La vendita è ‘diretta’ se avviene in presenza sia dell’operatore sia del consumatore finale

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Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 12 ottobre 2017, causa C-289/16 (riferimento normativo: articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) 834/2007)

L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) 834/2007 deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti “direttamente”, ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

Anche questa vicenda ha avuto origine da una controversia portata all’attenzione di un giudice tedesco da un’associazione per la lotta alla concorrenza sleale, questa volta in materia di prodotti biologici. L’infrazione al regolamento (CE) 834/2007 veniva ravvisata nel fatto che una certa società vendeva on line una miscela di spezie, definite “biologiche”, senza essere sottoposta ai controlli stabiliti dalla normativa. La questione arrivava davanti alla Corte federale, che richiedeva alla Corte di Giustizia di fornire la corretta interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento citato, da cui dipendeva la decisione del giudice nazionale.
Occorre ricordare che il primo paragrafo dell’articolo 28 detta le condizioni generali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, per tali intendendosi quelli che rispettano i requisiti fissati dal regolamento, che consistono nella preventiva notifica dell’attività all’autorità competente e la assoggettano al controllo ufficiale dei requisiti di conformità. Il secondo paragrafo riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere un’esenzione a tali condizioni, in particolare nel caso di operatori che vendano prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, purché non li producano, non li preparino, non li immagazzinino in un luogo non correlato con il punto di vendita. La deroga si giustifica con il principio di proporzionalità, ossia con l’obiettivo di non penalizzare in maniera eccessiva soggetti che per l’attività svolta – sostanzialmente di vendita al dettaglio – si troverebbero in difficoltà a rispettare le condizioni generali. Il punto nevralgico sollevato dalla Corte tedesca si è polarizzato sull’estensione da dare alla deroga.
La Corte europea ha inquadrato la questione facendo due osservazioni preliminari. In primo luogo, è stato sottolineato che la deroga a un principio generale (quello della sottoposizione ai controlli di certificazione) non può che essere interpretata in senso restrittivo, ciò anche in considerazione del fatto che primario obiettivo del regolamento è quello di garantire i consumatori dalle frodi e di incentivarne la fiducia in un mercato rispettoso dei requisiti imposti per la vendita di prodotti biologici. La seconda considerazione ha evidenziato che la vendita al dettaglio on line è normalmente praticata da soggetti che trattano grandi quantità di merce, in modo da ingenerare il rischio di rietichettatura e di contaminazione del prodotto.
La Corte si è, perciò, orientata a concludere nel senso che tale modalità di vendita non rientra nei confini della deroga e che questa può essere applicata soltanto alla vendita effettuata in presenza contemporaneamente dell’operatore e del consumatore finale.
Vediamo ora brevemente come si atteggia la disciplina nazionale sul biologico, in particolare quanto alla sanzione della commercializzazione come “bio” di prodotti non conformi.
Il 22 marzo 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 20/2018, che riscrive la normativa in materia e abroga il decreto legislativo 220/1995, che dava attuazione al regolamento (CE) 2092/1991. L’articolo 10 stabilisce le sanzioni amministrative a carico dell’operatore per varie fattispecie gradatamente meno gravi di utilizzazione di informazioni ingannevoli al consumatore. La disposizione fa salva l’ipotesi che i fatti ivi descritti costituiscano reato, nel qual caso questo prevale. Ovviamente, il reato che può accompagnarsi alla vendita di prodotti non conformi come prodotti biologici è la frode in commercio.
Questa ricorre quando non siano rispettate le condizioni stabilite perché il prodotto possa essere presentato come biologico in base all’articolo 2 del regolamento (CE) 834/2007, secondo cui per “produzione biologica” si intende «l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione».
Il principio è il medesimo di quello più volte espresso dalla giurisprudenza nell’affermare che non può fregiarsi della denominazione protetta il prodotto che non rispetta il disciplinare in una qualsiasi delle sue disposizioni.

 

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