REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido –
Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere
Dott. GRILLO Renato –
est. Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta
– Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli;
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in composizione
monocratica emessa il 20 dicembre 2010 nell’ambito del procedimento penale a
carico di:
P.G.E., nata a (OMISSIS):
udita nella udienza camerale del 19
luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
lette le
conclusioni depositate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. DE SANTIS Fausto, che ha richiesto l’annullamento con
rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della
decisione
Con sentenza del 20 dicembre 2010 il Tribunale di
Benevento in composizione monocratica emetteva sentenza di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p. nei confronti di P.G.E., imputato del reato di cui alla L. n.
283 del 1962, art. 5, lett. b) della perchè il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Con la detta sentenza il Tribunale riteneva abrogata la
fattispecie incriminatrice contestata per effetto delle disposizioni contenute
nella L. n. 246 del 2005 in materia di semplificazione e riassetto
amministrativo: richiamava al riguardo la citata Legge, art. 14 che delegava il
governo ad emanare entro il termine di due anni i decreti legislativi che
individuavano le leggi da mantenere in vita pubblicate anteriormente all’1
gennaio 1970 ed il successivo art. 14 ter che contemplava una esplicita ipotesi
di abrogazione di tutte quelle disposizioni non ricomprese nei detti decreti
legislativi laddove fosse decorso un anno dalla scadenza del termine biennale
enunciato nel precedente art. 14.
Concludeva il Tribunale affermando che
poichè la L. n. 283 del 1962 prevedeva quale termine di scadenza il dicembre
2010, il decorso di tale termine comportasse l’abrogazione della norma. Ricorre
avverso la detta sentenza il Procuratore Generale denunciando erronea
applicazione della legge penale per non avere il Tribunale tenuto conto di
quanto contemplato nella citata Legge, art. 14, comma 17, lett. a) in parola che
esclude dall’abrogazione tutte quelle disposizioni contenute in ogni altro testo
normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione “codice” ovvero “testo
unico”.
Prosegue il P.G. ricorrente rilevando che: a) la norma oggetto di
asserita abrogazione da parte del Tribunale era in realtà inclusa nel Testo
unico delle leggi sanitarie, b) che in ogni caso l’allegato 1 al D.Lgs. n. 179
del 2009, esclude dall’abrogazione il testo individuato al n. 1891 dell’elenco
costituito dalla L. n. 441 del 1963 modificativa ed integrativa della L. n. 283
del 1962 che conseguentemente deve ritenersi tutt’ora vigente.
Nella memoria
depositata in data 8 giugno 2011 il difensore del ricorrente insiste nelle
censure sollevate con il ricorso originario.
Il ricorso è fondato.
Come
già precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione in merito ad analoga
fattispecie, la norma in parola non rientra tra quelle abrogate per effetto
della c.d. norma taglialeggi (L. n. 246 del 2005).
Richiamando quanto
enunciato con la sentenza del 19 gennaio 2011 n. Facchi, va anzitutto precisato
che per un corretto inquadramento del tema in esame pare opportuno effettuare
una ricognizione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dal
testo della L.D. 28 novembre 2005, n. 246 richiamata dal P.G. ricorrente
(intitolata “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”) le cui
disposizioni sono entrate in vigore il 16 dicembre 2005.
In tale legge veniva
previsto alla citata Legge, art. 14, comma 12, un termine massimo di 24 mesi
(scadente il 16 dicembre 2007) entro il quale il Governo avrebbe dovuto
individuare le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le
eventuali incongruenze e antinomie normative afferenti ai vari settori
legislativi oggetto dell’intervento di semplificazione e compendiando i
risultati in una relazione finale da trasmettere al Parlamento entro il medesimo
termine: spirato il quale, nei ventiquattro mesi successivi (quindi entro il 16
dicembre 2009), così come previsto al cit. art. 14, commi 14 e 15, il Governo
era delegato ad adottare i vari decreti legislativi aventi lo scopo di
individuare quali, tra le varie disposizioni legislative dello Stato oggetto di
quella ricognizione, pubblicate anteriormente all’1 gennaio 1970, dovessero
permanere in vigore, provvedendo poi al riordino complessivo della materia
oggetto dei detti decreti ed alla relativa semplificazione normativa.
