet di tali prodotti ha comportato altresì la contestazione del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.).
Occorre ricordare che, diversamente dal sequestro probatorio, che ha la finalità di assicurare al processo le fonti di prova del reato, il sequestro preventivo ha la funzione prioritaria di impedire la commissione di ulteriori reati (in genere dello stesso tipo di quello per cui si procede). In questo caso il vincolo apposto all’azienda aveva, appunto, lo scopo di impedire che venissero ulteriormente prodotti e commercializzati formaggi irregolari. Difficilmente il sequestro probatorio dell’azienda si sarebbe potuto giustificare con finalità probatorie, mentre è astrattamente ineccepibile il ricorso al sequestro preventivo, anche se poi gli effetti pratici sono i medesimi. La procedura è, però, sensibilmente diversa in quanto, mentre il sequestro probatorio è atto tipico del pubblico ministero (Pm), il sequestro preventivo richiede sempre l’intervento del giudice, che lo dispone (su richiesta del Pm) o lo convalida quando, per ragioni di urgenza, sia stato disposto dal Pm o addirittura dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla qualificazione giuridica della condotta illecita, è stata innanzitutto avanzata l’ipotesi del cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari sulla base della considerazione che l’impiego di materia prima (latte) anonima e sostanzialmente clandestina era (almeno astrattamente) in grado di pregiudicare la qualità igienico-sanitaria del prodotto finale.
Su questo primo fronte la difesa ha eccepito che le disposizioni sulla tracciabilità non hanno la funzione di garantire la conformità alimentare. Inoltre, la normativa in materia di sicurezza alimentare riguarderebbe soltanto il prodotto finito e non le materie prime. Per contro, la Corte ha sottolineato l’adeguatezza della motivazione del tribunale a sostegno del sequestro, imperniata sui seguenti dati di fatto (non contestati): il sistematico approvvigionamento di latte da aziende non registrate tra quelle autorizzate a vendere latte; la ripetuta mancata annotazione di tali acquisti sui registri aziendali; la falsificazione della documentazione, atta ad occultare tali manovre illecite; l’assenza di controlli sul prodotto acquistato. Tali elementi sono stati considerati idonei a sostenere che i prodotti dell’azienda sequestrata erano da qualificare in “cattivo stato di conservazione” nel senso che la giurisprudenza attribuisce a tale nozione.
In proposito è stato ribadito che la norma in questione costituisce un tipico reato di pericolo presunto, nel senso che non deve essere provata la sua effettiva pericolosità per la salute, essendo sufficiente che non siano rispettate le caratteristiche di perfetta igienicità del prodotto quali desumibili dall’intera normativa di settore. In altri termini, se vengono aggirate le disposizioni generali o specifiche che mirano a garantire l’igienicità del prodotto, ecco che questo è automaticamente non conforme. Così si è potuto affermare che l’avere “acquistato latte da aziende non registrate e che non avevano attrezzature ed i locali idonei a garantire la mungitura e la conservazione del prodotto secondo adeguati standard igienico-sanitari” aveva contaminato il latte “sicuro” (in quanto di provenienza regolare) con quello “non tracciabile”, rendendolo “pericoloso” (nel senso lato che si è detto).
Quindi, secondo la Corte, la stessa non tracciabilità della materia prima (che rileva ai sensi dell’art. 5 tanto quanto il prodotto finito) determina l’irregolarità della sostanza alimentare. In realtà, questa è per certi versi una semplificazione, nel senso che ciò che conta non è tanto la non tracciabilità in sé, quanto ciò che essa rappresenta, almeno nel caso di specie, e cioè l’approvvigionamento da fonti clandestine, illegali e non controllate. È in questo senso che va intesa l’affermazione secondo cui “la violazione sistematica (consapevole o colposa) delle disposizioni in tema di tracciabilità della materia prima attiene direttamente alla insorgenza del rischio per il bene stesso e, di conseguenza, alla configurabilità del fumus del reato”. Questa impostazione ci sembra corretta, nonostante la novità del caso a cui viene applicata. E appare tanto più corretta in quanto la scelta di qualificazione giuridica è in favore di un reato con funzione di tutela anticipata della salute, diversamente da quanto accaduto in passato – sebbene isolatamente – quando certa giurisprudenza di merito ritenne applicabile l’art. 440 c.p., che richiede la prova in concreto del pericolo per la salute, cioè la effettiva potenzialità dannosa, per effetto della somministrazione ad animali d’azienda di sostanze clandestine e al di fuori del controllo veterinario, e ciò per il semplice fatto di tale caratteristica.
Neppure è valso alla difesa opporre l’autocontrollo aziendale e la sanificazione della materia prima, sottoposta a trattamento termico per la produzione dei formaggi. Infatti, quanto al primo punto, risultava che i controlli fossero stati eseguiti solo occasionalmente e non tutti i giorni in cui le cisterne della società avevano caricato il latte irregolare. In linea di principio non pare, invece, molto convincente l’argomento corroborante inteso a svilire l’autocontrollo per il fatto che le verifiche erano state compiute su campioni prelevati dallo stesso acquirente-indagato e con modalità da lui stesso scelte. Infatti, l’autocontrollo rientra per definizione nella disponibilità organizzativa dell’operatore del settore alimentare. Diverso è se si voleva, invece, dire che quella specifica modalità di autocontrollo non era idonea allo scopo prevenzionale a cui esso è devoluto.
Quanto alla sanificazione la Cassazione taglia corto, osservando che essa non risultava realmente eseguita, quanto meno non sempre.
Ulteriore contestazione alla base del sequestro era la pubblicizzazione su sito Internet di formaggi prodotti con impiego di latte “non tracciabile” sotto il profilo dell’art. 515 c.p.
La difesa eccepiva l’insussistenza del reato, trattandosi di mera “enfasi pubblicitaria”, quindi sostanzialmente innocua. Anche questo motivo di ricorso è stato disatteso. Infatti, seguendo le orme del tribunale la Corte ha confermato che il reato era ravvisabile quantomeno per il fatto di avere la ditta vantato l’effettuazione di controlli e verifiche che, viceversa, non erano provati e che non potevano essere dimostrati attraverso la presentazione, mai fatta in precedenza, di certificati, essendo preclusa in cassazione tale produzione documentale.
In verità, la sentenza non è molto chiara sul punto, poiché apparentemente era stato contestato il reato “consumato” di frode in commercio, mentre al massimo poteva parlarsi di tentativo di reato. In ogni caso, dal punto di vista cautelare la conseguenza non sarebbe mutata.
La difesa aveva da ultimo sostenuto che il sequestro dell’intera azienda era sproporzionato rispetto alla possibilità di blocco del sito o anche solo della rimozione delle informazioni ingannevoli. La Cassazione, nel respingere, chiosa che l’eventuale “sequestro” del sito web non avrebbe avuto efficacia rispetto alla violazione dell’art. 5 della l. 283/1962, che di per sé sola giustificava comunque il sequestro del compendio aziendale.
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