La progressiva armonizzazione europea della disciplina dei marchi e dei segni distintivi, che danno luogo a un regime di protezione di beni e servizi, comporta che non è ammissibile una normativa interna, nazionale o regionale, che a essa vada a sovrapporsi in modo diretto oppure che sia di ostacolo alla libera circolazione delle merci, introducendo misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione.
È, pertanto, preclusa alla legge regionale l’istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l’origine geografica di prodotti, sì da produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci in violazione della richiamata normativa europea.
Ne consegue che la denominazione comunale De.Co. di cui alla legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022 è una mera “attestazione di identità territoriale”, che rientra a pieno nella nozione di “indicazione geografica semplice”, la quale non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo.
La Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge n. 3/2022 della Regione Siciliana, che ha istituito la “denominazione comunale” (De.Co.) per alcuni prodotti (tra cui quelli agroalimentari), per contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione al regolamento (UE) 1151/2012 in materia di prodotti a denominazione protetta.
La legge regionale ha inteso salvaguardare e promuovere prodotti tipici della tradizione locale in quanto legati al territorio e caratterizzati da tecniche di preparazione consolidatesi nel tempo, da inserire in un apposito registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale. Il Governo ha dubitato che tale previsione violasse la disciplina eurounitaria, sebbene in precedenza analoghe leggi regionali (della Liguria e della Campania) non fossero state impugnate.
Nel porre i paletti giuridici necessari a perimetrare la questione, i giudici costituzionali osservano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ciò che caratterizza i prodotti protetti Dop, Igp e Stg è la loro particolare qualità, quale valore aggiunto per il consumatore, derivante anche dalla localizzazione geografica e garantita dal rispetto del relativo disciplinare. In sintesi: “È la qualità del prodotto che costituisce il fondamento della protezione accordata a livello europeo”.
Altresì, sempre secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la promozione di prodotti locali, non protetti, può costituire una misura di effetto equivalente vietata dall’articolo 34 del Trattato di Funzionamento dell’Unione europea, ossia tale da influire negativamente sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’UE, quando i consumatori possano venire ingiustificatamente indotti all’acquisto del prodotto nazionale a preferenza di quello di provenienza unionale.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, la Corte giudica che le “De.Co.” della legge siciliana sono da ricondurre alla nozione di “denominazioni geografiche semplici”, che restano al di fuori della sfera dei prodotti a denominazione protetta previsti dall’ordinamento eurounitario. Tale conclusione trova conforto nella giurisprudenza europea quando ha affermato che “le denominazioni di provenienza geografica sono quelle che servono unicamente a mettere in rilievo l’origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest’ultimo”, sicché “esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2081/92” (quest’ultimo antesignano del regolamento (UE) 1151/2012).
La Corte nota, allora, che la “De.Co.” siciliana costituisce una mera “attestazione di identità territoriale” ed evidenzia che la legge esplicita che la denominazione comunale “non è un marchio di qualità o di certificazione”: “chi consegue l’attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, che possa far valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto ‘tipico’”.
Infine, le “De.Co.” siciliane neppure possono essere qualificate come misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa del commercio, poiché tali denominazioni tendono unicamente a informare i consumatori circa l’origine geografica del prodotto, senza istituire un collegamento tra questa e una specifica qualità o una caratteristica determinata che lo valorizzi.
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La denominazione comunale De.Co. è una mera attestazione di identità territoriale
Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 12 aprile 2023 (riferimenti normativi: articolo 117 della Costituzione; legge della Regione Siciliana n. 3/2022)
La progressiva armonizzazione europea della disciplina dei marchi e dei segni distintivi, che danno luogo a un regime di protezione di beni e servizi, comporta che non è ammissibile una normativa interna, nazionale o regionale, che a essa vada a sovrapporsi in modo diretto oppure che sia di ostacolo alla libera circolazione delle merci, introducendo misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione.
È, pertanto, preclusa alla legge regionale l’istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l’origine geografica di prodotti, sì da produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci in violazione della richiamata normativa europea.
Ne consegue che la denominazione comunale De.Co. di cui alla legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022 è una mera “attestazione di identità territoriale”, che rientra a pieno nella nozione di “indicazione geografica semplice”, la quale non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo.
La Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge n. 3/2022 della Regione Siciliana, che ha istituito la “denominazione comunale” (De.Co.) per alcuni prodotti (tra cui quelli agroalimentari), per contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione al regolamento (UE) 1151/2012 in materia di prodotti a denominazione protetta.
La legge regionale ha inteso salvaguardare e promuovere prodotti tipici della tradizione locale in quanto legati al territorio e caratterizzati da tecniche di preparazione consolidatesi nel tempo, da inserire in un apposito registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale. Il Governo ha dubitato che tale previsione violasse la disciplina eurounitaria, sebbene in precedenza analoghe leggi regionali (della Liguria e della Campania) non fossero state impugnate.
Nel porre i paletti giuridici necessari a perimetrare la questione, i giudici costituzionali osservano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ciò che caratterizza i prodotti protetti Dop, Igp e Stg è la loro particolare qualità, quale valore aggiunto per il consumatore, derivante anche dalla localizzazione geografica e garantita dal rispetto del relativo disciplinare. In sintesi: “È la qualità del prodotto che costituisce il fondamento della protezione accordata a livello europeo”.
Altresì, sempre secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la promozione di prodotti locali, non protetti, può costituire una misura di effetto equivalente vietata dall’articolo 34 del Trattato di Funzionamento dell’Unione europea, ossia tale da influire negativamente sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’UE, quando i consumatori possano venire ingiustificatamente indotti all’acquisto del prodotto nazionale a preferenza di quello di provenienza unionale.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, la Corte giudica che le “De.Co.” della legge siciliana sono da ricondurre alla nozione di “denominazioni geografiche semplici”, che restano al di fuori della sfera dei prodotti a denominazione protetta previsti dall’ordinamento eurounitario. Tale conclusione trova conforto nella giurisprudenza europea quando ha affermato che “le denominazioni di provenienza geografica sono quelle che servono unicamente a mettere in rilievo l’origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest’ultimo”, sicché “esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2081/92” (quest’ultimo antesignano del regolamento (UE) 1151/2012).
La Corte nota, allora, che la “De.Co.” siciliana costituisce una mera “attestazione di identità territoriale” ed evidenzia che la legge esplicita che la denominazione comunale “non è un marchio di qualità o di certificazione”: “chi consegue l’attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, che possa far valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto ‘tipico’”.
Infine, le “De.Co.” siciliane neppure possono essere qualificate come misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa del commercio, poiché tali denominazioni tendono unicamente a informare i consumatori circa l’origine geografica del prodotto, senza istituire un collegamento tra questa e una specifica qualità o una caratteristica determinata che lo valorizzi.
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