Veniva
altresì previsto in via generale – in deroga a quanto contemplato nei menzionati
commi 12, 14 e 15 – che una serie di disposizioni, delle quali non rileva in
questa sede indicare l’elenco completo, era comunque sottratta al regime di
ricognizione e successiva semplificazione legislativa: tra tali disposizioni –
per quanto qui di specifico interesse – venivano indicate alla lettera a)
quelle, antecedenti all’1 gennaio 1970, contenute nel codice civile, nel codice
penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale e nel
codice della navigazione – ivi incluse le disposizioni preliminari e di
attuazione – nonchè ogni altro testo normativo recante nell’epigrafe
l’indicazione “codice” ovvero “testo unico” e, alla lettera g), le disposizioni
elencate nei decreti legislativi di cui al D.Lgs. n. 179 del 1909, comma 14;
212/10 e 213/10 rispettivamente emanati l’1 dicembre 2009 – il primo – e il 13
dicembre 2010-gli altri due).
Proseguendo nell’analisi della normativa di
riferimento, il primo di tali decreti attuativi della delega conferita con la L.
n. 246 del 2005 – vale a dire il D.Lgs. n. 179 del 2009 – individuava i criteri
guida da seguire in vista del riordino della materia e degli interventi di
semplificazione, indicando anche i contenuti dei due allegati (Allegato 1 –
riguardante tutte quelle disposizioni anteriori all’1 gennaio 1970, anche se
modificate con leggi successive, la cui permanenza in vigore si reputava
“indispensabile” – e Allegato 2 – riguardante altre disposizioni da non abrogare
anche ai sensi e per gli effetti della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14, 14
bis e 14 ter e successive modificazioni), nonchè i significati da attribuire a
determinate espressioni contenute nel testo.
In particolare per “disposizioni
legislative statali” si dovevano intendere tutte quelle comprese in ogni singolo
atto normativo dello Stato avente valore di legge come indicato negli allegati 1
e 2, con effetto limitato a singole disposizioni soltanto nei casi espressamente
menzionati. L’espressione “pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970” si
riferiva a tutte quelle contenute in atti legislativi statali pubblicati tra il
17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969. L’espressione “anche se modificate con
provvedimenti successivi” si riferiva ad atti legislativi statali modificativi
delle leggi antecedenti al 1 gennaio 1970, intervenuti successivamente a detta
data.
Ed infine con il termine “permanenza in vigore” ci si intendeva
riferire a tutte quelle disposizioni legislative statali indicate negli allegati
1 e 2 del D.Lgs., nel testo vigente al momento della sua entrata in vigore.
I
Decreti legislativi successivi (nn. 212/10 e 213/10) abrogavano,
rispettivamente, le disposizioni legislative di cui all’elenco allegato in
conformità a quanto previsto dalla L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 14 quater
ed escludevano dal detto effetto abrogativo tutte quelle altre disposizioni
legislative antecedenti all’1 gennaio 1970 contenute nei tre allegati al
decreto, così come previsto dal D.Lgs. n. 179 del 2009.
Va poi doverosamente
ricordato che, per effetto di un avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I.
n. 4 del 7 gennaio 2011 (rettifica riguardante il D.Lgs. n. 213 del 2010)
venivano escluse dal c.d. “effetto abrogativo” alcune norme preindividuate delle
quali, comunque, non rileva far cenno in quanto non specificamente riguardanti
la materia in esame.
Solo ad una prima lettura parrebbe che la legge in
parola, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita di
alimenti e bevande, in quanto emanata prima del 1 gennaio 1970 e non
espressamente compresa nell’elenco delle leggi da salvare, debba ritenersi
abrogata per effetto dei vari decreti legislativi succedutisi alla Legge Delega
n. 246 del 2005. Ed in questo senso militerebbe anche una recente sentenza
pronunciata da questa Corte (Cass. Sez. 3A 25.2.2010 n. 12572) secondo la quale
il detto effetto abrogativo si sarebbe maturato il 16 dicembre 2010: sentenza
indicata nella sentenza impugnata quale precedente indicativo della
abrogazione.
A ben vedere però la decisione testè ricordata, nel disporre
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui
alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), ha espresso in via incidentale tale
convincimento preannunciando una abrogazione della legge a far data dal 16
dicembre 2010, facendo leva sulle disposizioni contenute nel comma 14 ter
contenuto nella L. n. 69 del 2009 modificativa della L. n. 246 del 2005 che
individuavano nel termine di un anno dalla data del 16 dicembre 2009, quello di
definitiva abrogazione della legge (al pari, naturalmente, di tutte le altre
incluse espressamente o implicitamente negli elenchi allegati ai vari Decreti
Legislativi successivi).
