Cassazione penale, sentenza n. 34937 del 2 luglio 2015 (riferimento normativo: artt. 5, lett. d, e 6 l. 283/1962
È carente di motivazione e deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice di merito la sentenza di condanna conseguente al rinvenimento di un insetto in una confezione di insalata, che non spiega in cosa è consistita la colpa dell’imputato nella commissione del reato.
La vicenda riguarda l’acquisto di una confezione di lattuga in un supermercato da parte di un consumatore, che al momento dell’utilizzo vi aveva rinvenuto all’interno un insetto. Ne era derivata l’imputazione e la successiva condanna alla pena di € 10.000 di ammenda per violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 a carico del rappresentante legale della cooperativa responsabile del confezionamento del prodotto ortofrutticolo.
Va in proposito ricordato che la lettera d) del citato art. 5 vieta, tra l’altro, la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari insudiciati. Per giurisprudenza consolidata il caso ricorre proprio in presenza di insetti, in quanto – si afferma (vedi la sentenza della Cassazione penale n. 35708/2010) – tale contaminazione crea un pericolo concreto per la salute pubblica. Precisato che, in realtà, non è affatto detto che in casi del genere si manifesti un simile pericolo e tantomeno che debba essere giudiziariamente dimostrato, poiché la disposizione incriminatrice si fonda su criteri precauzionali di tutela, ciò nondimeno va riconosciuta la correttezza della qualificazione giuridica adottata. Ciò che invece è discutibile – e che in effetti la Corte ha stigmatizzato – è il ragionamento, o per meglio dire la carenza di ragionamento, che ha portato il giudice di primo grado a condannare sic et simpliciter.
Sembra, infatti, di capire che questi abbia applicato al caso sottopostogli un sillogismo di questo tipo: 1) l’art. 5 punisce la commercializzazione di alimenti insudiciati; 2) l’alimento confezionato dalla ditta dell’imputato è risultato infestato da un insetto e dunque insudiciato; 3) ergo l’imputato è responsabile del reato e deve essere condannato. Si è così prodotto un automatismo probatorio, che secondo la Cassazione va respinto.
Qui si innesterebbe un discorso ben più ampio e di carattere generale, a cui possiamo solo – ma doverosamente – accennare. E cioè che si manifesta con una certa frequenza da parte dei giudici un larvato lassismo probatorio in tema di colpa, soprattutto nei reati minori. Infatti, nei reati contravvenzionali (come l’art. 5), punibili anche solo a titolo di colpa (per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge), si finisce con il ritenere che la colpa si manifesti per il fatto stesso del verificarsi del reato e che spetti in definitiva all’imputato dimostrare quali accorgimenti ha adottato per evitare il realizzarsi del reato. Si tratta di un’inversione dell’onere della prova, che talvolta viene mascherato in motivazione con formule di stile. È a questo atteggiamento che la Corte reagisce con l’annullamento della sentenza.
In particolare, la Corte osserva che la sentenza ha trascurato, innanzitutto, il rilievo positivo del Nas in merito al rispetto della normativa igienico-sanitaria da parte del confezionatore. È evidente che l’intervento della polizia giudiziaria è avvenuto dopo, probabilmente molto dopo, il fatto e che la situazione igienico-sanitaria in cui al momento versava l’azienda ben poteva essere diversa da quella esistente all’epoca del confezionamento del prodotto insudiciato. Ciò nonostante, questo elemento difensivo avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla sentenza ed eventualmente e motivatamente contestato o svalutato.
Il giudice ha anche omesso di considerare la possibilità di un caso fortuito, cioè di un evento accidentale, incolpevole e imprevedibile, a cui aveva del resto fatto riferimento la dirigente biologa dell’Arpa nel riferire che l’insetto potesse essersi insinuato tra due foglie. Ultimo rilievo critico ha riguardato il non avere la sentenza approfondito il tema della presenza o meno di un soggetto incaricato dell’autocontrollo, di cui faceva cenno il verbale di ispezione del Nas. Si può aggiungere che questo dato sarebbe stato di particolare importanza, in quanto entro certi limiti e a determinate condizioni il rappresentante legale di un organismo aziendale è legittimato a delegare specifiche funzioni a personale subalterno professionalmente competente. Nel nostro caso, l’esistenza di una valida delega a un responsabile dell’autocontrollo avrebbe quanto meno potuto portare a scagionare soggettivamente il legale rappresentante della cooperativa, semmai individuando il colpevole in altro soggetto preposto a garantire la sicurezza alimentare del prodotto.
