La presenza di solfiti nella salsiccia è sempre vietata

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Cassazione penale, sentenza n. 10237 del 12 marzo 2024 (udienza del 15 febbraio 2024 – riferimenti normativi: articolo 516 del Codice penale; decreto ministeriale 209/1996)

La presenza di solfiti nella salsiccia (nella specie di Bra) è sempre e comunque vietata, sicché essa integra la violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 nel caso di condotta colposa, ovvero dell’articolo 516 del Codice penale nel caso di dolo.

Fresca di pubblicazione è questa sentenza della Cassazione, che ci permette di tornare su un argomento che non si potrebbe dire controverso, se non fosse che la pronuncia consegue al ricorso del pubblico ministero avverso la decisione assolutoria del tribunale territoriale. E tanto più significativa essa si presenta per il fatto di avere ad oggetto un prodotto dell’eccellenza piemontese, contraffatto e perciò doppiamente ingannevole per il consumatore che, pagando un prezzo ben superiore a quello ordinario per una salsiccia comune, si aspetta, prima ancora della sua qualità indiscussa, la genuinità del prodotto.
Il Tribunale aveva assolto il produttore della salsiccia, pur riconoscendo in linea di principio che i solfiti non possono essere aggiunti al prodotto; tuttavia – in considerazione del minimo contenuto di solfiti rinvenuto (non meno di 16 mg/kg e non più di 20) – si poteva supporre che la loro presenza fosse conseguenza dell’uso di vino bianco, ammessa dal disciplinare di produzione, sicché al massimo trattavasi di una violazione di etichettatura del prodotto, come tale non integrante alcuna fattispecie penale.
La Corte si spende in un’analitica ricostruzione della normativa di riferimento (decreto ministeriale 209/1996) per ricavarne la conclusione che i solfiti o l’anidride solforosa, che sono antiossidanti con funzione di conservanti, non sono ammessi in nessun caso nella salsiccia nostrana, mentre lo sono in prodotti simili, ma diversi, noti alla tradizione di altri Paesi. Né è possibile un’estensione alla prima della normativa valida per i secondi, vietandolo il principio della lista positiva degli additivi, che comporta che essi sono ammessi esclusivamente nei prodotti per i quali sono previsti e nella sola misura consentita.
Ma il punto più significativo della decisione riguarda l’eventuale ammissibilità della presenza dell’additivo secondo il principio del riporto di cui all’articolo 15 del decreto ministeriale, ossia quando esso sia veicolato nel prodotto finito attraverso un ingrediente ammesso in determinati prodotti composti, tra cui però non è annoverata la salsiccia, nonostante che in essa possa essere aggiunto del vino bianco, che può legittimamente contenere solfiti. La conclusione è lapidaria: “la salsiccia di Bra non può contenere i solfiti, neppure in via indiretta o veicolata dall’uso del vino bianco”.
In passato non è mancata sul punto giurisprudenza “concessiva”, nel senso che è stata esclusa la ricorrenza dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 se la presenza dell’additivo non sia frutto di un’aggiunta volontaria, ma sia dovuta all’uso (lecito) di un certo qual ingrediente che lo abbia trasferito al prodotto finito. Interpretazione basata sulla lettera della disposizione citata dell’articolo 5, che vieta la produzione/commercializzazione di alimenti “con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati”. Pertanto, soltanto dove vi sia stata “aggiunta” (intesa come aggiunta volontaria ed estrinseca) il reato sussiste.
In realtà, si tratta di un’interpretazione che non tiene conto della natura di reato di pericolo (quantunque presunto o astratto, non concreto quale effettiva potenzialità di danno alla salute) unanimemente riconosciuta all’articolo, lettera g), della legge 283/1962 e dunque anche all’articolo 516 del Codice penale, che costituisce la forma dolosa della fattispecie sub lettera g) dell’articolo 5. In altri termini, secondo l’interpretazione sistematica, e preferibile, non importa come l’additivo sia “arrivato” nell’alimento in cui è vietato: ciò che conta è che esso contenga l’additivo non autorizzato.
Di questo avviso è la sentenza in commento, che richiama un perspicuo precedente del 2020 e così conclude che occorre “attribuire rilevanza alla presenza comunque dell’additivo”.
Accenniamo ancora al fatto che la contestazione originaria comprendeva anche la violazione dell’articolo 440 del Codice penale (adulterazione di sostanze alimentari in modo pericoloso per la salute pubblica). Contestazione in linea di massima corretta, nel senso che il delitto di cui all’articolo 516 del Codice penale mira a tutelare gli interessi commerciali del consumatore, mentre quello di cui all’articolo 440 del Codice penale intende proteggerne la salute. Beni giuridici diversi, perciò concorso di reati.
Il pubblico ministero non ha impugnato la decisione del primo giudice per l’assoluzione da quest’ultimo reato. Decisione inappuntabile, considerato che il quantitativo minimo di solfiti rinvenuto è apparso inidoneo in concreto a costituire un reale pericolo per la salute. Peraltro, in altre occasioni, in cui il quantitativo era molto rilevante, anche dell’ordine di alcune migliaia di mg/kg di solfiti o anidride solforosa, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto più grave (a suo tempo la Cassazione ha confermato la condanna ai sensi dell’articolo 440 del Codice penale in un caso in cui l’ingestione del prodotto additivato aveva addirittura provocato gravi danni permanenti a un consumatore allergico).
Certo, laddove non ci siano stati danni, come avviene quando – come di regola – la presenza dell’additivo viene riscontrata a seguito di campionamento ufficiale, prima dunque dell’immissione al consumo, può suscitare una certa ripulsa contestare un reato che comporta una pena da tre a dieci anni di reclusione, di fronte a casi che in quanto tali possono apparire niente di più di una “banale” frode commerciale. Ma, a parte il fatto che il pubblico ministero non può farsi condizionare da considerazioni extragiuridiche, vi è una soluzione equitativa in grado di conciliare il rispetto scrupoloso della legge con la proporzionalità al caso della pena irrogabile. Premesso, infatti, che il quantitativo di solfiti deve essere così significativo da potersi affermare ragionevolmente (per esempio, ma non necessariamente, attraverso il parere di un esperto) la concreta pericolosità della sostanza ed essendo indiscutibile che chi aggiunge volontariamente solfiti alla salsiccia (per rimanere al nostro caso) tiene una condotta dolosa, tale da integrare l’oggettività del reato, d’altra parte non è detto – ed anzi è improbabile – che il produttore (spesso un piccolo macellaio di prossimità) si sia reso conto della sua pericolosità. Si può allora affermare che su questo aspetto egli è stato in colpa, ma non ha agito dolosamente. Con la conseguenza che viene in soccorso la forma colposa dell’articolo 440 del Codice penale, ai sensi dell’articolo 452 del Codice penale, che consente di graduare al ribasso la pena in maniera più conforme al caso concreto.

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