Convincimento – come cennato – espresso in forma
anticipatoria ed incidentale, sulla base di una prima lettura del dato normativo
testuale, senza uno specifico approfondimento del tema in quanto ritenuto non
indispensabile vista, comunque, la intervenuta maturazione del termine
prescrizionale che consentiva di superare, allo stato degli atti, la questione
in termini diversi. Esigenze di brevità suggeriscono di non esplicitare nella
sua interezza il ragionamento logico-giuridico seguito in quella occasione dalla
Corte che, nel richiamare i dati normativi emergenti dalla L. n. 246 del 2005 e
dai decreti legislativi successivamente emanati (si tratta – come già fatto
cenno – dei decreti n. 210/10; 212/10 e 213/10) ha ritenuto che, per effetto
delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 4 dalle alla L. n. 246
del 2005, art. 14, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei
decreti legislativi di cui al comma 14, anche se successivamente modificate,
dovessero intendersi abrogate (così come previsto dalla L. n. 246 del 2005, art.
14, comma 14 ter come modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 4) e
coerentemente concluso che alla data della decisione (25 febbraio 2010)
quell’effetto abrogativo ipotizzato e preannunciato per le ragioni su esposte,
non si era ancora verificato.
Ma a prescindere dalle argomentazioni –
certamente non vincolanti in questa sede proprio perchè frutto di una
valutazione semplicemente incidentale e non approfondita del tema, risolto in
altro modo – contenute nella cennata decisione, ritiene oggi questa Corte di
dover riconfermare la tesi della attuale vigenza della norma.
In favore della
soluzione positiva adottata con la detta sentenza militano ragioni suffragate,
anzitutto, da un dato normativo testuale e da una lettura sistematica delle
norme vigenti.
Riallacciandosi a quanto previsto dal cennato L. n. 246 del
2005, art. 14, comma 17, lett. a), può senza tema di smentita, stabilirsi che
dall’effetto abrogativo in parola rimangono escluse le disposizioni contenute
(oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo normativo recante
nell’epigrafe la denominazione “codice” o “testo unico”: il che consente di
affermare che la legge in esame va esclusa dall’effetto abrogativo in quanto il
relativo testo normativo recita nel suo incipit l’espressione “Modifica degli
artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Ma vi è di più: tale
legge è stata ulteriormente modificata ed integrata dalla L. 26 febbraio 1963,
n. 441 entrata in vigore 12 aprile 1963.
Orbene, detta legge figura tra
quelle espressamente escluse dall’intervento abrogativo, in quanto indicata al
n. 1891 dell’elenco di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 179 del 2009 riguardante
le leggi da mantenere in vigore.
Se, allora, la legge di modifica di quella
che a prima vista potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da eliminare
è stata espressamente lasciata in vigore, segno è che il legislatore non aveva
alcuna intenzione di abrogare la legge-madre verosimilmente attesa la sua
importanza generale e le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano della
tutela generale della salute.
In altri termini non avrebbe avuto alcun senso
su un piano squisitamente logico, da un lato, escludere espressamente
dall’abrogazione la L. n. 441 del 1963 modificativa della L. n. 283 del 1962 e,
dall’altro, non includere quest’ultima tra le leggi sopravvissute: il che
giustifica la mancata espressa indicazione di questa nell’elenco delle leggi da
salvare in coerenza, del resto, con quanto previsto in via generale dalla L. n.
246 del 2005, art. 14, comma 17 disciplinante la sorte generale delle leggi da
mantenere in vigore.
Nè la situazione pare mutare in relazione alla
circostanza che tra le norme da escludere dal menzionato effetto abrogativo non
figurasse il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 concernente la modifica, ex art. 1
del regolamento allegato, della L. n. 283 del 1962, art. 6, in quanto detto
D.P.R. è stato a sua volta abrogato espressamente dal D.P.R. 23 aprile 2001, n.
290.
Conclusivamente può affermarsi che, allo stato attuale, il paventato
effetto abrogativo della L. n. 283 del 1962 deve ritenersi del tutto
escluso.
Se queste sono le conclusioni che questa Corte ritiene di formulare
in subiecta materia, una volta escluso il venir meno della legge per effetto di
provvedimenti legislativi di tenore abrogativo, la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Benevento.
