La presenza di Escherichia
coli in un alimento non costituisce reato se non vengono superati i limiti di
carica a cui rinvia la lettera c) dell’art. 5 della legge 283/1962.
Il titolare di un
albergo è responsabile per il rinvenimento nell’esercizio di un prodotto
alimentare non conforme, a meno che non abbia delegato altri al controllo, in
base ad una delega chiara ed effettiva e che conferisca al delegato autonomia
gestionale ed economica.
La sentenza in
commento è molto succinta e non permette di avere cognizione di tutti i dati di
fatto su cui è intervenuta, in modo tale da poterne verificare appropriatamente
la rispondenza alle disposizioni di legge e agli insegnamenti della
giurisprudenza. Ciò nonostante, la decisione è di interesse poiché affronta il
tema di una fattispecie di reato – la lettera c) dell’art. 5 della l. 283/1962
– che ha scarsissimi precedenti. L’oggetto dell’accertamento è stato un
alimento (non è dato sapere quale) risultato contaminato da Escherichia coli e
rinvenuto in un albergo (verosimilmente nelle cucine). Il pubblico ministero
(PM) ipotizzava la violazione dell’art. 444 del codice penale, ma il giudice di
primo grado condannava ai sensi dell’art. 5, lett. d) della l. 283/1962. Questo
primo passaggio appare corretto. Infatti, la presenza di E. coli è sintomo di
insudiciamento del prodotto, ma non è tale da renderlo pericoloso per la
salute, come invece richiesto dall’art. 444 citato. Contro la sentenza
l’imputato proponeva ricorso, deducendo che il fatto avrebbe dovuto essere
qualificato ai sensi della lettera c), e non d), dell’art. 5. Per conseguenza
l’imputato avrebbe meritato l’assoluzione, non essendo stati superati i limiti
stabiliti per la carica microbica.
È proprio qui
che, mancando l’indicazione della tipologia alimentare oggetto del processo, è
difficile valutare appieno la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuta la Corte. Ciò in quanto solo per
taluni alimenti (come il latte, i gelati, i prodotti d’uovo) la
regolamentazione secondaria ha fissato dei limiti di carica. È evidente che per
i prodotti diversi da quelli disciplinati non ha senso prendere in
considerazione la lettera c) dell’art. 5. Comunque, diamo per ammesso che il
tipo di alimento fosse tra quelli a cui si applica quest’ultima norma. In tal
caso sarebbe corretto affermare, come fa la Cassazione, che se la
contaminazione non supera i limiti fissati dal regolamento di esecuzione della
l. 283/1962 ovvero da ordinanze ministeriali il reato in parola non sussiste.
Non va dimenticato, peraltro, che in passato taluno ha sostenuto che il mancato
perfezionamento della fattispecie di cui alla lettera c) non esclude di poter
ravvisare altra fattispecie contigua, in particolare quella della lettera d),
sotto il profilo vuoi dell’insudiciamento vuoi della nocività. E non sappiamo,
quindi, se poteva essere questo il caso, posto che non conosciamo di quale
sostanza alimentare si parla. Anche se va detto che questa soluzione potrebbe
lasciare qualche dubbio in punto di tipicità della fattispecie se si ammettesse
tout court, anche per i prodotti a cui si applica la lettera c), la possibilità
di glissare sulla lettera d) quando i limiti di carica non siano superati, pur
senza che emergano ulteriori profili oltre a quelli microbiologici.
La Cassazione
ha, dunque, annullato la sentenza con rinvio ad altro giudice di primo grado,
con il compito di verificare quantitativamente la carica di E. coli rinvenuta
per dedurne, o meno, la ricorrenza della fattispecie dell’art. 5, lett. c).
I giudici di
legittimità, invece, hanno respinto l’ulteriore motivo di ricorso, che verteva
sulla presunta irresponsabilità dell’imputato, quale titolare dell’albergo, in
virtù dell’avvenuta delega delle funzioni di controllo. Sul punto, la Corte ha ricordato che la
delega, per essere efficace, deve essere chiara (in modo che il delegato
conosca le mansioni attribuitegli), effettiva e conferente al delegato (che
deve essere persona tecnicamente idonea) l’autonomia gestionale ed economica
(intesa come potere di spesa) che gli consentano di intervenire direttamente.
Nella specie, secondo la Corte,
la delega non possedeva tali requisiti. Se ciò, invece, fosse stato,
l’annullamento della sentenza di primo grado sarebbe stato senza rinvio perché,
in ogni caso, il fatto non sarebbe stato ascrivibile all’imputato, ma
eventualmente al suo delegato.
