Latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

Condividi

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 28 ottobre 2004 nella causa C-124/03 (riferimenti normativi: direttiva 92/46; d.p.r. 14.1.1997, n. 54)

L’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46 deve essere interpretato nel senso
che nel concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di
latte» non rientrano costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende
anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale il
costituente lattiero-caseario non può essere separato dai costituenti di altra
natura.
L’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel
senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti
sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione
prima di essere venduti al consumatore. In una siffatta ipotesi, è con
riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si
trova presente ne costituisca una parte essenziale, considerata la sua quantità
o il suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle
caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito, in
particolare della percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario presente
nel prodotto semifinito, dell’uso che può esserne fatto o del suo gusto.

La Corte di giustizia era stata adita in relazione all’importazione da
Aruba (isola delle Piccole Antille al largo del Venezuela) nei Paesi Bassi di un
composto a base di zucchero (al 75,75%), latte scremato in polvere (al 15,15%) e
cacao (al 9,1%), destinato alla produzione in Germania e Belgio di una bevanda
al latte con gusto di cioccolato.
L’importazione era stata inibita per
mancanza delle prescritte autorizzazioni. Il provvedimento era stato impugnato
davanti alla Autorità giudiziaria di Rotterdam e il giudice aveva sollevato due
questioni pregiudiziali in merito alla corretta interpretazione della direttiva
comunitaria in materia di latte e prodotti a base di latte (quelle appunto
decise con la sentenza in commento).
La questione è di interesse anche per la
normativa italiana da un duplice punto di vista. Innanzi tutto perché la
direttiva 92/46 è stata recepita dal d.p.r. 54/1997 (che sui punti oggetto di
giudizio ha replicato pedissequamente la direttiva). In secondo luogo perché le
decisioni pregiudiziali della Corte europea contribuiscono a delineare il
diritto comunitario vigente.
La prima questione portata all’attenzione della
Corte era se un prodotto di tal fatta rientra o meno nel dettato dell’art. 2,
punto 2, della direttiva comunitaria, che è stato riprodotto nella normativa
italiana come segue: «”latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di
latte”: il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il latte liquido o
congelato ottenuto da latte crudo, sottoposto o meno a un trattamento fisico
consentito, quale un trattamento termico o la termizzazione, e modificato o meno
nella composizione, purché la modifica sia limitata all’aggiunta o alla
sottrazione dei suoi costituenti naturali» (art. 2, lett. b, d.p.r.
54/1997).
Orbene, sul punto la Corte ha affermato che dalla formulazione
della normativa (comunitaria, ma – come si è visto – quella nazionale è
identica) risulta che la nozione di «latte destinato alla fabbricazione di
prodotti a base di latte» non ingloba un prodotto costituito da un composto di
elementi non separabili, in cui uno dei suoi componenti sia il latte in polvere.
Al contrario, essa riguarda solo il latte considerato come prodotto
semplice.
L’altro quesito riguardava l’estensione della nozione di «prodotto
a base di latte» ai prodotti semifiniti (come quello oggetto della causa), o se
– viceversa – essa sia riferibile ai soli prodotti finiti.
Va premesso che
rientrano nella nozione di cui sopra secondo la definzione della normativa
nazionale (che è quella che più ci interessa, ma che è pedissequa di quella
comunitaria): «i prodotti lattiero-caseari, nonché i prodotti composti di latte.
Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente
dal latte, con l’aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla loro
fabbricazione, purché non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente
uno qualsiasi dei costituenti del latte. Per prodotti composti di latte si
intendono i prodotti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un
costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto
lattiero-caseario è parte essenziale, o per la sua quantità, o per il suo
effetto, che caratterizza il prodotto» (art. 2, lett. d, d.p.r.
54/1997).
Secondo la Corte la disposizione non introduce alcuna distinzione
tra prodotti finiti e prodotti semifiniti. Del resto una simile differenziazione
apparirebbe incompatibile con lo scopo di tutela della sanità pubblica
perseguito dalla direttiva comunitaria, la quale mira a un controllo del latte
che si estenda dalla produzione fino alla commercializzazione.
Pertanto,
quando il prodotto in questione che include un costituente lattiero-caseario è
un prodotto semifinito, l’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 (e altrettanto
l’art. 2, d.p.r. 54/1997) dev’essere interpretato nel senso che costituisce un
«prodotto a base di latte» un prodotto semifinito in cui nessun elemento
sostituisce o tende a sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il
latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale, o per la sua quantità
o per il suo effetto che caratterizza tale prodotto semifinito. Si deve a tal
fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto
semifinito.
Rispetto alla quantità, continua la Corte, si deve analizzare la
percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario presente nel suddetto
prodotto. Se tale percentuale non è dominante o sufficientemente rilevante nel
prodotto semifinito a base di latte, il latte o il prodotto lattiero-caseario
non può essere considerato come una parte essenziale del prodotto solo in
ragione della sua quantità.
Rispetto, poi, al requisito della “parte
essenziale” si deve tener conto di tutti gli elementi oggettivi presenti nel
prodotto semifinito, in particolare dell’uso che può essere fatto del prodotto
semifinito e del suo gusto.

Edicola web

Ti potrebbero interessare