Home » La legge n. 283/1962 non rientra tra quelle abrogate per effetto della procedura ”taglia-leggi”
La legge n. 283/1962 non rientra tra quelle abrogate per effetto della procedura ”taglia-leggi”
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 48471 del 28 dicembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido –
Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere
Dott. GRILLO Renato –
est. Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta
– Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli;
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in composizione
monocratica emessa il 20 dicembre 2010 nell’ambito del procedimento penale a
carico di:
P.G.E., nata a (OMISSIS):
udita nella udienza camerale del 19
luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
lette le
conclusioni depositate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. DE SANTIS Fausto, che ha richiesto l’annullamento con
rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della
decisione
Con sentenza del 20 dicembre 2010 il Tribunale di
Benevento in composizione monocratica emetteva sentenza di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p. nei confronti di P.G.E., imputato del reato di cui alla L. n.
283 del 1962, art. 5, lett. b) della perchè il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Con la detta sentenza il Tribunale riteneva abrogata la
fattispecie incriminatrice contestata per effetto delle disposizioni contenute
nella L. n. 246 del 2005 in materia di semplificazione e riassetto
amministrativo: richiamava al riguardo la citata Legge, art. 14 che delegava il
governo ad emanare entro il termine di due anni i decreti legislativi che
individuavano le leggi da mantenere in vita pubblicate anteriormente all’1
gennaio 1970 ed il successivo art. 14 ter che contemplava una esplicita ipotesi
di abrogazione di tutte quelle disposizioni non ricomprese nei detti decreti
legislativi laddove fosse decorso un anno dalla scadenza del termine biennale
enunciato nel precedente art. 14.
Concludeva il Tribunale affermando che
poichè la L. n. 283 del 1962 prevedeva quale termine di scadenza il dicembre
2010, il decorso di tale termine comportasse l’abrogazione della norma. Ricorre
avverso la detta sentenza il Procuratore Generale denunciando erronea
applicazione della legge penale per non avere il Tribunale tenuto conto di
quanto contemplato nella citata Legge, art. 14, comma 17, lett. a) in parola che
esclude dall’abrogazione tutte quelle disposizioni contenute in ogni altro testo
normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione “codice” ovvero “testo
unico”.
Prosegue il P.G. ricorrente rilevando che: a) la norma oggetto di
asserita abrogazione da parte del Tribunale era in realtà inclusa nel Testo
unico delle leggi sanitarie, b) che in ogni caso l’allegato 1 al D.Lgs. n. 179
del 2009, esclude dall’abrogazione il testo individuato al n. 1891 dell’elenco
costituito dalla L. n. 441 del 1963 modificativa ed integrativa della L. n. 283
del 1962 che conseguentemente deve ritenersi tutt’ora vigente.
Nella memoria
depositata in data 8 giugno 2011 il difensore del ricorrente insiste nelle
censure sollevate con il ricorso originario.
Il ricorso è fondato.
Come
già precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione in merito ad analoga
fattispecie, la norma in parola non rientra tra quelle abrogate per effetto
della c.d. norma taglialeggi (L. n. 246 del 2005).
Richiamando quanto
enunciato con la sentenza del 19 gennaio 2011 n. Facchi, va anzitutto precisato
che per un corretto inquadramento del tema in esame pare opportuno effettuare
una ricognizione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dal
testo della L.D. 28 novembre 2005, n. 246 richiamata dal P.G. ricorrente
(intitolata “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”) le cui
disposizioni sono entrate in vigore il 16 dicembre 2005.
In tale legge veniva
previsto alla citata Legge, art. 14, comma 12, un termine massimo di 24 mesi
(scadente il 16 dicembre 2007) entro il quale il Governo avrebbe dovuto
individuare le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le
eventuali incongruenze e antinomie normative afferenti ai vari settori
legislativi oggetto dell’intervento di semplificazione e compendiando i
risultati in una relazione finale da trasmettere al Parlamento entro il medesimo
termine: spirato il quale, nei ventiquattro mesi successivi (quindi entro il 16
dicembre 2009), così come previsto al cit. art. 14, commi 14 e 15, il Governo
era delegato ad adottare i vari decreti legislativi aventi lo scopo di
individuare quali, tra le varie disposizioni legislative dello Stato oggetto di
quella ricognizione, pubblicate anteriormente all’1 gennaio 1970, dovessero
permanere in vigore, provvedendo poi al riordino complessivo della materia
oggetto dei detti decreti ed alla relativa semplificazione normativa.