Riferimento normativo: art. 5,
lett. c, l. 283/1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO
Guido – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – rel. Consigliere
Dott. FIALE Aldo
– Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDRONIO
Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
P.D. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 130/2008 TRIB. SEZ. DIST. di TAORMINA, del 27/09/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA
SQUASSONI;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha
concluso per il rigetto;
Udito il
difensore Avv. Latterio Anna di Messina.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza 27
settembre 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Taormina ha ritenuto
P.D. responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d (così modificata l’originaria
imputazione ex art. 444 cod. pen.) e l’ha condannato alla
pena di giustizia.
Per
l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
– che, poichè
l’alimento era contaminato da escherichia coli, la condotta avrebbe dovuto
essere sussunta nella ipotesi della L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. c con la conseguenza che l’imputato
avrebbe dovuto essere assolto per mancato superamento dei limiti stabiliti per
le cariche microbiche;
– che il metodo
di analisi del prodotto ha dato un risultato solo in termini di probabilità e
non è stato conforme a quanto stabilito dall’art. 14 del regolamento di
attuazione della L. n. 283 del 1962;
– che l’imputato,
amministratore di una impresa di notevoli dimensioni, non può essere chiamato a
rispondere del reato in quanto aveva predisposto una organizzazione aziendale e
dato deleghe di funzioni.
La prima
deduzione del ricorrente è meritevoli di accoglimento.
Deve precisarsi
come il Giudice abbia ritenuto accertato in punto di fatto, avendo come
referente le indagini del consulente di ufficio, che il campione di alimento
per cui è processo presentasse cariche microbiche, derivanti da escherichia
coli, in quantità stimata molto probabile di quattro batteri per ogni
chilogrammo di campione; le indagini sul punto condotte dal consulente
dell’imputato non sono state reputate significative perchè non estese alla
ricerca della escherichia coli.
Il Giudice ha
avuto cura di precisare come l’alimento non fosse dannoso per la salute e, per
tale considerazione, ha derubricato l’originario delitto contestato dall’accusa
nella contravvenzione L. n. 263 del 1962, ex art. 5.
La presenza di
microrganismi estranei alla composizione naturale dell’alimento è stata
valutata dal consulente di ufficio superiore ai valori tollerati e questo tema
non è stato approfondito nella sentenza in esame; ciò in quanto, il Giudice ha
superato la problematica sui limiti consentiti per le cariche microbiche
reputando che lo stato dell’alimento fosse causato da carenze igieniche e fosse
“insudiciato dalla presenza di escherichia coli”.
Con tale
motivazione non si sono tenute nel debito conto le distinzioni tra le
fattispecie di reati enucleate dall’art. 5, Legge citata. L’ipotesi prevista
dalla lett. d) riguarda sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di
alterazione o, comunque, nocive, mentre quella della lett. c) concerne la
presenza negli alimenti di cariche microbiche superanti i limiti consentiti;
per il
perfezionamento di questa ultima ipotesi di reato non è sufficiente una analisi
quantitativa del prodotto, essendo necessaria l’indagine sul superamento dei
limiti di tollerabilità (ex plurimis:
Cass. Sez. 3
sentenza 46764/2005). Di conseguenza il Giudice doveva ritenere applicabile al
caso la previsione dell’art. 5 sub e della norma con la ulteriore conseguenza
che l’indagine doveva essere estesa alla verifica della condizione richiesta
per la rilevanza penale della condotta.
Per questa
violazione di legge, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Messina per un nuovo esame.
La residua
deduzione non è fondata.
Della eventuale
detenzione del prodotto non conforme alla normativa, deve rispondere
l’imputato, quale titolare dell’albergo ove l’alimento è stato reperito, per le
deficienze organizzative dell’impresa (evidenziate nella impugnata sentenza) e
per la mancata vigilanza sull’operato dei dipendenti in assenza di una valida
delega.
Sul punto, si
osserva che il titolare di una impresa, in presenza di una pluralità di
adempimenti che non è in grado di ottemperare, può trasferire le sue funzioni e
connesse responsabilità penali ad altre persone dotate di valida delega ; essa
deve essere chiara (in modo che il soggetto conosca le mansioni attribuitigli)
effettiva e conferente al delegato (che deve essere persona tecnicamente idonea)
autonomia gestionale ed economica.
Ora dalla
testimonianza trascritta nell’atto di ricorso, si evince che vi era un
responsabile nel settore cucina, ma non munito di delega avente i requisiti su
sintetizzati.
P.Q.M.
Annulla la
sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.
