La vittoria del Parmigiano Reggiano in sede europea

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 25 giugno 2002 nella causa C-66/00 (riferimenti normativi: art. 13, reg. CEE 2081/92)

L’art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio
1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535, dev’essere interpretato
nel senso che il regime derogatorio istituito da questa norma non vale per i
prodotti originari dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della
denominazione di origine protetta, la cui protezione ai sensi dell’art. 13, n.
1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92, così modificato, è
oggetto del contendere e al cui disciplinare tali prodotti non sono
conformi.

Questa decisione della Corte europea sull’utilizzabilità della
denominazione “parmesan” per un formaggio grattugiato privo dei requisiti che
caratterizzano il prodotto DOP parmigiano reggiano è stata divulgata e
commentata non solo sulla stampa specializzata, ma anche sui quotidiani
nazionali, segno dell’importanza che le si attribuisce sul piano della tutela di
prodotti che costituiscono il riconosciuto vanto della produzione gastronomica
nazionale di qualità, con evidenti e rilevantissime ricadute economiche anche
sulla bilancia dei pagamenti con l’estero. Il giudice italiano (nella specie il
Tribunale di Parma) aveva ritenuto di adire la Corte in via di interpretazione
pregiudiziale di una certa norma del regolamento comunitario sulle denominazioni
d’origine protette in un caso in cui era stato tratto a giudizio per rispondervi
di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e uso illegittimo
di DOP un produttore nazionale che produceva per l’estero il formaggio di cui
sopra. Vogliamo, innanzi tutto, ricordare che una non recente sentenza del
Pretore di Mantova del 23.9.1994 in caso del tutto analogo a quello presente
aveva mandato assolto l’imputato, sostenendo che non poteva applicarsi né la
normativa speciale sulle DOP dei formaggi (ossia la L. 125/1954) – perché il
termine “parmesan” non poteva considerarsi alterazione della denominazione
protetta “parmigiano reggiano” – né l’art. 13, L. 283/1962 sulla pubblicità
ingannevole, posto che il prodotto era esclusivamente destinato al mercato
estero. Evidentemente questa primitiva soluzione assolutoria non è stata seguita
in prosieguo dagli organi giudiziari e la tesi del divieto di una simile
denominazione del prodotto è stata oggi autorevolmente avallata dalla Corte di
giustizia. La difesa dell’imputato aveva invocato l’applicazione del sistema
derogatorio dell’art. 13, n. 2, reg. 2081/92 secondo il quale „in deroga al
paragr. 1 lett. a) e b) [cioè la norma che vieta l’utilizzo della denominazione
protetta o di suoi derivati lessicali], gli Stati membri possono lasciare in
vigore i sistemi nazionali che consentono l’impiego delle denominazioni
registrate in virtù dell’art. 17 per un periodo massimo di cinque anni a
decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché: – i
prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da
almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento; –
le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione
utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al
primo trattino; – dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei
prodotti”. Bisogna ancora aggiungere che il governo tedesco, intervenuto nel
procedimento in sede comunitaria, aveva sostenuto che il termine “parmesan”
sarebbe divenuto generico e quindi non suscettibile di protezione. Sul punto la
Corte ha in contrario ricordato come dovesse ritenersi assodato che la
denominazione in questione non era generica, tanto vero che la denominazione
francese “parmesan” costituisce la fedele traduzione della DOP “parmigiano
reggiano”. Del resto basta togliersi la curiosità di fare un rapido “giro” su
internet digitando la parola “parmesan” per rendersi conto dell’equivalenza del
termine con la denominazione protetta. La Corte è allora entrata nel merito
della questione sottopostale e ha ricordato come il regime derogatorio dell’art.
13, n. 2, postuli la volontà dello Stato che registra la DOP di acconsentire
transitoriamente alla commercializzazione di prodotti già da tempo immessi sul
mercato con una denominazione evocatrice di quella registrata, ma privi dei
requisiti richiesti per fregiarsene. Ma non era questo il caso – prosegue la
Corte – dell’Italia, cioè del Paese membro che aveva registrato la DOP
“parmigiano reggiano” e nel quale veniva nella specie prodotto il “parmesan”,
dal momento che in detto Stato era (ed è) vietato l’utilizzo di denominazioni
ingannevolmente evocative della denominazione protetta (ciò ai sensi della L.
125/1954). Queste conclusioni, peraltro, benché certamente favorevoli alla
produzione nazionale di qualità, potrebbero non risolvere interamente problemi
di concorrenza sui mercati esteri. Infatti, la Corte specifica che il regime
derogatorio di cui all’art. 13, n. 2 del regolamento vale “per i prodotti non
originari dello Stato della dop”, lasciando aperta la possibilità che in altri
Paesi possa prodursi e commercializzarsi il “parmesan”. Peraltro, in concreto
anche questa opportunità dovrebbe essere svanita il 12.6.2001, ossia con lo
spirare del termine temporaneo di (eventuale) concessione della deroga.

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