Veniva
altresì previsto in via generale – in deroga a quanto contemplato nei menzionati
commi 12, 14 e 15 – che una serie di disposizioni, delle quali non rileva in
questa sede indicare l’elenco completo, era comunque sottratta al regime di
ricognizione e successiva semplificazione legislativa: tra tali disposizioni –
per quanto qui di specifico interesse – venivano indicate alla lettera a)
quelle, antecedenti all’1 gennaio 1970, contenute nel codice civile, nel codice
penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale e nel
codice della navigazione – ivi incluse le disposizioni preliminari e di
attuazione – nonchè ogni altro testo normativo recante nell’epigrafe
l’indicazione “codice” ovvero “testo unico” e, alla lettera g), le disposizioni
elencate nei decreti legislativi di cui al D.Lgs. n. 179 del 1909, comma 14;
212/10 e 213/10 rispettivamente emanati l’1 dicembre 2009 – il primo – e il 13
dicembre 2010-gli altri due).
Proseguendo nell’analisi della normativa di
riferimento, il primo di tali decreti attuativi della delega conferita con la L.
n. 246 del 2005 – vale a dire il D.Lgs. n. 179 del 2009 – individuava i criteri
guida da seguire in vista del riordino della materia e degli interventi di
semplificazione, indicando anche i contenuti dei due allegati (Allegato 1 –
riguardante tutte quelle disposizioni anteriori all’1 gennaio 1970, anche se
modificate con leggi successive, la cui permanenza in vigore si reputava
“indispensabile” – e Allegato 2 – riguardante altre disposizioni da non abrogare
anche ai sensi e per gli effetti della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14, 14
bis e 14 ter e successive modificazioni), nonchè i significati da attribuire a
determinate espressioni contenute nel testo.
In particolare per “disposizioni
legislative statali” si dovevano intendere tutte quelle comprese in ogni singolo
atto normativo dello Stato avente valore di legge come indicato negli allegati 1
e 2, con effetto limitato a singole disposizioni soltanto nei casi espressamente
menzionati. L’espressione “pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970” si
riferiva a tutte quelle contenute in atti legislativi statali pubblicati tra il
17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969. L’espressione “anche se modificate con
provvedimenti successivi” si riferiva ad atti legislativi statali modificativi
delle leggi antecedenti al 1 gennaio 1970, intervenuti successivamente a detta
data.
Ed infine con il termine “permanenza in vigore” ci si intendeva
riferire a tutte quelle disposizioni legislative statali indicate negli allegati
1 e 2 del D.Lgs., nel testo vigente al momento della sua entrata in vigore.
I
Decreti legislativi successivi (nn. 212/10 e 213/10) abrogavano,
rispettivamente, le disposizioni legislative di cui all’elenco allegato in
conformità a quanto previsto dalla L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 14 quater
ed escludevano dal detto effetto abrogativo tutte quelle altre disposizioni
legislative antecedenti all’1 gennaio 1970 contenute nei tre allegati al
decreto, così come previsto dal D.Lgs. n. 179 del 2009.
Va poi doverosamente
ricordato che, per effetto di un avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I.
n. 4 del 7 gennaio 2011 (rettifica riguardante il D.Lgs. n. 213 del 2010)
venivano escluse dal c.d. “effetto abrogativo” alcune norme preindividuate delle
quali, comunque, non rileva far cenno in quanto non specificamente riguardanti
la materia in esame.
Solo ad una prima lettura parrebbe che la legge in
parola, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita di
alimenti e bevande, in quanto emanata prima del 1 gennaio 1970 e non
espressamente compresa nell’elenco delle leggi da salvare, debba ritenersi
abrogata per effetto dei vari decreti legislativi succedutisi alla Legge Delega
n. 246 del 2005. Ed in questo senso militerebbe anche una recente sentenza
pronunciata da questa Corte (Cass. Sez. 3A 25.2.2010 n. 12572) secondo la quale
il detto effetto abrogativo si sarebbe maturato il 16 dicembre 2010: sentenza
indicata nella sentenza impugnata quale precedente indicativo della
abrogazione.
A ben vedere però la decisione testè ricordata, nel disporre
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui
alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), ha espresso in via incidentale tale
convincimento preannunciando una abrogazione della legge a far data dal 16
dicembre 2010, facendo leva sulle disposizioni contenute nel comma 14 ter
contenuto nella L. n. 69 del 2009 modificativa della L. n. 246 del 2005 che
individuavano nel termine di un anno dalla data del 16 dicembre 2009, quello di
definitiva abrogazione della legge (al pari, naturalmente, di tutte le altre
incluse espressamente o implicitamente negli elenchi allegati ai vari Decreti
Legislativi successivi).