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La presenza di Escherichia coli in un alimento non costituisce reato se non vengono superati i limiti di carica
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 29988 del 27 luglio 2011 (udienza del 3 luglio 2012)
La presenza di Escherichia
coli in un alimento non costituisce reato se non vengono superati i limiti di
carica a cui rinvia la lettera c) dell’art. 5 della legge 283/1962.
Il titolare di un
albergo è responsabile per il rinvenimento nell’esercizio di un prodotto
alimentare non conforme, a meno che non abbia delegato altri al controllo, in
base ad una delega chiara ed effettiva e che conferisca al delegato autonomia
gestionale ed economica.
La sentenza in
commento è molto succinta e non permette di avere cognizione di tutti i dati di
fatto su cui è intervenuta, in modo tale da poterne verificare appropriatamente
la rispondenza alle disposizioni di legge e agli insegnamenti della
giurisprudenza. Ciò nonostante, la decisione è di interesse poiché affronta il
tema di una fattispecie di reato – la lettera c) dell’art. 5 della l. 283/1962
– che ha scarsissimi precedenti. L’oggetto dell’accertamento è stato un
alimento (non è dato sapere quale) risultato contaminato da Escherichia coli e
rinvenuto in un albergo (verosimilmente nelle cucine). Il pubblico ministero
(PM) ipotizzava la violazione dell’art. 444 del codice penale, ma il giudice di
primo grado condannava ai sensi dell’art. 5, lett. d) della l. 283/1962. Questo
primo passaggio appare corretto. Infatti, la presenza di E. coli è sintomo di
insudiciamento del prodotto, ma non è tale da renderlo pericoloso per la
salute, come invece richiesto dall’art. 444 citato. Contro la sentenza
l’imputato proponeva ricorso, deducendo che il fatto avrebbe dovuto essere
qualificato ai sensi della lettera c), e non d), dell’art. 5. Per conseguenza
l’imputato avrebbe meritato l’assoluzione, non essendo stati superati i limiti
stabiliti per la carica microbica.
È proprio qui
che, mancando l’indicazione della tipologia alimentare oggetto del processo, è
difficile valutare appieno la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuta la Corte. Ciò in quanto solo per
taluni alimenti (come il latte, i gelati, i prodotti d’uovo) la
regolamentazione secondaria ha fissato dei limiti di carica. È evidente che per
i prodotti diversi da quelli disciplinati non ha senso prendere in
considerazione la lettera c) dell’art. 5. Comunque, diamo per ammesso che il
tipo di alimento fosse tra quelli a cui si applica quest’ultima norma. In tal
caso sarebbe corretto affermare, come fa la Cassazione, che se la
contaminazione non supera i limiti fissati dal regolamento di esecuzione della
l. 283/1962 ovvero da ordinanze ministeriali il reato in parola non sussiste.
Non va dimenticato, peraltro, che in passato taluno ha sostenuto che il mancato
perfezionamento della fattispecie di cui alla lettera c) non esclude di poter
ravvisare altra fattispecie contigua, in particolare quella della lettera d),
sotto il profilo vuoi dell’insudiciamento vuoi della nocività. E non sappiamo,
quindi, se poteva essere questo il caso, posto che non conosciamo di quale
sostanza alimentare si parla. Anche se va detto che questa soluzione potrebbe
lasciare qualche dubbio in punto di tipicità della fattispecie se si ammettesse
tout court, anche per i prodotti a cui si applica la lettera c), la possibilità
di glissare sulla lettera d) quando i limiti di carica non siano superati, pur
senza che emergano ulteriori profili oltre a quelli microbiologici.
La Cassazione
ha, dunque, annullato la sentenza con rinvio ad altro giudice di primo grado,
con il compito di verificare quantitativamente la carica di E. coli rinvenuta
per dedurne, o meno, la ricorrenza della fattispecie dell’art. 5, lett. c).
I giudici di
legittimità, invece, hanno respinto l’ulteriore motivo di ricorso, che verteva
sulla presunta irresponsabilità dell’imputato, quale titolare dell’albergo, in
virtù dell’avvenuta delega delle funzioni di controllo. Sul punto, la Corte ha ricordato che la
delega, per essere efficace, deve essere chiara (in modo che il delegato
conosca le mansioni attribuitegli), effettiva e conferente al delegato (che
deve essere persona tecnicamente idonea) l’autonomia gestionale ed economica
(intesa come potere di spesa) che gli consentano di intervenire direttamente.
Nella specie, secondo la Corte,
la delega non possedeva tali requisiti. Se ciò, invece, fosse stato,
l’annullamento della sentenza di primo grado sarebbe stato senza rinvio perché,
in ogni caso, il fatto non sarebbe stato ascrivibile all’imputato, ma
eventualmente al suo delegato.
