Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 34586 del 16 ottobre 2002 (udienza del 18 settembre 2002)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Vallo della Lucania condannava , titolare di una
macelleria, per la vendita di sostanze alimentari (salsicce di carni suine,
contenenti anche carni bovine), non genuine e non contenenti le sostanze
richieste, in violazione dell’art. 516 Cod. Pen., come accertato il 17/6/1996.
Contro questa sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, su due aspetti: la nullità
delle analisi per mancata prova della comunicazione dell’avviso della revisione
e la mancanza di dolo.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte
ritenuto che nel caso di mancata ricezione della comunicazione dell’avviso per
la revisione delle analisi, l’interessato potrà domandare la revisione nel
termine di 15 giorni a decorrere dal primo atto successivo (nel caso in esame,
il decreto di citazione), sicché non ricorre alcuna ipotesi di nullità (cass.
Sez. III, 10.11.1997, n. 504, ; Cass. Sez. III, 21.12.2001, n. 45551, ).
Sull’elemento soggettivo del reato contestato esiste congrua motivazione, in
quanto la piena consapevolezza e volontà di mettere in commercio delle salsicce
non genuine in contrasto con le indicazioni poteva desumersi con certezza del
fatto che la “ditta produttrice propria” era quella della stessa imputata,
titolare dell’esercizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
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La nullità delle analisi per mancata prova della comunicazione
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 34586 del 16 ottobre 2002 (udienza del 18 settembre 2002)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Vallo della Lucania condannava , titolare di una
macelleria, per la vendita di sostanze alimentari (salsicce di carni suine,
contenenti anche carni bovine), non genuine e non contenenti le sostanze
richieste, in violazione dell’art. 516 Cod. Pen., come accertato il 17/6/1996.
Contro questa sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, su due aspetti: la nullità
delle analisi per mancata prova della comunicazione dell’avviso della revisione
e la mancanza di dolo.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte
ritenuto che nel caso di mancata ricezione della comunicazione dell’avviso per
la revisione delle analisi, l’interessato potrà domandare la revisione nel
termine di 15 giorni a decorrere dal primo atto successivo (nel caso in esame,
il decreto di citazione), sicché non ricorre alcuna ipotesi di nullità (cass.
Sez. III, 10.11.1997, n. 504, ; Cass. Sez. III, 21.12.2001, n. 45551, ).
Sull’elemento soggettivo del reato contestato esiste congrua motivazione, in
quanto la piena consapevolezza e volontà di mettere in commercio delle salsicce
non genuine in contrasto con le indicazioni poteva desumersi con certezza del
fatto che la “ditta produttrice propria” era quella della stessa imputata,
titolare dell’esercizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
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