La cattiva conservazione del pesce nel frigo del ristorante costituisce reato

Condividi

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11966 del 25 marzo 2011

Ai fini della configurabilità del reato della vendita o
detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno
per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi
di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano
determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento”.

La
Corte di Cassazione torna a ricordare che la detenzione di sostanze alimentari
con finalità di vendita in cattivo stato di conservazione costituisce reato
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza del 25 marzo 2011, n. 11996).
Ai sensi
del fatidico articolo 5 della legge 283/62, di cui alcuni avevano dubitato la
sopravvivenza a seguito delle leggi sulla semplificazione.
Nel caso di
specie, la condanna della titolare di un ristorante romano di cui ancora non ci
è dato conoscere il nome è stata confermata dal Supremo Collegio, a seguito del
ritrovamento nel frigorifero dell’esercizio di pesce impanato e ricongelato
senza rispetto delle procedure atte a garantire la sicurezza e la qualità del
prodotto destinato al servizio.
L’imputata aveva proposto ricorso contro la
condanna del Giudice per l’Udienza Preliminare, adducendo che il reato non
sarebbe configurabile in quanto “non si é registrato alcun danno igienico
sanitario”. Vale a dire che, secondo la difesa, doveva restare impunita
l’attività di aver congelato e ricongelato – chissà quante volte – prodotti
ittici rinvenuti dall’autorità di controllo sotto uno stato di brina (indice di
cattiva conservazione). Ciò in quanto nessun avventore è finito al pronto
soccorso.
La Corte di Cassazione ha però respinto la tesi
dell’azzeccagarbugli di turno e ha invece colto l’occasione per riaffermare,
sulla base di consolidata giurisprudenza, “un principio esattamente opposto a
quello che qui si intende sostenere”. Le norme vigenti mirano infatti “a
tutelare il consumatore di prodotti alimentari anche sulla base del semplice
pericolo che una sua cattiva conservazione ne alteri o deteriori le proprietà
organolettiche, e ciò, anche a prescindere dal verificarsi di tale
eventualità.”
In altri termini, rimane vietato impiegare, vendere, detenere,
distribuire sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Il reato
previsto dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 all’art. 5 lett. “b” è dunque un
reato di pericolo e non di danno: vale a dire che il reato si configura a
prescindere dall’accertamento della “sussistenza di un concreto danno per la
salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un
reato di pericolo, e sufficiente che le modalità di conservazione possano
determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento” (Cassazione penale,
Sez. III, sentenza n. 15049 del 9 gennaio 2007).
A ulteriore conferma del
proprio assunto, la Corte di Cassazione ha richiamato una propria recentissima
sentenza (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15094 del 11 marzo 2010),
nella quale si sottolinea che il reato sussiste anche nel caso di “congelamento
del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di
conservazione e riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del
prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si
realizza”.
Nel caso specifico, “la modalità di conservazione inappropriata
era consistita nel congelamento “ordinario” di un quantitativo di carne
(modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l’unico procedimento
idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, e il
congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature). Del tutto coerente
e, quindi, la presente affermazione di responsabilità per un episodio in cui e
stato accertato che la cattiva congelazione dei prodotti ittici era
argomentabile dal rilievo che essi erano già stati sottoposti a lavorazione “in
quanto infarinati e depositati in un contenitore di cartone” ed il “cattivo
stato di conservazione (del pesce, n.d.r.) […] era desumibile dal fatto che lo
stesso – per come anche evidenziato dalle allegate fotografie – fosse ricoperto
di brina: circostanza, questa, che lasciava presumere fondatamente che il
prodotto ittico fosse stato sottoposto più volte a processi di congelazione e
successiva ricongelazione, con il conseguente mancato rispetto delle regole di
conservazione esterna del prodotto”.
Il reato contestato “ha il ruolo di
completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo,
il quadro di prevenzione e tutela delle sostanze alimentari, dal momento della
produzione a quello della distribuzione sul mercato e a quello, rilevante, della
loro conservazione”.
Senza se e senza ma, la tutela del consumatore
anzitutto. E chi sbaglia paga, in questo caso peraltro la modica somma di 600
euro, oltre al pagamento delle spese processuali.
La prossima volta il pesce
invenduto sarà meglio offrirlo ai gatti del vicinato. Che sapranno apprezzare e
aiuteranno a ridurre i rischi d’impresa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.X., nata in (OMISSIS);
imputato
L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b e art. 6;
avverso la sentenza
del G.i.p. presso il Tribunale di Rimini in data 17.12.09;
Sentita la
relazione del cons. Dr. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del
P.G. dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
V. sentenza
15049/07 circa il bene giuridico protetto.