Riferimento normativo: art. 5,
lett. c, l. 283/1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO
Guido – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – rel. Consigliere
Dott. FIALE Aldo
– Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDRONIO
Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
P.D. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 130/2008 TRIB. SEZ. DIST. di TAORMINA, del 27/09/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA
SQUASSONI;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha
concluso per il rigetto;
Udito il
difensore Avv. Latterio Anna di Messina.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza 27
settembre 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Taormina ha ritenuto
P.D. responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d (così modificata l’originaria
imputazione ex art. 444 cod. pen.) e l’ha condannato alla
pena di giustizia.
Per
l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
– che, poichè
l’alimento era contaminato da escherichia coli, la condotta avrebbe dovuto
essere sussunta nella ipotesi della L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. c con la conseguenza che l’imputato
avrebbe dovuto essere assolto per mancato superamento dei limiti stabiliti per
le cariche microbiche;
– che il metodo
di analisi del prodotto ha dato un risultato solo in termini di probabilità e
non è stato conforme a quanto stabilito dall’art. 14 del regolamento di
attuazione della L. n. 283 del 1962;
– che l’imputato,
amministratore di una impresa di notevoli dimensioni, non può essere chiamato a
rispondere del reato in quanto aveva predisposto una organizzazione aziendale e
dato deleghe di funzioni.
La prima
deduzione del ricorrente è meritevoli di accoglimento.
Deve precisarsi
come il Giudice abbia ritenuto accertato in punto di fatto, avendo come
referente le indagini del consulente di ufficio, che il campione di alimento
per cui è processo presentasse cariche microbiche, derivanti da escherichia
coli, in quantità stimata molto probabile di quattro batteri per ogni
chilogrammo di campione; le indagini sul punto condotte dal consulente
dell’imputato non sono state reputate significative perchè non estese alla
ricerca della escherichia coli.
Il Giudice ha
avuto cura di precisare come l’alimento non fosse dannoso per la salute e, per
tale considerazione, ha derubricato l’originario delitto contestato dall’accusa
nella contravvenzione L. n. 263 del 1962, ex art. 5.
La presenza di
microrganismi estranei alla composizione naturale dell’alimento è stata
valutata dal consulente di ufficio superiore ai valori tollerati e questo tema
non è stato approfondito nella sentenza in esame; ciò in quanto, il Giudice ha
superato la problematica sui limiti consentiti per le cariche microbiche
reputando che lo stato dell’alimento fosse causato da carenze igieniche e fosse
“insudiciato dalla presenza di escherichia coli”.
Con tale
motivazione non si sono tenute nel debito conto le distinzioni tra le
fattispecie di reati enucleate dall’art. 5, Legge citata. L’ipotesi prevista
dalla lett. d) riguarda sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di
alterazione o, comunque, nocive, mentre quella della lett. c) concerne la
presenza negli alimenti di cariche microbiche superanti i limiti consentiti;
per il
perfezionamento di questa ultima ipotesi di reato non è sufficiente una analisi
quantitativa del prodotto, essendo necessaria l’indagine sul superamento dei
limiti di tollerabilità (ex plurimis:
Cass. Sez. 3
sentenza 46764/2005). Di conseguenza il Giudice doveva ritenere applicabile al
caso la previsione dell’art. 5 sub e della norma con la ulteriore conseguenza
che l’indagine doveva essere estesa alla verifica della condizione richiesta
per la rilevanza penale della condotta.
Per questa
violazione di legge, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Messina per un nuovo esame.
La residua
deduzione non è fondata.
Della eventuale
detenzione del prodotto non conforme alla normativa, deve rispondere
l’imputato, quale titolare dell’albergo ove l’alimento è stato reperito, per le
deficienze organizzative dell’impresa (evidenziate nella impugnata sentenza) e
per la mancata vigilanza sull’operato dei dipendenti in assenza di una valida
delega.
Sul punto, si
osserva che il titolare di una impresa, in presenza di una pluralità di
adempimenti che non è in grado di ottemperare, può trasferire le sue funzioni e
connesse responsabilità penali ad altre persone dotate di valida delega ; essa
deve essere chiara (in modo che il soggetto conosca le mansioni attribuitigli)
effettiva e conferente al delegato (che deve essere persona tecnicamente idonea)
autonomia gestionale ed economica.
Ora dalla
testimonianza trascritta nell’atto di ricorso, si evince che vi era un
responsabile nel settore cucina, ma non munito di delega avente i requisiti su
sintetizzati.
P.Q.M.
Annulla la
sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.
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