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Insetto in una confezione di insalata: sentenza annullata
Cassazione penale, sentenza n. 34937 del 2 luglio 2015 (riferimento normativo: artt. 5, lett. d, e 6 l. 283/1962
È carente di motivazione e deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice di merito la sentenza di condanna conseguente al rinvenimento di un insetto in una confezione di insalata, che non spiega in cosa è consistita la colpa dell’imputato nella commissione del reato.
La vicenda riguarda l’acquisto di una confezione di lattuga in un supermercato da parte di un consumatore, che al momento dell’utilizzo vi aveva rinvenuto all’interno un insetto. Ne era derivata l’imputazione e la successiva condanna alla pena di € 10.000 di ammenda per violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 a carico del rappresentante legale della cooperativa responsabile del confezionamento del prodotto ortofrutticolo.
Va in proposito ricordato che la lettera d) del citato art. 5 vieta, tra l’altro, la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari insudiciati. Per giurisprudenza consolidata il caso ricorre proprio in presenza di insetti, in quanto – si afferma (vedi la sentenza della Cassazione penale n. 35708/2010) – tale contaminazione crea un pericolo concreto per la salute pubblica. Precisato che, in realtà, non è affatto detto che in casi del genere si manifesti un simile pericolo e tantomeno che debba essere giudiziariamente dimostrato, poiché la disposizione incriminatrice si fonda su criteri precauzionali di tutela, ciò nondimeno va riconosciuta la correttezza della qualificazione giuridica adottata. Ciò che invece è discutibile – e che in effetti la Corte ha stigmatizzato – è il ragionamento, o per meglio dire la carenza di ragionamento, che ha portato il giudice di primo grado a condannare sic et simpliciter.
Sembra, infatti, di capire che questi abbia applicato al caso sottopostogli un sillogismo di questo tipo: 1) l’art. 5 punisce la commercializzazione di alimenti insudiciati; 2) l’alimento confezionato dalla ditta dell’imputato è risultato infestato da un insetto e dunque insudiciato; 3) ergo l’imputato è responsabile del reato e deve essere condannato. Si è così prodotto un automatismo probatorio, che secondo la Cassazione va respinto.
Qui si innesterebbe un discorso ben più ampio e di carattere generale, a cui possiamo solo – ma doverosamente – accennare. E cioè che si manifesta con una certa frequenza da parte dei giudici un larvato lassismo probatorio in tema di colpa, soprattutto nei reati minori. Infatti, nei reati contravvenzionali (come l’art. 5), punibili anche solo a titolo di colpa (per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge), si finisce con il ritenere che la colpa si manifesti per il fatto stesso del verificarsi del reato e che spetti in definitiva all’imputato dimostrare quali accorgimenti ha adottato per evitare il realizzarsi del reato. Si tratta di un’inversione dell’onere della prova, che talvolta viene mascherato in motivazione con formule di stile. È a questo atteggiamento che la Corte reagisce con l’annullamento della sentenza.
In particolare, la Corte osserva che la sentenza ha trascurato, innanzitutto, il rilievo positivo del Nas in merito al rispetto della normativa igienico-sanitaria da parte del confezionatore. È evidente che l’intervento della polizia giudiziaria è avvenuto dopo, probabilmente molto dopo, il fatto e che la situazione igienico-sanitaria in cui al momento versava l’azienda ben poteva essere diversa da quella esistente all’epoca del confezionamento del prodotto insudiciato. Ciò nonostante, questo elemento difensivo avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla sentenza ed eventualmente e motivatamente contestato o svalutato.
Il giudice ha anche omesso di considerare la possibilità di un caso fortuito, cioè di un evento accidentale, incolpevole e imprevedibile, a cui aveva del resto fatto riferimento la dirigente biologa dell’Arpa nel riferire che l’insetto potesse essersi insinuato tra due foglie. Ultimo rilievo critico ha riguardato il non avere la sentenza approfondito il tema della presenza o meno di un soggetto incaricato dell’autocontrollo, di cui faceva cenno il verbale di ispezione del Nas. Si può aggiungere che questo dato sarebbe stato di particolare importanza, in quanto entro certi limiti e a determinate condizioni il rappresentante legale di un organismo aziendale è legittimato a delegare specifiche funzioni a personale subalterno professionalmente competente. Nel nostro caso, l’esistenza di una valida delega a un responsabile dell’autocontrollo avrebbe quanto meno potuto portare a scagionare soggettivamente il legale rappresentante della cooperativa, semmai individuando il colpevole in altro soggetto preposto a garantire la sicurezza alimentare del prodotto.
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