Svolgimento del
processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e
motivi del ricorso – L’odierna ricorrente è stata condannata dal G.u.p. alla
pena di 600 Euro di ammenda per avere, in qualità di titolare del ristorante
(OMISSIS), detenuto in deposito frigorifero, con finalità di vendita o comunque
distribuzione, sostanze alimentari (prodotti ittici) in cattivo stato di
conservazione.
Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso
personalmente deducendo contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)).
La critica si fonda sull’assunto
secondo cui, proprio nella sentenza delle S.U. citata dal giudice di merito
(19.12.01, Butti, Rv. 220716) è contenuta l’affermazione secondo la quale si
sarebbe al cospetto di un reato di danno e non di pericolo perchè diversamente
verrebbero limitate le garanzie difensive. Orbene, poichè nella specie non si è
registrato alcun danno igienico sanitario, non sarebbe configurabile alcun
reato. In ogni caso, si fa notare che il giudicante avrebbe dovuto pronunciare
giudizio di colpevolezza solo se essa fosse risultata “oltre ogni ragionevole
dubbio”.
La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza
impugnata.
2. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere
respinto perchè si fonda su una erronea lettura di pronunzie di questa S.C. ove
è stato affermato un principio esattamente opposto a quello che qui si intende
sostenere.
Proprio la sentenza a S.U. citata dalla ricorrente, infatti, ad
una sua attenta disamina, mira a tutelare il consumatore di prodotti alimentari
anche sulla base del semplice pericolo che una sua cattiva conservazione ne
alteri o deteriori le proprietà organolettiche, e ciò, anche a prescindere dal
verificarsi di tale eventualità.
In altri termini, la decisione evocata dalla
ricorrente (19.12.01, Butti, Rv. 220716) affronta dettagliatamente il tema della
corretta interpretazione della lettera della norma di cui sottolinea una
innegabile “ambiguità”, in particolare, con riguardo al termine “conservazione”,
del quale non si comprende se stia ad esprimere “l’effetto del conservare (vale
a dire, il mantenimento delle caratteristiche iniziali)” ovvero l’atto e il modo
di conservare (e cioè le attività dirette ad assicurare quel
mantenimento)”.
Parimenti ambigua, si dice, “è l’espressione “stato di
conservazione”, con la quale si può indicare tanto il risultato dell’attività di
mantenimento, quanto le condizioni presenti per ottenere il risultato
stesso.
Dopo avere, quindi, evidenziato che l’ambiguità non si scioglie
neppure prendendo in esame l’intera locuzione: “è vietato impiegare … vendere,
detenere … distribuire … sostanze alimentari …in cattivo stato di
conservazione”, (visto che quell'”in cattivo ecc.” può intendersi, sia, come
complemento predicativo dell’oggetto, e cioè delle sostanze alimentari, sia come
complemento di modo, che indica la maniera in cui si compie l’azione espressa
dal verbo), le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale, che aveva
portato la questione dinanzi ad esse, riagganciandosi alla posizione assunta da
altra propria decisione risalente nel tempo (s.u., 5.1.96, Timpanaro). Si
afferma, cioè, che “per risolvere il contrasto giurisprudenziale, basta
semplicemente ripetere … che la necessità di riferire il reato in questione
alla inosservanza delle regole di conservazione delle sostanze (opzione com’è
s’è visto possibile sotto il profilo lessicale) deriva dal fatto che,
altrimenti, nessuno spazio di operatività avrebbe la disposizione, a fronte
delle lett. a), c), d), le quali – nell’arco che va dalla privazione degli
elementi nutritivi all’alterazione degli stessi abbracciano tutti gli aspetti
oggettivamente rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche
degli alimenti”.
Detto in altri termini, la lett. b) della norma in esame non
può che comprendere anche le cattive forme di conservazione e non soltanto le
ipotesi di alterazione del prodotto (con scadimento delle proprietà). Si tratta,
perciò di un reato di pericolo e non di danno.
Ciò è tanto chiaro che, in
seguito alla decisione evocata dalla ricorrente, altre sezioni semplici di
questa Corte si sono espresse chiaramente nel senso che “ai fini della
configurabilità del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. b)
vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno
per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi
di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano
determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento” (sez. 3, 9.1.07,
Bestini, Rv. 236332). Ed ancora, assolutamente in termini, è la recentissima
(Sez. 3, 11.3.10, Greco, Rv. 246970) pronunzia del principio secondo cui integra
il reato in discussione “anche il congelamento del prodotto effettuato in
maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile
non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche
alle modalità estrinseche con cui si realizza. Nella specie, la modalità di
conservazione inappropriata era consistita nel congelamento “ordinario” di un
quantitativo di carne (modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente,
l’unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla
surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di
temperature).
Del tutto coerente è, quindi, la presente affermazione di
responsabilità per un episodio in cui è stato accertato che la cattiva
congelazione dei prodotti ittici era argomentabile dal rilievo che essi erano
già stati sottoposti a lavorazione “in quanto infarinati e depositati in un
contenitore di cartone” ed il “cattivo stato di conservazione (dei pesce n.d.r.)
… era desumibile dal fatto che lo stesso – per come anche evidenziato dalle
allegate fotografie – fosse ricoperto di brina: circostanza, questa, che
lasciava presumere fondatamente che il prodotto ittico fosse stato sottoposto
più volte a processi di congelazione e successiva ricongelazione, con il
conseguente mancato rispetto delle regole di conservazione esterna del
prodotto”.
Infondato è anche l’ulteriore argomentazione difensiva secondo cui
una siffatta interpretazione della norma limiterebbe le garanzie difensive
perchè, creandosi una ipotesi di pericolo presunto, all’imputato non sarebbe
lasciata la possibilità di dimostrare la genuinità del prodotto.
Proprio
questo aspetto, infatti, è stato già preso in considerazione dalle S.U. che, a
riguardo ribattono che “la presunzione legislativa non è arbitraria in quanto la
lett. b) ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi
previste dallo stesso articolo, il quadro di prevenzione e tutela delle sostanze
alimentari, dal momento della produzione a quello della distribuzione sul
mercato e a quello, rilevante, della loro conservazione”.
Nel respingere il
ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Edicola web

Ti potrebbero interessare