Convincimento – come cennato – espresso in forma
anticipatoria ed incidentale, sulla base di una prima lettura del dato normativo
testuale, senza uno specifico approfondimento del tema in quanto ritenuto non
indispensabile vista, comunque, la intervenuta maturazione del termine
prescrizionale che consentiva di superare, allo stato degli atti, la questione
in termini diversi. Esigenze di brevità suggeriscono di non esplicitare nella
sua interezza il ragionamento logico-giuridico seguito in quella occasione dalla
Corte che, nel richiamare i dati normativi emergenti dalla L. n. 246 del 2005 e
dai decreti legislativi successivamente emanati (si tratta – come già fatto
cenno – dei decreti n. 210/10; 212/10 e 213/10) ha ritenuto che, per effetto
delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 4 dalle alla L. n. 246
del 2005, art. 14, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei
decreti legislativi di cui al comma 14, anche se successivamente modificate,
dovessero intendersi abrogate (così come previsto dalla L. n. 246 del 2005, art.
14, comma 14 ter come modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 4) e
coerentemente concluso che alla data della decisione (25 febbraio 2010)
quell’effetto abrogativo ipotizzato e preannunciato per le ragioni su esposte,
non si era ancora verificato.
Ma a prescindere dalle argomentazioni –
certamente non vincolanti in questa sede proprio perchè frutto di una
valutazione semplicemente incidentale e non approfondita del tema, risolto in
altro modo – contenute nella cennata decisione, ritiene oggi questa Corte di
dover riconfermare la tesi della attuale vigenza della norma.
In favore della
soluzione positiva adottata con la detta sentenza militano ragioni suffragate,
anzitutto, da un dato normativo testuale e da una lettura sistematica delle
norme vigenti.
Riallacciandosi a quanto previsto dal cennato L. n. 246 del
2005, art. 14, comma 17, lett. a), può senza tema di smentita, stabilirsi che
dall’effetto abrogativo in parola rimangono escluse le disposizioni contenute
(oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo normativo recante
nell’epigrafe la denominazione “codice” o “testo unico”: il che consente di
affermare che la legge in esame va esclusa dall’effetto abrogativo in quanto il
relativo testo normativo recita nel suo incipit l’espressione “Modifica degli
artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Ma vi è di più: tale
legge è stata ulteriormente modificata ed integrata dalla L. 26 febbraio 1963,
n. 441 entrata in vigore 12 aprile 1963.
Orbene, detta legge figura tra
quelle espressamente escluse dall’intervento abrogativo, in quanto indicata al
n. 1891 dell’elenco di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 179 del 2009 riguardante
le leggi da mantenere in vigore.
Se, allora, la legge di modifica di quella
che a prima vista potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da eliminare
è stata espressamente lasciata in vigore, segno è che il legislatore non aveva
alcuna intenzione di abrogare la legge-madre verosimilmente attesa la sua
importanza generale e le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano della
tutela generale della salute.
In altri termini non avrebbe avuto alcun senso
su un piano squisitamente logico, da un lato, escludere espressamente
dall’abrogazione la L. n. 441 del 1963 modificativa della L. n. 283 del 1962 e,
dall’altro, non includere quest’ultima tra le leggi sopravvissute: il che
giustifica la mancata espressa indicazione di questa nell’elenco delle leggi da
salvare in coerenza, del resto, con quanto previsto in via generale dalla L. n.
246 del 2005, art. 14, comma 17 disciplinante la sorte generale delle leggi da
mantenere in vigore.
Nè la situazione pare mutare in relazione alla
circostanza che tra le norme da escludere dal menzionato effetto abrogativo non
figurasse il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 concernente la modifica, ex art. 1
del regolamento allegato, della L. n. 283 del 1962, art. 6, in quanto detto
D.P.R. è stato a sua volta abrogato espressamente dal D.P.R. 23 aprile 2001, n.
290.
Conclusivamente può affermarsi che, allo stato attuale, il paventato
effetto abrogativo della L. n. 283 del 1962 deve ritenersi del tutto
escluso.
Se queste sono le conclusioni che questa Corte ritiene di formulare
in subiecta materia, una volta escluso il venir meno della legge per effetto di
provvedimenti legislativi di tenore abrogativo, la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Benevento.
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